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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti- dall'avv. Emanuele Improta, C.F.
, presso cui ha eletto domicilio speciale anche ai fini del pagamento C.F._2 ai sensi dell'art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c. il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
C O N T R O
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone ( ), in virtù di procura generale alle liti per Notar in C.F._3 Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55. Il procuratore si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: t;
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1118/2022, pubblicata il giorno 1.03.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo telematicamente in data 21/11/2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, esponendo di aver presentato domanda CP_ amministrativa all' per il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dal Luglio 2020 (mese successivo al compimento del 67°anno d'età) e di averne ricevuto il rigetto. Pertanto, previa presentazione del ricorso amministrativo che non sortiva alcun effetto, adiva il Tribunale chiedendo che accertasse il proprio diritto alla prestazione CP_ assistenziale con decorrenza da Luglio 2020, con relativa condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura integrale prevista dalla Legge, vinte le spese e gli onorari del giudizio con attribuzione. Il Giudice fissava così la prima udienza per la data del 15.06.2021. Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati all' che, tuttavia, non si costituiva. CP_3
Alla prima udienza del 15.06.2021 - tenutasi con modalità cartolare ex art. 221 comma 4 legge n. 77/2020– parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta dichiarava:
<> A seguito di tale dichiarazione, nelle successive note di trattazione l'odierna appellante formulava le seguenti conclusioni: “Sia accertato il diritto della ricorrente alla percezione CP_ dell'assegno sociale, con relativa condanna dell' al pagamento della prestazione, per il CP_ periodo da Luglio 2020 a Gennaio 2021; - L' sia condannato al pagamento delle spese di lite ed onorari del giudizio (in virtù dei principi di soccombenza virtuale, soccombenza e causalità della lite) da liquidarsi almeno nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 per le cause di previdenza rientranti nello scaglione tra €5201,00 e 26.000,00 – tenendo conto ai fini del valore di causa sia della materia cessata per accoglimento della prestazione in via amm.va solo in corso di causa a decorrere da Febbraio 2021, che dei ratei di prestazione per cui ancora si insiste - come da nota spese allegata e da intendersi qui trascritta con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.>> Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente al diritto alla prestazione a decorrere dal febbraio 2021, accoglieva la restante parte del ricorso e dichiarava il diritto dell'odierna appellante a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge a far data da luglio 2020 a gennaio 2021. Condannava, infine, l convenuto alla rifusione delle spese di lite che CP_3 liquidava in complessivi euro 1200,00, compresi diritti ed onorari difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali, con distrazione. Con ricorso depositato il 15.03.2022 ha impugnato la sentenza Parte_1 affidando il gravame a due motivi: omessa pronuncia di condanna al pagamento della prestazione assistenziale per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2021; errata quantificazione delle spese sulla base del solo “decisum”. All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio l si è costituito in giudizio ed CP_2 ha contestato la fondatezza del gravame opponendosi all'accoglimento. Acquisite le note di trattazione, riservata la decisione, all'esito della camera di consiglio del giorno 12 maggio 2025 la controversia è stata decisa nei termini di seguito espressi. L'appello è fondato e deve essere accolto. Quanto al primo motivo di gravame, la Corte rileva che la domanda di condanna rivolta da al Tribunale è stata erroneamente disattesa, in quanto il primo giudice si Parte_1
è limitato ad accertare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge, laddove sussisteva l'interesse concreto ed attuale dell'appellante ad una pronuncia di condanna (da azionare, eventualmente, in via esecutiva). Peraltro, l' CP_2 nel costituirsi in giudizio si è limitato genericamente ad evidenziare che l'accertamento del diritto comporta per l l'onere della liquidazione della prestazione ma non ha fornito CP_3 prova circa il pagamento dell'assegno per il periodo indicato in sentenza. In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere accolto e deve essere disposta la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante dell'assegno sociale per il periodo da CP_2 luglio 2020 a gennaio 2021. Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza in tema di Parte_1 liquidazione delle spese. In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente utilizzato lo scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, utilizzando il criterio del “decisum” in luogo di quello del “disputatum”. In sostanza, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, incorrendo in errore, nel liquidare le spese giudiziali ha tenuto conto del valore della somma riconosciuta (assegno sociale da luglio 2020 a gennaio 2021, per un valore di euro 3.700,00) in luogo di quella richiesta in ricorso (che comprendeva anche le somme successive a gennaio 2021, epoca della liquidazione da parte dell'Istituto a seguito di nuova domanda amministrativa) senza tenere conto che per una parte della domanda non era intervenuto il rigetto ma era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dello spontaneo adempimento del debitore. Osserva la Corte che il motivo di gravame è fondato. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di principi che il Collegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2022). Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022). Applicati i principi alla fattispecie in esame si osserva che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale che imponeva di riconoscere che aveva ottenuto il riconoscimento della fondatezza della pretesa, Parte_1 risultando virtualmente vittoriosa anche in relazione alla domanda di corresponsione dei ratei di assegno sociale dal gennaio 2021 fino al 15.06.2021 (epoca in cui la domanda era ridotta con dichiarazione a verbale e, quindi, rinuncia per adempimento) per un valore complessivo superiore ai seimila euro. CP_ Pur avendo il Giudice di primo grado condannato l al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per l'intero, quindi, le ha immotivatamente liquidate in maniera forfettaria violando i parametri minimi stabiliti dalle vigenti tariffe. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, l'importo delle spese deve essere liquidato secondo il seguente prospetto, formulato dalla stessa appellante. FASI: Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile ex DM 55/2014 vigente all'epoca di definizione del procedimento di prime cure
Competenza: Cause di previdenza
Valore della Causa: da euro 5201,00 ad euro 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 443,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 370,00
Fase decisionale, valore minimo:
€963,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.776,00
Oltre Iva, cpa, spese generali come per legge con distrazione. Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere disposta la condanna dell' al pagamento di euro 576,00 pari alla differenza tra quanto spettante CP_2
(euro 1.776,00) e quanto liquidato (euro 1.200,00) per le spese del primo grado. Quanto alle spese del presente grado di giudizio le stesse si liquidano in ragione dei valori minimi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (tenuto conto del disputatum: condanna al pagamento dei ratei pari ad euro 3.700,00 circa e condanna all'esatto importo delle spese legali in ragione della differenza di euro 576,00 rivendicata).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento in favore dell'appellante CP_2 dell'assegno sociale nella misura integrale prevista dalla legge da luglio 2020 a gennaio 2021, oltre accessori;
2) In parziale riforma del secondo capo della sentenza gravata, liquida le spese del primo grado in misura pari ad euro 1776,00 e condanna l al pagamento in CP_2 favore di dell'importo di euro 576,00 (pari alla differenza tra Parte_1 quanto liquidato con la sentenza impugnata e quanto spettante) oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione;
3) Condanna l in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_3 del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione .
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
a seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello il giorno 12 maggio 2025 la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 496/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il [...] a [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa - giusta procura in atti- dall'avv. Emanuele Improta, C.F.
, presso cui ha eletto domicilio speciale anche ai fini del pagamento C.F._2 ai sensi dell'art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c. il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
C O N T R O
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Barone ( ), in virtù di procura generale alle liti per Notar in C.F._3 Persona_1
Fiumicino del 22.03.2024, n. rep. 37875 e n. racc. 7313, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55. Il procuratore si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo PEC: t;
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1118/2022, pubblicata il giorno 1.03.2022 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo telematicamente in data 21/11/2020 adiva il Parte_1
Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro e Previdenza, esponendo di aver presentato domanda CP_ amministrativa all' per il riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dal Luglio 2020 (mese successivo al compimento del 67°anno d'età) e di averne ricevuto il rigetto. Pertanto, previa presentazione del ricorso amministrativo che non sortiva alcun effetto, adiva il Tribunale chiedendo che accertasse il proprio diritto alla prestazione CP_ assistenziale con decorrenza da Luglio 2020, con relativa condanna dell' al pagamento della prestazione nella misura integrale prevista dalla Legge, vinte le spese e gli onorari del giudizio con attribuzione. Il Giudice fissava così la prima udienza per la data del 15.06.2021. Ricorso e decreto venivano ritualmente notificati all' che, tuttavia, non si costituiva. CP_3
Alla prima udienza del 15.06.2021 - tenutasi con modalità cartolare ex art. 221 comma 4 legge n. 77/2020– parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta dichiarava:
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è limitato ad accertare il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge, laddove sussisteva l'interesse concreto ed attuale dell'appellante ad una pronuncia di condanna (da azionare, eventualmente, in via esecutiva). Peraltro, l' CP_2 nel costituirsi in giudizio si è limitato genericamente ad evidenziare che l'accertamento del diritto comporta per l l'onere della liquidazione della prestazione ma non ha fornito CP_3 prova circa il pagamento dell'assegno per il periodo indicato in sentenza. In conclusione, il primo motivo di gravame deve essere accolto e deve essere disposta la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante dell'assegno sociale per il periodo da CP_2 luglio 2020 a gennaio 2021. Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza in tema di Parte_1 liquidazione delle spese. In particolare, l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe erroneamente utilizzato lo scaglione di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, utilizzando il criterio del “decisum” in luogo di quello del “disputatum”. In sostanza, l'appellante deduce che il giudice di prime cure, incorrendo in errore, nel liquidare le spese giudiziali ha tenuto conto del valore della somma riconosciuta (assegno sociale da luglio 2020 a gennaio 2021, per un valore di euro 3.700,00) in luogo di quella richiesta in ricorso (che comprendeva anche le somme successive a gennaio 2021, epoca della liquidazione da parte dell'Istituto a seguito di nuova domanda amministrativa) senza tenere conto che per una parte della domanda non era intervenuto il rigetto ma era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dello spontaneo adempimento del debitore. Osserva la Corte che il motivo di gravame è fondato. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di principi che il Collegio condivide, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del disputatum, ovverosia sulla base di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (cfr. Cass. n. 18465 del 2024; Cass. n. 27871 del 2017; Cass. n. 536 del 2022). Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello volto ad ottenere una somma maggiore è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame volto ad ottenere una somma maggiore è accolto (in termini, cfr. Cass. n. 35195 del 2022). Applicati i principi alla fattispecie in esame si osserva che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale che imponeva di riconoscere che aveva ottenuto il riconoscimento della fondatezza della pretesa, Parte_1 risultando virtualmente vittoriosa anche in relazione alla domanda di corresponsione dei ratei di assegno sociale dal gennaio 2021 fino al 15.06.2021 (epoca in cui la domanda era ridotta con dichiarazione a verbale e, quindi, rinuncia per adempimento) per un valore complessivo superiore ai seimila euro. CP_ Pur avendo il Giudice di primo grado condannato l al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali per l'intero, quindi, le ha immotivatamente liquidate in maniera forfettaria violando i parametri minimi stabiliti dalle vigenti tariffe. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, l'importo delle spese deve essere liquidato secondo il seguente prospetto, formulato dalla stessa appellante. FASI: Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile ex DM 55/2014 vigente all'epoca di definizione del procedimento di prime cure
Competenza: Cause di previdenza
Valore della Causa: da euro 5201,00 ad euro 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 443,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 370,00
Fase decisionale, valore minimo:
€963,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.776,00
Oltre Iva, cpa, spese generali come per legge con distrazione. Di conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere disposta la condanna dell' al pagamento di euro 576,00 pari alla differenza tra quanto spettante CP_2
(euro 1.776,00) e quanto liquidato (euro 1.200,00) per le spese del primo grado. Quanto alle spese del presente grado di giudizio le stesse si liquidano in ragione dei valori minimi dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (tenuto conto del disputatum: condanna al pagamento dei ratei pari ad euro 3.700,00 circa e condanna all'esatto importo delle spese legali in ragione della differenza di euro 576,00 rivendicata).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna l al pagamento in favore dell'appellante CP_2 dell'assegno sociale nella misura integrale prevista dalla legge da luglio 2020 a gennaio 2021, oltre accessori;
2) In parziale riforma del secondo capo della sentenza gravata, liquida le spese del primo grado in misura pari ad euro 1776,00 e condanna l al pagamento in CP_2 favore di dell'importo di euro 576,00 (pari alla differenza tra Parte_1 quanto liquidato con la sentenza impugnata e quanto spettante) oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario spese generali, con distrazione;
3) Condanna l in epigrafe al pagamento in favore dell'appellante delle spese CP_3 del presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione .
Così deciso in Napoli il giorno 12 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano