TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3079/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3079/2019 , promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Tramontano ed ivi domiciliato nel suo studio in Roma, via Giorgia Baglivi
n. 3;
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] (CF ) e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Mario Capuani n. 38 in Teramo;
elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Rua del Papavero
n. 6, presso e nello Studio degli Avv.ti Stefano Cappelli e Pierluigi Cinelli che la rappresentano e difendono
CONVENUTA
e nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Pescara, al Viale G. D'Annunzio n. 155 presso e nello studio legale dell'Avv. Federica
Cristoforo che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
nata a [...] il [...] (CF ) e residente ad Controparte_3 C.F._4
Alessandria via Asti n. 13, elett. Domiciliata in Piscara, viale D'Annunzio n. 155 presso lo studio dell'Avv. Renzo Colantonio che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
nato a [...] il [...] , (CF ) e Controparte_4 CodiceFiscale_5
residente a [...], Rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Terpin e
Alessandra Lucchesi del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato in Brescia, Via Diaz n. 34 presso lo studio dell'Avv. Sara Terpin;
OGGETTO: azione di simulazione, 2932 c.c.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
“ Alla S.V. Ill.ma, Giudice del Tribunale di Teramo, affinché, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione, Voglia così provvedere:
1) In via preliminare, confermare ove ritenuto necessario il provvedimento di accoglimento della richiesta di sequestro giudiziario emesso in data 25.07.2019.
2) Nel merito, previa declaratoria del carattere simulato sia dell'intestazione in capo alla CP_3 che dell'ultima cessione dell'imbarcazione dalla alla , dichiararne la CP_3 CP_1 nullità/inefficacia, e per l'effetto accertare e dichiarare la reale intestazione dell'imbarcazione in capo al CP_2
3) In ogni caso, visto il contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati e gli accordi successivi, ritenuta la ritualità e validità dell'offerta del saldo prezzo, per residuo rispetto agli importi versati direttamente e indirettamente e con compensazione delle reciproche poste di debito e credito, rideterminato l'importo dovuto a saldo del prezzo tenuto conto del deprezzamento del bene alla data della presente domanda, dichiarare ex art.
2932 c.c. il diritto del sig. a diventare definitivo proprietario dell'imbarcazione a vela, con Parte_1
CP_ nome ora già iscritta al num. iscr. 17GE731D reg. imbarcazioni delegazione di CP_6
Lavagna, ora con numero di identificazione affisso B824282, con motore Volvo Penta diesel matricola motore 2203117701, 52, già intestata alla sig.ra , coniuge Parte_2 Controparte_3
del sig. ed ora intestata alla sig.ra , attuale compagna del CP_2 Controparte_1 CP_2
oggetto del sequestro concesso con provvedimento del Tribunale di Teramo del 25.07.2019.
4) Condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti dal sig. per Parte_1 il mancato godimento dell'imbarcazione compravenduta, illecitamente sottratta dopo averne effettuata la consegna, per tutto il periodo dalla sottrazione sino all'effettiva riconsegna, per il valore dei beni sottratti nel 2017 insieme all'imbarcazione, per le spese sostenute per le attività di ricerca
e per quelle legali, con quantificazione che si indica in €. 200.000,00, ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale valutazione equitativa. 5) Compensare le reciproche eventuali poste di credito, da un lato l'eventuale residuo prezzo della compravendita determinato secondo quanto sopra detto, e dall'altro le somme in condanna per il risarcimento dei danni, le somme per il rimborso delle spese sostenute, al fine di determinare la somma dovuta all'una o all'altra parte.
6) Conseguentemente ordinare al competente Ufficio la trascrizione della sentenza con intestazione della predetta imbarcazione a nome del sig. , e disporre l'immediata consegna Parte_1 dell'imbarcazione dal custode nominato all'attore.
7) In subordine, e nella denegata ipotesi in cui il sig. non riesca a ottenere la proprietà Parte_1 dell'imbarcazione, condannare i convenuti in solido tra di loro alla restituzione degli importi versati direttamente a mezzo pagamento, e indirettamente con accollo di debito, per le spese di manutenzione
e di restauro, e per il risarcimento per la sottrazione delle cose di proprietà dell'attore sottratte insieme all'imbarcazione, come indicati in narrativa, e al risarcimento dei danni patiti anche per il mancato godimento dell'imbarcazione, con riserva di migliore specificazione, con quantificazione dei danni che qui si indica in €. 200.000,00, ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale valutazione equitativa.
8) Dichiarare l'inammissibilità e/o tardività dell'intervento, con le decadenze di rito, nonché la palese infondatezza delle pretese in esso esposte dal sig. in ogni caso dichiarando nullo, CP_4
illecito e/o illegittimo, inefficace, inopponibile il contratto di compravendita con il se CP_4 realmente concluso, anche siccome successivo all'esecuzione del sequestro.
9) Condannare i convenuti e il terzo al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito, della precedente procedura cautelare, in ogni sua fase e grado, e di quelle di custodia, la cui quantificazione è stata rinviata a questa sede dal Giudice del sequestro.
10) Con riserva di separata azione per il risarcimento dei danni patiti dal sig. per i reati Parte_1 di cui è stato vittima, anche ipotizzati dal Giudice del sequestro nell'ordinanza con trasmissione degli atti al P.M., e per il risarcimento in relazione ai reati per i quali pende procedimento penale”
Per parte convenuta : Controparte_1
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
1) in adesione alle eccezioni già formulate dalle altre parti convenute nel presente giudizio, non accettando il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità della nuova domanda di simulazione formulata da parte attrice in sede di atto di citazione circa la declaratoria di simulazione dell'intestazione alla sig.ra
in quanto nuova, con conseguente richiesta di espunzione dei documenti prodotti da parte CP_3 attrice ai fini probatori afferenti e/o a sostegno di detta domanda;
2) accertare e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Teramo in data 19 aprile 2019, depositato il 23 aprile 2019, e confermato in data 25 luglio 2019, con riferimento all'imbarcazione a vela Silli, ora Borderless, Grand 52, con motore Volvo Penta diesel mat. Pt_2
2203117701 a fronte dell'inesistenza e/o assenza originaria e/o sopravvenuta del presupposto del fumus boni iuris, non essendo dimostrabile il diritto di proprietà dell'imbarcazione in capo al GN
, e/o altri diritti reali sulla stessa, né ancora potendo vantare il medesimo diritti obbligatori Parte_1 idonei ad essere azionati con domande di esecuzione in forma specifica;
3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della nuova domanda di simulazione introdotta nel giudizio di merito da parte attrice, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO CP_ 4) accertare la proprietà dell'imbarcazione a vela ora Grand Soleil 52, con motore CP_6
Volvo Penta diesel mat. 2203117701, in capo alla SI.ra e, per l'effetto, accertare Controparte_1
e per l'effetto revocare/dichiarare l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di
Teramo in data 19 aprile 2019, depositato il 23 aprile 2019, e confermato in data 25 luglio 2019, CP_ con riferimento all'imbarcazione a vela ora Grand Soleil 52, con motore Volvo CP_6
Penta diesel mat. 2203117701 ex art. 669 novies c.p.c. per inesistenza del diritto cautelare sotteso allo stesso, con ogni ed eventuale conseguenza di legge;
5) accertata la proprietà dell'imbarcazione per cui è causa in capo alla SI.ra dichiarare CP_1 inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della richiesta di trascrizione della sentenza con intestazione in capo allo;
Parte_1
6) ordinare al custode nominato di consegnare l'imbarcazione esclusivamente e personalmente alla
SI.ra , escludendo espressamente la facoltà di consegna a eventuali altri soggetti Controparte_1 nonché, eventualmente, ordinare la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ai fini dell'intestazione dell'imbarcazione in capo alla SI.ra 7) Rigettare la domanda Controparte_1 di risarcimento del danno in solido proposta dall'attore per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa;
8) Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento proposto da in quanto tardivo;
Controparte_4
9) In subordine rigettare le domande della parte intervenuta sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per parte convenuta Controparte_2
“Chiede che l'Ill.mo Giudice voglia accogliere le conclusioni tutte riportate nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri scritti difensivi che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio ante causa e del presente giudizio”; per parte convenuta Controparte_3
“voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande attoree per le causali sopra dedotte (…), accogliendo così tutto quanto sopra eccepito dedotto e prodotto dalla nella presente comparsa di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, ribadendo che non si CP_3 accetta il contraddittorio su deduzioni e domande nuove”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 CP_2
e deducendo, nello specifico: a) di aver stipulato un
[...] Controparte_3 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita di un'imbarcazione a vela, marca Volvo Penta, mod.
TAMBD31B matricola 2203117791, con qualificatosi quale proprietario della Controparte_2
res, impegnandosi a pagare, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 80.000,00, accordo cui si perveniva attraverso trattative agevolate dall'intermediazione della compagna, odierna convenuta, del promissario alienante, ; b) che, poco prima della stipula del preliminare, la stessa Persona_1
consegnava a parte attrice la documentazione concernente le specifiche tecniche CP_1 dell'imbarcazione, la quale risultava immatricolata in Belgio a nome dello stesso c) che, CP_2
in data 31.8.2015, esso attore si recava a Trogir, ove era ormeggiato il natante, acquisendone il possesso previo pagamento di una parte del prezzo (come concordato) per un totale pari ad euro
40.000,00 e con il proposito di provvedere alla stipula del definitivo contestualmente al saldo del corrispettivo residuo, pari ad euro 25.000,00; d) che, acquisita la disponibilità dell'imbarcazione, nel mese di ottobre 2015, nel tentativo di movimentare la stessa e collocarla al di fuori del porto di San
Giorgio di Nogaro, veniva a conoscenza della pendenza di una posizione debitoria del nei CP_2 confronti del cantiere del porto, pari ad euro 20.000,00; e) che e l'odierno attore CP_2
pattuivano, pertanto, che una parte della somma ancora dovuta sarebbe stata impiegata per estinguere il debito residuo;
f) che, nei mesi successivi, il ZI ometteva di rispondere alle richieste di parte attrice volte a concordare la data di stipula del contratto di alienazione;
g) che esso attore, avendo la materiale disponibilità del galleggiante e nella convinzione di dover presto acquisire il diritto dominicale, eseguiva importanti lavori di manutenzione, apportando considerevoli migliorie alla barca, per un valore complessivamente pari ad euro 50.000,00; h) che, a seguito di accertamenti svolti anche grazie all'intermediazione di una società specializzata nel settore, parte attrice si avvedeva di come la barca fosse stata oggetto di una serie di intestazioni di proprietà (tutte riferite ad un identico numero di matricola e, pertanto, al medesimo bene), e che, quindi, essarisultasse, sulla base di documenti fittizi, registrata a nome di numerosi soggetti;
i) che il numero di matricola del motore risultava essere l'unico elemento di connessione tra tutte le differenti registrazioni del medesimo bene;
l) che, nello specifico, risultavano le seguenti diverse intestazioni del natante presso
CP_ i registri navali: 1) iscrizione nel registro di Santa Margherita Ligure, con nome num. iscr.
17GE731D, matricola motore 2203117701, come Grand Soleil 52, intestata alla sig.ra CP_3
coniuge del sig. e assoggettata a sequestro preventivo dal GIP di Chieti per altre
[...] CP_2 vicende penali;
2) iscrizione nel registro Belga, con n. B 773246, con nome ma indicato CP_6
come SWAN 53, sempre matricola motore 2203117701, a nome di tale , cittadino Parte_3
belga, ma iscrizione non risultate nei registri;
3) iscrizione nel registro Belga, con n. B 824282, sempre con nome a nome della;
4) iscrizione della stessa imbarcazione CP_6 Controparte_1
a nome del siccome l'avrebbe acquistata da tale sig. indicata come CP_2 Per_2
e cantiere di costruzione Nautor (SWAN), e sempre con la stessa matricola motore;
CP_6
m) che, pertanto, i documenti di provenienza belga offerti in visione al promissario acquirente erano risultati contraffatti ed erano stati ottenuti mediante la falsificazione dei titoli di provenienza italiani, attestanti la reale titolarità della barca, dal momento che gli unici documenti autentici erano quelli che vedevano la (odierna convenuta) proprietaria del bene e che davano conto della CP_3
sottoposizione dello stesso a sequestro preventivo emesso dal GIP di Chieti;
n) che, peraltro, le intestazioni fittizie erano funzionali a sottrarre l'imbarcazione agli effetti ablatori del sequestro penale, misura cautelare a sua volta emessa nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolto il nella commissione di una truffa nei confronti di un certo , dal momento CP_2 Persona_3
che il natante era stato acquistato con il proventi di detto reato e che la barca, sempre al fine di eludere le investigazioni, era stata fittiziamente intestata alla (coniuge di;
o) che il 27 CP_3 CP_2
gennaio 2017 veniva spogliato del possesso della la quale veniva Parte_1 CP_6
indebitamente fatta partire dal porto in cui era collocata e che tale condotta furtiva veniva consumata, come poi rappresentato dagli addetti portuali, da un soggetto avente specifica delega della al ritiro del bene;
p) che, per via di tale illecita sottrazione, egli subiva considerevoli CP_3 danni, dal momento che all'interno del natante erano presenti tutta una serie di beni personali di esso attore, oltre che degli accessori acquistati per garantire il miglior funzionamento della barca, il tutto per un valore complessivo di almeno 30.000,00 euro;
l) che, medio tempore, l'imbarcazione veniva sottoposta nuovamente a sequestro ed ormeggiata nel Porto di Chioggia sino al luglio 2017, quando il ZI otteneva, tramite delega della nuovamente la disponibilità del bene;
q) che, nel CP_3 frattempo, il 2.8.2017, l'imbarcazione veniva fittiziamente venduta dalla (moglie di CP_3
alla (compagna del e che quest'ultima la acquistava al prezzo di CP_2 CP_7 CP_2
euro 50.000,00, somma, peraltro, mai incassata dalla venditrice;
r) che, pertanto, a seguito di ricorso proposto all'odierno ufficio giudiziario, parte attrice otteneva il sequestro giudiziario dell'unità di diporto;
s) che, peraltro, la stessa quale formale proprietaria del bene dal 2010, pur avendo CP_3 consentito l'utilizzo indiscriminato del natante tra il 2010 ed il 2017 da parte del e della CP_2
, provvedeva, solo nel 2017, a denunciare il furto della barca contestualmente al venir CP_1
meno degli effetti del sequestro preventivo, oggetto di revoca nel procedimento penale, con il chiaro intento elusivo di recuperare materialmente il bene in danno dell'odierno attore;
t) che, dalle vicende esposte, è emerso in maniera inequivoca come con la diretta ed attiva partecipazione della CP_2
e della poneva in essere numerose condotte illecite arrecando notevoli pregiudizi CP_3 CP_1
a e sottraendo illegittimamente il possesso del natante nel quale si era legittimamente Parte_1
immesso a fronte del preliminare di compravendita ad effetti anticipati stipulato nel 2015.
Squizzato, pertanto, ha instaurato l'odierno procedimento di merito quale fisiologica prosecuzione del cautelare, con il quale è stato autorizzato il sequestro giudiziario dell'imbarcazione, affidata, pertanto, al custode giudiziario appositamente nominato in quella sede, dott. che ha Per_4 garantito l'ormeggio della stessa presso il Porto di Giulianova, ed ha ivi chiesto di accertare la simulazione dei contratti di compravendita, nello specifico evidenziando come l'intestazione della barca in capo alla fosse frutto di interposizione fittizia e come fosse oggetto di simulazione CP_3
assoluta la vendita intercorsa tra la stessa e la e, constata la reale proprietà del bene in CP_1
capo a ha chiesto di ottenere pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., offrendo di CP_2
corrispondere la parte residua del prezzo pattuito, detratto quanto dovuto a titolo di risarcimento danno da inadempimento contrattuale delle pattuizioni contenute nell'accordo preliminare, oltre al deprezzato valore del bene (pari, presuntivamente al 5% del valore per anno di utilizzo) ed al mancato guadagno derivante dagli utili che egli avrebbe potuto percepire se avesse mantenuto il godimento dell'imbarcazione come concordato (pari ad almeno 40.000,00 euro a stagione), per un totale, al momento della proposizione della domanda introduttiva, pari a euro 200.000,00
In subordine ha chiesto il risarcimento dei danni indicati, oltre alla restituzione degli acconti di prezzo già versati, quantificati nella medesima somma.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto di essere stata legittimamente Controparte_3 proprietaria dell'imbarcazione in quanto acquistata da , precedente proprietario, prima Persona_5 di venderla il 2.8.2017 a e di essere all'oscuro di qualsivoglia operazione Controparte_1
economica portata avanti dal marito nel tentativo di alienarla. Ha, inoltre, sottolineato come il blando prezzo pattuito per cedere il natante nei confronti della (pari ad euro 50.000,00) fosse CP_1
giustificato dalla presenza di tutta una serie di vizi presenti sul bene e che alcun rilievo probatorio avesse l'ulteriore dato del mancato incasso della somma in oggetto ai fini della prova della simulazione.
Si è costituito in giudizio il quale ha richiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2
sottolineando come , a seguito della stipula del preliminare di vendita, si fosse reso Parte_1
inadempiente al pagamento del corrispettivo pattuito in via residua e sottolineando la natura strumentale ed infondata della ricostruzione fattuale delineata;
ha, infine, dedotto come, per le vicende in oggetto, sarebbero pendenti procedimenti penali ancora in fase di indagini preliminari e, pertanto, inidonei a fornire contributi istruttori. In data 18.7.2020 ha spiegato comparsa di intervento volontario nell'odierno giudizio
[...]
il quale ha dedotto di essere proprietario dell'imbarcazione per averla acquistata con atto CP_4 di compravendita stipulato mediante scrittura privata in data 14.5.2019, ossia prima dell'instaurazione dell'odierno contenzioso di merito, e di aver avuto conoscenza – solo in via informale – della pendenza del giudizio instaurato da . Parte_1
Ha inoltre, preliminarmente, sottolineato di aver promosso reiterate richieste di visibilità sia nel procedimento relativo all'odierno contenzioso sia in quello cautelare (successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro giudiziario) e che, purtuttavia, tali richieste sono state sempre rigettate non essendo “parte” della vicenda giudiziaria intercorsa tra i soggetti poc'anzi menzionati.
Nel merito, quest'ultimo ha rappresentato:
a) di aver articolato una trattativa per l'acquisto della barca modello Grand Soleil 52 denominata
“Borderless”, di proprietà della , e di essersi determinato ad acquistarla dopo averla CP_7
visionata molteplici volte nel corso del mese di marzo 2019;
b) di aver, pertanto, corrisposto una caparra corrispondente ad euro 1.000,00 e di aver acquisito un certificato da un'agenzia accreditata presso il registro nautico belga da cui risultava che l'imbarcazione era effettivamente a lei intestata, batteva bandiera belga e non era soggetta a pesi e/o gravami di sorta, il titolo di provenienza del natante (il contratto, stipulato per atto pubblico tra la e la in data 2.8.2017) nonché il titolo d'acquisto intercorso CP_3 CP_1 tra la e;
CP_3 Persona_5
c) di aver sottoscritto un contratto preliminare di acquisto dell'imbarcazione in data 29.4.2019 e di aver pattuito un prezzo di vendita pari ad euro 120.000,00 con relativo versamento di un acconto pari ad euro 12.000,00 (inclusi i 1.000,00 già corrisposti) e, successivamente, un contratto definitivo stipulato in data 14.5.2010, mediante scrittura privata autenticata da titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista, poi trascritto nei registri belgi, provvedendo a versare un'ulteriore somma di euro 70.000,00, con impegno a saldare il corrispettivo residuo al momento della partenza del giro del mondo programmata sulla base di precedenti accordi intercorsi tra lo stesso e (sulla scorta dei quali CP_4 CP_2 quest'ultimo avrebbe dovuto accompagnare il primo in questo progetto)
a) che la compravendita veniva formalmente trascritta in data 4.7.2019 e che, purtuttavia, in data 5.6.2019, la informava il che il bene era stato posto sotto sequestro CP_1 CP_4 giudiziario, pur rassicurandolo in ordine all'infondatezza della pretesa misura cautelare;
b) che, ormai, preoccupato per le vicende inerenti l'imbarcazione acquistata in data 17.7.2019, si rivolgeva ai legali i quali, in pari data, inviavano richiesta per ottenere il numero di ruolo del procedimento cautelare e che, successivamente, venuto a conoscenza del n. di RG del procedimento cautelare, presentava istanze di visibilità reiterate nel tempo, tutte rigettate, ivi inclusa l'ultima, proposta in data 5.2.2020, proposta direttamente nel fascicolo relativo al procedimento di merito che, medio tempore, veniva instaurato.
Tutto quanto premesso, pertanto, il terzo, a fronte della domanda articolata dall'attore in via principale, ha eccepito l'inopponibilità degli effetti del preliminare stipulato all'acquisto dallo stesso concluso;
ha invocato l'operatività del disposto di cui all'art. 1415 c.c. che impedisce di opporre la simulazione agli acquirenti di buona fede che abbiano acquisito diritti dal titolare apparente;
ha, inoltre, sottolineato come la risoluzione dei rapporti controversi tra la posizione del e quella CP_4
dello possa essere districata sulla scorta delle regole della trascrizione (pacificamente Parte_1 operante in relazione all'imbarcazione in oggetto, stante il disposto di cui all'art. 2683 c.c.).
In secondo luogo, il terzo interveniente ha articolato domanda di risarcimento per i pregiudizi patiti di matrice non patrimoniale (danni morali ed esistenziali), oltre a quelli di natura patrimoniale;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda articolata ex art. 2932 c.c., ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento e la condanna della (in CP_1
solido con parte attrice) al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione del programma sinallagmatico, ivi richiamando la disciplina relativa alla vendita di cosa altrui di cui all'art. 1478 c.c. oltre alle spese sostenute per l'acquisto dell'imbarcazione, per un totale pari ad euro 90.000,00.
Ha, da ultimo, chiesto la revoca del sequestro giudiziario pronunciato in sede di contenzioso cautelare ante causam e che ha condotto all'instaurazione dell'odierno procedimento di merito.
Si è, poi, costituita in giudizio tardivamente la quale ha negato qualsivoglia Controparte_1
coinvolgimento nella vicenda intercorsa tra e oltre che nella partecipazione alle CP_2 Parte_1
trattative per la vendita della barca, ha dedotto di aver validamente acquistato il natante nel 2017 dalla stessa ha sottolineato come non vi sia alcuna prova della natura simulata dei passaggi di CP_3
proprietà del bene, dal momento che, oltretutto, non sarebbe stata prodotta alcuna controdichiarazione a conferma della non convergenza tra realtà ed apparenza giuridica, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda articolata ex art. 2932 c.c.; ha chiesto, poi, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti dal momento che essa non era parte del contratto preliminare e che alcun inadempimento sarebbe ad essa imputabile a titolo contrattuale.
In ordine alle deduzioni articolate dal terzo, la convenuta ha dedotto come le stesse siano tardive, in quanto l'intervento sarebbe avvenuto una volta spirato il termine di costituzione del convenuto ex art. 166 e 167 c.p.c. ed ha eccepito la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra lei e essendo stato stipulato una volta emesso il provvedimento di sequestro giudiziario CP_4
nel procedimento cautelare. In sede di prime memorie depositate ex art. 183 c.p.c., e quindi nel termine delle preclusioni assertive, parte attrice ha dedotto, in ordine all'intervento del terzo: a) che il presunto atto di compravendita tra il e la sarebbe stato concluso in data 14.05.2019, pertanto in un momento CP_4 CP_1 posteriore all'esecuzione del sequestro dell'imbarcazione; b) che non vi sarebbe alcuna prova dei pagamenti effettuati da parte del per l'acquisto del natante;
c) che il terzo non avrebbe CP_4
comunque acquisito la disponibilità materiale della res;
d) che le eccezioni articolate da questi si paleserebbero pretestuose.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024, essa è stata trattenuta in decisione in data 19.12.2024 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI DI
MERITO
Stante la complessità della vicenda sottoposta a scrutinio giudiziale appare dirimente qualificare giuridicamente le domande proposte dall'attore e la peculiare posizione del terzo intervenuto in giudizio.
Ebbene, ha articolato domanda di simulazione funzionale ad accertare l'interposizione Parte_1
fittizia (quale subspecie di simulazione relativa soggettiva) intervenuta nell'acquisto dell'imbarcazione modello Grand Soleil 52 denominata “Borderless” matric. N. 52C25 tra
[...]
e deducendo, nello specifico, che il reale proprietario del bene fosse, in Per_5 Controparte_3
realtà, ha poi chiesto di accertare la simulazione assoluta in ordine al contratto Controparte_2 di vendita del 2.8.2017, intercorso tra la e la sostenendo che, in quest'ultimo CP_3 CP_1
caso, il negozio ad effetti reali sarebbe stato del tutto privo di effetti, essendosi le parti concertate nel senso di volere che, unico titolare della res, fosse sempre e, per l'effetto, ha Controparte_2
articolato domanda ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che, in luogo del contratto, consenta l'acquista della barca.
Con autonomo intervento, peraltro, ha domandato l'accertamento del proprio titolo Controparte_4 di proprietà dell'imbarcazione.
A parere di chi scrive, le difese proposte da quest'ultimo sono da qualificare quali eccezioni di inopponibilità nei propri confronti del contratto preliminare stipulato dall'attore.
Nello specifico il terzo, lungi dall'aver proposto un'autonoma domanda riconvenzionale di rivendica del bene oggetto di contenzioso, che richiede, oltre all'accertamento del diritto di proprietà, la condanna alla restituzione del bene posseduto o detenuto da chi non ne abbia titolo, ha sottolineato come, a fronte del negozio traslativo intercorso tra lui e la qualsivoglia pretesa dell'attore CP_1
sul natante non sarebbe a lui opponibile, e ciò anche allorquando dovesse accertarsi l'effettiva natura simulata delle diverse cessioni del bene, stante il disposto di cui all'art. 1415 c.c.
Ed infatti, oggetto dell'odierno giudizio non è l'accertamento del diritto dominicale dell'attore o del terzo, nè comprende, nemmeno indirettamente, la condanna al rilascio dell'imbarcazione nei confronti del soggetto che illegittimamente lo possegga o detenga, ma si assesta sul piano di un conflitto tra titoli dispositivi (o con cui si costituiscono diritti ed obblighi).
Da quanto esposto deriva che, da un punto di vista strettamente giuridico, il terzo si sia costituito eccependo l'inopponibilità, intesa quale capacità di far valere i propri diritti o obblighi verso terzi che non sono parte del contratto, del preliminare stipulato tra e . CP_2 Parte_1
D'altro canto, lo stesso ha precisato come, trattandosi di bene mobile registrato, l'eventuale CP_4 opponibilità dell'atto simulato sarebbe subordinata alla priorità della trascrizione della relativa domanda, mai avvenuta (a differenza del proprio acquisto, trascritto presso il registro belga, doc. 16 fasc. terzo intervenuto).
Ha sottolineato come, ad ogni buon conto, pur a fronte di un eventuale accertamento della natura simulata della catena di acquisti, anche ove si prescindesse dall'obbligo di trascrizione e si considerasse il bene quale mobile non soggetto agli oneri pubblicitari, la simulazione non sarebbe stata a lui opponibile, essendo egli terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, sulla scorta del disposto di cui all'art. 1415 c.c. co. 1.
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE NUOVE PROPOSTE IN
SEDE DI MERITO
In primo luogo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità, articolata da tutti i convenuti e dal terzo intervenuto, secondo cui l'azione di simulazione integrerebbe una domanda nuova, poiché introdotta per la prima volta in questa sede e non adeguatamente prospettata in sede di ricorso cautelare.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso cautelare, se proposto ante causam, per rispettare il principio di strumentalità, deve contenere gli elementi minimi indispensabili ad identificare la domanda cui l'istanza cautelare si correla e che costituirà l'oggetto del futuro giudizio di merito, ma ciò non compromette la natura autonoma del giudizio a cognizione piena che sia successivamente instaurato e l'assenza di un vincolo tra le domande e le deduzioni proposte anticipatamente e quelle articolate nel successivo procedimento.
Il giudizio di merito non può essere configurato come una prosecuzione del procedimento cautelare, ma è autonomo e distinto (ex multis, Cass. sent. n. 22830/2010). , nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, ha adeguatamente prospettato le Parte_1
doglianze oggetto di articolazione in questa sede, non essendo affatto indispensabile che lo stesso indicasse nel dettaglio gli elementi della domanda;
peraltro la discrasia tra realtà ed apparenza giuridica è stata adeguatamente rappresentata e posta a fondamento dello stesso ricorso in sede interinale.
SULL'ECCEZIONE DI TARDIVITA' DELLA COSTITUZIONE DEL TERZO
Anche l'eccezione di tardiva costituzione del terzo intervenuto, promossa dall'attore e da tutti i convenuti, deve essere disattesa.
A ben vedere, gli interventi “principale” e “litisconsortile”, con cui il terzo propone una “domanda nuova” o delle eccezioni in senso stretto, devono ritenersi soggetti al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c, dovendosi dichiarare inammissibile l'intervento e le domande proposte dai terzi intervenuti in causa dopo il termine di costituzione dei convenuti.
Infatti, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (comma 1), ma, “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte…” (2 comma). Tale norma viene interpretata da buona parte della giurisprudenza nel senso che l'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni, in osservanza anche al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. In pratica, colui che intervenga per far valere diritti autonomi
(introdotti tramite specifiche domande o tramite eccezioni riconvenzionali, volte ad opporre un autonomo diritto per paralizzare la pretesa altrui, come avvenuto nel caso di specie) accetta il processo nello stato in cui è, né è in alcun modo concepibile quanto proposto da chi sostiene che il termine ultimo per evitare le preclusioni sarebbe quello nel quale almeno una delle parti del giudizio possa articolare domande nuove o chiamare in causa un terzo (ossia entro la prima udienza ex art. 183 vigente ratione temporis) in quanto trattasi di soluzione, pur ammessa in alcuni casi, del tutto distonica rispetto alla ratio della disciplina dell'intervento in giudizio.
Chiaramente, però, tale costrutto non può che cedere di fronte alla natura di litisconsorte del terzo che intervenga in un giudizio promosso da altri, la cui eventuale qualità di “parte necessaria” determina la libera proponibilità, in qualsiasi fase processuale, delle proprie doglianze, sante la necessità di integrare nei suoi confronti il contraddittorio in qualsiasi momento.
Deve osservarsi che l'art. 102 c.p.c. prescrive che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
La disposizione appartiene alla categoria delle c.d. norme in bianco, per cui spetta all'interprete accertare i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario oltre quelli già normativamente previsti.
La Suprema Corte ha più volte affermato che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454; Cass. n. 1940 del 2004).
Ebbene, nel caso di specie, a parere dell'intestato Tribunale, occorre vagliare se, da una eventuale sentenza pronunciata in assenza del , potessero discendere conseguenze impattanti Controparte_4
sulla situazione giuridica del medesimo e delle altre parti, rendendo la pronuncia stessa inutiliter data
o, comunque, di complessa attuazione nel mondo giuridico sostanziale.
Orbene, in primo luogo occorre sottolineare come la domanda di simulazione investa di effetti giuridici l'atto e non anche il rapporto che ne discende;
ciò cui parte attrice mira, quindi, è ottenere una pronuncia di inefficacia degli atti simulati nei termini sopra descritti. Ebbene, il terzo intervenuto, nel proporre eccezioni relative all'opponibilità di detto accertamento (quale soggetto acquirente da colui che appaia proprietario sulla scorta dell'apparentia iuris) ha introdotto questioni di fatto idonee a condizionare la produzione degli effetti della pronuncia giudiziale, potendosi ritenere che, qualora non avesse preso parte al giudizio, il proprio titolo avrebbe potuto frapporre ostacoli all'operatività giuridica del dictum.
Sulla scorta di quanto anzidetto si ritiene che egli non possa che essere considerato quale litisconsorte necessario.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale dato, ed optando per la soluzione difforme, è emerso, inequivocabilmente, come si fosse con diligenza attivato per costituirsi CP_4
tempestivamente in giudizio, articolando numerose istanze di visibilità sia nella fase cautelare che in quella di merito (in data 29 luglio 2019, negata in data 30 luglio 2019, in data 7 agosto 2019, negata in data 12 agosto 2019, in data 24.12.2019, con richiesta del numero di ruolo della causa di merito medio tempore instaurata, altresì negata in data 16 gennaio 2020, in data 5 febbraio 2020, rigettata anch'essa).
Dall'articolato susseguirsi di eventi, quindi, emerge come la tardività dell'intervento di non CP_4
possa considerarsi imputabile allo stesso e come, dunque, sia indispensabile considerare tempestiva la sua comparsa;
è evidente come l'adozione di un'impostazione diversa non farebbe che frustrare ineludibilmente il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, oltre che le istanze di concentrazione, in sede di simultaneus processus, delle domande proposte.
Né vale obiettare che egli avrebbe potuto articolare una autonoma azione giudiziale, dal momento che quest'ultimo non aveva contezza (né avrebbe potuto averne) della prospettazione (in sede cautelare) e della proposizione (in sede di merito) di una azione di simulazione degli atti di vendita afferenti l'imbarcazione, né, tantomeno, della presenza di un preliminare e della richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., e, pertanto, sulla base della sua personale conoscenza della situazione fattuale, nella quale incolpevolmente versava, non avrebbe potuto esperire alcun rimedio utile per paralizzare l'altrui pretesa.
SULL'ACQUISTO DELL'IMBARCAZIONE EFFETTUATA DA . Controparte_3
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di accertare la simulazione dell'atto di compravendita intercorso tra e la (moglie del e parte dell'odierno giudizio) nonché della Per_5 CP_3 CP_2 vendita con cui quest'ultima ha, nel 2017, venduto l'imbarcazione alla CP_1
Occorre primariamente sottolineare come quest'ultimo, in qualità di soggetto creditore/terzo, può fornire la prova della simulazione con ogni mezzo, quindi anche mediante testimoni e presunzioni, operando il disposto di cui all'art. 1417 c.c.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'escussione dei dichiaranti, non è possibile affermare che la vendita intercorsa tra e fosse frutto di accordo trilatero di CP_3 Per_5
interposizione fittizia.
Tale fattispecie delinea un meccanismo di sovrapposizione di apparenza e realtà giuridica sulla scorta del quale s'interpone fittiziamente, nella conclusione di un accordo, un soggetto ad un altro, di modo che quest'ultimo sia solo apparentemente parte dell'operazione economica. In tale meccanismo negoziale, pertanto, le parti tutte vogliono realmente la produzione degli effetti del negozio ma non vogliono che sia esplicitato all'esterno quale sia il soggetto nella cui sfera giuridica si produrranno tali conseguenze, interponendo altra persona quale fittizia acquirente del bene.
Tale meccanismo presuppone inevitabilmente la partecipazione, all'accordo simulatorio, di tutti e tre i soggetti coinvolti: l'accordo del vero contraente è necessario perché a lui sono destinati gli effetti contrattuali, l'accordo dell'interposto è funzionale a smentire la verità del contratto simulato e l'accordo dell'alienante è, altresì, indispensabile perché non è a lui indifferente sapere chi sia la reale controparte dell'operazione economica (e, pertanto, chi si accollerà gli oneri ad essa correlati).
Ebbene, se nel caso di specie è emerso, senza ombra di dubbio, che le operazioni economiche subdolamente articolate dai convenuti in giudizio fossero tutte artatamente predisposte per eludere le proprie condotte illecite e se è evidente, sulla base del complesso degli elementi introdotti in giudizio, che l'intestazione della barca in capo alla fosse fittizia, intendendo in tal modo il CP_3 CP_2
acquisire il bene con i proventi di un reato precedentemente commesso, cercando di eludere i controlli sull'utilizzo del denaro (come accertato in sede penale, ed alle cui esigenze di prevenzione era preordinato il sequestro preventivo emesso dal GIP di Chieti nel 2010), non è dato avere contezza della natura trilatera dell'operazione economica intercorsa tra e in data 23.11.2009, Per_5 CP_3 nello specifico non ci sono elementi sulla scorta dei quali desumere che l'alienante fosse a conoscenza e intendesse vendere il bene non a colei che appariva acquirente bensì al ZI.
In base all'orientamento tradizionale mentre nell'interposizione reale il terzo contraente può anche essere del tutto ignaro dell'esistenza del pactum fiduciae bilaterale interno esistente fra gli altri due, nella simulazione soggettiva la struttura è necessariamente trilaterale (Cass.n. 25578 del 12/10/2018
e Cass. 13/09/2019 n.22950 e da ultimo Cass.n 3682/2021), richiedendo, per il suo perfezionamento, la partecipazione all'accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta dalle altre parti., potendo peraltro l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva (nel senso che l'altro contraente si inserisce successivamente nell'accordo, accettando, da un canto, la funzione meramente figurativa del contraente interposto e, dall'altro, l'assunzione di obblighi e l'acquisto di diritti nei confronti diretti dell'interponente; cfr Cass n. 4738 del 10/03/2015).
Tale impostazione, del resto, non è smentita dalla sentenza delle SSUU 11523/2013, con la quale è stato affermato che, ove si chieda l'accertamento dell'interposizione fittizia in una data operazione economica, l'alienante non sia litisconsorte e, quindi, parte necessaria, in quanto la non necessità processuale di partecipazione del terzo non significa non necessità di allegazione (e prova) di una sua adesione originaria o a posteriori all'accordo simulatorio (da ultimo CdA Milano sent. n. 2082/2022).
Ebbene, in alcun modo è emerso né è stato dedotto il coinvolgimento del nella realizzazione Per_5 dell'interposizione fittizia, potendosi anzi supporre, pur non essendo necessaria la relativa partecipazione in giudizio, che quest'ultimo nulla sapesse dello schema fraudolento ideato da con il supporto della CP_2 CP_3
SUL PRELIMINARE STIPULATO TRA NUNZIANTE E SQUIZZATO.
Da quanto anzidetto emerge con chiarezza che il preliminare di vendita dell'imbarcazione, stipulato tra e nel luglio 2015 (doc. 1 fasc. parte attrice) fosse stato effettuato a non CP_2 Parte_1
domino, dal momento che il convenuto non era, formalmente e sostanzialmente, proprietario della res.
La fattispecie rilevante, in tal senso, è quella del preliminare di vendita di cosa non dichiaratamente altrui.
Ebbene, la buona fede di parte attrice emerge inequivocabilmente ed è confortata dalla documentazione versata in atti da cui risulta la falsità dell'intestazione della barca in capo a a fronte di una relativa iscrizione nel registro belga, da quanto accertato con sentenza del CP_2
giudice penale (doc. 25 fasc. parte attrice) , da cui è emerso, inequivocabilmente, come il CP_2 avesse realizzato un'operazione truffaldina ai danni dello , inducendolo in errore sulla Parte_1 CP_ titolarità del natante, ed omettendo che la modello Swan 53, altro non fosse che la CP_6
modello Grand Soleil 52, di proprietà della nonché dalle dichiarazioni dei testi, in CP_3
particolare , presente al momento della stipula del preliminare, che ha confermato la Testimone_1
prospettazione attorea.
Fermo restando, quindi, che parte attrice non era affatto consapevole della natura a non domino del proprio acquisto, la fattispecie in oggetto ricalca quella del preliminare di vendita di cosa non dichiaratamente altrui.
Ebbene, come noto, nel caso in oggetto, secondo la Suprema Corte, il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al al promissario compratore l'acquisto della proprietà della cosa, sorgendo effetti obbligatori che possono, in caso di inadempimento, condurre a rimedi risarcitori o, semmai, alla risoluzione dello stesso preliminare (pur non essendo applicabile quanto previsto dall'art. 1479 c.c. prima della scadenza dei termini per la stipula del definitivo, come affermato dalle
SSUU nel 2016), ma non può essere pronunciata sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cc, dal momento che tale domanda può essere articolata nei confronti del promittente solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno il fatto –ossia l'altruità della res- ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato
(Cassazione Sez. II 27 aarile 2016 n. 8417).
Sulla scorta di quanto anzidetto, quindi, a fronte della natura non simulata della prima operazione economica e della stipula di un contratto preliminare a non domino successivamente intercorso, a fronte della circostanza che non avesse mai acquisito, effettivamente, la Controparte_2
proprietà di detta imbarcazione, la domanda articolata ex art. 2932 cc non può essere accolta.
A ben guardare, stante la complessità della vicenda in esame, è bene rappresentare, come meglio verrà esplicato, che ad una tale soluzione (ossia al rigetto della domanda articolata sulla scorta del
2932 c.c.) si sarebbe pervenuti anche ove entrambe le operazioni economich fossero risultate simulate, e ciò sulla scorta degli ordinari principi che reggono l'opponibilità della simulazione ai terzi
(ex art. 1415 c.c.) e la disciplina della trascrizione dei beni mobili registrati.
SULL'ACQUISTO DELL'IMBARCAZIONE DA A E CP_3 CP_1
SULL'ACQUISTO DELLA BARCA DA PARTE DI Controparte_4
Sulla scorta di quanto sopra delineato appare evidente come che ha acquistato, Controparte_4 tramite scrittura privata, la barca oggetto del contendere, in data 14.5.2019, con l'assistenza dell'agenzia “Sebino di Volpi Giovanni” che provvedeva all'autentica della firma delle parti, ha effettuato un'operazione di compravendita dal soggetto che era ed appariva titolare della res controversa. Quest'ultimo, infatti, ha acquisito il bene da chi, sulla scorta dei titoli pregressi succedutisi, appariva effettivamente proprietario del bene;
in capo a quest'ultimo, quindi, si sono prodotti gli effetti reali derivati dall'acquisto, e per la cui esplicazione non era affatto necessaria la consegna, stante l'operatività del noto principio consensualistico.
E ciò è vero nonostante l'operazione economica intercorsa tra la e la fosse CP_3 CP_1
sicuramente oggetto di simulazione assoluta.
Appare in maniera evidente, infatti, come tale contratto di compravendita celasse la volontà di non addivenire ad alcun mutamento della titolarità giuridica dell'imbarcazione e fosse preordinato, in via esclusiva, ad eludere i vincoli che potessero investire il bene, oltre che ad ottenere, mediante operazioni successive, sostanzialmente criminose, illeciti guadagni.
La natura inconsistente ed elusiva dell'operazione è quasi lampante analizzando non solo il complesso del contegno delle parti e delle attività, connesse nel fine illecito, succedutesi, ma anche gli elementi afferenti il negozio giuridico singolarmente considerato e, in particolare: a) il bassissimo prezzo
(rispetto al valore di mercato) pattuito quale corrispettivo dell'acquisto; b) la mancata prova dell'effettivo incasso dei titoli di credito dati in pagamento dalla in favore della CP_1 CP_3
; c) i rapporti intercorsi tra le parti, tutti sistematicamente orientati ad acquisire profitto dalla compravendita del bene cercando di eludere i provvedimenti giudiziali volti a prevenire l'ulteriore commissione di fattispecie di reato da parte dei convenuti.
A fronte della natura certamente simulata di tale operazione, tuttavia, tale accertamento non può essere opposto all'acquirente che, in buona fede, abbia acquistato diritti sul bene da colui che appariva titolare della res, ex art. 1415 c.c.
Come ben noto, il conflitto tra gli interessi di terzi e creditori a fronte di ipotetiche operazioni simulate, vede contrapporre soggetti potenzialmente pregiudicati dall'apparenza e che mirano, pertanto, ad ottenere un accertamento della natura simulata del negozio giuridico intercorso tra le parti e soggetti, invece, pregiudicati dalla realtà e, quindi, interessati a tutelare l'apparenza giuridica creata dal negozio simulato.
Adattando le coordinate legislative al caso di specie, appare evidente come la posizione di Parte_1
sia quella di creditore del simulato alienante, non potendo egli considerarsi propriamente un avente causa, dal momento che, dal contratto intercorso, sorgeva solo il suo diritto ad ottenere l'adempimento del contratto preliminare e che obbligava, quindi, a garantire il trasferimento della CP_2
proprietà della barca, mentre quella di corrisponda alla posizione del terzo tutelato sulla CP_4
scorta del co. 1 del 1415 c.c.
Ebbene è principio acquisito quello per cui il creditore (ma anche il terzo avente causa) che abbia acquisito un diritto o abbia, comunque, ragioni di credito nei confronti del titolare reale, venga sacrificato al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
Terzi protetti, quindi, sono coloro che abbiano acquisito diritti da chi formalmente abbia il diritto dominicale, purchè fossero in buona fede al momento dell'acquisto. Il trattamento riservato a questi ultimi, cui non è opponibile la simulazione né dalle parti né da terzi aventi causa e dai creditori del simulato titolare della res, è frutto della tutela posta nei confronti della cd. apparenza giuridica.
Ebbene, dunque, è evidente come abbia acquistato versando in buona fede in senso CP_4
soggettivo (la quale, oltretutto, si presume ex art. 1147 c.c.).
Né, d'altra parte, emergono elementi da cui possa evincersi un possibile intento fraudolento del terzo o la consapevolezza di acquistare un bene da chi fosse solo simulatamente il titolare.
Da quanto versato in atti, infatti, emerge che, prima di procedere all'atto di compravendita, quest'ultimo si fosse prodigato per ottenere il titolo di proprietà dell'alienante, nonché il precedente contratto d'acquisto intercorso tra e inoltre, anche nell'estratto del Registro delle Per_5 CP_3
Imbarcazioni da diporto prodotto dall'attore al doc. 8, è palesemente riportata, come “proprietaria”, la GNa e come “proprietario precedente” il GN . Controparte_3 Persona_5
Non vi è alcun elemento nell'odierno giudizio, infatti, da cui possa emergere l'assenza della buona fede in capo al il quale ha comprato da colei che appariva essere formalmente la titolare CP_4 ed il cui acquisto, pertanto, è opponibile all'odierno attore, in quanto creditore di colui che (in maniera fittizia) appariva essere proprietario della stessa imbarcazione.
A ciò deve aggiungersi la mancata trascrizione della domanda di simulazione proposta e di quella volta ad ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
Trattasi, infatti, di azioni (ex artt. 2652 e 290 c.c.) relative a beni mobili le cui vicende giuridiche devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione ex art. 2683 c.c., avendo ad oggetto un'imbarcazione da diporto (con lunghezza superiore a 10 mt, ossia circa 15 mt) i cui atti costitutivi, traslativi od estintivi della proprietà o di altri diritti reali sono sottoposti alla necessaria pubblicità dichiarativa (si veda l'art. 17 D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, ai sensi del quale “per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione”, ed ancora dell'art. 9, ai sensi del quale: “le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione ((nell'ATCN)) ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione”). Ebbene, pur trattandosi di beni mobili iscritti in pubblici registri, e di cui risulta, pertanto, possibile la trascrizione delle domande giudiziali, tale onere non è stato assolto, con inevitabili conseguenze in termini di inopponibilità nei confronti di chi abbia acquisito diritti sul bene.
Ad una soluzione differente, d'altro canto, non si potrebbe pervenire nemmeno applicando al caso di specie le regole ordinarie valevoli nell'ambito della circolazione dei beni mobili non registrati, dal momento che parte attrice non ha mai avuto un possesso dell'imbarcazione idoneo ai fini dell'acquisto (ex art. 1153 c.c.) essendo stato immesso nel possesso della res sulla scorta di un contratto preliminare, seppur con effetti anticipati. Tale situazione possessoria, dunque, non è utile , né in astratto né in concreto, ad integrare gli estremi di cui all'art. 1153 c.c., ove l'atto traslativo, unito al possesso ed alla buona fede, avrebbero potuto condurre alla costituzione del diritto dominicale.
SUGLI EFFETTI DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione, formulata da parte attrice, volta a far dichiarare nullo e/o inefficace l'acquisto effettuato dal terzo in costanza del sequestro giudiziario emesso a monte dell'odierno giudizio a cognizione piena.
Ed invero l'atto di alienazione con cui ha acquistato la titolarità dell'imbarcazione è CP_4
intervenuto in data 14.5.2019, allorquando la misura cautelare era stata emessa con decreto provvisoriamente esecutivo, poi confermato dalla successiva ordinanza, già in data 19.4.2019.
L'eccezione secondo cui, peraltro, l'atto di vendita non fosse valido stante la pendenza della misura cautelare conservativa, tuttavia, non coglie nel segno.
Ed infatti, già da una lettura di quanto stabilito all'art. 670 c.p.c. emerge come, presupposto del suddetto provvedimento cautelare, sia la controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa e la necessità di provvedere alla relativa gestione temporanea o custodia.
Appare, già da un'interpretazione meramente testuale, come l'effetto del provvedimento conservativo sia quello di garantire l'indisponibilità materiale del bene e non anche di evitare il pericolo che vengano compiuti atti di disposizione giuridica.
È necessario rilevare come nel nostro ordinamento non esista, per il sequestro giudiziario, una norma analoga al 2906 c.c. che disciplini il regime degli atti di disposizione giuridica dei beni sequestrati mediante lo strumento di cui all'art. 670 c.p.c.
Infatti, l'attuazione di tale misura non incide sul potere di compiere atti di alienazione da parte del titolare del diritto sul bene.
Tale cornice legislativa è poi completata, a conferma di quanto anzidetto, dalla non inclusione del sequestro giudiziario tra quelli oggetto di trascrizione.
La inopponibilità degli atti di disposizione giuridica, quindi, non è data dal sequestro giudiziario, ma dalla litispendenza, ed è quindi regolata dall'art. 111 c.p.c. (in tal senso, quanto alla trascrizione della domanda di merito, e alla diversa funzione rispetto al sequestro giudiziario, C. 4039/1994 e C.
46/2000).
In sostanza, pertanto, il sequestro giudiziario non risponde alla logica di prevenire la disposizione giuridica del bene e ciò in quanto tale tutela viene garantita, per i beni immobili e per quelli mobili registrati, dalla trascrizione della domanda giudiziale e, per quelli mobili, dalla regola di cui all'art. 1153 c.c. , dal momento che, essendo il bene stesso nel possesso del custode giudiziario per il lasso di tempo in cui trova applicazione la misura cautelare, non vi è il pericolo che esso venga fatto oggetto del possesso da parte di terzi, escludendosi l'operatività del meccanismo di acquisto a non domino.
Purtuttavia, nel caso di specie, tale “tutela indiretta” non avrebbe potuto operare comunque (anche ove si considerasse il natante quale bene mobile non soggetto all'onere di trascrizione), poiché
l'attore non era proprietario della res ma promissario acquirente che ha articolato domanda ex art. 1932 c.c.; tale concomitanza di fattori avrebbe in ogni caso reso possibile l'alienazione da parte del titolare effettivo, con produzione del relativo effetto traslativo senza dover scomodare la fattispecie di cui all'art. 1153 c.c.
Da quanto anzidetto emerge, dunque, che l'atto traslativo, compiuto quando era in corso l'efficacia gestoria del sequestro giudiziario, appare valido ed efficace, soprattutto ove si consideri, come già dedotto, che per evitare gli effetti pregiudizievoli, parte attrice avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale (eventualmente articolando istanza di sequestro giudiziario in corso di causa).
SULLE DOMANDE RISARCITORIE.
Parte attrice ha domandato: a) il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'imbarcazione compravenduta;
b) in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la restituzione delle somme versate a titolo di acconto del prezzo;
c) il risarcimento per i danni patiti a fronte della perdita dei propri beni avvenuta a seguito della sottrazione della barca da parte del
CP_2
La domanda deve essere accolta nei limiti quantitativi che seguono.
In primo luogo, occorre sottolineare come, dalla documentazione acquisita nell'odierno giudizio, dagli esiti del processo penale nel quale e sono stati condannati (per truffa CP_2 CP_3
aggravata il primo ed ex art. 379 c.p. la seconda) e dall'esito dell'escussione testimoniale svolta nell'odierno giudizio è emerso, senza rischio di smentita, che i convenuti, nel loro convergente operare, realizzassero, in maniera probabilmente sistematica, attività truffaldine non irrilevanti anche sul piano civilistico, dal momento che, a fronte dell'inadempimento degli impegni contrattuali assunti, sono derivanti importanti pregiudizi che devono essere oggetto di ristoro in questa sede. In primo luogo, deve essere condannato alla restituzione, nei confronti di , di CP_2 Parte_1
quanto da egli corrisposto quale anticipo del corrispettivo dovuto in forza degli impegni assunti con il preliminare, pari ad euro 40.000,00, somma che quest'ultimo aveva versato al ZI e che doveva essere, poi, restituita, con contestuale sostituzione del pagamento mediante altri quattro assegni con i quali sarebbe stato pagato anche il prezzo residuo della barca.
Tale importo, avendo la valenza di un credito restitutorio, ha natura di debito di valuta e non di valore e su di esso non sono dovute ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria.
Le parti devono essere condannate in solido al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti a fronte della sottrazione del galleggiante, dal momento che – sull'imbarcazione – erano presenti numerosi beni mobili di parte attrice, quali cassette di attrezzi di vario tipo, zattera di salvataggio nuova, attrezzatura doppia da sub, comprese due bombole, gav, mute, maschere, pinne, calzari, biancheria doppia per tutte le cabine della barca, coperte nuove, set completi di asciugamani per tutte le cabine, set di vele seminuove, drizze e scotte di rispetto in dynema, e attrezzature di coperta quali grilli, bozzelli, paranchi, set di parabordi nuovi, officina completa attrezzata di trapani, avvitatori, etc. oltre a carte nautiche, VHF portatile, walkie talkie, cartucce elettroniche delle varie zone del mediterraneo, dotazioni di sicurezza, effetti personale e un notevole quantitativo di capi di abbigliamento da barca, cerate nuove oceaniche, pezzi di ricambio per motore e generatore, un alternatore 24 V revisionato, viveri a lunga conservazione.
L'avvenuta sottrazione dell'imbarcazione da parte del con la cooperazione delle CP_2
convenute e avvenuta in data 27.1.2017, presso il porto di Marina di San Giusto CP_3 CP_1
è confermata: a) dalle condotte criminose tenute dalle parti;
b) dal fatto che la barca era stata consegnata (elemento incontestato) a soggetto avente la procura della che autorizzava al CP_3 ritiro dal porto (ed altri non poteva essere se non proprio ZI;
c) dal fatto che l'imbarcazione fosse poi stata rinvenuta in Spalato, dove risiede la e la sua famiglia (circostanza, altresì, CP_7
non adeguatamente contestata dai convenuti, che non hanno fornito alcuna valida ricostruzione alternativa della vicenda); d) dalle dichiarazioni del teste che ha confermato la Testimone_1 presenza di detti beni personali dell'attore sull'imbarcazione al momento del furto.
Deve presumersi la cooperazione delle parti in giudizio nella commissione della condotta illecita, dimostrata dalla convergenza degli elementi sopra menzionati;
nello specifico, il coinvolgimento della è dimostrato dal rilascio di un'apposita procura al ZI volta ad eludere quanto CP_3
contenuto nelle pattuizioni contrattuali ed agevolare il medesimo nella sottrazione del bene, mentre l'operato della emerge per tabulas in virtù della diretta collaborazione nelle attività CP_1 truffaldine del compagno, nonché dal ritrovo dell'imbarcazione presso il luogo di residenza della sua famiglia. Il risarcimento, ferma restando la possibilità che esso venga liquidato in via equitativa, stante l'impossibilità per parte attrice di dimostrare l'ammontare dei danni patiti a seguito della condotta illecita, può essere stimato in euro 30.000,00; del resto il novero dei beni presenti sulla barca ed il loro approssimativo valore commerciale è stato specificamente confermato dal teste il Testimone_1
quale ha dedotto di essere a conoscenza della circostanza per essersi occupato della manutenzione e della gestione della barca stessa nel periodo in cui è stata nel possesso di . Parte_1
Con riferimento al danno da mancato godimento del bene, rilevato che il preliminare di vendita dell'imbarcazione prevedeva l'immissione nel godimento con effetti anticipati, considerato che, pur trattandosi di pregiudizio non in re ipsa, risulta particolarmente difficoltosa la prova ed essendo opportuno stimare il danno in via equitativa, si ritiene opportuno stabilire un risarcimento corrispondente alla somma di euro 10.000,00 per il mancato godimento della res dal momento dello spossessamento del bene, risalente al gennaio 2017.
Le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere devalutate dalla data odierna a quella dell'intervenuto spossessamento e poi sottoposte a rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Gli altri pregiudizi sono stati allegati solo in via generica e, pertanto, non possono essere oggetto di ristoro, come quelli legati alle somme erogate per lo svolgimento di lavori volti ad apportare migliorie all'imbarcazione (rispetto ai quali parte attrice avrebbe potuto allegare documentazione afferente il giustificativo e l'importo delle spese sostenute), dal momento che deve ritenersi esclusa la possibilità di risarcire pregiudizi che siano correlati alla sola verificazione dell'evento di danno senza incorrere nell'integrazione di veri e propri danni punitivi e ponendosi quindi in contrasto con quanto disposto dalla pronuncia delle SSUU n. 26972/2008.
Con riferimento alla domanda di risarcimento articolata da nei confronti della Controparte_4
in solido con l'attore , ferma l'impossibilità di imputare a quest'ultimo CP_1 Parte_1
qualsivoglia responsabilità per le condotte tenute dal primo, la stessa deve essere rigettata.
Quanto ai danni non patrimoniali patiti (esistenziali e morali) gli stessi sono stati solo genericamente allegati mediante un astratto richiamo alla giurisprudenza rilevante in materia, ma senza alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta, né è stata fornita alcuna prova, neanche in via presuntiva o mediante l'articolazione di specifici capitoli di prova.
Anche i danni di natura patrimoniale, così come delineati entro i termini previsti per le deduzioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non possono essere oggetto di ristoro in quanto afferiscono a voci carenti di riscontro istruttorio, ovvero in cui appare ardito individuare il nesso eziologico con gli illeciti contestati.
A fronte della definizione dell'odierno giudizio e visto l'art. 669-novies c.p.c., deve disporsi il dissequestro dell'imbarcazione.
Stante l'esito del giudizio, le spese del procedimento cautelare (sia inerenti ai compensi del custode, come da separati decreti di liquidazione, che alle poste erogate per il rimessaggio e la manutenzione ordinaria della barca) e pari ad euro 28.259,00devono essere poste definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido.
Le spese di lite, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere poste integralmente in capo ai convenuti in solido, prendendo in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità alta), i quali saranno tenuti a rifondere in solido le medesime nei confronti di parte attrice e del terzo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e con l'intervento di ogni altra domanda ed eccezione CP_2 Controparte_4
disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda, articolata ex art. 2932 c.c., da;
Parte_1
2) Condanna i convenuti a pagare in solido a , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione da liquidare come in parte motiva;
3) Condanna a corrispondere la somma di euro 40.000,00 a Controparte_2
a titolo di restituzione del corrispettivo versato a fronte del Parte_1
preliminare di compravendita stipulato in data 26 luglio 2015;
4) Pone le spese del sequestro giudiziario tutte in capo ai convenuti in solido;
5) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi d'avvocato ed euro 759,00 a titolo
[...]
di spese vive, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
6) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso CP_4
forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
7) Dispone il dissequestro dell'imbarcazione onerandone la consegna in capo al proprietario
Controparte_4
8) consente la partenza della predetta imbarcazione, salvo che ciò sia impedito per altra causa, con consegna dei libri giornale di bordo e i certificati ritirati dalla Capitaneria;
9) dispone la trasmissione del presente provvedimento via pec alla Capitaneria di Porto di
Giulianova.
Teramo, 19.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo (atto sottoscritto digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Daniela d'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3079/2019 , promossa da:
, nato a [...] il [...] (CF ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Francesco Tramontano ed ivi domiciliato nel suo studio in Roma, via Giorgia Baglivi
n. 3;
ATTORI contro
, nata a [...] il [...] (CF ) e residente in Controparte_1 C.F._2
Via Mario Capuani n. 38 in Teramo;
elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Rua del Papavero
n. 6, presso e nello Studio degli Avv.ti Stefano Cappelli e Pierluigi Cinelli che la rappresentano e difendono
CONVENUTA
e nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Pescara, al Viale G. D'Annunzio n. 155 presso e nello studio legale dell'Avv. Federica
Cristoforo che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
nata a [...] il [...] (CF ) e residente ad Controparte_3 C.F._4
Alessandria via Asti n. 13, elett. Domiciliata in Piscara, viale D'Annunzio n. 155 presso lo studio dell'Avv. Renzo Colantonio che la rappresenta e difende;
CONVENUTA
nato a [...] il [...] , (CF ) e Controparte_4 CodiceFiscale_5
residente a [...], Rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Terpin e
Alessandra Lucchesi del foro di Brescia, ed elettivamente domiciliato in Brescia, Via Diaz n. 34 presso lo studio dell'Avv. Sara Terpin;
OGGETTO: azione di simulazione, 2932 c.c.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
“ Alla S.V. Ill.ma, Giudice del Tribunale di Teramo, affinché, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, rigettata ogni avversa eccezione e deduzione, Voglia così provvedere:
1) In via preliminare, confermare ove ritenuto necessario il provvedimento di accoglimento della richiesta di sequestro giudiziario emesso in data 25.07.2019.
2) Nel merito, previa declaratoria del carattere simulato sia dell'intestazione in capo alla CP_3 che dell'ultima cessione dell'imbarcazione dalla alla , dichiararne la CP_3 CP_1 nullità/inefficacia, e per l'effetto accertare e dichiarare la reale intestazione dell'imbarcazione in capo al CP_2
3) In ogni caso, visto il contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati e gli accordi successivi, ritenuta la ritualità e validità dell'offerta del saldo prezzo, per residuo rispetto agli importi versati direttamente e indirettamente e con compensazione delle reciproche poste di debito e credito, rideterminato l'importo dovuto a saldo del prezzo tenuto conto del deprezzamento del bene alla data della presente domanda, dichiarare ex art.
2932 c.c. il diritto del sig. a diventare definitivo proprietario dell'imbarcazione a vela, con Parte_1
CP_ nome ora già iscritta al num. iscr. 17GE731D reg. imbarcazioni delegazione di CP_6
Lavagna, ora con numero di identificazione affisso B824282, con motore Volvo Penta diesel matricola motore 2203117701, 52, già intestata alla sig.ra , coniuge Parte_2 Controparte_3
del sig. ed ora intestata alla sig.ra , attuale compagna del CP_2 Controparte_1 CP_2
oggetto del sequestro concesso con provvedimento del Tribunale di Teramo del 25.07.2019.
4) Condannare i convenuti in solido tra di loro al risarcimento dei danni patiti dal sig. per Parte_1 il mancato godimento dell'imbarcazione compravenduta, illecitamente sottratta dopo averne effettuata la consegna, per tutto il periodo dalla sottrazione sino all'effettiva riconsegna, per il valore dei beni sottratti nel 2017 insieme all'imbarcazione, per le spese sostenute per le attività di ricerca
e per quelle legali, con quantificazione che si indica in €. 200.000,00, ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale valutazione equitativa. 5) Compensare le reciproche eventuali poste di credito, da un lato l'eventuale residuo prezzo della compravendita determinato secondo quanto sopra detto, e dall'altro le somme in condanna per il risarcimento dei danni, le somme per il rimborso delle spese sostenute, al fine di determinare la somma dovuta all'una o all'altra parte.
6) Conseguentemente ordinare al competente Ufficio la trascrizione della sentenza con intestazione della predetta imbarcazione a nome del sig. , e disporre l'immediata consegna Parte_1 dell'imbarcazione dal custode nominato all'attore.
7) In subordine, e nella denegata ipotesi in cui il sig. non riesca a ottenere la proprietà Parte_1 dell'imbarcazione, condannare i convenuti in solido tra di loro alla restituzione degli importi versati direttamente a mezzo pagamento, e indirettamente con accollo di debito, per le spese di manutenzione
e di restauro, e per il risarcimento per la sottrazione delle cose di proprietà dell'attore sottratte insieme all'imbarcazione, come indicati in narrativa, e al risarcimento dei danni patiti anche per il mancato godimento dell'imbarcazione, con riserva di migliore specificazione, con quantificazione dei danni che qui si indica in €. 200.000,00, ed ovvero nella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale valutazione equitativa.
8) Dichiarare l'inammissibilità e/o tardività dell'intervento, con le decadenze di rito, nonché la palese infondatezza delle pretese in esso esposte dal sig. in ogni caso dichiarando nullo, CP_4
illecito e/o illegittimo, inefficace, inopponibile il contratto di compravendita con il se CP_4 realmente concluso, anche siccome successivo all'esecuzione del sequestro.
9) Condannare i convenuti e il terzo al rimborso delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito, della precedente procedura cautelare, in ogni sua fase e grado, e di quelle di custodia, la cui quantificazione è stata rinviata a questa sede dal Giudice del sequestro.
10) Con riserva di separata azione per il risarcimento dei danni patiti dal sig. per i reati Parte_1 di cui è stato vittima, anche ipotizzati dal Giudice del sequestro nell'ordinanza con trasmissione degli atti al P.M., e per il risarcimento in relazione ai reati per i quali pende procedimento penale”
Per parte convenuta : Controparte_1
““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
1) in adesione alle eccezioni già formulate dalle altre parti convenute nel presente giudizio, non accettando il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove, accertare e dichiarare
l'improcedibilità e/o inammissibilità della nuova domanda di simulazione formulata da parte attrice in sede di atto di citazione circa la declaratoria di simulazione dell'intestazione alla sig.ra
in quanto nuova, con conseguente richiesta di espunzione dei documenti prodotti da parte CP_3 attrice ai fini probatori afferenti e/o a sostegno di detta domanda;
2) accertare e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Teramo in data 19 aprile 2019, depositato il 23 aprile 2019, e confermato in data 25 luglio 2019, con riferimento all'imbarcazione a vela Silli, ora Borderless, Grand 52, con motore Volvo Penta diesel mat. Pt_2
2203117701 a fronte dell'inesistenza e/o assenza originaria e/o sopravvenuta del presupposto del fumus boni iuris, non essendo dimostrabile il diritto di proprietà dell'imbarcazione in capo al GN
, e/o altri diritti reali sulla stessa, né ancora potendo vantare il medesimo diritti obbligatori Parte_1 idonei ad essere azionati con domande di esecuzione in forma specifica;
3) Accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della nuova domanda di simulazione introdotta nel giudizio di merito da parte attrice, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO CP_ 4) accertare la proprietà dell'imbarcazione a vela ora Grand Soleil 52, con motore CP_6
Volvo Penta diesel mat. 2203117701, in capo alla SI.ra e, per l'effetto, accertare Controparte_1
e per l'effetto revocare/dichiarare l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di
Teramo in data 19 aprile 2019, depositato il 23 aprile 2019, e confermato in data 25 luglio 2019, CP_ con riferimento all'imbarcazione a vela ora Grand Soleil 52, con motore Volvo CP_6
Penta diesel mat. 2203117701 ex art. 669 novies c.p.c. per inesistenza del diritto cautelare sotteso allo stesso, con ogni ed eventuale conseguenza di legge;
5) accertata la proprietà dell'imbarcazione per cui è causa in capo alla SI.ra dichiarare CP_1 inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in quanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della richiesta di trascrizione della sentenza con intestazione in capo allo;
Parte_1
6) ordinare al custode nominato di consegnare l'imbarcazione esclusivamente e personalmente alla
SI.ra , escludendo espressamente la facoltà di consegna a eventuali altri soggetti Controparte_1 nonché, eventualmente, ordinare la trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ai fini dell'intestazione dell'imbarcazione in capo alla SI.ra 7) Rigettare la domanda Controparte_1 di risarcimento del danno in solido proposta dall'attore per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa;
8) Dichiarare l'inammissibilità dell'intervento proposto da in quanto tardivo;
Controparte_4
9) In subordine rigettare le domande della parte intervenuta sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”; per parte convenuta Controparte_2
“Chiede che l'Ill.mo Giudice voglia accogliere le conclusioni tutte riportate nella comparsa di costituzione e risposta e negli altri scritti difensivi che qui si abbiano per integralmente riportati e trascritti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio ante causa e del presente giudizio”; per parte convenuta Controparte_3
“voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domande attoree per le causali sopra dedotte (…), accogliendo così tutto quanto sopra eccepito dedotto e prodotto dalla nella presente comparsa di costituzione e in tutti gli scritti difensivi, ribadendo che non si CP_3 accetta il contraddittorio su deduzioni e domande nuove”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 CP_2
e deducendo, nello specifico: a) di aver stipulato un
[...] Controparte_3 Controparte_1 contratto preliminare di compravendita di un'imbarcazione a vela, marca Volvo Penta, mod.
TAMBD31B matricola 2203117791, con qualificatosi quale proprietario della Controparte_2
res, impegnandosi a pagare, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 80.000,00, accordo cui si perveniva attraverso trattative agevolate dall'intermediazione della compagna, odierna convenuta, del promissario alienante, ; b) che, poco prima della stipula del preliminare, la stessa Persona_1
consegnava a parte attrice la documentazione concernente le specifiche tecniche CP_1 dell'imbarcazione, la quale risultava immatricolata in Belgio a nome dello stesso c) che, CP_2
in data 31.8.2015, esso attore si recava a Trogir, ove era ormeggiato il natante, acquisendone il possesso previo pagamento di una parte del prezzo (come concordato) per un totale pari ad euro
40.000,00 e con il proposito di provvedere alla stipula del definitivo contestualmente al saldo del corrispettivo residuo, pari ad euro 25.000,00; d) che, acquisita la disponibilità dell'imbarcazione, nel mese di ottobre 2015, nel tentativo di movimentare la stessa e collocarla al di fuori del porto di San
Giorgio di Nogaro, veniva a conoscenza della pendenza di una posizione debitoria del nei CP_2 confronti del cantiere del porto, pari ad euro 20.000,00; e) che e l'odierno attore CP_2
pattuivano, pertanto, che una parte della somma ancora dovuta sarebbe stata impiegata per estinguere il debito residuo;
f) che, nei mesi successivi, il ZI ometteva di rispondere alle richieste di parte attrice volte a concordare la data di stipula del contratto di alienazione;
g) che esso attore, avendo la materiale disponibilità del galleggiante e nella convinzione di dover presto acquisire il diritto dominicale, eseguiva importanti lavori di manutenzione, apportando considerevoli migliorie alla barca, per un valore complessivamente pari ad euro 50.000,00; h) che, a seguito di accertamenti svolti anche grazie all'intermediazione di una società specializzata nel settore, parte attrice si avvedeva di come la barca fosse stata oggetto di una serie di intestazioni di proprietà (tutte riferite ad un identico numero di matricola e, pertanto, al medesimo bene), e che, quindi, essarisultasse, sulla base di documenti fittizi, registrata a nome di numerosi soggetti;
i) che il numero di matricola del motore risultava essere l'unico elemento di connessione tra tutte le differenti registrazioni del medesimo bene;
l) che, nello specifico, risultavano le seguenti diverse intestazioni del natante presso
CP_ i registri navali: 1) iscrizione nel registro di Santa Margherita Ligure, con nome num. iscr.
17GE731D, matricola motore 2203117701, come Grand Soleil 52, intestata alla sig.ra CP_3
coniuge del sig. e assoggettata a sequestro preventivo dal GIP di Chieti per altre
[...] CP_2 vicende penali;
2) iscrizione nel registro Belga, con n. B 773246, con nome ma indicato CP_6
come SWAN 53, sempre matricola motore 2203117701, a nome di tale , cittadino Parte_3
belga, ma iscrizione non risultate nei registri;
3) iscrizione nel registro Belga, con n. B 824282, sempre con nome a nome della;
4) iscrizione della stessa imbarcazione CP_6 Controparte_1
a nome del siccome l'avrebbe acquistata da tale sig. indicata come CP_2 Per_2
e cantiere di costruzione Nautor (SWAN), e sempre con la stessa matricola motore;
CP_6
m) che, pertanto, i documenti di provenienza belga offerti in visione al promissario acquirente erano risultati contraffatti ed erano stati ottenuti mediante la falsificazione dei titoli di provenienza italiani, attestanti la reale titolarità della barca, dal momento che gli unici documenti autentici erano quelli che vedevano la (odierna convenuta) proprietaria del bene e che davano conto della CP_3
sottoposizione dello stesso a sequestro preventivo emesso dal GIP di Chieti;
n) che, peraltro, le intestazioni fittizie erano funzionali a sottrarre l'imbarcazione agli effetti ablatori del sequestro penale, misura cautelare a sua volta emessa nell'ambito di un procedimento che vedeva coinvolto il nella commissione di una truffa nei confronti di un certo , dal momento CP_2 Persona_3
che il natante era stato acquistato con il proventi di detto reato e che la barca, sempre al fine di eludere le investigazioni, era stata fittiziamente intestata alla (coniuge di;
o) che il 27 CP_3 CP_2
gennaio 2017 veniva spogliato del possesso della la quale veniva Parte_1 CP_6
indebitamente fatta partire dal porto in cui era collocata e che tale condotta furtiva veniva consumata, come poi rappresentato dagli addetti portuali, da un soggetto avente specifica delega della al ritiro del bene;
p) che, per via di tale illecita sottrazione, egli subiva considerevoli CP_3 danni, dal momento che all'interno del natante erano presenti tutta una serie di beni personali di esso attore, oltre che degli accessori acquistati per garantire il miglior funzionamento della barca, il tutto per un valore complessivo di almeno 30.000,00 euro;
l) che, medio tempore, l'imbarcazione veniva sottoposta nuovamente a sequestro ed ormeggiata nel Porto di Chioggia sino al luglio 2017, quando il ZI otteneva, tramite delega della nuovamente la disponibilità del bene;
q) che, nel CP_3 frattempo, il 2.8.2017, l'imbarcazione veniva fittiziamente venduta dalla (moglie di CP_3
alla (compagna del e che quest'ultima la acquistava al prezzo di CP_2 CP_7 CP_2
euro 50.000,00, somma, peraltro, mai incassata dalla venditrice;
r) che, pertanto, a seguito di ricorso proposto all'odierno ufficio giudiziario, parte attrice otteneva il sequestro giudiziario dell'unità di diporto;
s) che, peraltro, la stessa quale formale proprietaria del bene dal 2010, pur avendo CP_3 consentito l'utilizzo indiscriminato del natante tra il 2010 ed il 2017 da parte del e della CP_2
, provvedeva, solo nel 2017, a denunciare il furto della barca contestualmente al venir CP_1
meno degli effetti del sequestro preventivo, oggetto di revoca nel procedimento penale, con il chiaro intento elusivo di recuperare materialmente il bene in danno dell'odierno attore;
t) che, dalle vicende esposte, è emerso in maniera inequivoca come con la diretta ed attiva partecipazione della CP_2
e della poneva in essere numerose condotte illecite arrecando notevoli pregiudizi CP_3 CP_1
a e sottraendo illegittimamente il possesso del natante nel quale si era legittimamente Parte_1
immesso a fronte del preliminare di compravendita ad effetti anticipati stipulato nel 2015.
Squizzato, pertanto, ha instaurato l'odierno procedimento di merito quale fisiologica prosecuzione del cautelare, con il quale è stato autorizzato il sequestro giudiziario dell'imbarcazione, affidata, pertanto, al custode giudiziario appositamente nominato in quella sede, dott. che ha Per_4 garantito l'ormeggio della stessa presso il Porto di Giulianova, ed ha ivi chiesto di accertare la simulazione dei contratti di compravendita, nello specifico evidenziando come l'intestazione della barca in capo alla fosse frutto di interposizione fittizia e come fosse oggetto di simulazione CP_3
assoluta la vendita intercorsa tra la stessa e la e, constata la reale proprietà del bene in CP_1
capo a ha chiesto di ottenere pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., offrendo di CP_2
corrispondere la parte residua del prezzo pattuito, detratto quanto dovuto a titolo di risarcimento danno da inadempimento contrattuale delle pattuizioni contenute nell'accordo preliminare, oltre al deprezzato valore del bene (pari, presuntivamente al 5% del valore per anno di utilizzo) ed al mancato guadagno derivante dagli utili che egli avrebbe potuto percepire se avesse mantenuto il godimento dell'imbarcazione come concordato (pari ad almeno 40.000,00 euro a stagione), per un totale, al momento della proposizione della domanda introduttiva, pari a euro 200.000,00
In subordine ha chiesto il risarcimento dei danni indicati, oltre alla restituzione degli acconti di prezzo già versati, quantificati nella medesima somma.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto di essere stata legittimamente Controparte_3 proprietaria dell'imbarcazione in quanto acquistata da , precedente proprietario, prima Persona_5 di venderla il 2.8.2017 a e di essere all'oscuro di qualsivoglia operazione Controparte_1
economica portata avanti dal marito nel tentativo di alienarla. Ha, inoltre, sottolineato come il blando prezzo pattuito per cedere il natante nei confronti della (pari ad euro 50.000,00) fosse CP_1
giustificato dalla presenza di tutta una serie di vizi presenti sul bene e che alcun rilievo probatorio avesse l'ulteriore dato del mancato incasso della somma in oggetto ai fini della prova della simulazione.
Si è costituito in giudizio il quale ha richiesto il rigetto della domanda attorea, Controparte_2
sottolineando come , a seguito della stipula del preliminare di vendita, si fosse reso Parte_1
inadempiente al pagamento del corrispettivo pattuito in via residua e sottolineando la natura strumentale ed infondata della ricostruzione fattuale delineata;
ha, infine, dedotto come, per le vicende in oggetto, sarebbero pendenti procedimenti penali ancora in fase di indagini preliminari e, pertanto, inidonei a fornire contributi istruttori. In data 18.7.2020 ha spiegato comparsa di intervento volontario nell'odierno giudizio
[...]
il quale ha dedotto di essere proprietario dell'imbarcazione per averla acquistata con atto CP_4 di compravendita stipulato mediante scrittura privata in data 14.5.2019, ossia prima dell'instaurazione dell'odierno contenzioso di merito, e di aver avuto conoscenza – solo in via informale – della pendenza del giudizio instaurato da . Parte_1
Ha inoltre, preliminarmente, sottolineato di aver promosso reiterate richieste di visibilità sia nel procedimento relativo all'odierno contenzioso sia in quello cautelare (successivamente all'emissione del provvedimento di sequestro giudiziario) e che, purtuttavia, tali richieste sono state sempre rigettate non essendo “parte” della vicenda giudiziaria intercorsa tra i soggetti poc'anzi menzionati.
Nel merito, quest'ultimo ha rappresentato:
a) di aver articolato una trattativa per l'acquisto della barca modello Grand Soleil 52 denominata
“Borderless”, di proprietà della , e di essersi determinato ad acquistarla dopo averla CP_7
visionata molteplici volte nel corso del mese di marzo 2019;
b) di aver, pertanto, corrisposto una caparra corrispondente ad euro 1.000,00 e di aver acquisito un certificato da un'agenzia accreditata presso il registro nautico belga da cui risultava che l'imbarcazione era effettivamente a lei intestata, batteva bandiera belga e non era soggetta a pesi e/o gravami di sorta, il titolo di provenienza del natante (il contratto, stipulato per atto pubblico tra la e la in data 2.8.2017) nonché il titolo d'acquisto intercorso CP_3 CP_1 tra la e;
CP_3 Persona_5
c) di aver sottoscritto un contratto preliminare di acquisto dell'imbarcazione in data 29.4.2019 e di aver pattuito un prezzo di vendita pari ad euro 120.000,00 con relativo versamento di un acconto pari ad euro 12.000,00 (inclusi i 1.000,00 già corrisposti) e, successivamente, un contratto definitivo stipulato in data 14.5.2010, mediante scrittura privata autenticata da titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista, poi trascritto nei registri belgi, provvedendo a versare un'ulteriore somma di euro 70.000,00, con impegno a saldare il corrispettivo residuo al momento della partenza del giro del mondo programmata sulla base di precedenti accordi intercorsi tra lo stesso e (sulla scorta dei quali CP_4 CP_2 quest'ultimo avrebbe dovuto accompagnare il primo in questo progetto)
a) che la compravendita veniva formalmente trascritta in data 4.7.2019 e che, purtuttavia, in data 5.6.2019, la informava il che il bene era stato posto sotto sequestro CP_1 CP_4 giudiziario, pur rassicurandolo in ordine all'infondatezza della pretesa misura cautelare;
b) che, ormai, preoccupato per le vicende inerenti l'imbarcazione acquistata in data 17.7.2019, si rivolgeva ai legali i quali, in pari data, inviavano richiesta per ottenere il numero di ruolo del procedimento cautelare e che, successivamente, venuto a conoscenza del n. di RG del procedimento cautelare, presentava istanze di visibilità reiterate nel tempo, tutte rigettate, ivi inclusa l'ultima, proposta in data 5.2.2020, proposta direttamente nel fascicolo relativo al procedimento di merito che, medio tempore, veniva instaurato.
Tutto quanto premesso, pertanto, il terzo, a fronte della domanda articolata dall'attore in via principale, ha eccepito l'inopponibilità degli effetti del preliminare stipulato all'acquisto dallo stesso concluso;
ha invocato l'operatività del disposto di cui all'art. 1415 c.c. che impedisce di opporre la simulazione agli acquirenti di buona fede che abbiano acquisito diritti dal titolare apparente;
ha, inoltre, sottolineato come la risoluzione dei rapporti controversi tra la posizione del e quella CP_4
dello possa essere districata sulla scorta delle regole della trascrizione (pacificamente Parte_1 operante in relazione all'imbarcazione in oggetto, stante il disposto di cui all'art. 2683 c.c.).
In secondo luogo, il terzo interveniente ha articolato domanda di risarcimento per i pregiudizi patiti di matrice non patrimoniale (danni morali ed esistenziali), oltre a quelli di natura patrimoniale;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda articolata ex art. 2932 c.c., ha chiesto pronunciarsi la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento e la condanna della (in CP_1
solido con parte attrice) al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione del programma sinallagmatico, ivi richiamando la disciplina relativa alla vendita di cosa altrui di cui all'art. 1478 c.c. oltre alle spese sostenute per l'acquisto dell'imbarcazione, per un totale pari ad euro 90.000,00.
Ha, da ultimo, chiesto la revoca del sequestro giudiziario pronunciato in sede di contenzioso cautelare ante causam e che ha condotto all'instaurazione dell'odierno procedimento di merito.
Si è, poi, costituita in giudizio tardivamente la quale ha negato qualsivoglia Controparte_1
coinvolgimento nella vicenda intercorsa tra e oltre che nella partecipazione alle CP_2 Parte_1
trattative per la vendita della barca, ha dedotto di aver validamente acquistato il natante nel 2017 dalla stessa ha sottolineato come non vi sia alcuna prova della natura simulata dei passaggi di CP_3
proprietà del bene, dal momento che, oltretutto, non sarebbe stata prodotta alcuna controdichiarazione a conferma della non convergenza tra realtà ed apparenza giuridica, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda articolata ex art. 2932 c.c.; ha chiesto, poi, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei suoi confronti dal momento che essa non era parte del contratto preliminare e che alcun inadempimento sarebbe ad essa imputabile a titolo contrattuale.
In ordine alle deduzioni articolate dal terzo, la convenuta ha dedotto come le stesse siano tardive, in quanto l'intervento sarebbe avvenuto una volta spirato il termine di costituzione del convenuto ex art. 166 e 167 c.p.c. ed ha eccepito la nullità e/o inefficacia del contratto di compravendita intercorso tra lei e essendo stato stipulato una volta emesso il provvedimento di sequestro giudiziario CP_4
nel procedimento cautelare. In sede di prime memorie depositate ex art. 183 c.p.c., e quindi nel termine delle preclusioni assertive, parte attrice ha dedotto, in ordine all'intervento del terzo: a) che il presunto atto di compravendita tra il e la sarebbe stato concluso in data 14.05.2019, pertanto in un momento CP_4 CP_1 posteriore all'esecuzione del sequestro dell'imbarcazione; b) che non vi sarebbe alcuna prova dei pagamenti effettuati da parte del per l'acquisto del natante;
c) che il terzo non avrebbe CP_4
comunque acquisito la disponibilità materiale della res;
d) che le eccezioni articolate da questi si paleserebbero pretestuose.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'audizione di testimoni.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2024, essa è stata trattenuta in decisione in data 19.12.2024 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI DI
MERITO
Stante la complessità della vicenda sottoposta a scrutinio giudiziale appare dirimente qualificare giuridicamente le domande proposte dall'attore e la peculiare posizione del terzo intervenuto in giudizio.
Ebbene, ha articolato domanda di simulazione funzionale ad accertare l'interposizione Parte_1
fittizia (quale subspecie di simulazione relativa soggettiva) intervenuta nell'acquisto dell'imbarcazione modello Grand Soleil 52 denominata “Borderless” matric. N. 52C25 tra
[...]
e deducendo, nello specifico, che il reale proprietario del bene fosse, in Per_5 Controparte_3
realtà, ha poi chiesto di accertare la simulazione assoluta in ordine al contratto Controparte_2 di vendita del 2.8.2017, intercorso tra la e la sostenendo che, in quest'ultimo CP_3 CP_1
caso, il negozio ad effetti reali sarebbe stato del tutto privo di effetti, essendosi le parti concertate nel senso di volere che, unico titolare della res, fosse sempre e, per l'effetto, ha Controparte_2
articolato domanda ex art. 2932 c.c., volta ad ottenere una pronuncia costitutiva che, in luogo del contratto, consenta l'acquista della barca.
Con autonomo intervento, peraltro, ha domandato l'accertamento del proprio titolo Controparte_4 di proprietà dell'imbarcazione.
A parere di chi scrive, le difese proposte da quest'ultimo sono da qualificare quali eccezioni di inopponibilità nei propri confronti del contratto preliminare stipulato dall'attore.
Nello specifico il terzo, lungi dall'aver proposto un'autonoma domanda riconvenzionale di rivendica del bene oggetto di contenzioso, che richiede, oltre all'accertamento del diritto di proprietà, la condanna alla restituzione del bene posseduto o detenuto da chi non ne abbia titolo, ha sottolineato come, a fronte del negozio traslativo intercorso tra lui e la qualsivoglia pretesa dell'attore CP_1
sul natante non sarebbe a lui opponibile, e ciò anche allorquando dovesse accertarsi l'effettiva natura simulata delle diverse cessioni del bene, stante il disposto di cui all'art. 1415 c.c.
Ed infatti, oggetto dell'odierno giudizio non è l'accertamento del diritto dominicale dell'attore o del terzo, nè comprende, nemmeno indirettamente, la condanna al rilascio dell'imbarcazione nei confronti del soggetto che illegittimamente lo possegga o detenga, ma si assesta sul piano di un conflitto tra titoli dispositivi (o con cui si costituiscono diritti ed obblighi).
Da quanto esposto deriva che, da un punto di vista strettamente giuridico, il terzo si sia costituito eccependo l'inopponibilità, intesa quale capacità di far valere i propri diritti o obblighi verso terzi che non sono parte del contratto, del preliminare stipulato tra e . CP_2 Parte_1
D'altro canto, lo stesso ha precisato come, trattandosi di bene mobile registrato, l'eventuale CP_4 opponibilità dell'atto simulato sarebbe subordinata alla priorità della trascrizione della relativa domanda, mai avvenuta (a differenza del proprio acquisto, trascritto presso il registro belga, doc. 16 fasc. terzo intervenuto).
Ha sottolineato come, ad ogni buon conto, pur a fronte di un eventuale accertamento della natura simulata della catena di acquisti, anche ove si prescindesse dall'obbligo di trascrizione e si considerasse il bene quale mobile non soggetto agli oneri pubblicitari, la simulazione non sarebbe stata a lui opponibile, essendo egli terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, sulla scorta del disposto di cui all'art. 1415 c.c. co. 1.
SULL'ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE NUOVE PROPOSTE IN
SEDE DI MERITO
In primo luogo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità, articolata da tutti i convenuti e dal terzo intervenuto, secondo cui l'azione di simulazione integrerebbe una domanda nuova, poiché introdotta per la prima volta in questa sede e non adeguatamente prospettata in sede di ricorso cautelare.
L'eccezione è infondata.
Il ricorso cautelare, se proposto ante causam, per rispettare il principio di strumentalità, deve contenere gli elementi minimi indispensabili ad identificare la domanda cui l'istanza cautelare si correla e che costituirà l'oggetto del futuro giudizio di merito, ma ciò non compromette la natura autonoma del giudizio a cognizione piena che sia successivamente instaurato e l'assenza di un vincolo tra le domande e le deduzioni proposte anticipatamente e quelle articolate nel successivo procedimento.
Il giudizio di merito non può essere configurato come una prosecuzione del procedimento cautelare, ma è autonomo e distinto (ex multis, Cass. sent. n. 22830/2010). , nel ricorso introduttivo del procedimento cautelare, ha adeguatamente prospettato le Parte_1
doglianze oggetto di articolazione in questa sede, non essendo affatto indispensabile che lo stesso indicasse nel dettaglio gli elementi della domanda;
peraltro la discrasia tra realtà ed apparenza giuridica è stata adeguatamente rappresentata e posta a fondamento dello stesso ricorso in sede interinale.
SULL'ECCEZIONE DI TARDIVITA' DELLA COSTITUZIONE DEL TERZO
Anche l'eccezione di tardiva costituzione del terzo intervenuto, promossa dall'attore e da tutti i convenuti, deve essere disattesa.
A ben vedere, gli interventi “principale” e “litisconsortile”, con cui il terzo propone una “domanda nuova” o delle eccezioni in senso stretto, devono ritenersi soggetti al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167 c.p.c, dovendosi dichiarare inammissibile l'intervento e le domande proposte dai terzi intervenuti in causa dopo il termine di costituzione dei convenuti.
Infatti, ai sensi dell'art. 268 c.p.c. “l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni” (comma 1), ma, “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte…” (2 comma). Tale norma viene interpretata da buona parte della giurisprudenza nel senso che l'interveniente subisce le medesime limitazioni cui è soggetta la parte che, per prima, incorre nelle preclusioni, in osservanza anche al principio costituzionale della durata ragionevole del processo. In pratica, colui che intervenga per far valere diritti autonomi
(introdotti tramite specifiche domande o tramite eccezioni riconvenzionali, volte ad opporre un autonomo diritto per paralizzare la pretesa altrui, come avvenuto nel caso di specie) accetta il processo nello stato in cui è, né è in alcun modo concepibile quanto proposto da chi sostiene che il termine ultimo per evitare le preclusioni sarebbe quello nel quale almeno una delle parti del giudizio possa articolare domande nuove o chiamare in causa un terzo (ossia entro la prima udienza ex art. 183 vigente ratione temporis) in quanto trattasi di soluzione, pur ammessa in alcuni casi, del tutto distonica rispetto alla ratio della disciplina dell'intervento in giudizio.
Chiaramente, però, tale costrutto non può che cedere di fronte alla natura di litisconsorte del terzo che intervenga in un giudizio promosso da altri, la cui eventuale qualità di “parte necessaria” determina la libera proponibilità, in qualsiasi fase processuale, delle proprie doglianze, sante la necessità di integrare nei suoi confronti il contraddittorio in qualsiasi momento.
Deve osservarsi che l'art. 102 c.p.c. prescrive che “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”.
La disposizione appartiene alla categoria delle c.d. norme in bianco, per cui spetta all'interprete accertare i casi in cui sussiste il litisconsorzio necessario oltre quelli già normativamente previsti.
La Suprema Corte ha più volte affermato che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in giudizio dall'attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa all'esperimento dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 13/11/2013, n. 25454; Cass. n. 1940 del 2004).
Ebbene, nel caso di specie, a parere dell'intestato Tribunale, occorre vagliare se, da una eventuale sentenza pronunciata in assenza del , potessero discendere conseguenze impattanti Controparte_4
sulla situazione giuridica del medesimo e delle altre parti, rendendo la pronuncia stessa inutiliter data
o, comunque, di complessa attuazione nel mondo giuridico sostanziale.
Orbene, in primo luogo occorre sottolineare come la domanda di simulazione investa di effetti giuridici l'atto e non anche il rapporto che ne discende;
ciò cui parte attrice mira, quindi, è ottenere una pronuncia di inefficacia degli atti simulati nei termini sopra descritti. Ebbene, il terzo intervenuto, nel proporre eccezioni relative all'opponibilità di detto accertamento (quale soggetto acquirente da colui che appaia proprietario sulla scorta dell'apparentia iuris) ha introdotto questioni di fatto idonee a condizionare la produzione degli effetti della pronuncia giudiziale, potendosi ritenere che, qualora non avesse preso parte al giudizio, il proprio titolo avrebbe potuto frapporre ostacoli all'operatività giuridica del dictum.
Sulla scorta di quanto anzidetto si ritiene che egli non possa che essere considerato quale litisconsorte necessario.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da tale dato, ed optando per la soluzione difforme, è emerso, inequivocabilmente, come si fosse con diligenza attivato per costituirsi CP_4
tempestivamente in giudizio, articolando numerose istanze di visibilità sia nella fase cautelare che in quella di merito (in data 29 luglio 2019, negata in data 30 luglio 2019, in data 7 agosto 2019, negata in data 12 agosto 2019, in data 24.12.2019, con richiesta del numero di ruolo della causa di merito medio tempore instaurata, altresì negata in data 16 gennaio 2020, in data 5 febbraio 2020, rigettata anch'essa).
Dall'articolato susseguirsi di eventi, quindi, emerge come la tardività dell'intervento di non CP_4
possa considerarsi imputabile allo stesso e come, dunque, sia indispensabile considerare tempestiva la sua comparsa;
è evidente come l'adozione di un'impostazione diversa non farebbe che frustrare ineludibilmente il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, oltre che le istanze di concentrazione, in sede di simultaneus processus, delle domande proposte.
Né vale obiettare che egli avrebbe potuto articolare una autonoma azione giudiziale, dal momento che quest'ultimo non aveva contezza (né avrebbe potuto averne) della prospettazione (in sede cautelare) e della proposizione (in sede di merito) di una azione di simulazione degli atti di vendita afferenti l'imbarcazione, né, tantomeno, della presenza di un preliminare e della richiesta pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., e, pertanto, sulla base della sua personale conoscenza della situazione fattuale, nella quale incolpevolmente versava, non avrebbe potuto esperire alcun rimedio utile per paralizzare l'altrui pretesa.
SULL'ACQUISTO DELL'IMBARCAZIONE EFFETTUATA DA . Controparte_3
Parte attrice ha agito in giudizio al fine di accertare la simulazione dell'atto di compravendita intercorso tra e la (moglie del e parte dell'odierno giudizio) nonché della Per_5 CP_3 CP_2 vendita con cui quest'ultima ha, nel 2017, venduto l'imbarcazione alla CP_1
Occorre primariamente sottolineare come quest'ultimo, in qualità di soggetto creditore/terzo, può fornire la prova della simulazione con ogni mezzo, quindi anche mediante testimoni e presunzioni, operando il disposto di cui all'art. 1417 c.c.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti e dall'escussione dei dichiaranti, non è possibile affermare che la vendita intercorsa tra e fosse frutto di accordo trilatero di CP_3 Per_5
interposizione fittizia.
Tale fattispecie delinea un meccanismo di sovrapposizione di apparenza e realtà giuridica sulla scorta del quale s'interpone fittiziamente, nella conclusione di un accordo, un soggetto ad un altro, di modo che quest'ultimo sia solo apparentemente parte dell'operazione economica. In tale meccanismo negoziale, pertanto, le parti tutte vogliono realmente la produzione degli effetti del negozio ma non vogliono che sia esplicitato all'esterno quale sia il soggetto nella cui sfera giuridica si produrranno tali conseguenze, interponendo altra persona quale fittizia acquirente del bene.
Tale meccanismo presuppone inevitabilmente la partecipazione, all'accordo simulatorio, di tutti e tre i soggetti coinvolti: l'accordo del vero contraente è necessario perché a lui sono destinati gli effetti contrattuali, l'accordo dell'interposto è funzionale a smentire la verità del contratto simulato e l'accordo dell'alienante è, altresì, indispensabile perché non è a lui indifferente sapere chi sia la reale controparte dell'operazione economica (e, pertanto, chi si accollerà gli oneri ad essa correlati).
Ebbene, se nel caso di specie è emerso, senza ombra di dubbio, che le operazioni economiche subdolamente articolate dai convenuti in giudizio fossero tutte artatamente predisposte per eludere le proprie condotte illecite e se è evidente, sulla base del complesso degli elementi introdotti in giudizio, che l'intestazione della barca in capo alla fosse fittizia, intendendo in tal modo il CP_3 CP_2
acquisire il bene con i proventi di un reato precedentemente commesso, cercando di eludere i controlli sull'utilizzo del denaro (come accertato in sede penale, ed alle cui esigenze di prevenzione era preordinato il sequestro preventivo emesso dal GIP di Chieti nel 2010), non è dato avere contezza della natura trilatera dell'operazione economica intercorsa tra e in data 23.11.2009, Per_5 CP_3 nello specifico non ci sono elementi sulla scorta dei quali desumere che l'alienante fosse a conoscenza e intendesse vendere il bene non a colei che appariva acquirente bensì al ZI.
In base all'orientamento tradizionale mentre nell'interposizione reale il terzo contraente può anche essere del tutto ignaro dell'esistenza del pactum fiduciae bilaterale interno esistente fra gli altri due, nella simulazione soggettiva la struttura è necessariamente trilaterale (Cass.n. 25578 del 12/10/2018
e Cass. 13/09/2019 n.22950 e da ultimo Cass.n 3682/2021), richiedendo, per il suo perfezionamento, la partecipazione all'accordo simulatorio dell'interposto, dell'interponente e del terzo contraente, che deve dare la propria consapevole adesione all'intesa raggiunta dalle altre parti., potendo peraltro l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva (nel senso che l'altro contraente si inserisce successivamente nell'accordo, accettando, da un canto, la funzione meramente figurativa del contraente interposto e, dall'altro, l'assunzione di obblighi e l'acquisto di diritti nei confronti diretti dell'interponente; cfr Cass n. 4738 del 10/03/2015).
Tale impostazione, del resto, non è smentita dalla sentenza delle SSUU 11523/2013, con la quale è stato affermato che, ove si chieda l'accertamento dell'interposizione fittizia in una data operazione economica, l'alienante non sia litisconsorte e, quindi, parte necessaria, in quanto la non necessità processuale di partecipazione del terzo non significa non necessità di allegazione (e prova) di una sua adesione originaria o a posteriori all'accordo simulatorio (da ultimo CdA Milano sent. n. 2082/2022).
Ebbene, in alcun modo è emerso né è stato dedotto il coinvolgimento del nella realizzazione Per_5 dell'interposizione fittizia, potendosi anzi supporre, pur non essendo necessaria la relativa partecipazione in giudizio, che quest'ultimo nulla sapesse dello schema fraudolento ideato da con il supporto della CP_2 CP_3
SUL PRELIMINARE STIPULATO TRA NUNZIANTE E SQUIZZATO.
Da quanto anzidetto emerge con chiarezza che il preliminare di vendita dell'imbarcazione, stipulato tra e nel luglio 2015 (doc. 1 fasc. parte attrice) fosse stato effettuato a non CP_2 Parte_1
domino, dal momento che il convenuto non era, formalmente e sostanzialmente, proprietario della res.
La fattispecie rilevante, in tal senso, è quella del preliminare di vendita di cosa non dichiaratamente altrui.
Ebbene, la buona fede di parte attrice emerge inequivocabilmente ed è confortata dalla documentazione versata in atti da cui risulta la falsità dell'intestazione della barca in capo a a fronte di una relativa iscrizione nel registro belga, da quanto accertato con sentenza del CP_2
giudice penale (doc. 25 fasc. parte attrice) , da cui è emerso, inequivocabilmente, come il CP_2 avesse realizzato un'operazione truffaldina ai danni dello , inducendolo in errore sulla Parte_1 CP_ titolarità del natante, ed omettendo che la modello Swan 53, altro non fosse che la CP_6
modello Grand Soleil 52, di proprietà della nonché dalle dichiarazioni dei testi, in CP_3
particolare , presente al momento della stipula del preliminare, che ha confermato la Testimone_1
prospettazione attorea.
Fermo restando, quindi, che parte attrice non era affatto consapevole della natura a non domino del proprio acquisto, la fattispecie in oggetto ricalca quella del preliminare di vendita di cosa non dichiaratamente altrui.
Ebbene, come noto, nel caso in oggetto, secondo la Suprema Corte, il venditore o il promittente venditore è obbligato a procurare al al promissario compratore l'acquisto della proprietà della cosa, sorgendo effetti obbligatori che possono, in caso di inadempimento, condurre a rimedi risarcitori o, semmai, alla risoluzione dello stesso preliminare (pur non essendo applicabile quanto previsto dall'art. 1479 c.c. prima della scadenza dei termini per la stipula del definitivo, come affermato dalle
SSUU nel 2016), ma non può essere pronunciata sentenza di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cc, dal momento che tale domanda può essere articolata nei confronti del promittente solo dal momento in cui il venditore acquisisce la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno il fatto –ossia l'altruità della res- ostativo alla sentenza traslativa con effetto immediato
(Cassazione Sez. II 27 aarile 2016 n. 8417).
Sulla scorta di quanto anzidetto, quindi, a fronte della natura non simulata della prima operazione economica e della stipula di un contratto preliminare a non domino successivamente intercorso, a fronte della circostanza che non avesse mai acquisito, effettivamente, la Controparte_2
proprietà di detta imbarcazione, la domanda articolata ex art. 2932 cc non può essere accolta.
A ben guardare, stante la complessità della vicenda in esame, è bene rappresentare, come meglio verrà esplicato, che ad una tale soluzione (ossia al rigetto della domanda articolata sulla scorta del
2932 c.c.) si sarebbe pervenuti anche ove entrambe le operazioni economich fossero risultate simulate, e ciò sulla scorta degli ordinari principi che reggono l'opponibilità della simulazione ai terzi
(ex art. 1415 c.c.) e la disciplina della trascrizione dei beni mobili registrati.
SULL'ACQUISTO DELL'IMBARCAZIONE DA A E CP_3 CP_1
SULL'ACQUISTO DELLA BARCA DA PARTE DI Controparte_4
Sulla scorta di quanto sopra delineato appare evidente come che ha acquistato, Controparte_4 tramite scrittura privata, la barca oggetto del contendere, in data 14.5.2019, con l'assistenza dell'agenzia “Sebino di Volpi Giovanni” che provvedeva all'autentica della firma delle parti, ha effettuato un'operazione di compravendita dal soggetto che era ed appariva titolare della res controversa. Quest'ultimo, infatti, ha acquisito il bene da chi, sulla scorta dei titoli pregressi succedutisi, appariva effettivamente proprietario del bene;
in capo a quest'ultimo, quindi, si sono prodotti gli effetti reali derivati dall'acquisto, e per la cui esplicazione non era affatto necessaria la consegna, stante l'operatività del noto principio consensualistico.
E ciò è vero nonostante l'operazione economica intercorsa tra la e la fosse CP_3 CP_1
sicuramente oggetto di simulazione assoluta.
Appare in maniera evidente, infatti, come tale contratto di compravendita celasse la volontà di non addivenire ad alcun mutamento della titolarità giuridica dell'imbarcazione e fosse preordinato, in via esclusiva, ad eludere i vincoli che potessero investire il bene, oltre che ad ottenere, mediante operazioni successive, sostanzialmente criminose, illeciti guadagni.
La natura inconsistente ed elusiva dell'operazione è quasi lampante analizzando non solo il complesso del contegno delle parti e delle attività, connesse nel fine illecito, succedutesi, ma anche gli elementi afferenti il negozio giuridico singolarmente considerato e, in particolare: a) il bassissimo prezzo
(rispetto al valore di mercato) pattuito quale corrispettivo dell'acquisto; b) la mancata prova dell'effettivo incasso dei titoli di credito dati in pagamento dalla in favore della CP_1 CP_3
; c) i rapporti intercorsi tra le parti, tutti sistematicamente orientati ad acquisire profitto dalla compravendita del bene cercando di eludere i provvedimenti giudiziali volti a prevenire l'ulteriore commissione di fattispecie di reato da parte dei convenuti.
A fronte della natura certamente simulata di tale operazione, tuttavia, tale accertamento non può essere opposto all'acquirente che, in buona fede, abbia acquistato diritti sul bene da colui che appariva titolare della res, ex art. 1415 c.c.
Come ben noto, il conflitto tra gli interessi di terzi e creditori a fronte di ipotetiche operazioni simulate, vede contrapporre soggetti potenzialmente pregiudicati dall'apparenza e che mirano, pertanto, ad ottenere un accertamento della natura simulata del negozio giuridico intercorso tra le parti e soggetti, invece, pregiudicati dalla realtà e, quindi, interessati a tutelare l'apparenza giuridica creata dal negozio simulato.
Adattando le coordinate legislative al caso di specie, appare evidente come la posizione di Parte_1
sia quella di creditore del simulato alienante, non potendo egli considerarsi propriamente un avente causa, dal momento che, dal contratto intercorso, sorgeva solo il suo diritto ad ottenere l'adempimento del contratto preliminare e che obbligava, quindi, a garantire il trasferimento della CP_2
proprietà della barca, mentre quella di corrisponda alla posizione del terzo tutelato sulla CP_4
scorta del co. 1 del 1415 c.c.
Ebbene è principio acquisito quello per cui il creditore (ma anche il terzo avente causa) che abbia acquisito un diritto o abbia, comunque, ragioni di credito nei confronti del titolare reale, venga sacrificato al terzo che abbia acquistato dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di simulazione.
Terzi protetti, quindi, sono coloro che abbiano acquisito diritti da chi formalmente abbia il diritto dominicale, purchè fossero in buona fede al momento dell'acquisto. Il trattamento riservato a questi ultimi, cui non è opponibile la simulazione né dalle parti né da terzi aventi causa e dai creditori del simulato titolare della res, è frutto della tutela posta nei confronti della cd. apparenza giuridica.
Ebbene, dunque, è evidente come abbia acquistato versando in buona fede in senso CP_4
soggettivo (la quale, oltretutto, si presume ex art. 1147 c.c.).
Né, d'altra parte, emergono elementi da cui possa evincersi un possibile intento fraudolento del terzo o la consapevolezza di acquistare un bene da chi fosse solo simulatamente il titolare.
Da quanto versato in atti, infatti, emerge che, prima di procedere all'atto di compravendita, quest'ultimo si fosse prodigato per ottenere il titolo di proprietà dell'alienante, nonché il precedente contratto d'acquisto intercorso tra e inoltre, anche nell'estratto del Registro delle Per_5 CP_3
Imbarcazioni da diporto prodotto dall'attore al doc. 8, è palesemente riportata, come “proprietaria”, la GNa e come “proprietario precedente” il GN . Controparte_3 Persona_5
Non vi è alcun elemento nell'odierno giudizio, infatti, da cui possa emergere l'assenza della buona fede in capo al il quale ha comprato da colei che appariva essere formalmente la titolare CP_4 ed il cui acquisto, pertanto, è opponibile all'odierno attore, in quanto creditore di colui che (in maniera fittizia) appariva essere proprietario della stessa imbarcazione.
A ciò deve aggiungersi la mancata trascrizione della domanda di simulazione proposta e di quella volta ad ottenere la pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c.
Trattasi, infatti, di azioni (ex artt. 2652 e 290 c.c.) relative a beni mobili le cui vicende giuridiche devono essere rese pubbliche mediante la trascrizione ex art. 2683 c.c., avendo ad oggetto un'imbarcazione da diporto (con lunghezza superiore a 10 mt, ossia circa 15 mt) i cui atti costitutivi, traslativi od estintivi della proprietà o di altri diritti reali sono sottoposti alla necessaria pubblicità dichiarativa (si veda l'art. 17 D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, ai sensi del quale “per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione”, ed ancora dell'art. 9, ai sensi del quale: “le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione ((nell'ATCN)) ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione”). Ebbene, pur trattandosi di beni mobili iscritti in pubblici registri, e di cui risulta, pertanto, possibile la trascrizione delle domande giudiziali, tale onere non è stato assolto, con inevitabili conseguenze in termini di inopponibilità nei confronti di chi abbia acquisito diritti sul bene.
Ad una soluzione differente, d'altro canto, non si potrebbe pervenire nemmeno applicando al caso di specie le regole ordinarie valevoli nell'ambito della circolazione dei beni mobili non registrati, dal momento che parte attrice non ha mai avuto un possesso dell'imbarcazione idoneo ai fini dell'acquisto (ex art. 1153 c.c.) essendo stato immesso nel possesso della res sulla scorta di un contratto preliminare, seppur con effetti anticipati. Tale situazione possessoria, dunque, non è utile , né in astratto né in concreto, ad integrare gli estremi di cui all'art. 1153 c.c., ove l'atto traslativo, unito al possesso ed alla buona fede, avrebbero potuto condurre alla costituzione del diritto dominicale.
SUGLI EFFETTI DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO
Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione, formulata da parte attrice, volta a far dichiarare nullo e/o inefficace l'acquisto effettuato dal terzo in costanza del sequestro giudiziario emesso a monte dell'odierno giudizio a cognizione piena.
Ed invero l'atto di alienazione con cui ha acquistato la titolarità dell'imbarcazione è CP_4
intervenuto in data 14.5.2019, allorquando la misura cautelare era stata emessa con decreto provvisoriamente esecutivo, poi confermato dalla successiva ordinanza, già in data 19.4.2019.
L'eccezione secondo cui, peraltro, l'atto di vendita non fosse valido stante la pendenza della misura cautelare conservativa, tuttavia, non coglie nel segno.
Ed infatti, già da una lettura di quanto stabilito all'art. 670 c.p.c. emerge come, presupposto del suddetto provvedimento cautelare, sia la controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa e la necessità di provvedere alla relativa gestione temporanea o custodia.
Appare, già da un'interpretazione meramente testuale, come l'effetto del provvedimento conservativo sia quello di garantire l'indisponibilità materiale del bene e non anche di evitare il pericolo che vengano compiuti atti di disposizione giuridica.
È necessario rilevare come nel nostro ordinamento non esista, per il sequestro giudiziario, una norma analoga al 2906 c.c. che disciplini il regime degli atti di disposizione giuridica dei beni sequestrati mediante lo strumento di cui all'art. 670 c.p.c.
Infatti, l'attuazione di tale misura non incide sul potere di compiere atti di alienazione da parte del titolare del diritto sul bene.
Tale cornice legislativa è poi completata, a conferma di quanto anzidetto, dalla non inclusione del sequestro giudiziario tra quelli oggetto di trascrizione.
La inopponibilità degli atti di disposizione giuridica, quindi, non è data dal sequestro giudiziario, ma dalla litispendenza, ed è quindi regolata dall'art. 111 c.p.c. (in tal senso, quanto alla trascrizione della domanda di merito, e alla diversa funzione rispetto al sequestro giudiziario, C. 4039/1994 e C.
46/2000).
In sostanza, pertanto, il sequestro giudiziario non risponde alla logica di prevenire la disposizione giuridica del bene e ciò in quanto tale tutela viene garantita, per i beni immobili e per quelli mobili registrati, dalla trascrizione della domanda giudiziale e, per quelli mobili, dalla regola di cui all'art. 1153 c.c. , dal momento che, essendo il bene stesso nel possesso del custode giudiziario per il lasso di tempo in cui trova applicazione la misura cautelare, non vi è il pericolo che esso venga fatto oggetto del possesso da parte di terzi, escludendosi l'operatività del meccanismo di acquisto a non domino.
Purtuttavia, nel caso di specie, tale “tutela indiretta” non avrebbe potuto operare comunque (anche ove si considerasse il natante quale bene mobile non soggetto all'onere di trascrizione), poiché
l'attore non era proprietario della res ma promissario acquirente che ha articolato domanda ex art. 1932 c.c.; tale concomitanza di fattori avrebbe in ogni caso reso possibile l'alienazione da parte del titolare effettivo, con produzione del relativo effetto traslativo senza dover scomodare la fattispecie di cui all'art. 1153 c.c.
Da quanto anzidetto emerge, dunque, che l'atto traslativo, compiuto quando era in corso l'efficacia gestoria del sequestro giudiziario, appare valido ed efficace, soprattutto ove si consideri, come già dedotto, che per evitare gli effetti pregiudizievoli, parte attrice avrebbe dovuto provvedere alla trascrizione della domanda giudiziale (eventualmente articolando istanza di sequestro giudiziario in corso di causa).
SULLE DOMANDE RISARCITORIE.
Parte attrice ha domandato: a) il risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'imbarcazione compravenduta;
b) in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la restituzione delle somme versate a titolo di acconto del prezzo;
c) il risarcimento per i danni patiti a fronte della perdita dei propri beni avvenuta a seguito della sottrazione della barca da parte del
CP_2
La domanda deve essere accolta nei limiti quantitativi che seguono.
In primo luogo, occorre sottolineare come, dalla documentazione acquisita nell'odierno giudizio, dagli esiti del processo penale nel quale e sono stati condannati (per truffa CP_2 CP_3
aggravata il primo ed ex art. 379 c.p. la seconda) e dall'esito dell'escussione testimoniale svolta nell'odierno giudizio è emerso, senza rischio di smentita, che i convenuti, nel loro convergente operare, realizzassero, in maniera probabilmente sistematica, attività truffaldine non irrilevanti anche sul piano civilistico, dal momento che, a fronte dell'inadempimento degli impegni contrattuali assunti, sono derivanti importanti pregiudizi che devono essere oggetto di ristoro in questa sede. In primo luogo, deve essere condannato alla restituzione, nei confronti di , di CP_2 Parte_1
quanto da egli corrisposto quale anticipo del corrispettivo dovuto in forza degli impegni assunti con il preliminare, pari ad euro 40.000,00, somma che quest'ultimo aveva versato al ZI e che doveva essere, poi, restituita, con contestuale sostituzione del pagamento mediante altri quattro assegni con i quali sarebbe stato pagato anche il prezzo residuo della barca.
Tale importo, avendo la valenza di un credito restitutorio, ha natura di debito di valuta e non di valore e su di esso non sono dovute ulteriori somme a titolo di rivalutazione monetaria.
Le parti devono essere condannate in solido al pagamento di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento per i danni patiti a fronte della sottrazione del galleggiante, dal momento che – sull'imbarcazione – erano presenti numerosi beni mobili di parte attrice, quali cassette di attrezzi di vario tipo, zattera di salvataggio nuova, attrezzatura doppia da sub, comprese due bombole, gav, mute, maschere, pinne, calzari, biancheria doppia per tutte le cabine della barca, coperte nuove, set completi di asciugamani per tutte le cabine, set di vele seminuove, drizze e scotte di rispetto in dynema, e attrezzature di coperta quali grilli, bozzelli, paranchi, set di parabordi nuovi, officina completa attrezzata di trapani, avvitatori, etc. oltre a carte nautiche, VHF portatile, walkie talkie, cartucce elettroniche delle varie zone del mediterraneo, dotazioni di sicurezza, effetti personale e un notevole quantitativo di capi di abbigliamento da barca, cerate nuove oceaniche, pezzi di ricambio per motore e generatore, un alternatore 24 V revisionato, viveri a lunga conservazione.
L'avvenuta sottrazione dell'imbarcazione da parte del con la cooperazione delle CP_2
convenute e avvenuta in data 27.1.2017, presso il porto di Marina di San Giusto CP_3 CP_1
è confermata: a) dalle condotte criminose tenute dalle parti;
b) dal fatto che la barca era stata consegnata (elemento incontestato) a soggetto avente la procura della che autorizzava al CP_3 ritiro dal porto (ed altri non poteva essere se non proprio ZI;
c) dal fatto che l'imbarcazione fosse poi stata rinvenuta in Spalato, dove risiede la e la sua famiglia (circostanza, altresì, CP_7
non adeguatamente contestata dai convenuti, che non hanno fornito alcuna valida ricostruzione alternativa della vicenda); d) dalle dichiarazioni del teste che ha confermato la Testimone_1 presenza di detti beni personali dell'attore sull'imbarcazione al momento del furto.
Deve presumersi la cooperazione delle parti in giudizio nella commissione della condotta illecita, dimostrata dalla convergenza degli elementi sopra menzionati;
nello specifico, il coinvolgimento della è dimostrato dal rilascio di un'apposita procura al ZI volta ad eludere quanto CP_3
contenuto nelle pattuizioni contrattuali ed agevolare il medesimo nella sottrazione del bene, mentre l'operato della emerge per tabulas in virtù della diretta collaborazione nelle attività CP_1 truffaldine del compagno, nonché dal ritrovo dell'imbarcazione presso il luogo di residenza della sua famiglia. Il risarcimento, ferma restando la possibilità che esso venga liquidato in via equitativa, stante l'impossibilità per parte attrice di dimostrare l'ammontare dei danni patiti a seguito della condotta illecita, può essere stimato in euro 30.000,00; del resto il novero dei beni presenti sulla barca ed il loro approssimativo valore commerciale è stato specificamente confermato dal teste il Testimone_1
quale ha dedotto di essere a conoscenza della circostanza per essersi occupato della manutenzione e della gestione della barca stessa nel periodo in cui è stata nel possesso di . Parte_1
Con riferimento al danno da mancato godimento del bene, rilevato che il preliminare di vendita dell'imbarcazione prevedeva l'immissione nel godimento con effetti anticipati, considerato che, pur trattandosi di pregiudizio non in re ipsa, risulta particolarmente difficoltosa la prova ed essendo opportuno stimare il danno in via equitativa, si ritiene opportuno stabilire un risarcimento corrispondente alla somma di euro 10.000,00 per il mancato godimento della res dal momento dello spossessamento del bene, risalente al gennaio 2017.
Le somme dovute a titolo risarcitorio devono essere devalutate dalla data odierna a quella dell'intervenuto spossessamento e poi sottoposte a rivalutazione monetaria.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Gli altri pregiudizi sono stati allegati solo in via generica e, pertanto, non possono essere oggetto di ristoro, come quelli legati alle somme erogate per lo svolgimento di lavori volti ad apportare migliorie all'imbarcazione (rispetto ai quali parte attrice avrebbe potuto allegare documentazione afferente il giustificativo e l'importo delle spese sostenute), dal momento che deve ritenersi esclusa la possibilità di risarcire pregiudizi che siano correlati alla sola verificazione dell'evento di danno senza incorrere nell'integrazione di veri e propri danni punitivi e ponendosi quindi in contrasto con quanto disposto dalla pronuncia delle SSUU n. 26972/2008.
Con riferimento alla domanda di risarcimento articolata da nei confronti della Controparte_4
in solido con l'attore , ferma l'impossibilità di imputare a quest'ultimo CP_1 Parte_1
qualsivoglia responsabilità per le condotte tenute dal primo, la stessa deve essere rigettata.
Quanto ai danni non patrimoniali patiti (esistenziali e morali) gli stessi sono stati solo genericamente allegati mediante un astratto richiamo alla giurisprudenza rilevante in materia, ma senza alcun riferimento specifico alla fattispecie concreta, né è stata fornita alcuna prova, neanche in via presuntiva o mediante l'articolazione di specifici capitoli di prova.
Anche i danni di natura patrimoniale, così come delineati entro i termini previsti per le deduzioni assertive, ossia entro la prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., non possono essere oggetto di ristoro in quanto afferiscono a voci carenti di riscontro istruttorio, ovvero in cui appare ardito individuare il nesso eziologico con gli illeciti contestati.
A fronte della definizione dell'odierno giudizio e visto l'art. 669-novies c.p.c., deve disporsi il dissequestro dell'imbarcazione.
Stante l'esito del giudizio, le spese del procedimento cautelare (sia inerenti ai compensi del custode, come da separati decreti di liquidazione, che alle poste erogate per il rimessaggio e la manutenzione ordinaria della barca) e pari ad euro 28.259,00devono essere poste definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido.
Le spese di lite, tenuto conto del DM 55/2014 (e successive modifiche), avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate e al pregio dell'attività professionale svolta, devono essere poste integralmente in capo ai convenuti in solido, prendendo in considerazione i parametri medi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile complessità alta), i quali saranno tenuti a rifondere in solido le medesime nei confronti di parte attrice e del terzo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro ,
[...] Controparte_1 Controparte_3 [...]
, e con l'intervento di ogni altra domanda ed eccezione CP_2 Controparte_4
disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda, articolata ex art. 2932 c.c., da;
Parte_1
2) Condanna i convenuti a pagare in solido a , a titolo di risarcimento Parte_1
del danno, la somma di euro 40.000,00 oltre interessi e rivalutazione da liquidare come in parte motiva;
3) Condanna a corrispondere la somma di euro 40.000,00 a Controparte_2
a titolo di restituzione del corrispettivo versato a fronte del Parte_1
preliminare di compravendita stipulato in data 26 luglio 2015;
4) Pone le spese del sequestro giudiziario tutte in capo ai convenuti in solido;
5) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi d'avvocato ed euro 759,00 a titolo
[...]
di spese vive, oltre rimborso forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
6) condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che si liquidano in € 14.103,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso CP_4
forfettario, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
7) Dispone il dissequestro dell'imbarcazione onerandone la consegna in capo al proprietario
Controparte_4
8) consente la partenza della predetta imbarcazione, salvo che ciò sia impedito per altra causa, con consegna dei libri giornale di bordo e i certificati ritirati dalla Capitaneria;
9) dispone la trasmissione del presente provvedimento via pec alla Capitaneria di Porto di
Giulianova.
Teramo, 19.03.2025
Il Giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo (atto sottoscritto digitalmente)