Ordinanza cautelare 22 giugno 2021
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/06/2025, n. 11916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11916 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11916/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4183 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento datato 27.10.2020 del Ministero dell'Interno e notificato tramite il servizio postale il giorno 26.03.2021, relativo all'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, inoltrata in data 05.03.2016 con prot. -OMISSIS-, con il quale detta istanza è stata respinta, nonché di ogni altro atto a tale provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, nato in -OMISSIS-e residente in Italia dal 2005, impugna il provvedimento di cui in epigrafe che ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. La domanda era stata inoltrata il 5 marzo 2016 ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992. Il diniego è motivato dalla presenza di pregiudizi penali a carico del ricorrente, riferiti ai delitti di ricettazione e calunnia.
A sostegno dell’impugnazione sono formulati i seguenti motivi:
(1) Violazione di legge ed eccesso di potere : il Ministero non avrebbe tenuto conto della riabilitazione penale pronunciata nei confronti del ricorrente. La valutazione negativa sulla sua integrazione sociale risulterebbe sproporzionata e non supportata da elementi concreti;
(2) Difetto di motivazione : la motivazione del provvedimento è insufficiente e non chiarirebbe adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base del diniego;
(3) Sviamento e contraddittorietà : non sarebbe stata considerata la buona condotta del ricorrente, la sua riabilitazione e la mancanza di ulteriori pregiudizi penali, limitandosi a una valutazione sommaria quanto erronea.
Il ricorrente sostiene che l’intervenuta riabilitazione penale consentirebbe di attestare il ravvedimento e la buona condotta, tenuto conto dell’unicità e della lieve entità del reato di ricettazione, dell’assenza di ulteriori precedenti penali pendenti, della lunga permanenza in Italia, della stabilità familiare e lavorativa, nonché del raggiungimento della piena integrazione (egli vive nel territorio nazionale con la moglie e tre figli, dove è proprietario di due immobili).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, che, oltre ad una memoria di forma, ha prodotto gli atti del procedimento e una breve relazione.
Chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 21 marzo 2025, la causa è stata assegnata alla decisione.
Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi, la cui stretta connessione ne consente la trattazione congiunta.
Ritiene, invero, il Collegio che non risulta irragionevole il giudizio prognostico sfavorevole espresso sulla base dell’incontestato pregiudizio penale, di per sé capace di rappresentare una tendenza comportamentale della persona oltre ad un significativo grado di inaffidabilità nei rapporti con la società e le Istituzioni, connotati dall’inosservanza di valori ritenuti fondamentali per la comunità, ulteriormente avvalorate dalla vicenda sottesa alla pronuncia assolutoria della Corte d’Appello di -OMISSIS-(sentenza n. -OMISSIS-, prodotta dall’Amministrazione), avente ad oggetto l’utilizzo di un documento unico di regolarità contributiva falso, ai fini del rilascio del nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale da parte di quattro cittadini stranieri.
Le condotte contestate non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, per la quale non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza (di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza), né offre elementi, nonostante la pronuncia riabilitativa, che possano mitigare una condizione di imperfetta adesione al contesto sociale, giuridico ed economico, l’inserimento nel Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia ormai dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “ normale ” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, commi 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “ quantitativo ” della “ durata minima del soggiorno ”, ma anche nel senso “ qualitativo ” del “ periodo di osservazione ”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “ comportamento senza mende ” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda, infatti, su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui la Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario ovvero quando favorevoli sopravvenienze consentano di rivisitare le precedenti determinazioni.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenendo conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.