Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04172/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01840/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1840 del 2024, proposto da
IE LB, PI US LB, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/'01, con la quale è stata contestualmente disposta l'immissione in possesso dei beni immobili di cui al precedente punto 1 e l'autorizzazione alla Conservatoria ad operare la trascrizione dell'ordinanza de qua, datata 8 gennaio 2024, contraddistinta dal n° 3 e fatta notificare il 15 gennaio 2024;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, ancorché da essi non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ordinanza n. 3 del 8/1/2024, il Responsabile del Settore Antiabusivismo del Comune di Piano di Sorrento ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della parte sud orientale del fabbricato di proprietà dei ricorrenti (oltre che di LB NA e LB OS, eredi di LB US, come i ricorrenti, ma estranei al presente contenzioso) in ct. al fg. N. 8 p.lla n. 1180 subb. N. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, costituita da 8 unità immobiliari in parte abitative, disposta su due livelli (piano seminterrato e piano terra per una superficie complessiva di mq 512,00).
Avverso tale provvedimento sono insorti i ricorrenti lamentando, in estrema sintesi, la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 31 d.P.R. n. 380/01, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, assumendo che l’atto sarebbe affetto dai medesimi vizi che inficiano l’ordinanza di demolizione n. 83/2021 (la cui inottemperanza ha determinato l’emissione dell’atto impugnato) e dal provvedimento non emergerebbe chiaramente a cosa sia riferita l’acquisizione.
2 - Il Comune di Piano di Sorrento si è costituito in resistenza.
3 - Accolta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 17/4/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
4 - La domanda non è meritevole di accoglimento.
4.1 - Dalla documentazione in atti risulta che già con ordinanza di demolizione n. 256/2004 il Comune aveva sanzionato la realizzazione in assenza di titolo di un intervento di demolizione e ricostruzione di precedenti corpi di fabbrica di minori dimensioni e sagoma, per una superficie pari a circa metri quadri 500,00 su 2 livelli. Con riferimento a questo fabbricato (successivamente oggetto di accertamento nel 2010), nel marzo 2021 il Comune ha poi riscontrato l’esecuzione di opere di completamento riguardanti la copertura nonché la suddivisone di ciascuno dei due livelli in 4 settori.
Nonostante l'obiettiva complessità dell'articolato dell'ordinanza di acquisizione, i beni da acquisire sono chiaramente descritti e catastalmente individuati nell’ordinanza, nella quale –peraltro - non si manca di dare atto del parziale rispristino dello stato dei luoghi eseguito giusta nulla osta prot. n. 34595 in data 18/11/2021.
Il contenuto dell’ordinanza di acquisizione (in cui non si individua alcuna area ulteriore rispetto a quella di sedime) è, dunque, “ridotto” rispetto quello dell’ordinanza di demolizione.
4.2 - Stanti i ripetuti richiami all’oggetto dell’ordine di demolizione contenuti in ricorso, giova rammentare i seguenti principi di diritto:
a) il principio del c.d. ne bis in idem esclude che il giudice della medesima giurisdizione, indipendentemente dalla formazione del giudicato formale, possa nuovamente pronunciarsi su questioni già definite con sentenza (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 28 febbraio 2018, n. 1257 e Sezione IV, 28 febbraio 2018, n. 1230, con ampi richiami alla consolidata giurisprudenza; TRGA Bolzano, 21 settembre 2021, n. 272; 14 luglio 2020, n. 179 e TRGA Trento, 24 luglio 2013, n. 255); tale principio è ritenuto applicabile anche in presenza di contrasti tra decisioni non definitive, in quanto “ è sufficiente che lo stesso giudice sia chiamato due volte a pronunciarsi su identiche questioni, senza che rilevi anche la loro definizione con sentenza passata in giudicato ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 agosto 2020, n. 4955, Sezione V, 17 settembre 2018, n. 5422 – in termini, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma di Bolzano, sent. n. 57/2022;
b) “ .. il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è strettamente connesso e consequenziale all'ordine di demolizione delle opere e di ripristino dello stato dei luoghi. Ne consegue che è soggetto a caducazione automatica nel caso di annullamento della presupposta ordinanza di demolizione (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 22 marzo 2021, n. 1930; id., sez. III, 26 marzo 2019, n. 1681; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2019, n. 3875) ” - Tar Campania, Napoli, sez. III, sent. n. 6213/2023 e Tar Campania, Salerno, sez. II sent n. 1895/2024.
Da quanto precede discende che nella presente sede non è ammessa la riproposizione di censure che attengono alla legittimità dell’ordinanza di demolizione, che nel caso di specie è passato indenne al vaglio del giudice di prime cure (cfr. sent. n. 5987/2023 in atti).
Inoltre, nonostante la pendenza dell’appello avverso la citata sentenza, quest’ultima non risulta sospesa (non si riscontra domanda in tale senso nell’atto di appello), ragione per la quale legittimamente il Comune ha dato corso ulteriore al procedimento sanzionatorio.
5 – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Piano di Sorrento che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, con attribuzione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO