Articolo 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 5Articolo 7
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Art. 6.


(Prededucibilita' dei crediti).

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese ((nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento)) ;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti ((, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,)) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi ((o dal debitore per il buon esito dello strumento)) .
(( 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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