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28 settembre 2024
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Art. 6.
(Prededucibilita' dei crediti).
1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese ((nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento)) ;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti ((, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,)) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi ((o dal debitore per il buon esito dello strumento)) .
(( 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure. ))
(Prededucibilita' dei crediti).
1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese ((nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento)) ;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti ((, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,)) per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi ((o dal debitore per il buon esito dello strumento)) .
(( 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure. ))
Commentari • 78
- 1. Prededucibilità del credito professionaleVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 13 luglio 2021 · 5.406859
[…]
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Giurisprudenza • 335
- 1. Trib. Brescia, sentenza 11/03/2021, n. 676Provvedimento: […] Parte opponente ha, poi, come già detto, fondato la propria pretesa sull'art 6 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sostenendo che la norma avrebbe una funzione interpretativa e risulterebbe, quindi, applicabile anche al caso in esame.Leggi di più...
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