Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2683.
(Beni per i quali e' disposta la pubblicita').
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
(Beni per i quali e' disposta la pubblicita').
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Commentari • 55
- 1. Beni mobili registratiNotai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 9 luglio 2026 · 237.69012
[…] La necessità di un sistema di registrazione deriva dalla loro rilevanza economica e dalla necessità di garantire certezza nella loro circolazione giuridica. L'articolo 2683 del Codice Civile elenca i principali beni mobili per i quali è disposta la pubblicità tramite trascrizione, includendo: Navi e galleggianti iscritti nei registri navali; Aeromobili iscritti nei registri aeronautici; Autoveicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). […] Art. 815 Codice Civile – (Beni mobili iscritti in pubblici registri). Art. 2683 Codice Civile – (Beni per i quali è disposta la pubblicità). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 210
- 1. Trib. Benevento, sentenza 15/02/2024, n. 343Provvedimento: […] - nell'atto di vendita non è dichiarata alcuna delle cause per le quali CP_1l'autovettura possa essere considerata bene personale del solo marito […] Ciò posto, la vendita dell'autovettura è annullabile ai sensi dell'art. 184 c.c. essendo un bene mobile registrato ai sensi dell'art. 2683 c.c. Per tali motivi la vendita deve essere annullata e va ordinata all'acquirente la restituzione dell'autovettura all'attrice che ne è comproprietaria. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite mentre devono essere compensate nel rapporto fra l'attrice ed Controparte_2 atteso che quest'ultimo non ha opposto resistenza alla domanda rimanendo contumace.Leggi di più...
- art. 177 c.c.·
- annullabilità atti coniuge·
- spese giudizio·
- art. 191 c.c.·
- compensazione spese·
- bene mobile registrato·
- restituzione autovettura·
- art. 179 c.c.·
- art. 184 c.c.·
- comunione legale dei beni