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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/05/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5209/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5209/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Camilla Iovino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1
della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti
ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che , sulla base delle argomentazioni in atti, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 1178/2017 del 12.05.2017,
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di della somma di euro 7.749,82, Controparte_1
oltre gli interessi precisati in atti con la decorrenza pure precisata in atti ed oltre le spese del procedimento monitorio, anch'esse compiutamente indicate in atti, nonché oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, la quale,
resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – concessa da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 21.03.2018
– e, nel merito, l'adozione dei provvedimenti specificati in atti.
Rigettate le proposte istanze istruttorie da questo Tribunale in diversa composizione per essere la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va Parte_1
rigettata, essendo infondata.
Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà già concessa in corso di causa.
Ebbene, in proposito il Giudicante osserva preliminarmente che, come, d'altronde, già
rilevato da questo Tribunale in diversa composizione nella summenzionata ordinanza del
21.03.2018, “possono essere valutati, ai fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., i documenti allegati alla richiesta di
2 decreto ingiuntivo, che restano nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo (cfr.
Cass. SS.UU. n. 14475/2015)”.
Tanto chiarito, si evidenzia che, come pure già evidenziato dal Tribunale nella suindicata ordinanza del 21.03.2018, quanto al motivo di opposizione relativo all'inesistenza e difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla società opposta, CP_1
[...
ha fornito adeguata prova scritta del suo credito già nella fase monitoria mediante la produzione del contratto di finanziamento su cui si fonda il credito azionato (cfr.
fascicolo monitorio), del contratto di cessione del credito tra ES e – CP_1
cessione, peraltro, non specificatamente contestata –, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, mentre l'opponente non ha contestato di aver ricevuto il summenzionato finanziamento e non ha dato prova scritta dei pagamenti effettuati ad estinzione del credito vantato dall'opposta.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per l'asserita mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario dell'istituto di credito, giova ricordare quanto ancora una volta evidenziato dal Tribunale nella succitata ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ossia che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57
del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti (cfr. Cass. Sez. Unite n. 898/2018, Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02.04.2021).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti, risulta regolarmente convenuta la misura del TAEG, delle spese e commissioni nel medesimo contratto di finanziamento
3 (cfr. pag. 2 del contratto di finanziamento: “prezzo del bene € 346,90, spese istr. e gest. pratica € 15,61, importo da finanziare € 362,51, totale da rimborsare € 362,51, 36 rate da € 10,06, TAN: 00,00% TAEG: 02,85%”), né l'opponente ha fornito la necessaria prova scritta in ordine ad una divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al finanziamento, come evidenziato dalla più volte richiamata ordinanza del 21 marzo 2018.
Lo scrivente Magistrato concorda con tale provvedimento anche nella parte in cui esso reputa generiche “le contestazioni dell'opponente in ordine al comportamento dell'Istituto di Credito contrastante con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza, non avendo l'opponente precisato quale delle clausole contrattuali avrebbe determinato le violazioni indicate”.
Inoltre, non va sottaciuto che parte opponente non ha contestato specificatamente le deduzioni dell'opposta, secondo cui l'opponente ha dichiarato nel contratto di causa:
“Avendo la possibilità di avvalermi della facoltà di ricevere, prima della sottoscrizione della domanda copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, dichiaro nel caso specifico di non avvalermene”, nonché, con specifico riferimento all'eccezione della violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, “Dichiaro, inoltre di avere ricevuto l'avviso contenente le Principali norme di trasparenza, il foglio informativo relativo ai prodotti da me richiesti (cfr. Doc. 2, fascicolo monitorio)” (si veda pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Sotto un altro profilo, va ribadito che non è in alcun modo quantificata la misura degli interessi e delle commissioni e spese in ipotesi illegittimamente addebitati anche per effetto della lamentata illegittima capitalizzazione, considerato che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi e spese non dovute e previa dimostrazione del loro ammontare.
4 Analogamente, va confermato quanto precisato sempre nella succitata ordinanza del
21.03.2018, ossia che non si ravvisa la lamentata vessatorietà delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la pattuizione di una penale in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la decadenza dal beneficio del termine, nonché un tasso di interesse per il ritardo nei pagamenti ulteriore rispetto a quello ordinario, la richiesta di spese legali per il recupero del credito e l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento: si tratta, invero, di clausole che l'opponente ha, peraltro, incontestatamente,
espressamente accettato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. mediante separata approvazione.
Per quanto concerne, poi, le deduzioni in ordine al carattere usurario dei tassi di interesse compensativo e moratorio, come già osservato dal Tribunale nella summenzionata ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'opponente non ha specificato quale fosse il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato, né ha depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato.
Infatti, poiché i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia (cfr. Cass. Civ.
12476/2002, Cass. Civ. 9941/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26525
dell'11/10/2024).
Infine, in ordine alla domanda di riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori, si ribadisce che del tutto prive in termini di prova scritta sono le
“notevoli garanzie che la banca dichiara di aver ricevuto” allegate dall'opponente e l'eccessività della penale (peraltro, genericamente eccepita) rispetto al caso di specie.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, essendo infondata.
5 Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Quanto, infine, alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento al valore della controversia (compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) e alle sole fasi effettivamente svoltesi – e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione – nonché in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 1178/2017 del 12.05.2017, emesso dal Tribunale di Nola e ne conferma altresì l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
– condanna , al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge:
– dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola il 23.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 5209/2017 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù della procura a margine Parte_1
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Camilla Iovino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1
della procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Marco Pesenti
ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che , sulla base delle argomentazioni in atti, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 1178/2017 del 12.05.2017,
emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola, con il quale si è ingiunto all'odierno opponente il pagamento, in favore di della somma di euro 7.749,82, Controparte_1
oltre gli interessi precisati in atti con la decorrenza pure precisata in atti ed oltre le spese del procedimento monitorio, anch'esse compiutamente indicate in atti, nonché oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società opposta, la quale,
resistendo con le argomentazioni in atti, ha chiesto al Tribunale, ex art. 648 c.p.c., la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – concessa da questo Tribunale in diversa composizione con l'ordinanza depositata in data 21.03.2018
– e, nel merito, l'adozione dei provvedimenti specificati in atti.
Rigettate le proposte istanze istruttorie da questo Tribunale in diversa composizione per essere la causa matura per la decisione, all'udienza del 30.01.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190, I co. c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va Parte_1
rigettata, essendo infondata.
Di conseguenza, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà già concessa in corso di causa.
Ebbene, in proposito il Giudicante osserva preliminarmente che, come, d'altronde, già
rilevato da questo Tribunale in diversa composizione nella summenzionata ordinanza del
21.03.2018, “possono essere valutati, ai fini della decisione sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., i documenti allegati alla richiesta di
2 decreto ingiuntivo, che restano nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo (cfr.
Cass. SS.UU. n. 14475/2015)”.
Tanto chiarito, si evidenzia che, come pure già evidenziato dal Tribunale nella suindicata ordinanza del 21.03.2018, quanto al motivo di opposizione relativo all'inesistenza e difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla società opposta, CP_1
[...
ha fornito adeguata prova scritta del suo credito già nella fase monitoria mediante la produzione del contratto di finanziamento su cui si fonda il credito azionato (cfr.
fascicolo monitorio), del contratto di cessione del credito tra ES e – CP_1
cessione, peraltro, non specificatamente contestata –, dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, mentre l'opponente non ha contestato di aver ricevuto il summenzionato finanziamento e non ha dato prova scritta dei pagamenti effettuati ad estinzione del credito vantato dall'opposta.
Quanto all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per l'asserita mancata sottoscrizione dello stesso da parte del funzionario dell'istituto di credito, giova ricordare quanto ancora una volta evidenziato dal Tribunale nella succitata ordinanza di accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c., ossia che il requisito della forma scritta del contratto quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 57
del 1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando quella dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti da lui tenuti (cfr. Cass. Sez. Unite n. 898/2018, Cass. Civ.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9187 del 02.04.2021).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli opponenti, risulta regolarmente convenuta la misura del TAEG, delle spese e commissioni nel medesimo contratto di finanziamento
3 (cfr. pag. 2 del contratto di finanziamento: “prezzo del bene € 346,90, spese istr. e gest. pratica € 15,61, importo da finanziare € 362,51, totale da rimborsare € 362,51, 36 rate da € 10,06, TAN: 00,00% TAEG: 02,85%”), né l'opponente ha fornito la necessaria prova scritta in ordine ad una divergenza tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al finanziamento, come evidenziato dalla più volte richiamata ordinanza del 21 marzo 2018.
Lo scrivente Magistrato concorda con tale provvedimento anche nella parte in cui esso reputa generiche “le contestazioni dell'opponente in ordine al comportamento dell'Istituto di Credito contrastante con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza, non avendo l'opponente precisato quale delle clausole contrattuali avrebbe determinato le violazioni indicate”.
Inoltre, non va sottaciuto che parte opponente non ha contestato specificatamente le deduzioni dell'opposta, secondo cui l'opponente ha dichiarato nel contratto di causa:
“Avendo la possibilità di avvalermi della facoltà di ricevere, prima della sottoscrizione della domanda copia completa del testo contrattuale idoneo per la stipula, dichiaro nel caso specifico di non avvalermene”, nonché, con specifico riferimento all'eccezione della violazione degli obblighi di informativa precontrattuale, “Dichiaro, inoltre di avere ricevuto l'avviso contenente le Principali norme di trasparenza, il foglio informativo relativo ai prodotti da me richiesti (cfr. Doc. 2, fascicolo monitorio)” (si veda pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposta).
Sotto un altro profilo, va ribadito che non è in alcun modo quantificata la misura degli interessi e delle commissioni e spese in ipotesi illegittimamente addebitati anche per effetto della lamentata illegittima capitalizzazione, considerato che l'obbligazione restitutoria dell'istituto di credito sorge solo per effetto della concreta applicazione di interessi e spese non dovute e previa dimostrazione del loro ammontare.
4 Analogamente, va confermato quanto precisato sempre nella succitata ordinanza del
21.03.2018, ossia che non si ravvisa la lamentata vessatorietà delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la pattuizione di una penale in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, la decadenza dal beneficio del termine, nonché un tasso di interesse per il ritardo nei pagamenti ulteriore rispetto a quello ordinario, la richiesta di spese legali per il recupero del credito e l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento: si tratta, invero, di clausole che l'opponente ha, peraltro, incontestatamente,
espressamente accettato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. mediante separata approvazione.
Per quanto concerne, poi, le deduzioni in ordine al carattere usurario dei tassi di interesse compensativo e moratorio, come già osservato dal Tribunale nella summenzionata ordinanza ex art. 648 c.p.c., l'opponente non ha specificato quale fosse il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto ed in quale misura lo stesso sarebbe stato superato, né ha depositato i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia nel periodo considerato.
Infatti, poiché i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi usurari hanno natura di atti amministrativi, la parte che deduce l'usurarietà dei tassi ha l'onere di produrli in giudizio, non operando rispetto ad essi il principio iura novit curia (cfr. Cass. Civ.
12476/2002, Cass. Civ. 9941/2009; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26525
dell'11/10/2024).
Infine, in ordine alla domanda di riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori, si ribadisce che del tutto prive in termini di prova scritta sono le
“notevoli garanzie che la banca dichiara di aver ricevuto” allegate dall'opponente e l'eccessività della penale (peraltro, genericamente eccepita) rispetto al caso di specie.
Pertanto, come sopra anticipato, l'opposizione deve essere rigettata, essendo infondata.
5 Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, così come ne va confermata l'esecutorietà, già concessa in corso di causa.
Quanto, infine, alle spese del giudizio di opposizione, esse, liquidate come in dispositivo con riferimento al valore della controversia (compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) e alle sole fasi effettivamente svoltesi – e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione – nonché in applicazione dei parametri medi, seguono la regola della soccombenza.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata,
così provvede:
– rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 1178/2017 del 12.05.2017, emesso dal Tribunale di Nola e ne conferma altresì l'esecutorietà già concessa in corso di causa;
– condanna , al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del giudizio di opposizione, liquidate nell'importo di € 3.397,00 per soli compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge:
– dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola il 23.05.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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