Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Federica Acquaviva
Coppola, ha pronunciato la seguente sentenza lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 13764 /2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DI GENOVA ALESSANDRO , giusta procura generale Parte_1 alle liti in atti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
CP
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
Resistente
Conclusioni: come in atti
Oggetto: Fondo di garanzia
Motivi in fatto e in diritto della decisione
CP Con ricorso depositato in data 06/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l ed CP esponeva di avere proceduto alla richiesta di pagamento da parte del Fondo di Garanzia del
Trattamento di Fine Rapporto, in considerazione del fallimento del datore di lavoro;
il rapporto di lavoro si sarebbe risolto in data 21.07.2021. Il trattamento previdenziale richiesto è relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro intrattenuto con il proprio datore dal 1.3.2013 al 21.07.2021.
CP Tanto premesso, ha concluso chiedendo la condanna dell al pagamento della somma di euro per la somma lorda di € 2.829,10, e dei crediti inerenti gli ultimi due mesi del rapporto di lavoro, nella misura lorda di euro € 9.113,90 (di cui € 3.200,26 per la mensilità di giugno 2021 ed € 5.913,64 per quella di luglio
2021) e per TFR per euro 4.991,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge, e con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi.
CP Si è costituito in giudizio l contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
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Il ricorso è infondato.
CP L'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l' per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzione è distinto nei presupposti in relazione alla qualità soggettiva del datore di lavoro, sotto il profilo della sua assoggettabilità /non-assoggettabilità a procedure concorsuali.
Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali è titolo per la richiesta delle prestazioni del fondo la ammissione allo stato passivo della procedura.
Per i dipendenti da datori di lavoro non sottoposti a procedure concorsuali l'intervento del fondo è subordinato al mancato soddisfacimento del credito , in tutto o in parte, all'esito dell'esecuzione forzata. In tale eventualità sarà onere dell'istante dimostrare:
1. di essere dipendente un imprenditore non sottoposto a procedura concorsuale
(sull'onere della prova, Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2009, n. 22647).
2. la infruttuosità della esecuzione individuale.
Orbene, la Corte di Cassazione Sez Lavoro nella sentenza n. 1178/2009 ha chiarito che “quando un datore di lavoro è assoggettabile a fallimento, ma in concreto non può più essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività di impresa da oltre un anno, esso va considerato non soggetto a fallimento e pertanto opera la L. n. 297 del 1982 art. 2 comma 5, ai sensi del quale il lavoratore può conseguire le prestazioni CP del fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal comma stesso.
Ulteriore condizione prevista per il pagamento è che venga esperita una esecuzione forzata e questa non dia esito. A tal proposito Cass 8.5.2008 n. 11379 richiede un serio tentativo di esecuzione forzata con la possibilità che ne venga esperita più di una , ma sempre a condizione che esse presentino possibilità di successo, non essendo esigibile dal lavoratore che egli intraprenda azioni esecutive infruttuose o aleatorie”.
In tal senso si è posta una recente sentenza della Suprema Corte ( sent. 01‐04‐2011, N.7585) che ha così statuito:
“ Questa Corte ha recentemente ritenuto (cfr. sentenze n. 7466 del 2007, n. 1178 del 2009, n. 15662 del
2010) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.. A tale interpretazione il Collegio intende dare continuità, anche con riferimento all'ipotesi, qui in rilievo, di rigetto dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. Da un lato, la interpretazione estensiva trova piena giustificazione nella facoltà data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalità e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali;
dall'altro, la medesima interpretazione esclude quella situazione di non‐copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n.
11379 del 2008). L'esigenza di tutela effettiva, infine, è coerente con la finalità del Legislatore del 1982, che,
2 mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r. ‐ in cui il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro ‐ con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficoltà procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del D.Lgs. n. 80 del
1992)”.
Nella ipotesi sottoposta all'esame di questo Tribunale, deve evidenziarsi che nel caso di specie non vi è prova della sussistenza dei presupposti di cui alla normativa di riferimento così come appena individuati.
Nello specifico, in data 12/01/2023, il Tribunale di Napoli VII Sezione civile riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg. magistrati Dr. Francesco Paolo Feo Presidente Dr. Livia De Gennaro Giudice Dr. Marco
Pugliese Giudice, con decreto del 12/01/2023 N.R.Fall 14/2022 (Allegato 6) letta l'istanza ex art. 102 1° comma L.F. formulata dal curatore del fallimento n. 14 di da cui Controparte_2 emerge che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, dispone di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali e dichiara, pertanto, la chiusura del Controparte_3 [...]
, con ogni consequenziale statuizione ex art. 119 l.fall. Controparte_2
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che non è stato fornito dal ricorrente uno stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 59 del D.lgs n. 159/2011, come previsto dalla circolare 103 del 2020, ma solo un progetto di stato passivo contenente solo una proposta del Curatore senza tra l'altro, essere stato reso esecutivo dal giudice delegato (allegato 7), pertanto, mancherebbe uno dei presupposti di accesso al Fondo di garanzia quale l'accertamento del credito richiesto dal ricorrente.
In altre parole, in mancanza del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non può dirsi provata la sussistenza dei presupposti normativi per l'attivazione delle garanzie previste ex lege a carico del Fondo.
Alla luce delle osservazioni svolte, la domanda va rigettata.
In assenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152, disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della bassa complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento nei confronti del resistente delle spese di lite, che si liquidano in €
744,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Aversa, 18/06/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Federica Acquaviva Coppola)
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