TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19485/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19485/2024 promossa da:
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959 Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990 Parte_2
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 17.11.1993 Parte_3
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998 Parte_4 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959 Parte_5
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 Parte_6
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 Parte_7
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 Parte_8
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 Parte_9
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.3.1999 Parte_10
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.1.2003 Parte_11 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. CAPPETTA LUCIANO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
1 Conclusioni parte attrice:
« Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che i signori Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959, nato a [...],
[...] Parte_2
Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990, nata a [...], Buenos Aires, Argentina il Parte_3
17.11.1993, nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998, Parte_4 Parte_5 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959,
[...] Parte_6 nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982, nata a [...] Parte_7
Andres de Giles, Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991, nato a [...], Parte_8
Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964, nato a [...], Buenos Parte_9
Aires, Argentina il 2.1.1996, nato a [...], Buenos Aires, Parte_10
Argentina il 16.3.1999, nato a [...], Buenos Aires, Argentina il Parte_11
16.1.2003 sono cittadini italiani dalla nascita, ordinando al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio.».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana
2 all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_12
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_13 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto che i consolati generali d'Italia reputano che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
4 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
5 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'ava italiana nata prima dell'Unificazione del Regno di Italia – questa, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla).
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un'ava italiana, mai naturalizzatasi cittadina argentina. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-28, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
6 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'ava italiana giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'ava italiana emigrata è da identificarsi in (conosciuta anche Parte_14 come o ) nata a [...] il Pt_14 Persona_1 Persona_2
12.11.1850 (doc. 1);
2. In data 1.8.1941, la signora è deceduta in Argentina (doc. 2) ed è Parte_14 attestato che non si sia mai naturalizzata, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
l'ava emigrata, pertanto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3: certificato negativo di naturalizzazione ove si legge che «nel registro nazionale degli elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita o per opzione dopo i 16 anni, e gli argentini naturalizzati dopo i 18 anni, non risulta registrata alla data odierna
[...]
o , nata il [...] in [...]-Alessandria, Parte_15 Per_2
Montemarzino. Deceduta»).
3. si è poi unita con il cittadino francese [non è Parte_14 Persona_3 agli atti il certificato di matrimonio, non reperito da parte ricorrente, ma che i due si siano sposati è circostanza dimostrata dagli atti di nascita della prole generata dalla coppia, ove si attesta lo stato di figli legittimi;
cfr. doc. 4-5-6-7];
4. e hanno generato Parte_14 Persona_3 Persona_4 nato in [...] in data [...] [doc. 7];
5. si è poi unito in matrimonio con (doc. Persona_4 Controparte_2
8), generando una figlia. , nata in [...] in data [...] Controparte_3
[doc. 10];
6. si è poi unita in matrimonio con (doc. 11) e Controparte_3 Persona_5 ha generato tre figli:
6.1. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Parte_16
(Argentina) il 20.10.1959 (13 certificato di nascita),
6.2. nato a [...], Provincia di Buenos Aires, (Argentina) il 26.4.1961 Persona_6
(17 certificato di nascita) deceduto il 7.2.1997 (20 certificato di morte);
6.3. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Parte_17
Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 (24 certificato di nascita)
7 7. Ciascuno dei tre figli della coppia - ha a Controparte_3 Persona_5 sua volta generato figli che, reclamano in questa sede, il riconoscimento dello status di cittadini italiani.
8. Ramo di discendenza di Persona_7
ha sposato (doc. 14) e la coppia ha generato tre figli,
[...] Persona_8 odierni ricorrenti:
8.1. L'odierno ricorrente nato a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_17
Argentina 3.5.1990 (doc 15, certificato di nascita);
8.2. L'odierno ricorrente nata a [...], Ptovincia di Buenos Parte_3
Aires, (Argentina) il 17.11.1993 (doc. 16 certificato di nascita) e
8.3. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Parte_4
(Argentina) il 9.10.1998 (doc. 18 certificato di nascita).
9. Ramo di discendenza di Persona_6
ha sposato (doc. 19) e la coppia ha generato
[...] Parte_5 due figli, odierni ricorrenti:
9.1. L'odierno ricorrente nato a [...]ès de Giles, Parte_18
Provincia di Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 (doc. 23 certificato di nascita)
9.2. L'odierna ricorrente , nata a [...]és de Giles, Provincia di Parte_7
Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 (doc. 22 certificato di nascita);
10. Ramo di discendenza di Parte_17
ha sposato (doc. 25) e la coppia ha generato
[...] Persona_9 tre figli, odierni ricorrenti:
10.1. L'odierno ricorrente nato Parte_9
a Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 (doc. 26 certificato di nascita);
10.2. L'odierno ricorrente Parte_10 nato a [...], Argentina il 16.3.1999 (doc. 28 certificato di nascita)
10.3. L'odierno ricorrente nato a [...] Parte_11
Aires, Argentina il 16.1.2003 (doc. 27 certificato di nascita).
**-***-**
8 Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'ava italiana non è mai stata naturalizzata come cittadina dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani jure sanguinis in favore dei ricorrenti sopra considerati, nel ricorso si chiede il riconoscimento dello status di cittadina italiana jure matrimonii in favore dell'odierna ricorrente , Parte_5 cittadina argentina, sposatasi con . Persona_6
Risulta documentato che:
- sia nata a [...]ès de Gilles, Provincia di Buenos Aires Parte_5
(Argentina) il 6.8.1959 (doc. 21 certificato di nascita);
- abbia sposato in data 16 luglio 1982 Parte_5 Persona_6
(doc. 19 certificato di matrimonio);
- sia rimasta vedova a seguito della morte del coniuge Parte_5 [...]
, morto in data 7.2.1997 (doc. 20 certificato di morte, ove si dà atto del fatto Persona_6 che al momento del decesso, il predetto è persona sposata). Persona_6
Il matrimonio tra e è stato celebrato prima Parte_5 Persona_6 dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 1983 n. 123. Al tempo della celebrazione del matrimonio, dunque, era vigente l'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912, che – come noto – recita[va]:
«La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine». La successiva legge n. 123/1983 e la legge n. 91/1992 dettano una disciplina diversa e – in base ad essa – non si danno automatismi tra l'instaurazione del vincolo coniugale e l'acquisizione della cittadinanza (e, anzi, si richiede una serie di condizioni ulteriori rispetto al “fatto” dell'esistenza del vincolo coniugale che devono essere oggetto di vaglio da parte dell'autorità amministrativa). Tuttavia, tali leggi non prevedono meccanismi di diritto intertemporale che sterilizzino gli effetti degli acquisti di cittadinanza già eventualmente intervenuti (sebbene non ancora “dichiarati”). Anzi: l'art. 7 della legge n. 123/1983 dispone che
9 «la donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile».
Nel caso di specie, la sig.ra non ha rinunciato alla cittadinanza Parte_5 italiana.
Ciò posto – e tornando al dettato dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 – si deve constatare che l'istituto dell'acquisto della cittadinanza jure matrimoni era regolato in termini di automatismo: la donna straniera coniugata con cittadino italiano (status che possedeva Persona_6 dalla nascita, ancorché esso sia stato incidentalmente riconosciuto solo in questa sede) acquistava
– per il solo fatto del matrimonio – la cittadinanza italiana. In altri termini: l'art. 10, co.2 e l'art. 11, co. 2 della legge 555/1912 disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Ne discende che non avendo la sig.ra rinunciato alla cittadinanza italiana (non venendo Parte_5 dunque in rilievo il dettato dell'art. 7 legge n. 123/1983), la sua domanda deve essere accolta in applicazione dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959 Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990 Parte_2
10 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 17.11.1993 Parte_3
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998 Parte_4
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 Parte_6
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 Parte_7
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 Parte_8
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 Parte_9
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.3.1999 Parte_10
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.1.2003 Parte_11
RICONOSCE lo status di cittadina italiani iure matrimonii ex art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 a nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959 Parte_5
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19485/2024 promossa da:
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959 Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990 Parte_2
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 17.11.1993 Parte_3
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998 Parte_4 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959 Parte_5
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 Parte_6
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 Parte_7
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 Parte_8
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 Parte_9
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.3.1999 Parte_10
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.1.2003 Parte_11 tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. CAPPETTA LUCIANO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
1 Conclusioni parte attrice:
« Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che i signori Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959, nato a [...],
[...] Parte_2
Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990, nata a [...], Buenos Aires, Argentina il Parte_3
17.11.1993, nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998, Parte_4 Parte_5 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959,
[...] Parte_6 nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982, nata a [...] Parte_7
Andres de Giles, Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991, nato a [...], Parte_8
Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964, nato a [...], Buenos Parte_9
Aires, Argentina il 2.1.1996, nato a [...], Buenos Aires, Parte_10
Argentina il 16.3.1999, nato a [...], Buenos Aires, Argentina il Parte_11
16.1.2003 sono cittadini italiani dalla nascita, ordinando al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con condanna alle spese, oltre gli onorari di giudizio.».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 12 giugno 2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana
2 all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Pt_12
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Pt_13 del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto che i consolati generali d'Italia reputano che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
3 1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'ava italiana era nata a [...] (ora provincia di Alessandria), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di
Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare
4 l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed
5 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti. Occorre aggiungere che – pur essendo l'ava italiana nata prima dell'Unificazione del Regno di Italia – questa, al momento dell'unificazione, era ancora in vita, così avendo acquisito la cittadinanza italiana (potendo, conseguentemente, trasmetterla).
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un'ava italiana, mai naturalizzatasi cittadina argentina. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-28, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
6 Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'ava italiana giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'ava italiana emigrata è da identificarsi in (conosciuta anche Parte_14 come o ) nata a [...] il Pt_14 Persona_1 Persona_2
12.11.1850 (doc. 1);
2. In data 1.8.1941, la signora è deceduta in Argentina (doc. 2) ed è Parte_14 attestato che non si sia mai naturalizzata, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
l'ava emigrata, pertanto, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3: certificato negativo di naturalizzazione ove si legge che «nel registro nazionale degli elettori, ove sono iscritti tutti i cittadini argentini per nascita o per opzione dopo i 16 anni, e gli argentini naturalizzati dopo i 18 anni, non risulta registrata alla data odierna
[...]
o , nata il [...] in [...]-Alessandria, Parte_15 Per_2
Montemarzino. Deceduta»).
3. si è poi unita con il cittadino francese [non è Parte_14 Persona_3 agli atti il certificato di matrimonio, non reperito da parte ricorrente, ma che i due si siano sposati è circostanza dimostrata dagli atti di nascita della prole generata dalla coppia, ove si attesta lo stato di figli legittimi;
cfr. doc. 4-5-6-7];
4. e hanno generato Parte_14 Persona_3 Persona_4 nato in [...] in data [...] [doc. 7];
5. si è poi unito in matrimonio con (doc. Persona_4 Controparte_2
8), generando una figlia. , nata in [...] in data [...] Controparte_3
[doc. 10];
6. si è poi unita in matrimonio con (doc. 11) e Controparte_3 Persona_5 ha generato tre figli:
6.1. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Parte_16
(Argentina) il 20.10.1959 (13 certificato di nascita),
6.2. nato a [...], Provincia di Buenos Aires, (Argentina) il 26.4.1961 Persona_6
(17 certificato di nascita) deceduto il 7.2.1997 (20 certificato di morte);
6.3. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Parte_17
Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 (24 certificato di nascita)
7 7. Ciascuno dei tre figli della coppia - ha a Controparte_3 Persona_5 sua volta generato figli che, reclamano in questa sede, il riconoscimento dello status di cittadini italiani.
8. Ramo di discendenza di Persona_7
ha sposato (doc. 14) e la coppia ha generato tre figli,
[...] Persona_8 odierni ricorrenti:
8.1. L'odierno ricorrente nato a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_17
Argentina 3.5.1990 (doc 15, certificato di nascita);
8.2. L'odierno ricorrente nata a [...], Ptovincia di Buenos Parte_3
Aires, (Argentina) il 17.11.1993 (doc. 16 certificato di nascita) e
8.3. L'odierno ricorrente nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Parte_4
(Argentina) il 9.10.1998 (doc. 18 certificato di nascita).
9. Ramo di discendenza di Persona_6
ha sposato (doc. 19) e la coppia ha generato
[...] Parte_5 due figli, odierni ricorrenti:
9.1. L'odierno ricorrente nato a [...]ès de Giles, Parte_18
Provincia di Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 (doc. 23 certificato di nascita)
9.2. L'odierna ricorrente , nata a [...]és de Giles, Provincia di Parte_7
Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 (doc. 22 certificato di nascita);
10. Ramo di discendenza di Parte_17
ha sposato (doc. 25) e la coppia ha generato
[...] Persona_9 tre figli, odierni ricorrenti:
10.1. L'odierno ricorrente nato Parte_9
a Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 (doc. 26 certificato di nascita);
10.2. L'odierno ricorrente Parte_10 nato a [...], Argentina il 16.3.1999 (doc. 28 certificato di nascita)
10.3. L'odierno ricorrente nato a [...] Parte_11
Aires, Argentina il 16.1.2003 (doc. 27 certificato di nascita).
**-***-**
8 Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'ava italiana non è mai stata naturalizzata come cittadina dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate].
**-***-**
Oltre alla richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani jure sanguinis in favore dei ricorrenti sopra considerati, nel ricorso si chiede il riconoscimento dello status di cittadina italiana jure matrimonii in favore dell'odierna ricorrente , Parte_5 cittadina argentina, sposatasi con . Persona_6
Risulta documentato che:
- sia nata a [...]ès de Gilles, Provincia di Buenos Aires Parte_5
(Argentina) il 6.8.1959 (doc. 21 certificato di nascita);
- abbia sposato in data 16 luglio 1982 Parte_5 Persona_6
(doc. 19 certificato di matrimonio);
- sia rimasta vedova a seguito della morte del coniuge Parte_5 [...]
, morto in data 7.2.1997 (doc. 20 certificato di morte, ove si dà atto del fatto Persona_6 che al momento del decesso, il predetto è persona sposata). Persona_6
Il matrimonio tra e è stato celebrato prima Parte_5 Persona_6 dell'entrata in vigore della legge 21 aprile 1983 n. 123. Al tempo della celebrazione del matrimonio, dunque, era vigente l'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912, che – come noto – recita[va]:
«La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvoché, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine». La successiva legge n. 123/1983 e la legge n. 91/1992 dettano una disciplina diversa e – in base ad essa – non si danno automatismi tra l'instaurazione del vincolo coniugale e l'acquisizione della cittadinanza (e, anzi, si richiede una serie di condizioni ulteriori rispetto al “fatto” dell'esistenza del vincolo coniugale che devono essere oggetto di vaglio da parte dell'autorità amministrativa). Tuttavia, tali leggi non prevedono meccanismi di diritto intertemporale che sterilizzino gli effetti degli acquisti di cittadinanza già eventualmente intervenuti (sebbene non ancora “dichiarati”). Anzi: l'art. 7 della legge n. 123/1983 dispone che
9 «la donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni, rinunciarvi con dichiarazione resa all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile».
Nel caso di specie, la sig.ra non ha rinunciato alla cittadinanza Parte_5 italiana.
Ciò posto – e tornando al dettato dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 – si deve constatare che l'istituto dell'acquisto della cittadinanza jure matrimoni era regolato in termini di automatismo: la donna straniera coniugata con cittadino italiano (status che possedeva Persona_6 dalla nascita, ancorché esso sia stato incidentalmente riconosciuto solo in questa sede) acquistava
– per il solo fatto del matrimonio – la cittadinanza italiana. In altri termini: l'art. 10, co.2 e l'art. 11, co. 2 della legge 555/1912 disciplinavano l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della straniera per matrimonio con cittadino italiano (art. 10) o per naturalizzazione italiana del marito straniero (art. 11), senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale – così come avviene oggi – e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Ne discende che non avendo la sig.ra rinunciato alla cittadinanza italiana (non venendo Parte_5 dunque in rilievo il dettato dell'art. 7 legge n. 123/1983), la sua domanda deve essere accolta in applicazione dell'art. 10, co. 2, legge n. 555/1912.
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 20.10.1959 Parte_1
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 3.5.1990 Parte_2
10 nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 17.11.1993 Parte_3
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 9.10.1998 Parte_4
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 24.12.1982 Parte_6
nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 27.11.1991 Parte_7
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 4.8.1964 Parte_8
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 2.1.1996 Parte_9
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.3.1999 Parte_10
nato a [...], Buenos Aires, Argentina il 16.1.2003 Parte_11
RICONOSCE lo status di cittadina italiani iure matrimonii ex art. 10, co. 2, legge n. 555/1912 a nata a [...], Buenos Aires, Argentina il 6.8.1959 Parte_5
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 12.6.2025
Il Giudice
Andrea Natale
11