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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova,
Via Trieste, 23;
Contro
Controparte_1
- (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata, caso n. 519152813 del 6/12/2022 – Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita e/o all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (10 (dieci) per cento) e complessivo pari al 18/19 (diciotto/diciannove) per cento, tenuto conto di altra invalidità già riconosciuta da con 9 punti, o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di CP_1 giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente delle CP_1 prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa
(costituzione di rendita e/o Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“NEL MERITO
1) Respingersi perché infondata, insussistente o non provata o con qualsiasi altra statuizione, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale di una “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” e la condanna alle relative prestazioni di legge.
2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 23.08.2024 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le
[...]
conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, provocata dall'attività lavorativa svolta dal 1991 al 31/4/2022 (data dalla quale è in NASPI), con diverse mansioni e presso vari datori di lavoro:
I) dal 1991 al 1992 come operaia confezionista, presso la ditta “Marina di Perraro Carlo” di San
Martino di Venezze;
II) dal 1997 al 2004 come operaia addetta alla piegatura e stiro degli indumenti dei pazienti di case di riposo, dapprima presso la “Adige Servizi s.c.r.l.” e successivamente presso la “Padania Service;
III) dal 2004 al 2005 come operatrice socio-sanitaria (OSS) addetta all'assistenza di ospiti non autosufficienti presso l'OIC di Padova;
IV) dal 2005 al 2022 come OSS addetta all'assistenza di pazienti per lo più non autosufficienti (di media 4 o 5 persone al giorno), presso varie cooperative e dal 2008 per la di Anguillara CP_2
Veneta, sempre con orario part- time (dalle 7.30 alle 11.30);
Continuava la ricorrente aggiungendo che nell'attività di assistenza domiciliare aveva svolto movimenti che comportavano una sollecitazione continua degli arti superiori, in particolare, doveva recarsi quotidianamente nei vari domicili degli utenti, dove provvedeva - non solo alla movimentazione manuale dei pazienti come spostarli dal letto alla carrozzina o viceversa, vestirli e svestirli, assisterli nella somministrazione dei pasti - ma anche alle operazioni di igiene personale durante le quali -se l'igiene era fatta a letto- doveva girare il paziente su un lato, sfilargli il pannolone e, una volta supino, procedere con l'igiene intima.
Precisava, poi, che, all'incirca una volta a settimana, terminata l'igiene quotidiana suindicata, se il paziente non era completamente allettato, provvedeva ad effettuare il “bagno completo”, nel corso del quale lo metteva in carrozzina nudo, lo sollevava, lo spostava “a braccia”, lo portava in doccia o nella vasca da bagno, nonché, una volta lavato e asciugato, lo riportava a letto dove veniva rivestito movimentandolo sempre sul fianco (attività svolta in solitaria, senza ausilii, potendo contare solo occasionalmente dell'aiuto spontaneo di qualche familiare).
Evidenziava, inoltre, la di essersi occupata, in alcuni casi, anche della pulizia dei locali di Pt_1
utilizzo dell'assistito (all'incirca 1-2 utenti a settimana), dell'acquisto di farmici e/o della loro pagina 2 di 7 somministrazione, delle spese varie, attività effettuata caricando preventivamente tutti i sacchetti in auto per consegnargli a domicilio agli aventi diritto, nonché del trasporto di anziani autosufficienti.
Aggiungeva, infine, (a) che in data 31.05.2022, a causa dell'insorgenza di dolore a carico delle spalle, si era sottoposta ad una RM che riscontrava varie problematiche agli arti superiori;
(b) che, in data
06.12.2022, aveva inoltrato denuncia della malattia professionale “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori”, all' , il quale negava l'erogazione della prestazione richiesta (cfr. doc. 4 all. al ricorso), CP_1
così come negativamente si concludeva anche il successivo ricorso amministrativo, corroborato dal certificato medico del Dr. , attestante un grado di invalidità pari al 10% (cfr. docc. 5, 6 e 7 all. Per_1
al ricorso); (c) che in data 5.12.2022 le veniva riconosciuto un grado di invalidità pari al 9%, per la menomazione del rachide lombosacrale (cfr. doc. 13 all. al ricorso); e che, infine, in data 20.2.2023 si sottoponeva ad intervento per “Acromionplastica e release del piccolo pettorale” (cfr. doc. 8 all. al ricorso).
Si rivolgeva pertanto a questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata e la conseguente tutela assicurativa prevista dal D. Lgs. 38/2000.
2. La difesa di parte convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio
[...]
come sopra rappresentato, che resisteva Controparte_1
al ricorso eccependo che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e afferibile alle condizioni comuni di evoluzione dello stato di salute di qualsiasi soggetto (cfr. pag. 4 della memoria) – non poteva ricondursi all'attività lavorativa, contestando, allo stesso tempo, non solo l'esistenza della malattia ma anche il quantum della lamentata inabilità.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita attraverso CTU affidata alla dr.ssa , veniva discussa all'odierna Per_2
udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la
pagina 3 di 7 malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass.
Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Rilevando preliminarmente come l' avesse già riconosciuto la discopatia al rachide lombare CP_1
dalla quale la ricorrente è affetta di origine professionale, questo Giudice non ha ritenuto necessario – come invero già precisato all'udienza del 25.10.2024 - indagare sulle mansioni svolte dalla , Pt_1
ritenendo come queste fossero già di per sé nocive.
In secondo luogo, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa
, la quale - dopo avere precisato di aver esaminato tutta la documentazione in atti, nonché di Per_2 aver tenuto in considerazione l'anamnesi resa dalla ricorrente e l'esame delle operazioni peritali del
10.12.2024, alla presenza dei CT di parte ricorrente (dr. ) e del CT di parte (dr.ssa Per_1 CP_1
– esclude la nocività dell'attività lavorativa svolta dal 1991 al 2005, in quanto l'attività di Per_3
operaia confezionista (dal 1991 al 1992) “era principalmente quella di rifinire le cuciture dei vestiti assemblati tagliando con tronchesino i fili pendenti […], non […] impegnativa ed usurante per gli arti superiori”; quella di operaia addetta alla piegatura e stiratura indumenti (dal 1997 al 2004), “[era svolta] su un banco, senza particolari sollecitazioni agli arti superiori”; e quella di OSS presso l'OIC di Padova “nonostante [la ricorrente] si trovasse a fornire assistenza per buona parte a soggetti non autosufficienti, la presenza di sollevatori in struttura le garantiva un notevole aiuto nelle attività di movimentazione dei pazienti”(cfr. pagg. 25 e 26 della relazione CTU).
Al contrario, nel periodo intercorrente dal 2005 al 2022, il CTU rileva che “l'attività [di OSS addetta all'assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti] si svolgeva prestando assistenza
pagina 4 di 7 tendenzialmente a pazienti allettati (generalmente disposti su letti a manovella), che dovevano essere aiutati nelle alzate e nell'igiene personale, attività che richiedevano notevole forza, mantenendo spesso posizioni con gli arti superiori protesi” e che proprio “la movimentazione manuale dei pazienti […] rappresenta uno dei fattori in grado di indurre una condizione di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, soprattutto laddove la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti sia eseguita in condizioni di elevata frequenza, apprezzabile applicazione della forza, mantenendo posture incongrue
e senza l'ausilio di sollevatori”
Considerato inoltre come “la causa fisiopatologica delle tendinopatie del sovraspinoso [sia] principalmente ascrivibile ad un meccanismo di compressione dello stesso […] generato da attività eseguite con gli arti superiori, frequentemente e con elevata intensità” e come il quadro patologico della sia caratterizzato da “conflitto acromion-claveare e tendinopatia bilaterale di spalla”, la Pt_1 dr.ssa conclude: “sebbene l'artrosi di spalla sia sicuramente una malattia degenerativa Per_2 comune nella popolazione, l'esposizione della ai rischi lavorativi […] rende più probabile Pt_1
l'evenienza della concausalità, tra il fattore degenerativo causato dall'età e l'accertato fattore tecnopatico connaturato alla mansione praticata nell'ultimo quinquennio” (cfr. pagg. 26, 27 e 28 della relazione CTU).
Anche gli accertamenti clinici medico legali svolti il 10.12.2024, in merito ai quali il CTU scrive: “non attività sportive ed in particolare nega attività usuranti sulla spalla (non bricolage, non lavoro a ferri, non giardinaggio). Nega precedenti traumatici sulle spalle” (cfr. pag. 21 relazione CTU), escludono l'esistenza di una diversa causa autonomamente in grado di determinare la patologia riscontrata, che la dr.ssa riconduce alle patologie professionali “tabellate” l' per l'industria e per Per_2 CP_1
l'agricoltura riguardanti le patologie del rachide e degli arti superiori “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”, comprendente la condizione di tendinite del sovraspinoso (cfr. pag.
28 della relazione CTU).
In risposta alle osservazioni del CT di parte (dr.ssa che mostrava perplessità CP_1 Per_3 sull'origine professionale della malattia – la dr.ssa conferma di ritenere l'attività lavorativa Per_2
una concausa.
Il CT di parte ricorrente, invece, concorda con le risultanze della CTU.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla”.
4- Quantificazione del danno pagina 5 di 7 Passando alla stima della misura del danno, dovendo considerare il pregiudizio riconosciuto per il complesso patologico attuale e quello precedentemente riconosciuto, il Consulente dell'Ufficio conclude: “in considerazione dell'esame obiettivo rilevato in corso di accertamento si può dedurre che
i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale bilaterali, limitati per poco più dei gradi estremi […] nonché la residuale sindrome dolora bilaterale (nonostante l'intervento) e la lieve ma apprezzabile ipostenia agli arti, conducon ad un quadro morboso indennizzabile dell'8% per tali menomazioni […] tenuto conto del precedente già indennizzato per i due infortuni (9%), si perviene a una valutazione di danno biologico permanente, ai fini , pari al 16 (sedici)%” (cfr. pag. 29 relazione CTU). CP_1
Quanto alla decorrenza della patologia “nell'incertezza di una datazione anteriore […] pare più corretto […] fondare la decorrenza della manifestazione di malattia da quando compaiono certificazioni sanitarie (dunque, dl 28.4.2022/vd. Punto 3, per la spalla sinistra;
dal 12.5.2022/vd.
Punto 4, per la bilateralità della affezione alle due spalle), (cfr. pagg. 29-30 relazione CTU).
L' convenuto deve quindi essere condannato a costituire a favore della ricorrente la rendita CP_1
conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa (06.12.2022), con interessi legati dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per tutte le fasi per lo scaglione di riferimento, stante il valore della controversia dichiarato indeterminabile, da intendersi basso, ridotti nella misura del 50%, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, e le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con attribuzione delle stesse all' convenuto, vengono poste definitivamente a carico di quest'ultimo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa al n. r.g. 580/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda,
[...]
eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” dalla quale la ricorrente è affetta, è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico - sommato a quello precedentemente riconosciuto - pari al 16%, a far data dalla domanda amministrativa (06.12.2022);
pagina 6 di 7 2) Condanna a costituire a favore della ricorrente la rendita conseguente al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della patologia indicata al capo precedente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (06.12.2022), nella misura indicata al capo precedente, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente – e per lei agli Avv.ti ZEFFIN ALBERTO e CP_1
NOLA MARTINA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 580/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti ALBERTO Parte_1 C.F._1
ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Padova,
Via Trieste, 23;
Contro
Controparte_1
- (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCO BOTTEON, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Padova, via Nancy n. 2.
In punto a: Prestazione CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
1) Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata, caso n. 519152813 del 6/12/2022 – Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, di origine professionale - con conseguente riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita e/o all'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione denunciato (10 (dieci) per cento) e complessivo pari al 18/19 (diciotto/diciannove) per cento, tenuto conto di altra invalidità già riconosciuta da con 9 punti, o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di CP_1 giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore della ricorrente delle CP_1 prestazioni cui la stessa ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa
(costituzione di rendita e/o Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“NEL MERITO
1) Respingersi perché infondata, insussistente o non provata o con qualsiasi altra statuizione, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento della natura professionale di una “Tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” e la condanna alle relative prestazioni di legge.
2) Spese, diritti ed onorari di causa come da giustizia”.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il giorno 23.08.2024 , come sopra rappresentata, conveniva Parte_1
in giudizio Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le
[...]
conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetta da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla, provocata dall'attività lavorativa svolta dal 1991 al 31/4/2022 (data dalla quale è in NASPI), con diverse mansioni e presso vari datori di lavoro:
I) dal 1991 al 1992 come operaia confezionista, presso la ditta “Marina di Perraro Carlo” di San
Martino di Venezze;
II) dal 1997 al 2004 come operaia addetta alla piegatura e stiro degli indumenti dei pazienti di case di riposo, dapprima presso la “Adige Servizi s.c.r.l.” e successivamente presso la “Padania Service;
III) dal 2004 al 2005 come operatrice socio-sanitaria (OSS) addetta all'assistenza di ospiti non autosufficienti presso l'OIC di Padova;
IV) dal 2005 al 2022 come OSS addetta all'assistenza di pazienti per lo più non autosufficienti (di media 4 o 5 persone al giorno), presso varie cooperative e dal 2008 per la di Anguillara CP_2
Veneta, sempre con orario part- time (dalle 7.30 alle 11.30);
Continuava la ricorrente aggiungendo che nell'attività di assistenza domiciliare aveva svolto movimenti che comportavano una sollecitazione continua degli arti superiori, in particolare, doveva recarsi quotidianamente nei vari domicili degli utenti, dove provvedeva - non solo alla movimentazione manuale dei pazienti come spostarli dal letto alla carrozzina o viceversa, vestirli e svestirli, assisterli nella somministrazione dei pasti - ma anche alle operazioni di igiene personale durante le quali -se l'igiene era fatta a letto- doveva girare il paziente su un lato, sfilargli il pannolone e, una volta supino, procedere con l'igiene intima.
Precisava, poi, che, all'incirca una volta a settimana, terminata l'igiene quotidiana suindicata, se il paziente non era completamente allettato, provvedeva ad effettuare il “bagno completo”, nel corso del quale lo metteva in carrozzina nudo, lo sollevava, lo spostava “a braccia”, lo portava in doccia o nella vasca da bagno, nonché, una volta lavato e asciugato, lo riportava a letto dove veniva rivestito movimentandolo sempre sul fianco (attività svolta in solitaria, senza ausilii, potendo contare solo occasionalmente dell'aiuto spontaneo di qualche familiare).
Evidenziava, inoltre, la di essersi occupata, in alcuni casi, anche della pulizia dei locali di Pt_1
utilizzo dell'assistito (all'incirca 1-2 utenti a settimana), dell'acquisto di farmici e/o della loro pagina 2 di 7 somministrazione, delle spese varie, attività effettuata caricando preventivamente tutti i sacchetti in auto per consegnargli a domicilio agli aventi diritto, nonché del trasporto di anziani autosufficienti.
Aggiungeva, infine, (a) che in data 31.05.2022, a causa dell'insorgenza di dolore a carico delle spalle, si era sottoposta ad una RM che riscontrava varie problematiche agli arti superiori;
(b) che, in data
06.12.2022, aveva inoltrato denuncia della malattia professionale “tendinopatia bilaterale cuffia dei rotatori”, all' , il quale negava l'erogazione della prestazione richiesta (cfr. doc. 4 all. al ricorso), CP_1
così come negativamente si concludeva anche il successivo ricorso amministrativo, corroborato dal certificato medico del Dr. , attestante un grado di invalidità pari al 10% (cfr. docc. 5, 6 e 7 all. Per_1
al ricorso); (c) che in data 5.12.2022 le veniva riconosciuto un grado di invalidità pari al 9%, per la menomazione del rachide lombosacrale (cfr. doc. 13 all. al ricorso); e che, infine, in data 20.2.2023 si sottoponeva ad intervento per “Acromionplastica e release del piccolo pettorale” (cfr. doc. 8 all. al ricorso).
Si rivolgeva pertanto a questo Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata e la conseguente tutela assicurativa prevista dal D. Lgs. 38/2000.
2. La difesa di parte convenuta
Si costituiva ritualmente in giudizio
[...]
come sopra rappresentato, che resisteva Controparte_1
al ricorso eccependo che la patologia lamentata – oltre che multifattoriale e afferibile alle condizioni comuni di evoluzione dello stato di salute di qualsiasi soggetto (cfr. pag. 4 della memoria) – non poteva ricondursi all'attività lavorativa, contestando, allo stesso tempo, non solo l'esistenza della malattia ma anche il quantum della lamentata inabilità.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita attraverso CTU affidata alla dr.ssa , veniva discussa all'odierna Per_2
udienza mediante deposito di note scritte, ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce del granitico e più volte ribadito orientamento giurisprudenziale, secondo il quale “in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, mentre nel caso in cui la
pagina 3 di 7 malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito” (Cass. Civ. Sez. Lav. 22592 del 09.08.2024; Cass. Civ. Sez. Lav. 23505 del 26.08.2021; Cass.
Civ. Sez. Lav. 13024 del 24/05/2017).
Nei casi di malattie multifattoriali – potenzialmente addebitabili sia a rischio lavorativo sia a quello extralavorativo - come quella di cui si tratta, la Suprema Corte ha altresì aggiunto che dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' quale è, in CP_1 particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia (Cass. Civ. Sez. lav. 23653 del 21/11/2016).
Rilevando preliminarmente come l' avesse già riconosciuto la discopatia al rachide lombare CP_1
dalla quale la ricorrente è affetta di origine professionale, questo Giudice non ha ritenuto necessario – come invero già precisato all'udienza del 25.10.2024 - indagare sulle mansioni svolte dalla , Pt_1
ritenendo come queste fossero già di per sé nocive.
In secondo luogo, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata alla dr.ssa
, la quale - dopo avere precisato di aver esaminato tutta la documentazione in atti, nonché di Per_2 aver tenuto in considerazione l'anamnesi resa dalla ricorrente e l'esame delle operazioni peritali del
10.12.2024, alla presenza dei CT di parte ricorrente (dr. ) e del CT di parte (dr.ssa Per_1 CP_1
– esclude la nocività dell'attività lavorativa svolta dal 1991 al 2005, in quanto l'attività di Per_3
operaia confezionista (dal 1991 al 1992) “era principalmente quella di rifinire le cuciture dei vestiti assemblati tagliando con tronchesino i fili pendenti […], non […] impegnativa ed usurante per gli arti superiori”; quella di operaia addetta alla piegatura e stiratura indumenti (dal 1997 al 2004), “[era svolta] su un banco, senza particolari sollecitazioni agli arti superiori”; e quella di OSS presso l'OIC di Padova “nonostante [la ricorrente] si trovasse a fornire assistenza per buona parte a soggetti non autosufficienti, la presenza di sollevatori in struttura le garantiva un notevole aiuto nelle attività di movimentazione dei pazienti”(cfr. pagg. 25 e 26 della relazione CTU).
Al contrario, nel periodo intercorrente dal 2005 al 2022, il CTU rileva che “l'attività [di OSS addetta all'assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti] si svolgeva prestando assistenza
pagina 4 di 7 tendenzialmente a pazienti allettati (generalmente disposti su letti a manovella), che dovevano essere aiutati nelle alzate e nell'igiene personale, attività che richiedevano notevole forza, mantenendo spesso posizioni con gli arti superiori protesi” e che proprio “la movimentazione manuale dei pazienti […] rappresenta uno dei fattori in grado di indurre una condizione di sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, soprattutto laddove la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti sia eseguita in condizioni di elevata frequenza, apprezzabile applicazione della forza, mantenendo posture incongrue
e senza l'ausilio di sollevatori”
Considerato inoltre come “la causa fisiopatologica delle tendinopatie del sovraspinoso [sia] principalmente ascrivibile ad un meccanismo di compressione dello stesso […] generato da attività eseguite con gli arti superiori, frequentemente e con elevata intensità” e come il quadro patologico della sia caratterizzato da “conflitto acromion-claveare e tendinopatia bilaterale di spalla”, la Pt_1 dr.ssa conclude: “sebbene l'artrosi di spalla sia sicuramente una malattia degenerativa Per_2 comune nella popolazione, l'esposizione della ai rischi lavorativi […] rende più probabile Pt_1
l'evenienza della concausalità, tra il fattore degenerativo causato dall'età e l'accertato fattore tecnopatico connaturato alla mansione praticata nell'ultimo quinquennio” (cfr. pagg. 26, 27 e 28 della relazione CTU).
Anche gli accertamenti clinici medico legali svolti il 10.12.2024, in merito ai quali il CTU scrive: “non attività sportive ed in particolare nega attività usuranti sulla spalla (non bricolage, non lavoro a ferri, non giardinaggio). Nega precedenti traumatici sulle spalle” (cfr. pag. 21 relazione CTU), escludono l'esistenza di una diversa causa autonomamente in grado di determinare la patologia riscontrata, che la dr.ssa riconduce alle patologie professionali “tabellate” l' per l'industria e per Per_2 CP_1
l'agricoltura riguardanti le patologie del rachide e degli arti superiori “Malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”, comprendente la condizione di tendinite del sovraspinoso (cfr. pag.
28 della relazione CTU).
In risposta alle osservazioni del CT di parte (dr.ssa che mostrava perplessità CP_1 Per_3 sull'origine professionale della malattia – la dr.ssa conferma di ritenere l'attività lavorativa Per_2
una concausa.
Il CT di parte ricorrente, invece, concorda con le risultanze della CTU.
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla”.
4- Quantificazione del danno pagina 5 di 7 Passando alla stima della misura del danno, dovendo considerare il pregiudizio riconosciuto per il complesso patologico attuale e quello precedentemente riconosciuto, il Consulente dell'Ufficio conclude: “in considerazione dell'esame obiettivo rilevato in corso di accertamento si può dedurre che
i movimenti dell'articolazione scapolo-omerale bilaterali, limitati per poco più dei gradi estremi […] nonché la residuale sindrome dolora bilaterale (nonostante l'intervento) e la lieve ma apprezzabile ipostenia agli arti, conducon ad un quadro morboso indennizzabile dell'8% per tali menomazioni […] tenuto conto del precedente già indennizzato per i due infortuni (9%), si perviene a una valutazione di danno biologico permanente, ai fini , pari al 16 (sedici)%” (cfr. pag. 29 relazione CTU). CP_1
Quanto alla decorrenza della patologia “nell'incertezza di una datazione anteriore […] pare più corretto […] fondare la decorrenza della manifestazione di malattia da quando compaiono certificazioni sanitarie (dunque, dl 28.4.2022/vd. Punto 3, per la spalla sinistra;
dal 12.5.2022/vd.
Punto 4, per la bilateralità della affezione alle due spalle), (cfr. pagg. 29-30 relazione CTU).
L' convenuto deve quindi essere condannato a costituire a favore della ricorrente la rendita CP_1
conseguente a tale riconoscimento dalla data della domanda amministrativa (06.12.2022), con interessi legati dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo saldo.
5- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti per tutte le fasi dalla tabella 4 all. al DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per tutte le fasi per lo scaglione di riferimento, stante il valore della controversia dichiarato indeterminabile, da intendersi basso, ridotti nella misura del 50%, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, e le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con attribuzione delle stesse all' convenuto, vengono poste definitivamente a carico di quest'ultimo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa al n. r.g. 580/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda,
[...]
eccezione, difesa e/o istanza rigettata, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori di spalla” dalla quale la ricorrente è affetta, è di origine professionale e determina nella stessa un danno biologico - sommato a quello precedentemente riconosciuto - pari al 16%, a far data dalla domanda amministrativa (06.12.2022);
pagina 6 di 7 2) Condanna a costituire a favore della ricorrente la rendita conseguente al riconoscimento CP_1 dell'origine professionale della patologia indicata al capo precedente con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (06.12.2022), nella misura indicata al capo precedente, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al saldo;
3) Condanna a rifondere alla ricorrente – e per lei agli Avv.ti ZEFFIN ALBERTO e CP_1
NOLA MARTINA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite, che liquida in € 4.636,50 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di CTU. CP_1
Così deciso in Rovigo, in data 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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