Ordinanza cautelare 9 febbraio 2023
Decreto cautelare 25 maggio 2023
Sentenza 13 novembre 2023
Decreto presidenziale 20 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 13/11/2023, n. 16931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16931 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2023
N. 16931/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2023, proposto da ED IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Dromedian S.r.l. e Commissione Esaminatrice, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CO AB, BE HI, PA RI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'Avviso recante l'aggiornamento on line dei punteggi dei concorsandi per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP), tra cui la ricorrente, in riferimento alla prova scritta del Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito di Formez P.A.;
- della graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP pubblicata in data 28 dicembre 2022 sul sito di Formez P.A., e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi;
b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio;
c. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;
d. l'esito della prova scritta della ricorrente pubblicato sull'area personale del sito di Formez P.A., per come rettificato in data 18 novembre 2022;
e. tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa;
f. i verbali di correzione della prova scritta della ricorrente inerenti la rettifica del 18 novembre 2022;
g. il verbale n. 17 dell'8 ottobre 2022 della Commissione di concorso; h. gli atti e/o verbali della società Dromedian s.r.l. relativi al quesito di cui in narrativa a cui fa riferimento il Verbale n. 17 - 2022;
i. ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
per il conseguente accertamento
del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) previa eliminazione della penalità ingiustamente assegnata (- 0,25) sul quesito indicato in ricorso con conseguente aumento del punteggio ottenuto, ammissione alla fase di valutazione dei titoli e inserimento in graduatoria;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni intimate, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare il punteggio di cui ai provvedimenti di rettifica del 4 agosto 2022 e 5 settembre 2022, con conseguente inserimento in graduatoria previa valutazione dei titoli; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da AT LL NZ:
-dei medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale, per quanto d'interesse dell'odierno ricorrente incidentale, e precisamente:
- dell'avviso recante l'aggiornamento on line dei punteggi dei candidati per il Profilo Ispettore Tecnico (ISP), tra cui il ricorrente, in riferimento alla prova scritta del Concorso Ripam - Ispettorato Nazionale del Lavoro, per il reclutamento di 1.249 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pubblicato in data 18 novembre 2022 sul sito di Formez P.A.;
- della graduatoria di merito del Concorso INL – profilo ISP pubblicata in data 28 dicembre 2022 sul sito di Formez PA e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 21,25 (anziché il punteggio di 22,25) per la prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Funzione Pubblica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, dell’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Formez P.A. e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale LL NZ AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorso all’esame del Collegio riguarda il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.249 (milleduecentoquarantanove) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei ruoli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I.1 In esito alla prevista prova scritta – consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla, da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti (+0,75 punti per la risposta esatta, 0 punti per la mancata risposta e -0,25 punti per la risposta errata) – l’interessata è risultata non idonea. La stessa infatti, iscritta al profilo di Ispettore Tecnico (codice ISP), ha sostenuto la prova scritta conseguendo il punteggio pari a 20,5/30 punti, pertanto inferiore alla soglia d’idoneità fissata a 21/30.
II.2 Evidenzia la parte ricorrente nel gravame all’esame del Collegio che uno dei somministrati quesiti fosse così formulato:
“A norma dell'art. 2 della Dir. 2006/42/CE, i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell’ambiente, stabiliti in allegato alla medesima direttiva riguardano”
con le seguenti opzioni di risposta:
1) “unicamente i trattori agricoli e forestali”;
2) “le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificamente per uso nucleare”;
3) “unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”.
II.3 In sede di prima correzione, all’esito della prova scritta, è stata considerata corretta solo la risposta n. 3) (“unicamente le macchine per l'applicazione di pesticidi”).
La ricorrente, invece, avendo scelto l’opzione n. 2 (“le quasi-macchine e le macchine progettate o utilizzate specificatamente per uso nucleare”), è quindi incorsa nella prevista penalità ( -0,25).
III.4 La Commissione esaminatrice ha proceduto poi ad una prima rivalutazione della correttezza del quesito in discorso, decidendo (cfr. verbale n. 6 del 28 luglio 2022) “che vadano considerate esatte tutte le risposte, poiché il quesito è formulato in maniera errata”, con conseguente riformulazione della graduatoria provvisoria.
III.5 La ricorrente pertanto, per effetto del cambio di orientamento della Commissione, è stata inserita nell’elenco degli idonei in seguito alla correzione del suo punteggio.
III.6 Tuttavia, con verbale n. 17 dell’8 ottobre 2022, la Commissione, su parere della società Dromedian s.r.l. responsabile della elaborazione dei quiz, ha nuovamente valutato il contestato quesito e, pur dando atto della “difficoltà tecnica nell’esegesi e nella ricostruzione del dato normativo”, è tornata a ritenere corretta soltanto l’opzione n. 3 (“unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi”), sulla base delle seguenti motivazioni: “alla ricostruzione aggiornata del dato normativo consegue necessariamente un’unica risposta corretta quella indicata con lett. B ovvero “unicamente le macchine per l’applicazione dei pesticidi”.
III.7 Alla nuova valutazione della commissione ha fatto seguito, dunque, la rielaborazione dei punteggi conseguiti dalla ricorrente alla prova scritta (come da avviso impugnato); all’odierna ricorrente è stato riattribuito il punteggio originario non idoneo pari a 20,5/30 punti con conseguenziale esclusione dalla graduatoria di merito pubblicata in data 28 dicembre 2022.
III.8 Con il ricorso all’esame del Collegio si duole dunque, la ricorrente, di tutti gli atti in epigrafe deducendo, a sostegno della proposta impugnativa, i seguenti argomenti di censura ed instando altresì per il risarcimento del danno per equivalente:
“1.Carenza di istruttoria.
2.Motivazione perplessa, contraddittoria, apparente e carente.
3.Violazione del principio del giusto procedimento.
4.Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
5.Ingiustizia grave e manifesta.
6.Contraddittorietà tra atti amministrativi.
7.Violazione di Linee Guida.
8.Violazione della par condicio concorsorum.
9.Violazione del principio del giusto procedimento.
10.Violazione dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994.
11.Violazione dell’art. 51 Cost.
12.Violazione del legittimo affidamento ”.
III.9 Con particolare riguardo al quesito in contestazione parte ricorrente ne denuncia il carattere intrinsecamente viziato, in quanto nella formulazione dello stesso, si rinvierebbe alle prescrizioni della Direttiva comunitaria 2006/42/CE, senza fare alcuna menzione delle modifiche apportate dalla successiva Direttiva 2009/127/CE proprio all’articolo 2 della citata Direttiva, recante la prescrizione oggetto del quesito .
III.10 Con ordinanza della sezione IV di questo Tribunale del 9 febbraio 2023 n.850, la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo è stata accolta, con invito rivolto all’ Amministrazione a provvedere, entro giorni trenta giorni, alla rinnovata valutazione della posizione della parte ricorrente ed alla rimodulazione del punteggio alla medesima spettante.
III.11 Con ricorso incidentale notificato in data 27 aprile 2023 e depositato in data 28 aprile 2023 il sig LL NZ AT ha poi impugnato i medesimi atti impugnati dalla ricorrente principale, deducendo il proprio diritto a vedere corretto in melius anche il proprio punteggio, a cagione della eliminazione della penalità subita in relazione al medesimo quiz contestato dalla ricorrente ed instando per la concessione di misure cautelari inaudita altera parte ex art 56 c.p.a.
III.12 Con decreto presidenziale n. 2671/2023 del 25 maggio 2023 è stata rigettata la domanda di misure ex art 56 c.p.a. formulata dal ricorrente incidentale.
III.13 Con dichiarazione di rinuncia ai sensi dell’articolo 84 c.p.a. il ricorrente incidentale ha, di poi, rinunciato al gravame in ragione delle sopravvenute operazioni di assegnazione delle sedi di servizio ai candidati effettuate medio tempore.
IV. In vista dell’udienza pubblica del 31 ottobre 2023 le parti hanno, dunque, depositato documenti e memorie ex art 73 comma 3 cpa ed alla ridetta udienza la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
V. In esito ad una più approfondita analisi del merito della questione all’esame del Collegio si deve concludere per l’infondatezza del ricorso che, pertanto, va rigettato, potendosi, in ragione di ciò prescindere dai pur rilevabili profili di ammissibilità del ricorso relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio.
V.1 Preliminarmente il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso incidentale, come formulata dal ricorrente incidentale nel rispetto delle formalità e dei tempi di cui all’articolo 84 c.p.a., e dell’assenza di opposizioni.
V.2 Quanto alla infondatezza del ricorso occorre, sempre in via preliminare, dare atto del principio pacifico in giurisprudenza alla cui stregua rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la corretta formulazione dei quesiti, con conseguente impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale, in particolare, ha avuto modo di affermare che: “… sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti " (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). Ne discende che, in relazione alla elaborazione dei quesiti oggetto di prova concorsuale, sono rilevabili vizi di legittimità solo in presenza di veri e propri errori che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare.
Nel caso di specie, non è, invero, ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, patologie che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dall’Amministrazione appare come l’unica corretta e completa alla luce della normativa comunitaria in vigore.
In effetti non coglie nel segno l’argomento secondo il quale il quesito, per essere chiaro ed intellegibile e consentire al candidato l’individuazione, senza equivoci, della risposta corretta, avrebbe dovuto non solo richiamare, come richiama, l'art. 2 della Direttiva 2006/42/CE ( c.d. Direttiva Macchine), ma precisare che il quesito si riferiva alla lettera m) del citato articolo così come introdotta, nel testo dell’articolo citato, dalla Direttiva 2009/127/CE, di modifica della prima Direttiva.
E’ infatti evidente ed in ogni caso ragionevole che allorquando in un quesito vi sia il richiamo ad una norma, come nella fattispecie è l’articolo 2 della Direttiva comunitaria 2006/42/CE presente nel testo del quesito, non se ne possa che considerare il testo in vigore, con ogni integrazione e modifica medio tempore intervenuta.
D’altronde il quiz mirava a verificare in capo al candidato la conoscenza della normativa di settore siccome applicabile alla fattispecie. Sicchè rispetto al quiz contestato, alla luce della sopravvenuta modifica al testo dell’articolo 2 della Direttiva 2006/42/CE, l’unica risposta esatta ed univocamente corretta non poteva che essere quella corrispondente al testo della disposizione così come in vigore al momento della somministrazione del quiz, ovvero al testo integrato dalla Direttiva 2009/127/CE con l’inserimento della lettera m).
In effetti la Direttiva 2009/127/CE è intervenuta ad apportare modifiche proprio al menzionato articolo 2, nel testo del quale è stata aggiunta la lettera m), che prescrive, appunto, che i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute si applichino unicamente alle macchine di cui al punto 2.4 dell’allegato (punto pure introdotto dalla citata Direttiva di modifica del 2009) ovvero alle sole macchine per l’applicazione dei pesticidi.
La stessa normativa italiana di recepimento della citata normativa comunitaria si è da lungi adeguata alla citata modifica.
Ed infatti il decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, adottato al fine di dare recepimento alla Direttiva 2006/42/CE, in attuazione della Direttiva 2009/127/CE, è stato modificato con il decreto legislativo n. 124 del 12 gennaio 2010. L’articolo 1 del citato decreto legislativo n.124/2010 ha modificato l’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, aggiungendovi, dopo la lettera n), la lettera n bis) che, riprendendo il tenore della menzionata lettera m) aggiunta all’articolo 2 della Direttiva Macchine, prevede che “ i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato ” ovvero alle macchine per l’applicazione dei pesticidi.
V.3 Alla stregua della prefata analisi della successione delle norme nel tempo è evidente che la risposta considerata corretta dalla P.A. sia del tutto conforme alla lettura piana della normativa comunitaria (così come di quella nazionale di recepimento della prima), nella versione in vigore, frutto di integrazioni e modifiche peraltro avvenute in data risalente rispetto alla data di svolgimento della prova selettiva e pertanto consolidate.
VI. Donde l’infondatezza della domanda di giustizia della ricorrente che deve essere respinta, non sussistendo nella individuazione della risposta esatta da parte della P.A. al quesito contestato, alcun profilo di manifesta illogicità, erroneità, equivocità o incoerenza che ne consenta il sindacato da parte di questo giudice.
VII. La non ravvisabilità di profili di illegittimità nell’operato della P.A. esclude la sussistenza dei presupposti per la concessione della invocata tutela risarcitoria.
VIII. Le spese possono essere compensate integralmente fra le parti a cagione della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi e per gli effetti di quanto in motivazione:
-dà atto della intervenuta rinuncia al ricorso incidentale siccome formulata ai sensi dell’articolo 84 c.p.a.;
- respinge il ricorso principale;
-compensa fra tutte le parti integralmente le spese di giudizio;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Monica Gallo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica Gallo | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO