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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 29/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico SA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2025 avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro – interruzione prescrizione – art. 1956 c.c. promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2
RI ati in IANI N. 2 28100 NOVARA presso il difensore PARTE ATTRICE in opposizione contro
C.F. , rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
I FR lettivamente domi I LIBERTÀ 26 19124 LA SPEZIA presso il difensore PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso da Parte_3 questo Tribunale n. 184/2025 per il pagamento della somma di 54.906,92 euro, oltre interessi e spese.
pagina 1 di 8 Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si è costituita rappresentata da n forza di procura Controparte_1 Controparte_2 speciale in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata discussa direttamente in prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
II
Sull'eccezione dell'opposta di nullità della notifica dell'opposizione.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
L'opposta lamenta che alla notifica via pec della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non seguiva l'avviso di opposizione da depositare nel fascicolo monitorio.
La circostanza non conduce ad una nullità che, come è noto, è estrema ratio.
La nullità richiamata dagli artt. 9 e 11 della legge n. 53/1994 è riferita alle notificazioni per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti.
Il mancato avviso non rientra, a stretto rigore, neppure negli adempimenti notificatori, in ogni caso, da questo mancato avviso non discende una nullità.
La nullità, infatti, non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, richiamato il principio generale dell'art. 156, comma 3, c.p.c., circostanza certamente verificatasi visto che l'opposta si è costituita e si è difesa nel giudizio di opposizione e considerato che il decreto ingiuntivo pronunciato non è stato ancora munito di esecutività.
III
Sull'eccezione d'intervenuta prescrizione del credito.
L'opposta ha ottenuto ingiunzione di pagamento documentando di essere divenuta cessionaria del credito vantato originariamente da nei confronti della società Parte_4 Parte_1 per somme derivanti da:
[...]
- contratto di apertura di credito su anticipo fatture del 10.3.2003 con successive modificazioni e/o integrazioni a valere sul conto corrente n. 00149/1000/00010779 per l'importo di euro
53.735,70 (doc. 4 del monitorio: contratto di anticipo fatture);
- esposizione debitoria del conto corrente per l'importo di euro 1.171,22 (doc. 5 del monitorio: contratto di conto corrente);
L'opposta ha ingiunto il pagamento anche ai soci e Parte_2 Parte_5 costituitisi fideiussori della società debitrice principale in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data pagina 2 di 8 25.7.2001 con successive modificazioni ed integrazioni (doc. 8 del monitorio: fideiussione omnibus) con la quale si obbligavano in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca emittente al pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale.
Gli opponenti, tra le altre cose, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa di pagamento azionata in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato a mezzo pec il 12.4.2025 e a mezzo posta il
22.4.2025.
La Banca ha revocato gli affidamenti nel corso dell'anno 2015 (docc. 5, 6 e 7 degli opponenti). Si fa quindi richiamo alla revoca degli affidamenti datata 11.3.2015, certamente ricevuta dai debitori proprio perché dagli stessi prodotta (docc. 5, 6 e 7 degli opponenti) e il cui contenuto era inequivoco:
I debitori sostengono di non aver ricevuto validi atti interruttivi della prescrizione fino alla notifica del decreto ingiuntivo, quando ormai la prescrizione era maturata.
L'intimazione di pagamento prodotta sub doc. 12 dall'opposta è stata notificata per compiuta giacenza il 16.5.2022 e occorre stabilire se è valsa ad interrompere la prescrizione.
L'intimazione di pagamento prodotta dall'opposta sub doc. 12, a valere come atto interruttivo della prescrizione ordinaria decennale, è del seguente tenore:
pagina 3 di 8 [omissis]
[omissis]
[omissis]
Va premesso che: “L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13430 del 20/05/2025).
La valutazione sull'idoneità di un atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. è parte integrante e necessaria della questione di prescrizione già dedotta dalle parti.
Occorre richiamare quanto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità in merito all'idoneità degli atti ad interrompere la prescrizione (pronuncia richiamata proprio dalla difesa degli opponenti): “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025).
Quanto all'elemento soggettivo, l'intimazione è stata rivolta al e Parte_1 non direttamente ai sig.ri e (cfr. doc. 12 dell'opposta). Occorre Parte_2 Parte_3 domandarsi se questa intimazione valga ad interrompere la prescrizione nei confronti dei fideiussori a cui non è stata indirizzata. L'intimazione di pagamento rivolta alla società debitrice principale vale ad pagina 4 di 8 interrompere la prescrizione nei confronti dei soci fideiussori, infatti: “L'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori” (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005).
Quanto all'elemento oggettivo, l'intimazione è certamente diretta - nelle intenzioni della Banca -
a valere come atto interruttivo della prescrizione e, del resto, l' lo afferma espressamente, ma CP_3 occorre chiedersi se la sua formulazione standardizzata valga come idonea esplicitazione della richiesta di pagamento.
Secondo la difesa dell'opponente non sarebbe sufficientemente chiara “facendo riferimento ad una generica decadenza dal beneficio del termine senza indicare i rapporti” e “detta intimazione non è che una generica circolare inviata dalla Banca a tutti i suoi clienti nella quale non è precisato né il credito né il codice identificativo e, in quanto tale, appare inidonea, già prima facie, ad interrompere la prescrizione con riferimento ai rapporti qui dedotti” (così in prima memoria integrativa dell'opponente).
La questione prospettata dall'opponente si potrebbe porre solo se oggetto dell'intimazione fosse uno specifico rapporto tra diversi sorti tra le parti, ma quando, come in questo caso, il richiamo è fatto a tutti i rapporti sorti tra le parti, senza distinzione, assumendo che l'inadempimento sia riferito ad ognuno di questi (e non soltanto ad uno di quei rapporti in particolare), allora, l'intimazione ad adempiere è inequivoca perché chiede di rientrare da tutti i rapporti sorti con l'Istituto di credito, nessuno escluso. L'atto diviene idoneo ad interrompere la prescrizione proprio perché avente ad oggetto “ogni credito ancora vantato dalla scrivente Banca” (doc. 12 opposta).
La scrivente ritiene quindi sufficiente che l'atto contenga una chiara richiesta di pagamento, comunicata direttamente al debitore non essendo invece necessario che la richiesta identifichi il rapporto, essendo questo già a conoscenza delle parti (e, del resto, l'atto vale ad interrompere la prescrizione se il rapporto esiste altrimenti neppure si porrebbe la questione). Al fine dell'inequivoca richiesta di pagamento non è indispensabile ricordare il rapporto, già sorto, piuttosto, deve essere chiaro, come è in questo caso, che la Banca fa valere la propria pretesa al fine precipuo di interrompere la prescrizione del diritto. L'atto di costituzione in mora e d'interruzione della prescrizione non richiede formule sacramentali e neppure la quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (cfr. Cass. civ., n. 5681/2006).
L'eccezione di prescrizione va quindi respinta. pagina 5 di 8 IV
Sull'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c. e, in ogni caso, sull'exceptio doli generalis per violazione del principio di buona fede e correttezza.
Le fideiussioni sono risalenti al 2001 e la linea di credito è stata aperta nel 2003.
Gli opponenti lamentano che l'apertura di credito è stata concessa in ragione dell'esposizione della
Società, per far fronte ad una crisi di liquidità, senza darne avviso ai fideiussori e che quindi ricorra l'ipotesi di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. Gli opponenti contestano, cioè, che la Banca abbia fatto credito alla Società nonostante le condizioni patrimoniali fossero divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito (cfr. art. 1956 c.c.). In ogni caso, gli opponenti hanno eccepito di dover essere liberati perché il comportamento della banca sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza.
L'opposta ha replicato che i fideiussori sono anche soci della Società debitrice (doc. 13 dell'opposta)
e, pertanto, non può seriamente predicarsi che non fossero a conoscenza sia della situazione della Società sia della richiesta di apertura della linea di credito.
Si condivide il rilievo, non potendosi ritenere che la buona fede operi unilateralmente, essendo i fideiussori tenuti, tanto quanto la Banca, ad agire in buona fede e a conoscere direttamente le vicende della
Società di cui sono soci che, quindi, non può essere ritenuta terza estranea a loro stessi.
Si ricorda sul punto che: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024).
Ancora: “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o pagina 6 di 8 per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)” (Cass. civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016).
Nel caso in esame, i fideiussori non hanno rinunciato alla previsione dell'art. 1956 c.c., tuttavia, in quanto soci, erano tenuti a conoscere, senza alcuna necessità di dare autorizzazione, le condizioni della società e, persino, ad attivarsi per non aggravare i rischi assunti.
Entrambe le eccezioni sono da respingere.
V
Sul presunto difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Gli opponenti predicano un'incertezza assoluta del soggetto destinatario del pagamento in ragione della procura versata in atti, tuttavia, la circostanza è smentita dall'esame sia della procura sia del ricorso per ingiunzione e del relativo decreto ingiuntivo. ha agito quale procuratrice speciale di e la circostanza è Controparte_2 Controparte_1 documentale.
VI
Sulle spese di lite.
L'opposizione deve essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto che, non ancora munito di esecutività, viene dichiarato esecutivo con la presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro
260.000,00 euro, in ragione dell'importo azionato in via monitoria (e confermato), della ridotta attività di difesa e della natura documentale della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 184/2025 che dichiara esecutivo;
dichiara tenuti e condanna gli attori in opposizione al rimborso in favore della convenuta opposta delle spese di questo giudizio di opposizione, complessivamente liquidate in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 29.11.2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
SA NI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico SA NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 745/2025 avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro – interruzione prescrizione – art. 1956 c.c. promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._1 Parte_3 C.F._2
RI ati in IANI N. 2 28100 NOVARA presso il difensore PARTE ATTRICE in opposizione contro
C.F. , rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
I FR lettivamente domi I LIBERTÀ 26 19124 LA SPEZIA presso il difensore PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 27.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso da Parte_3 questo Tribunale n. 184/2025 per il pagamento della somma di 54.906,92 euro, oltre interessi e spese.
pagina 1 di 8 Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento.
Si è costituita rappresentata da n forza di procura Controparte_1 Controparte_2 speciale in atti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata discussa direttamente in prima udienza, indi, viene decisa nelle forme dell'art. 281- sexies c.p.c.
II
Sull'eccezione dell'opposta di nullità della notifica dell'opposizione.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
L'opposta lamenta che alla notifica via pec della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non seguiva l'avviso di opposizione da depositare nel fascicolo monitorio.
La circostanza non conduce ad una nullità che, come è noto, è estrema ratio.
La nullità richiamata dagli artt. 9 e 11 della legge n. 53/1994 è riferita alle notificazioni per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti.
Il mancato avviso non rientra, a stretto rigore, neppure negli adempimenti notificatori, in ogni caso, da questo mancato avviso non discende una nullità.
La nullità, infatti, non può essere pronunciata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, richiamato il principio generale dell'art. 156, comma 3, c.p.c., circostanza certamente verificatasi visto che l'opposta si è costituita e si è difesa nel giudizio di opposizione e considerato che il decreto ingiuntivo pronunciato non è stato ancora munito di esecutività.
III
Sull'eccezione d'intervenuta prescrizione del credito.
L'opposta ha ottenuto ingiunzione di pagamento documentando di essere divenuta cessionaria del credito vantato originariamente da nei confronti della società Parte_4 Parte_1 per somme derivanti da:
[...]
- contratto di apertura di credito su anticipo fatture del 10.3.2003 con successive modificazioni e/o integrazioni a valere sul conto corrente n. 00149/1000/00010779 per l'importo di euro
53.735,70 (doc. 4 del monitorio: contratto di anticipo fatture);
- esposizione debitoria del conto corrente per l'importo di euro 1.171,22 (doc. 5 del monitorio: contratto di conto corrente);
L'opposta ha ingiunto il pagamento anche ai soci e Parte_2 Parte_5 costituitisi fideiussori della società debitrice principale in forza di fideiussione omnibus rilasciata in data pagina 2 di 8 25.7.2001 con successive modificazioni ed integrazioni (doc. 8 del monitorio: fideiussione omnibus) con la quale si obbligavano in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca emittente al pagamento di quanto dovuto dalla debitrice principale.
Gli opponenti, tra le altre cose, hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa di pagamento azionata in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo qui opposto è stato notificato a mezzo pec il 12.4.2025 e a mezzo posta il
22.4.2025.
La Banca ha revocato gli affidamenti nel corso dell'anno 2015 (docc. 5, 6 e 7 degli opponenti). Si fa quindi richiamo alla revoca degli affidamenti datata 11.3.2015, certamente ricevuta dai debitori proprio perché dagli stessi prodotta (docc. 5, 6 e 7 degli opponenti) e il cui contenuto era inequivoco:
I debitori sostengono di non aver ricevuto validi atti interruttivi della prescrizione fino alla notifica del decreto ingiuntivo, quando ormai la prescrizione era maturata.
L'intimazione di pagamento prodotta sub doc. 12 dall'opposta è stata notificata per compiuta giacenza il 16.5.2022 e occorre stabilire se è valsa ad interrompere la prescrizione.
L'intimazione di pagamento prodotta dall'opposta sub doc. 12, a valere come atto interruttivo della prescrizione ordinaria decennale, è del seguente tenore:
pagina 3 di 8 [omissis]
[omissis]
[omissis]
Va premesso che: “L'attività interpretativa di un atto interruttivo della prescrizione è finalizzata non a ricostruire l'intento perseguito dal suo autore, ma ad accertare l'oggettiva riconoscibilità dell'atto da parte del destinatario, traducendosi, pertanto, in un'indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inadeguatezza della motivazione ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13430 del 20/05/2025).
La valutazione sull'idoneità di un atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. è parte integrante e necessaria della questione di prescrizione già dedotta dalle parti.
Occorre richiamare quanto stabilito dalla Giurisprudenza di legittimità in merito all'idoneità degli atti ad interrompere la prescrizione (pronuncia richiamata proprio dalla difesa degli opponenti): “Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 7188 del 18/03/2025).
Quanto all'elemento soggettivo, l'intimazione è stata rivolta al e Parte_1 non direttamente ai sig.ri e (cfr. doc. 12 dell'opposta). Occorre Parte_2 Parte_3 domandarsi se questa intimazione valga ad interrompere la prescrizione nei confronti dei fideiussori a cui non è stata indirizzata. L'intimazione di pagamento rivolta alla società debitrice principale vale ad pagina 4 di 8 interrompere la prescrizione nei confronti dei soci fideiussori, infatti: “L'obbligazione del fideiussore, pur avendo carattere accessorio e pur essendo subordinata all'inadempimento del debitore principale, è solidale con quella di quest'ultimo e non può essere considerata, quindi, né sussidiaria né eventuale. Ne consegue l'applicabilità della disposizione, prevista per le obbligazioni in solido, di cui all'art. 1310 cod. civ., per la quale l'atto interruttivo contro uno dei condebitori in solido determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei condebitori” (Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 26042 del 29/11/2005).
Quanto all'elemento oggettivo, l'intimazione è certamente diretta - nelle intenzioni della Banca -
a valere come atto interruttivo della prescrizione e, del resto, l' lo afferma espressamente, ma CP_3 occorre chiedersi se la sua formulazione standardizzata valga come idonea esplicitazione della richiesta di pagamento.
Secondo la difesa dell'opponente non sarebbe sufficientemente chiara “facendo riferimento ad una generica decadenza dal beneficio del termine senza indicare i rapporti” e “detta intimazione non è che una generica circolare inviata dalla Banca a tutti i suoi clienti nella quale non è precisato né il credito né il codice identificativo e, in quanto tale, appare inidonea, già prima facie, ad interrompere la prescrizione con riferimento ai rapporti qui dedotti” (così in prima memoria integrativa dell'opponente).
La questione prospettata dall'opponente si potrebbe porre solo se oggetto dell'intimazione fosse uno specifico rapporto tra diversi sorti tra le parti, ma quando, come in questo caso, il richiamo è fatto a tutti i rapporti sorti tra le parti, senza distinzione, assumendo che l'inadempimento sia riferito ad ognuno di questi (e non soltanto ad uno di quei rapporti in particolare), allora, l'intimazione ad adempiere è inequivoca perché chiede di rientrare da tutti i rapporti sorti con l'Istituto di credito, nessuno escluso. L'atto diviene idoneo ad interrompere la prescrizione proprio perché avente ad oggetto “ogni credito ancora vantato dalla scrivente Banca” (doc. 12 opposta).
La scrivente ritiene quindi sufficiente che l'atto contenga una chiara richiesta di pagamento, comunicata direttamente al debitore non essendo invece necessario che la richiesta identifichi il rapporto, essendo questo già a conoscenza delle parti (e, del resto, l'atto vale ad interrompere la prescrizione se il rapporto esiste altrimenti neppure si porrebbe la questione). Al fine dell'inequivoca richiesta di pagamento non è indispensabile ricordare il rapporto, già sorto, piuttosto, deve essere chiaro, come è in questo caso, che la Banca fa valere la propria pretesa al fine precipuo di interrompere la prescrizione del diritto. L'atto di costituzione in mora e d'interruzione della prescrizione non richiede formule sacramentali e neppure la quantificazione del credito, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (cfr. Cass. civ., n. 5681/2006).
L'eccezione di prescrizione va quindi respinta. pagina 5 di 8 IV
Sull'eccezione di liberazione del fideiussore per obbligazione futura ex art. 1956 c.c. e, in ogni caso, sull'exceptio doli generalis per violazione del principio di buona fede e correttezza.
Le fideiussioni sono risalenti al 2001 e la linea di credito è stata aperta nel 2003.
Gli opponenti lamentano che l'apertura di credito è stata concessa in ragione dell'esposizione della
Società, per far fronte ad una crisi di liquidità, senza darne avviso ai fideiussori e che quindi ricorra l'ipotesi di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. Gli opponenti contestano, cioè, che la Banca abbia fatto credito alla Società nonostante le condizioni patrimoniali fossero divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito (cfr. art. 1956 c.c.). In ogni caso, gli opponenti hanno eccepito di dover essere liberati perché il comportamento della banca sarebbe stato contrario a buona fede e correttezza.
L'opposta ha replicato che i fideiussori sono anche soci della Società debitrice (doc. 13 dell'opposta)
e, pertanto, non può seriamente predicarsi che non fossero a conoscenza sia della situazione della Società sia della richiesta di apertura della linea di credito.
Si condivide il rilievo, non potendosi ritenere che la buona fede operi unilateralmente, essendo i fideiussori tenuti, tanto quanto la Banca, ad agire in buona fede e a conoscere direttamente le vicende della
Società di cui sono soci che, quindi, non può essere ritenuta terza estranea a loro stessi.
Si ricorda sul punto che: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass. civ.,
Sez. 3, Ordinanza n. 16822 del 17/06/2024).
Ancora: “Il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell'onere impostogli dall'art. 1956 c.c., non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest'ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità di quest'ultima a causa della condotta dell'amministratore. In tale situazione, infatti, per un verso, non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o pagina 6 di 8 per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione)” (Cass. civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/02/2016).
Nel caso in esame, i fideiussori non hanno rinunciato alla previsione dell'art. 1956 c.c., tuttavia, in quanto soci, erano tenuti a conoscere, senza alcuna necessità di dare autorizzazione, le condizioni della società e, persino, ad attivarsi per non aggravare i rischi assunti.
Entrambe le eccezioni sono da respingere.
V
Sul presunto difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Gli opponenti predicano un'incertezza assoluta del soggetto destinatario del pagamento in ragione della procura versata in atti, tuttavia, la circostanza è smentita dall'esame sia della procura sia del ricorso per ingiunzione e del relativo decreto ingiuntivo. ha agito quale procuratrice speciale di e la circostanza è Controparte_2 Controparte_1 documentale.
VI
Sulle spese di lite.
L'opposizione deve essere respinta con conferma del decreto ingiuntivo opposto che, non ancora munito di esecutività, viene dichiarato esecutivo con la presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate in base ai parametri minimi del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, per le cause comprese nello scaglione di valore entro
260.000,00 euro, in ragione dell'importo azionato in via monitoria (e confermato), della ridotta attività di difesa e della natura documentale della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 184/2025 che dichiara esecutivo;
dichiara tenuti e condanna gli attori in opposizione al rimborso in favore della convenuta opposta delle spese di questo giudizio di opposizione, complessivamente liquidate in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Vercelli, 29.11.2025.
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