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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LIQUIDAZIONI GIUDIZIALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice
Dott. Alessandro Laurino Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 544/2024 r.g. promosso da
- PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Catania, dott. Fabio Regolo nei confronti della società
- (partita iva;
numero di iscrizione al registro Controparte_1 P.IVA_1 delle imprese CT -298899), con sede legale in Catania, Piazza Europa 13, in persona dell'amministratore unico, , assistita e difesa dagli avvocati Enrico Controparte_2
La Pergola e Giovanni Riccioli;
con l'opposizione avverso la chiesta omologa di accordo di ristrutturazione avanzata da con il ministero Parte_1 dell'Avvocatura dello Stato di Catania.
***
Si premette che per comodità di lettura gli importi in milioni verranno arrotondati e le denominazioni sociali delle società abbreviate.
*** Il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
deducendo un debito erariale di oltre 2,9 milioni di euro ed una perdita nel 2023 di 1,5 Controparte_1 milioni.
La stessa parte ricorrente ammette un patrimonio netto negativo di oltre 2 milioni di euro. Dalle informazioni acquisite presso l'Agente della Riscossione il debito procedibile risulta iscritto per la superiore somma di 3,8 milioni (ma in parte oggetto di definizione agevolata); il debito consolidato dedotto dall' è invece di 3,4 milioni. Parte_1
Nelle more della prima udienza del 14.1.25, il debitore aveva frattanto depositato -il 10 gennaio- un ricorso per omologa dell'accordo di ristrutturazione, rappresentando di avere avanzato -in data 20.3.24- una proposta di transazione fiscale esitata con parere sfavorevole dell' . Parte_1 Ha chiesto, quindi, che il Tribunale omologhi l'accordo e che sia sorpassato il voto contrario dell'amministrazione finanziaria. Confermate le richieste misure protettive tipiche sino al 5 maggio 2025, ai sensi dell'art. 54 comma II primo e secondo periodo c.c.i., l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di opposizione all'omologa dell'accordo. Concessi termini per note e repliche, il procedimento è stato trattenuto in decisione dal tribunale all'udienza dell'11.3.2025, quando il pubblico ministero ha insistito per l'apertura della liquidazione giudiziale laddove il Tribunale non omologasse l'accordo.
*** Ciò premesso, si riassumono in sintesi i termini dell'accordo proposto. In primo luogo, il debitore ha dedotto che il quadro normativo che si applica alla fattispecie è quello precedente la novella del decreto legislativo 136/2024 (cosiddetto terzo correttivo), in quanto la proposta di transazione fiscale è del 20 marzo 2024 e l'art. 56, comma III, del correttivo stabilisce che: “le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore”; cioè quelle presentate dopo il 28 settembre 2024. Detto ciò, occorre tener presente che l'amministratore e socio unico della società ricorrente,
[...]
, è altresì amministratore e socio unico di altre 8 società (tra cui una s.a.s. al 98 % Controparte_2 con il 2 % di altra società del medesimo gruppo ed inoltre controlla altre società con sede a Malta).
Di queste nove società, allo stato, altre 4 hanno depositato analoghi accordi di ristrutturazione mentre di una è già stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale. Tali accordi, avanzati individualmente e non come gruppo di imprese, prevedono l'apporto di risorse da parte di tre società del medesimo gruppo, cioè quelle maggiormente patrimonializzate. Come espressamente dedotto: “Tale cornice viene offerta allo scopo di sottolineare che, sebbene l'obiettivo del risanamento globale sia perseguito (da un punto di vista formale) attraverso la presentazione di una pluralità di distinti ricorsi, il progetto di ristrutturazione è caratterizzato (da un punto di vista sostanziale) dalla volontà dell'imprenditore di risanare tutte le sue società attualmente in difficoltà.”. Orbene, quanto alle condizioni esposte dalla ricorrente, emerge quanto segue.
A fronte di un passivo dichiarato dalla società proponente di 5,1 milioni, ove le voci più significative sono rappresentate dai debiti verso l'erario, l'agente della riscossione e gli enti previdenziali ed assicurativi per 3,7 milioni e debiti verso fornitori per 980 mila euro:
- i debiti verso fornitori pari a 980 mila euro, la ricorrente stima di poterli comunque adempiere tramite la gestione caratteristica in continuità (la società acquista per vendere alle altre società del gruppo che, a loro volta, vendono al dettaglio);
- la proponente ha già concluso accordi per il pagamento di debiti verso 10 fornitori pari a 181 mila euro con il pagamento di 97 mila euro;
- la proposta del debito erariale prevede il pagamento di quasi 1,8 milioni, inclusi interessi, pari al 50,60
% del totale del debito erariale, mentre del debito previdenziale -di 366 mila euro- è previsto il pagamento integrale dei crediti divenuti esigibili entro il 2024 e quelli esigibili negli esercizi successivi sono oggetto di un piano di rottamazione (quater) e verranno pagati alle rispettive scadenze;
- i debiti previdenziali non previsti nel piano di rottamazione verranno integralmente soddisfatti in 24 rate mensili. Anche per gli aggi dell'ente della riscossione è previsto il pagamento nella misura del 40 %.
Quanto alle risorse esogene per il pagamento dei debiti, il ricorrente prevede che esse vengano messe a disposizione da tre società del gruppo: SI. CP_3 [...] ed ammonteranno alla complessiva somma di euro Controparte_4
2.037.919 (solo per questa procedura).
A tal riguardo, va osservato quanto segue: CP_
- ha disponibilità liquide di oltre 1 milione di euro ed un credito di 850 mila euro verso per un Pt_2 preliminare immobiliare e non ha dichiara debiti;
destinerebbe all'accordo la somma di 252 mila euro;
CP_
- ha un patrimonio di 5 immobili stimati 2,3 milioni che la ricorrente conta di liquidare nell'arco temporale in un anno;
non ha debiti verso terzi (a parte quello verso ); destinerebbe all'accordo la Pt_2 somma di 407 mila euro;
- più complessa la situazione della società che conduce in locazione finanziaria un immobile CP_4 stimato in oltre 10 milioni giusta contratto di leasing in scadenza nel 2032, per il quale paga un canone annuo di 550 mila euro. L'immobile è concesso in affitto alla società per il canone Controparte_5 annuo di 695 mila. Poiché nel contratto di leasing è previsto il riscatto anticipato, la società dichiara di
2 avere avviato trattative per giungere alla vendita dell'immobile entro il 2027 o, in alternativa, la cessione del contratto di leasing. Tale disinvestimento consentirebbe di ricavare la somma di 7,1 milioni di euro, di cui 1,3 desinati all'accordo di ristrutturazione. La società ha comunque un debito nei CP_4 confronti della ricorrente di 1,9 milioni che però viene svalutato nella misura di 665 mila euro nell'ipotesi di alternativa liquidatoria. Si assume, infatti, ove il credito venisse preteso nella sua interezza dalla ricorrente, che la società avendo perso il capitale sociale e non disponendo di risorse CP_4 liquide sufficienti, sarebbe destinata pure essa all'apertura della liquidazione giudiziale. La ricorrente stima, quindi, che dalla liquidazione del patrimonio della , nella migliore delle ipotesi, la CP_4 percentuale di soddisfazione del ceto chirografario sarebbe del 36,05 % che corrisponde appunto a 665 mila euro sul maggior credito vantato.
- Il termine di adempimento degli accordi è proposto in 4 anni dall'omologa, con offerta di garanzia ipotecaria sul compendio immobiliare o la istituzione di un trust. In ultimo, va detto che sono stati offerti all'attenzione del Collegio distinte valutazioni con riferimento all' alternativa liquidatoria e all'attivo ricavabile all'esito del positivo esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti di . Controparte_2 Segnatamente, in sintesi, la proponente calcola che il patrimonio di quest'ultimo sia di 2,6 milioni, a fronte di debiti di tutto il gruppo delle 7 società in crisi (ipotizzandone la liquidazione giudiziale) di quasi 29 milioni di euro, così da concludere che, se tutte le società esercitassero l'azione di responsabilità, alla ricorrente sarebbero destinati solo 377 mila euro, in relazione al montante debitorio delle diverse società.
La somma di 377 mila euro viene, cioè, calcolata ipotizzando un riparto di 2,6 milioni (patrimonio stimato di ) per il totale dei debiti di ogni singola società (ipotizzando che per tutte quelle Controparte_2 indebitate sia aperta la liquidazione giudiziale), come da tabella alle pagg 57 e 58 del ricorso.
*** L , che già aveva espresso parere negativo sulla proposta di transazione fiscale, si è Parte_1 opposta all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 48, comma IV c.c.i., sollevando una serie di motivi, in particolare:
1) l'assenza di fatto del piano economico finanziario previsto dall'art. 57 c.c.i. che deve essere redatto secondo le modalità del precedente art. 56 perché quello depositato è: “un semplice documento riassuntivo dei dati economici e patrimoniali della società contenente l'esposizione debitoria esplicitata in tabelle, il riporto dei dati previsionali dello stato economico e patrimoniale;
del conto economico e degli indici di redditività, per gli anni 2024/2029. Invero sono del tutto assenti le strategie industriali e gli elementi di discontinuità col passato, né sono presenti tutti quegli elementi che lo stesso Consiglio Nazionale dei Commercialisti indica quali elementi chiave di un piano di risanamento con la conseguenza che i dati previsionali suddetti si riducono a meri propositi o comunque a obbiettivi non verificabili.”;
2) l'assenza del requisito della concorsualità, perché l'unico accordo che il debitore intenderebbe concludere è quello con l'erario: “non è configurabile alcun interesse concorsuale in funzione del quale sacrificare la volontà del fisco a quella del debitore”. In sostanza l'unico creditore da falcidiare sarebbe l' ; Parte_1
3) la criticità della fattibilità dell'accordo perché la finanza esterna deriverebbe dalla liquidazione di immobili in capo a società terze il cui realizzo al prezzo di stima è altamente aleatorio. Segnatamente:
- l'Agenzia sottolinea, inoltre, le “poco trasparenti” operazioni immobiliari che tra di loro hanno CP_ posto in essere le società ed (che entrambe partecipano al conferimento di risorse): Pt_2
“al fine di spostare ingenti somme di denaro … senza una reale operazione economica sottostante”; somme di cui: “non vi è traccia nel bilancio depositato dall'istante, se non nella
3 sezione relativa alle passività. Non è dato conoscere, pertanto, ove tali somme siano state depositate.”;
- rileva, ancora, che l'apporto di finanza da parte del (per 1,3 milioni) altro non CP_4
è che l'adempimento parziale di un debito (di 1,9 milioni), che il ha verso il CP_4 debitore proponente;
4) la non condivisa valutazione circa l'alternativa liquidatoria in quanto:
- non è stata valutata l'azienda per l'ipotesi dinamica di esercizio provvisorio;
- non sono stati individuati i singoli addebito di mala gestio in ordine alla eventuale azione di responsabilità contro l'organo gestorio;
- non è stata valutata la possibilità del subentro nel contratto di leasing per l'ipotesi (più probabile nella stessa prospettazione della ricorrente) in cui sia aperta la liquidazione giudiziale del CP_4
;
[...] 5) conclude l' rilevando la gestione antieconomica e atipica delle società coinvolte per le quali Pt_1
l'omologa dell'accordo “finirebbe per tramutarsi in un condono ad personam evidentemente estraneo alle finalità aspirate dal legislatore.”.
*** Il debitore ha contro dedotto sulla opposizione e, in primo luogo, ha eccepito l'inammissibilità per decorso del termine di 30 giorni dalla iscrizione della domanda nel Registro delle imprese, avvenuto il 13 gennaio, mentre l'opposizione sarebbe stata depositata il 20 febbraio (in realtà l'opposizione è stata depositata il 18 febbraio). Aggiunge di avere notificato il ricorso all'Agenzia in data 19 gennaio (avendo il Tribunale fissato l'udienza per la conferma delle misure protettive per il 24 gennaio).
Nel merito, con riguardo ai motivi dedotti dall' ha osservato che: Pt_1 1) “il “piano economico-finanziario” richiamato dall'art. 57 CCII non ha un contenuto predeterminato e legislativamente prestabilito e, d'altro canto, che lo stesso può essere redatto sia in maniera descrittiva sia in maniera schematica con un taglio più prettamente contabile.”, nonché di avere esposto tutte le informazioni economiche e finanziarie anche nella proposta;
2) quanto alla assenza del presupposto della concorsualità, sottolinea che tale requisito non è previsto dalla legge e condurrebbe all'assurdo giuridico di non consentire lo strumento ad una impresa che, in tesi, avesse un unico creditore, evidenziando, peraltro, che il debitore abbia comunque stipulato accordi con altri 10 creditori;
3) in ordine alla fattibilità dell'accordo deduce che: “nulla vieta che il risanamento di una società possa avvenire per il tramite di apporti terzi: non lo vieta il Legislatore, non lo vietano i princìpi contabili e aziendalistici.”. In ordine ai contratti preliminari tra le due società che dovrebbero apportare le risorse deduce che le obiezioni dell' sarebbero “uno sterile bizantinismo” laddove nella proposta “è stato Pt_1 previsto che debba restituire a gli 850.000 euro”; CP_4 Pt_2
4) sulla convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria espone che: “la tipologia di attività gestita dalla società esponente (che riguarda il rifornimento di negozi di abbigliamento) non consentirebbe all'eventuale curatore della liquidazione giudiziale di svolgere alcun esercizio provvisorio”; che incomprensibili sarebbero le doglianze circa l'individuazione degli atti di mala gestio di un ipotetica azione di responsabilità contro l'amministratore unico, poiché il valore del patrimonio aggredibile in capo a quest'ultimo: “è stata parametrato con riferimento alla stima dell'intero patrimonio del signor
[...]
(in ipotesi di worst case ovvero per l'ipotesi in cui l'azione venisse accolta e Controparte_2
l'amministratore fosse condannato ad un risarcimento di ammontare superiore al valore del suo patrimonio), prevedendo poi che l'eventuale ricavato verrebbe ripartito, a titolo risarcitorio, tra tutte le società dallo stesso amministrate proporzionalmente all'indebitamento delle stesse”. Ribadisce, infine, Cont che: “L'alternativa liquidatoria, quindi, secondo la avversata prospettazione dell' , assumerebbe un
4 valore pari ad € 1.361.408,54 (€ 1.309.118,28 + 52.290,26) a fronte di una somma offerta in proposta di transazione fiscale pari ad € 1.667.734,93”. Conclude sottolineando che qualsiasi giudizio di disvalore o meritevolezza circa la gestione economica delle imprese da parte dell'amministratore unico deve rimanere estraneo alle valutazioni giuridiche del presente procedimento.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Occorre precisare, in primo luogo, quale sia la disciplina normativa applicabile alla fattispecie anche per decidere sulla questione pregiudiziale della ammissibilità della opposizione spiegata dall' Parte_1
.
[...]
È vero, come dedotto al primo paragrafo del ricorso per omologa, che la data della proposta transazione fiscale nel marzo del 2024 esclude l'applicabilità del cd. Terzo correttivo, entrato in vigore a settembre dell'anno scorso e non si applica alle proposte avanzate precedentemente. Il dettato originario dell'art. 63 c.c.i. è rimasto sostanzialmente in sospeso sino all'entrata in vigore del correttivo ter in virtù dell'art. 1 bis del decreto legge n. 63 del 13 giugno 2023, convertito con modificazioni in agosto dalla legge n. 103/2023.
Il decreto legge convertito ha dettato una specifica regolamentazione ed ha previsto requisiti, a pena di inammissibilità della domanda, che non erano contenuti nell'art. 63 originario. Nel periodo transitorio tra il decreto legge ed il correttivo ter -lasso di tempo in cui rientra il presente procedimento-, trovano, infatti, applicazione le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 bis del d.l. cit., che per comodità si riportano appresso evidenziando in neretto le parti che rilevano immediatamente nel caso concreto:
“2. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
b) l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1,
e 60, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
c) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
d) la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;
e) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.
3. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, la disposizione di cui al comma 2 può trovare applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 2, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40 per cento dell'ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
4. In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese
l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine di cui all'articolo 48, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 decorre,
5 per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell'avviso.
5. L'eventuale adesione di cui al comma 2 dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.”.
*** Per quanto rileva ai fini della contestata ammissibilità dell'opposizione proposta, il termine per l' Pt_1 come stabilito al comma IV, decorre dalla comunicazione della iscrizione della domanda nel registro delle imprese a cura del debitore. Come detto prima, tale comunicazione avvenne il 19 gennaio e l'opposizione è stata depositata il 18 febbraio ed è pertanto tempestiva.
Infatti, la data del 20 gennaio richiamata dal ricorrente è probabilmente corrispondente al giorno in cui l'atto è stato lavorato dalla cancelleria, ma dal registro telematico su consolle risulta il 18 quale data di deposito della opposizione, che è pertanto tempestiva.
Si rileva, inoltre, che la domanda di omologa prevede una percentuale di soddisfazione superiore al 50 % in quattro anni: risulta, pertanto, assolto il presupposto di ammissibilità previsto dal citato comma III, poiché l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti.
***
Ciò premesso, la proposta non può essere omologata, in primo luogo per grave carenza in ordine alla fattibilità giuridica ed economica.
A tal riguardo, va osservato che la parte più significativa delle risorse esposte proviene dalla società
, che verserebbe la somma di 1,3 milioni a fronte di un debito verso la proponente di 1,9 CP_4 milioni, per una pregressa fornitura di merce non pagata.
La stessa parte ricorrente afferma, tuttavia, che la società ha perso il capitale sociale ed ha CP_4 un patrimonio netto negativo, oltre che debiti per più di 7 milioni di euro. Afferma, inoltre, che, se il credito della proponente venisse richiesto: “la prima non sarebbe nelle condizioni di pagare integralmente il proprio debito” e, per logica conseguenza “la
[...]
… non potrebbe far altro che chiedere l'apertura della propria liquidazione giudiziale”. Controparte_4
A riprova, va notato che, nell'esporre l'ipotesi di una eventuale azione di responsabilità contro
[...]
(socio unico di tutte le società del gruppo), la ricorrente dichiara e osserva, quanto al valore Persona_1 della sua partecipazione totalitaria nella che… “ Orbene, considerato che la CP_4 [...]
ad oggi, non annovera il capannone al proprio patrimonio (lo stesso è detenuto Controparte_4 in forza di contratto di leasing), ed al contrario presenta ingenti passività, va da sé che, in presenza di un patrimonio netto negativo, il valore della quota non può che essere pari a zero.”. In sostanza, la società è una società -all'attualità- in stato di insolvenza, che apporterebbe CP_4 finanza esterna pagando parzialmente un proprio debito, in modo preferenziale rispetto agli altri creditori.
***
Ciò detto rispetto alla fattibilità giuridica, non meno criticità emergono con riguardo alla concreta fattibilità economica: le risorse proposte risultano legate alla divisata operazione immobiliare avente ad oggetto l'immobile condotto in leasing dalla società . CP_4 Detta operazione viene sottoposta all'attenzione del Collegio secondo modalità e tempistiche ipotetiche, allo stato del tutto astratte, non verificabili, né verificate.
Significativamente, quanto alla evidente ipoteticità delle cd. risorse da finanza esterna, basta richiamare le stesse allegazioni della ricorrente, la quale apoditticamente e laconicamente ha dichiarato che: “la ha già avviato delle trattative per giungere alla vendita – previo riscatto Controparte_4
– dell'immobile in questione entro il 2027 o, in alternativa, alla cessione del contratto di leasing stesso a fronte del pagamento del valore del compendio al netto del debito residuo”; offrendo, peraltro, rispetto alla astratta operazione liquidatoria dell'asset più significativo ai fini de quibus, due alternative incompatibili tra di loro.
6 Giova, comunque ribadire, che allo stato degli atti nessuna trattativa specifica e concreta e alcun effettivo impegno all'acquisto da parte di soggetti terzi sono stati allegati e provati dal ricorrente. Tanto, non senza osservare, conclusivamente, che l'assunto dedotto circa la possibilità di riuscire a vendere -in meno di 4 anni- il suddetto immobile (asseritamente stimato in oltre 10 milioni) a 9 milioni di euro -per come dedotto in proposta- esprime una mera aspirazione non suffragata da alcun riscontro concreto, espressione di un grado di rischio elevatissimo di mancato raggiungimento dell'obiettivo economico indicato, anche considerando lo stato del mercato immobiliare e l'entità dell'investimento in considerazione, prerogativa solo di grandi imprese.
***
Quanto alla stima del suddetto immobile si deve anche rilevare che, probabilmente per un refuso (non rilevato da nessuna delle parti), la suddetta stima in realtà non esiste agli atti del procedimento. L'all.to n. 49 del ricorso è in realtà una stima di sole tre pagine (oltre alla documentazione che segue) relativa ai 4 immobili della e non riguarda il suddetto capannone. È singolare che identico refuso si CP_4 riscontra tra gli allegati della attestazione del professionista (all.to doc. 30 del terzo allegato alla attestazione in formato zip): segue che tanto il ricorso che l'attestazione si fondano -per la parte più rilevante dell'apporto patrimoniale- su una relazione di stima che non risulta prodotta. Peraltro, l'assenza della relazione di stima non costituisce, comunque, un elemento dirimente per la decisione, atteso che, anche ipotizzando che la stima sia corretta e rispondente a quanto allegato dal ricorrente, comunque, come si è detto prima, e per come si dirà anche appresso, ad avviso del Collegio, l'omologa va rigettata.
*** Venendo, all'esame della alternativa liquidatoria prospettata, relativamente all'azione di responsabilità, va condiviso quanto eccepito dall' in punto di mancata individuazione dei singoli Parte_1 atti di mala gestio in capo all'amministratore unico.
Infatti, per escludere la convenienza, parte ricorrente prospetta una azione di responsabilità esperita da tutte le società del gruppo indebitate sottoposte a liquidazione giudiziale, con uno stato passivo di gruppo pari a 29 milioni.
Prospettiva, questa, erronea e incongrua, in quanto sarebbe stato onere del ricorrente provvedere, seppur per grandi linee, ad identificare gli specifici atti di mala gestio causalmente determinativi delle singole voci danni ascrivibili alla condotta dell'organo gestorio con riferimento alle distinte società; tanto in guisa da fornire al Tribunale, ai fini dell'omologa, una credibile, oggettivamente riscontrata e sufficientemente analitica ricostruzione del rapporto tra atto di mala gestio, società attinta dalla condotta illecito e conseguenti danni subiti, partitamente indicati. Inoltre, nell'analizzare l'alternativa liquidatoria, parte ricorrente omette del tutto di confrontarsi con una eventuale configurazione di una holding unipersonale.
È, infatti, incontestato che sia socio ed amministratore unico di tutte le società del Persona_1 gruppo.
Tale circostanza potrebbe condurre alla liquidazione giudiziale anche della persona fisica.
La circostanza rileva perché la ricorrente esclude da una ipotetica azione di responsabilità contro
[...]
l'utile retraibile dalla sua partecipazione nella società in accomandita semplice. CP_2 Parte proponente aveva così argomentato sulla scorta dell'art. 2305 c.c., per il quale il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota, sin tanto che la società è in vita.
Ma, se fosse aperta la liquidazione giudiziale del socio accomandatario, la società in accomandita si scioglierebbe immediatamente e la sua quota sarebbe pienamente liquidabile. È su questa possibilità che, semmai, avrebbe dovuto svilupparsi l'analisi della alternativa liquidatoria.
***
Proseguendo la disamina dei motivi che conducono il Collegio a negare la chiesta omologa, in primo luogo, si deve premettere che la ricorrente deduce di aver preferito depositare singoli accordi di
7 ristrutturazione per 5 società -allo stato ne constano al tribunale 4- piuttosto che un'unica proposta di gruppo.
Segue che le alternative liquidatorie sono state esposte partitamente per ogni singola società, con ciò evidentemente compromettendo e negando al Tribunale una considerazione unitaria e la necessaria visione di insieme. Tale esigenza, invero, emerge leggendo l'attestazione del professionista ove sono state fornite indicazioni relative al gruppo nel suo complesso. L'attestatore premette l'esistenza del gruppo ed il fatto che l'erario sia il creditore principale:
- “Va in ogni caso rilevato che seppur è vero che per la ristrutturazione dei debiti di gruppo, e non vi è dubbio che quello di è pur sempre un gruppo anche se di fatto, vale il principio della CP_2 separazione delle masse ai fini del giudizio di convenienza tra la Proposta di accordo e l'alternativa di tipo liquidatorio giudiziale, è altresì vero che il creditore principale è sempre l' Parte_1
per le imposte e tributi amministrati nei confronti delle singole imprese”.
[...]
Successivamente precisa un dato di importanza cruciale per valutare l'alternativa liquidatoria: Contr
- “Le proposte di accordi che verranno formalizzati con singole istanze nei riguardi di CP_7
, ex art. 63 c.c.i.i. prevedono su una debitoria complessiva di euro 14.353.663 ed il CP_8 CP_9 pagamento di euro 7.353.663, oltre interessi legali di euro 463.765 per complessivi euro 7.797.030, con uno stralcio o falcidia complessiva di euro 7.020.399.”. Il quadro complessivo del gruppo che emerge, senza quindi guardare le singole proposte di accordo in chiave atomistica, è pertanto il seguente:
- i debiti totali sono 28,9 milioni,
- quelli erariali ammontano a 14,3 milioni;
- le risorse che dovrebbero provenire dalle società capienti sono pari a quasi 7,8 milioni.
A questo punto, rispetto all'erario, appare evidente che qualsiasi alternativa liquidatoria che comportasse un apporto superiore a 7,8 milioni (al netto delle spese in prededuzione) sarebbe conveniente.
La proponente non si confronta affatto con questa prospettiva, anzi, dagli elementi dedotti, di cui si dirà subito appresso, sembra emergere l'esatto contrario. Sarebbe sufficiente considerare già da solo il capannone condotto in leasing.
La ricorrente stima il patrimonio della ipotizzando la sua liquidazione giudiziale e la CP_4 risoluzione del contratto di leasing. Nella sua prospettiva, l'attivo liquidabile sarebbe, quindi, pari alla differenza tra il prezzo attuale sul mercato dell'immobile ed il credito residuo in linea capitale oltre al patto di opzione, come previsto dalla legge. Come sottolineato dall' questa non è affatto l'unica alternativa possibile. Parte_1
È la stessa ricorrente a dedurre che il capannone è sub affittato a terzi per un canone di quasi 150 mila euro annui superiore rispetto ai canoni pagati per il leasing.
In caso di liquidazione giudiziale della (che ha un debito verso la proponente di quasi 2 CP_4 milioni che non può adempiere), in sostanza al curatore non converrebbe affatto sciogliersi dal contratto: sarebbe economicamente preferibile un subentro sia nel contratto di leasing sia nel contratto di locazione, ricavandosi così utili di 150 mila euro annui nella prospettiva -nel 2032- dell'acquisizione di un immobile da liquidare di oltre 10 milioni di euro, in piena proprietà e senza gravame alcuno. Tali risorse andrebbero sostanzialmente a soddisfare integralmente le casse dell'erario, detratte le spese in prededuzione ed eventuali crediti poziori (a pag. 16 sono indicati debiti per retribuzioni e tfr per meno di 15 mila euro). Ma all'erario sarebbe destinato -in larga parte- anche il patrimonio proveniente dalle due società che non hanno debiti (se non tra loro stesse come si dirà infine), cioè ed CP_10 CP_4
Oltre al patrimonio derivante dal capannone in leasing, (che si scioglierebbe in caso di CP_4 liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio accomandatario) ha un patrimonio immobiliare di
8 2,2 milioni (da cui detrarre solo il debito di 850 mila verso ) e quest'ultima ha liquidità per 1,2 Pt_2 milioni (oltre il già menzionato credito).
Viene in considerazione un patrimonio di oltre 3,5 milioni che, sommati ai valori relativi al detto capannone, evidenzia valori pari a quasi il doppio rispetto a quella offerta all'erario in un'ottica complessiva di liquidazione di tutte le società: sia quelle insolventi sia quelle che verrebbero liquidate in ragione della liquidazione giudiziale della persona fisica. In conclusione, sviluppando gli stessi dati forniti dalla ricorrente, ma in una diversa chiave di lettura, il patrimonio di sarebbe pari a 13,5 milioni nel 2032. Controparte_2
Si tratta di una differenza troppo elevata per non mettere più che in crisi il giudizio di convenienza, anche considerato che, dedotte le spese in prededuzione ed i crediti di lavoratori e professionisti, che non sono stati esposti (nell'ottica del gruppo), l'intero ammontare di 13,5 milioni sarebbe destinato all'erario, in ragione del suo privilegio mobiliare. Al contrario, la somma offerta attingendo dal patrimonio delle tre società capienti è quella minore di 7,8 milioni, come attestato dal professionista incaricato.
*** In ultimo, va rilevato la correttezza dell'ulteriore rilievo dell' in ordine alla scarsa Parte_1 Con trasparenza delle operazioni immobiliari poste in essere tra ed la causa concreta CP_10 CP_4
è stata omessa dalla ricorrente.
Nella proposta parte ricorrente precisa:
“Peraltro, il credito di € 850.000, per dovere di cronaca, si riferisce al contratto preliminare relativo all'immobile sito in Roma (valore di stima € 1.514.000) e non all'immobile sito in Tremestieri Etneo”. La ricorrente scrive “peraltro” perché l' , nel parere negativo, aveva ricondotto tale Parte_1 credito di 850 mila euro ad un diverso contratto preliminare, sempre intercorso tra le medesime società, che aveva ad oggetto però un diverso immobile, appunto quello sito in Tremestieri Etneo, la cui valutazione è di 470 mila euro, cioè quasi la metà della somma pagata con il preliminare. Tanto è vero che nella opposizione l'Agenzia delle Entrate precisa che:
“Per maggiore chiarezza il compendio immobiliare sito in Tremestieri Etneo di proprietà della
[...]
valutato dall'ing. in € 470.800, era stato promesso in vendita alla nel CP_4 Per_2 CP_10 2018, a fronte del quale quest'ultima aveva versato la somma di € 850.000, peraltro somma ben superiore rispetto al valore di stima. Appare opportuno in merito precisare che il suddetto immobile avrebbe dovuto essere trasferito alla entro il 31 dicembre 2019, ma ad oggi risulta ancora intestato alla Pt_2 [...]
… Poi, viste le coincidenze nella tempistica per cui viene fatto un preliminare di vendita in CP_4 data 26 luglio 2018 (tra e ed un atto di acquisto dell'immobile in via Pt_2 Controparte_4
Pomarancio a Roma in data 30 luglio 2018, da parte di si può in effetti ipotizzare che Controparte_4 tale incasso (da parte di ) sia stato utilizzato per finanziare l'acquisto dell'immobile romano, Pt_2 residenza del sig, sino alla separazione dal nucleo familiare.”. CP_2
Anche nelle note depositate dalla ricorrente dopo la spiegata opposizione, in relazione ai superiori rilievi, non è stato giustificato il perché di simili spostamenti di denaro.
Riassumendo, le due società sembrerebbero (si usa il condizionale perché i due preliminari non si rinvengono in atti né tra gli allegati della proposta né tra gli allegati della attestazione) avere stipulato due contratti preliminari che hanno in comune il pagamento di 850 mila euro da parte di in favore CP_10 di ed hanno ad oggetto un immobile a Roma che vale 1,5 milioni ed un immobile in Tremestieri CP_4
Etneo che ne vale 470 mila.
Operazioni commerciali poste in essere tra due società che non hanno debiti e che appartengono integralmente alla stessa persona fisica.
Tali operazioni economiche, in un contesto quale quello su delineato, imponevano una puntuale illustrazione e giustificazione, non senza rilevare il silenzio serbato dal ricorrente in ordine alla contestazione dell' circa la mancata informazione su dove dette somme sia state Parte_1 depositate.
***
9 Tutto ciò considerato, letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché si tratta di società commerciale che -per come emerge dalla visura in atti- esercita l'attività di commercio in abbigliamento;
rilevata l'esposizione debitoria vero l'erario e verso i fornitori e considerato, quindi, che non si tratta di impresa minore e che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.; ritenuto che la parte intimata è in stato di insolvenza poiché non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 e visti gli artt. 1, 2,
27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, c.c.i.; dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(partita iva;
numero di iscrizione al registro delle imprese CT -298899), con sede legale in P.IVA_1 Catania, Piazza Europa 13, in persona dell'amministratore unico, ; Controparte_2 nomina il dott. Alessandro Laurino Giudice Delegato per la procedura;
nomina Curatore l'avvocato , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla Controparte_12 base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa:
- l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, comma III, e 358 c.c.i.;
- la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, ai sensi dell'art. 126, comma I, c.c.i.; stabilisce il giorno 7.10.25 alle ore 10.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - dei libri sociali,
10 delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.; invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 comma II c.c.i.; invita il curatore, in caso di omissione da parte del debitore dell'onere di cui al punto precedente, ad informare senza indugio il pubblico ministero a norma dell'art. 130 comma II;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma III;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma IV.
Catania, camera di consiglio del 6.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandro Laurino Mariano Sciacca
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