Art. 25. ((Nei primi quindici giorni di settembre di ogni anno il Ministro delle Finanze dovra' presentare al Parlamento, gia' stampato e con altrettanti progetti di legge, il bilancio dell'anno seguente, ossia lo stato di prima previsione delle entrate, e per ciascun Ministero lo stato di prima previsione delle spese pei suoi rispettivi servizi.
Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio))
Questi preventivi dovranno essere approvati per legge avanti il 1° gennaio))