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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Francesca Pastore Giudice dott. Maria Azzurra Guerra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in persona del OP legale rappresentante, con sede legale in PIAZZA ALBANESE 28 TRANI , Cod. Fisc. - P. I.V.A.
; P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato da Parte_1
(C.A.P.E.) della , P.IVA , con sede legale in Brescia
[...] CP_2 Parte_2 P.IVA_2
(BS)
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che la convenuta non si è costituita;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;
pagina 1 di 3 b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014);
d) tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF OP
, con domicilio in PIAZZA ALBANESE 28 TRANI P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;
NOMINA Curatore l'avv. MONTERISI GIUSEPPE / con invito ad accettare C.F._1 l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 12.9.2025, ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno pagina 2 di 3 considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 27/01/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente rel. dott. Francesca Pastore Giudice dott. Maria Azzurra Guerra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di , in persona del OP legale rappresentante, con sede legale in PIAZZA ALBANESE 28 TRANI , Cod. Fisc. - P. I.V.A.
; P.IVA_1
FATTO E DIRITTO
- visto/i il ricorso/i per dichiarazione di liquidazione giudiziale presentato da Parte_1
(C.A.P.E.) della , P.IVA , con sede legale in Brescia
[...] CP_2 Parte_2 P.IVA_2
(BS)
- esaminati gli atti;
- a scioglimento della riserva pronunciata dal Giudice relatore;
- udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;
- esaminata la documentazione posta a fondamento della domanda nonché le informative e la relazione della GDF;
- ritenuta la propria competenza;
- rilevato che la convenuta non si è costituita;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione in quanto:
a) non risulta dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett.
d) e 121 c.c.i.i.;
pagina 1 di 3 b) i debiti scaduti e non pagati sono superiori all'importo di cui all'art. 49, comma 5, c.c.i.i.;
c) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014);
d) tenuto conto nella specie dell'entità della debitoria e della persistenza degli inadempimenti
- tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.;
- visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.;
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CF OP
, con domicilio in PIAZZA ALBANESE 28 TRANI P.IVA_1
DELEGA per la procedura il G.D. dott. Rana Giuseppe;
NOMINA Curatore l'avv. MONTERISI GIUSEPPE / con invito ad accettare C.F._1 l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 12.9.2025, ore 9,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno pagina 2 di 3 considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, c.c.i.i.;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 27/01/2025 .
Il presidente est.
(Dott. Giuseppe Rana )
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