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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. IC AG Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 182/2025 R.G. promossa da
, nato in GENOVA (GE) il 14/09/1973, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PALEOCAPA 22/4 - 17100 SAVONA (SV), rappresentata e difesa dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA Appellante nei confronti di
, nato a PINEROLO (TO) il 01/11/1974 e di Controparte_1
, nata in [...] il [...] entrambi Controparte_2 elettivamente domiciliati presso i difensori in VIA USODIMARE 7/11 - 17051 ANDORA (SV) e in VIA BRESCIA 11 - 17031 ALBENGA (SV) rappresentati e difesi dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA E ZI CE Appellata
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 adita, 1 -respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-previi gli opportuni accertamenti, le pronunce e le declaratorie del caso;
-in totale riforma della sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Savona - Giudice dott. Stefano Poggio depositata in data 03/02/2025 (e notificata in data 04/02/2025) nel procedimento NRG 1076/2024,
-accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in via preliminare e cautelare: sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., con decreto inaudita altera parte ovvero - in subordine - previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi e fondati motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Savona - Giudice dott. Stefano Poggio depositata in data 03/02/2025; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 617 ovvero dell'art. 615 c.p.c. la nullità e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'atto di appello notificato in data 06/05/2024 dai sigg.ri e Controparte_1 CP_2 nei confronti del sig. ;
[...] Parte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, gravati di I.V.A. e C.P.A., per il primo e il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%. ”
Per l'appellata e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per Parte_1 manifesta infondatezza dell'impugnazione e/o per violazione del principio di sinteticità; Firmato Da: ZI CE Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: C.F._1
2) In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività per infondatezza dell'impugnazione e per l'assenza di pregiudizio grave e irreparabile;
3) In via principale e di merito, respingere tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. e confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 82/2025 resa dal Tribunale di Savona Dott. Poggio;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse sussistere un rapporto di sinallagmaticità tra la statuizione costitutiva/dichiarativa di risoluzione del contratto di
2 compravendita e la statuizione di condanna alla restituzione del prezzo, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di accessorietà tra la statuizione costitutiva/dichiarativa di risoluzione del contratto e quella condannatoria al pagamento delle spese di lite da parte del Sig. Parte_1 in favore dei Sigg.ri e come espresso nel dispositivo della CP_1 CP_2 sentenza n. 1307/2022 resa dalla Corte d'Appello di Genova e costituente titolo esecutivo sul quale è basato l'atto di precetto opposto dall'appellante ; Parte_1
5) In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze del primo e secondo grado di giudizio, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Fatto e diritto Con sentenza definitiva n. 82/2025 del 03/02/2025, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa - iscritta a ruolo il 22.05.2024 - promossa da nei confronti di Parte_1
E , al fine di vedere Controparte_1 Controparte_2 accolta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 06/05/2024 in forza del titolo rappresentato dalla sentenza n. 1307/2022 della Corte di Appello di Genova. La Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 1307/2022, accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare a rogito not.
in data 05.05.2011 stipulato tra le parti e, Controparte_3 conseguentemente, aveva condannato a restituire a Parte_1
e il prezzo di euro 210.000,00 con gli interessi CP_1 CP_2 legali dalla data del pagamento alla data della restituzione (aveva, altresì, accolto le domande subordinate di manleva proposte dal nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati). Nelle more della pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione gli acquirenti e intimavano alla controparte un atto di CP_1 CP_2 precetto per la restituzione del prezzo. Il precettato proponeva opposizione adducendo il difetto di esecutività del capo condannatorio in quanto accedente ad una pronuncia di tipo costitutivo non ancora passata in giudicato nonché la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile per cui è causa che avrebbe impedito la retrocessione dell'immobile al . Parte_1
3 Con comparsa di costituzione del 29/07/2024 si costituivano i convenuti e contestando le doglianze e richieste del CP_1 CP_2
. Parte_1
Il Tribunale così decideva: «RESPINGE l'opposizione di Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06/05/2024 dai
[...] sigg.ri e ND l'opponente Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in opposizione che liquida in € 12.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge». Avverso tale decisione, con atto notificato in data 24/02/2025 proponeva appello dinanzi a questa Corte (come meglio Parte_1 specificato in epigrafe), il quale domandava altresì la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata. Con comparsa si costituivano e Controparte_1 [...]
, i quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'appello e il rigetto dell'istanza di sospensione e contestavano nel merito le censure di controparte chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza in data 25/09/2025 la Corte, non ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 19/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione (ogni produzione successiva non può essere presa in considerazione).
.*.*.*. Sull'eccezione di inammissibilità Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalle parti appellate perché infondata. Invero, il motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c. giacché risultano evidenti il contenuto delle censure formulate dall'appellante avverso la sentenza impugnata e l'asserita violazione di norme di legge nonché la loro rilevanza ai fini della decisione. Va, quindi, respinta l'eccezione preliminare.
Motivi di impugnazione
4 L'appellante, con un unico motivo di impugnazione rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge”, formula due censure avverso la sentenza impugnata. 1) Innanzitutto, sostiene che il primo Giudice ha erroneamente escluso la mancanza di esecutività del capo condannatorio della sentenza n. 1307/2022 della Corte d'Appello di Genova. Ad avviso di , infatti, «la previsione del rimborso del prezzo Parte_1 di compravendita è indubbiamente legata da un rapporto di stretta connessione sinallagmatica rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, rispetto a cui si presenta inscindibile, di talché la sua esecutività non può essere anticipata rispetto alla relativa pronuncia che, come detto, non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato della sentenza» (pag. 13 dell'atto di appello). 2) In secondo luogo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'opposizione sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello di Genova non avrebbe previsto nulla in ordine proprio alla retrocessione dello stesso immobile. A confutazione di tale statuizione, :
2.a.) deduce «l'evidente Parte_1 contraddizione della decisione» nella parte in cui il Giudice ritiene l'argomentazione dell'opponente - secondo cui la mancata retrocessione dell'immobile, a causa della pendenza della procedura esecutiva immobiliare RGE 61/2022, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, impedisce la restituzione del prezzo - astrattamente condivisibile, salvo poi ritenere che la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1307/2022 non abbia previsto nulla sul punto;
2.b.) sostiene che nella parte motiva la sentenza di appello n. 1307/2022 abbia riconosciuto l'obbligo di retrocessione dell'immobile;
2.c.) ritiene che il primo Giudice si sarebbe reso conto della «profonda iniquità della propria decisione» affermando che, a fronte della mancata restituzione dell'immobile, «il sig. Parte_1 avrebbe la possibilità di agire nei confronti dei sigg.ri e Liberti CP_1 per ottenere la restituzione del pagamento del prezzo a titolo di indebito oggettivo ex art. 2037 c.c.» (pagg. 15-16 dell'atto di appello)
.*.*.*. L'appello è infondato. 1. In relazione all'asserito difetto di esecutività del capo condannatorio in quanto accedente ad una pronuncia di tipo costitutivo non ancora passata in giudicato va osservato quanto segue.
5 Premesso che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti” non si applica indistintamente a tutte le sentenze di primo grado, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio, vale il consolidato principio giurisprudenziale per cui “quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva” (così, fra le altre, Cass. civ. n. 27416/2021). In particolare, quando questo rapporto è di sinallagmaticità o di corrispettività il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo;
quando è di dipendenza o di accessorietà è, invece, immediatamente esecutivo. Nel caso oggetto del presente giudizio la questione riguarda il rapporto tra la risoluzione del contratto di compravendita (rogito notarile datato 05.05.2011) e la condanna del alla restituzione del prezzo (euro Parte_1
210.000,00 a favore di ), di cui alla Parte_2 Controparte_2 sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1307/2022. Condividendo quanto ritenuto dal Tribunale in sede di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – e per le ragioni di cui si dirà in prosieguo – deve ritenersi che in caso di risoluzione del contratto la statuizione di condanna alle restituzioni è meramente dipendente rispetto all'effetto costitutivo in quanto conseguenza dello stesso capo costitutivo (analogamente tale rapporto di dipendenza è stato ritenuto sussistente dalla Corte di Cassazione “tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria”, Cass. civ. n. 28508/2018). Diversamente, il “rapporto di sinallagmaticità” presuppone obbligazioni reciproche delle parti – è il caso della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. – non ravvisabili nel rapporto oggetto del caso di specie. Deve, infatti, rilevarsi che rientra nell'autonomia delle parti disporre dell'effetto restitutorio delle prestazioni eseguite, dipendente dalla risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., e che, quindi, il capo condannatorio non costituisce un “elemento costitutivo” della statuizione risolutiva tale per cui mancando l'esecuzione di quello, non sarebbe applicabile questa.
6 Peraltro, non è configurabile neppure un “rapporto di corrispettività” tra il capo condannatorio e quello costitutivo posto che la pronuncia giudiziale della risoluzione del contratto di compravendita non ha come corrispettivo paritetico l'effetto di far ottenere la restituzione del prezzo in quanto tale effetto è conseguenza della risoluzione e si pone a valle della pronuncia caducatoria. La restituzione del prezzo versato in esecuzione del contratto poi risolto non è, quindi, né elemento costitutivo, né corrispettivo del riconoscimento dell'intervenuto venir meno del vincolo contrattuale. Sussiste, invece, un “rapporto di dipendenza” tra la pronuncia di risoluzione per inadempimento e la statuizione sulla restituzione del prezzo pagato, in quanto la pronuncia sulla restituzione del prezzo costituisce una mera conseguenza della risoluzione del contratto e, in particolare, dell'effetto retroattivo ex art. 1458 c.c. invocato dalla parte. Ne consegue, quindi, il riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva del capo della sentenza relativo alla condanna alle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita. 2. Riguardo alla rilevanza della pendenza della procedura esecutiva n. 61/2022 r.g. (conseguente ad un atto di pignoramento trascritto da un creditore di avente ad oggetto l'immobile di cui al Parte_3 succitato atto di compravendita 5.5.2011) che impedirebbe la retrocessione dello stesso bene all'appellante, va osservato quanto segue.
2.a. Premesso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1307/2022 – come rilevato dal Tribunale – se da un lato dispone la condanna di alla restituzione del prezzo rivenuto, nulla Parte_1 prevede in merito alla restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti, posto che “una domanda in tal senso .. non era stata proposta” (v. pg. 6 sent. impugnata) e su tale asserzione, in assenza di censura da parte dell'appellante, deve ritenersi che sia caduto il giudicato. Invero, la risoluzione del contratto comporta sì l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, ma il giudice non può emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, domanda che non può essere formulata per la prima volta in appello (cfr Cass. civ. n. 28722/2022, già citata dal primo giudice: “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non
7 autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”; v. anche Cass. n. 2562/2009, Cass. n. 2075/2013). Ne rileva, in senso contrario, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di Appello n. 1307/2022 per cui «per effetto della nullità e/o risoluzione a cascata di tutti gli atti di alienazione dell'immobile, la proprietà del medesimo dovrà retrocedere a favore dei primi alienanti
e ». Invero, tale frase – con la quale il Giudice ha meramente CP_4 CP_5 richiamato l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento stabilito dall'art. 1458 c.c. – prevede al più la retrocessione a favore dei primi alienanti, danti causa dell'appellante, e non di (che, come già Parte_1 sopra evidenziato, non aveva proposto alcuna domanda in tal senso).
2.b. Infine, sono infondate le due ulteriori doglianze dell'appellante.
2.b.1. Nessuna «evidente contraddizione» emerge dalla decisione del Giudice di primo grado che, dopo aver ritenuto l'argomentazione dell'appellante «astrattamente condivisibile» in quanto principio generale (“L'argomentazione è astrattamente condivisibile: nel caso di contratti sinallagmatici il venir meno del vincolo negoziale determina a carico di ciascuna parte l'obbligazione di restituire la prestazione ricevuta”), ha affermato – attraverso un procedimento logico di sussunzione – che non vi fossero i presupposti per l'applicazione al caso di specie (“Nondimeno, la sentenza della Corte d'appello di Genova [...] nulla prevede in merito alla restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti”) (pag. 5 – 6 della sentenza appellata).
2.b.2. Quanto all'asserita «profonda iniquità» della decisione – resa evidente, a parere dell'appellante, dal richiamo all'azione giuridica ex art. 2037 c.c. – posto che il Giudice, dopo aver ribadito che “a fronte dell'obbligazione di restituzione del prezzo non si pone, ad oggi, l'obbligazione di restituzione della res” ha precisato: “la futura eventuale impossibilità per gli odierni convenuti di restituire l'immobile potrà trovare regolamentazione in base alle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito” (pag. 6 della sentenza appellata), è sufficiente osservare che tale argomentazione era del tutto superflua nell'economia dell'impugnata sentenza, bastando, a sorreggere il decisum, quella – del
8 tutto corretta per le ragioni innanzi esposte – svolta relativamente al fatto che, nel titolo esecutivo (sentenza C. App. Ge. N. 1307/2022), non era prevista la restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti, data la mancata proposizione di una domanda in tal senso da parte del venditore
. Parte_1
3. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Non sussistono i presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parti appellate. Le spese di lite vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da €52.001 a €260.000), in complessivi euro 14.317,00 (Fase studio €2.977,00; Fase introduttiva €1911,00; Fase di trattazione: 4326,00, Fase decisionale €5103,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di ciascuna delle parti appellate, che liquida in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto.
-Sentenza redatta con la collaborazione del Mot dr.ssa Barbara Sanfilippo-
Genova, Camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IC AG
9
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. IC AG Relatore Consigliere Dr. Stefano Tarantola Consigliere Dr. Francesca Traverso
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 182/2025 R.G. promossa da
, nato in GENOVA (GE) il 14/09/1973, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PALEOCAPA 22/4 - 17100 SAVONA (SV), rappresentata e difesa dall'Avv. PETRELLA GIAMBATTISTA Appellante nei confronti di
, nato a PINEROLO (TO) il 01/11/1974 e di Controparte_1
, nata in [...] il [...] entrambi Controparte_2 elettivamente domiciliati presso i difensori in VIA USODIMARE 7/11 - 17051 ANDORA (SV) e in VIA BRESCIA 11 - 17031 ALBENGA (SV) rappresentati e difesi dall'Avv. ZERBONE ANTONELLA E ZI CE Appellata
CONCLUSIONI Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1 adita, 1 -respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-previi gli opportuni accertamenti, le pronunce e le declaratorie del caso;
-in totale riforma della sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Savona - Giudice dott. Stefano Poggio depositata in data 03/02/2025 (e notificata in data 04/02/2025) nel procedimento NRG 1076/2024,
-accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in via preliminare e cautelare: sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c., con decreto inaudita altera parte ovvero - in subordine - previa fissazione di apposita udienza, sussistendo gravi e fondati motivi, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 82/2025 del Tribunale di Savona - Giudice dott. Stefano Poggio depositata in data 03/02/2025; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 617 ovvero dell'art. 615 c.p.c. la nullità e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o infondatezza dell'atto di appello notificato in data 06/05/2024 dai sigg.ri e Controparte_1 CP_2 nei confronti del sig. ;
[...] Parte_1 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, gravati di I.V.A. e C.P.A., per il primo e il secondo grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%. ”
Per l'appellata e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per Parte_1 manifesta infondatezza dell'impugnazione e/o per violazione del principio di sinteticità; Firmato Da: ZI CE Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: C.F._1
2) In via ulteriormente preliminare e pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività per infondatezza dell'impugnazione e per l'assenza di pregiudizio grave e irreparabile;
3) In via principale e di merito, respingere tutte le domande formulate dall'appellante perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto dal Sig. e confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 82/2025 resa dal Tribunale di Savona Dott. Poggio;
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse sussistere un rapporto di sinallagmaticità tra la statuizione costitutiva/dichiarativa di risoluzione del contratto di
2 compravendita e la statuizione di condanna alla restituzione del prezzo, accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di accessorietà tra la statuizione costitutiva/dichiarativa di risoluzione del contratto e quella condannatoria al pagamento delle spese di lite da parte del Sig. Parte_1 in favore dei Sigg.ri e come espresso nel dispositivo della CP_1 CP_2 sentenza n. 1307/2022 resa dalla Corte d'Appello di Genova e costituente titolo esecutivo sul quale è basato l'atto di precetto opposto dall'appellante ; Parte_1
5) In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle Parte_1 spese e delle competenze del primo e secondo grado di giudizio, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
Fatto e diritto Con sentenza definitiva n. 82/2025 del 03/02/2025, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa - iscritta a ruolo il 22.05.2024 - promossa da nei confronti di Parte_1
E , al fine di vedere Controparte_1 Controparte_2 accolta l'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 06/05/2024 in forza del titolo rappresentato dalla sentenza n. 1307/2022 della Corte di Appello di Genova. La Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 1307/2022, accogliendo l'appello e riformando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare a rogito not.
in data 05.05.2011 stipulato tra le parti e, Controparte_3 conseguentemente, aveva condannato a restituire a Parte_1
e il prezzo di euro 210.000,00 con gli interessi CP_1 CP_2 legali dalla data del pagamento alla data della restituzione (aveva, altresì, accolto le domande subordinate di manleva proposte dal nei Parte_1 confronti dei terzi chiamati). Nelle more della pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione gli acquirenti e intimavano alla controparte un atto di CP_1 CP_2 precetto per la restituzione del prezzo. Il precettato proponeva opposizione adducendo il difetto di esecutività del capo condannatorio in quanto accedente ad una pronuncia di tipo costitutivo non ancora passata in giudicato nonché la pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile per cui è causa che avrebbe impedito la retrocessione dell'immobile al . Parte_1
3 Con comparsa di costituzione del 29/07/2024 si costituivano i convenuti e contestando le doglianze e richieste del CP_1 CP_2
. Parte_1
Il Tribunale così decideva: «RESPINGE l'opposizione di Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 06/05/2024 dai
[...] sigg.ri e ND l'opponente Controparte_1 Controparte_2 alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti in opposizione che liquida in € 12.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge». Avverso tale decisione, con atto notificato in data 24/02/2025 proponeva appello dinanzi a questa Corte (come meglio Parte_1 specificato in epigrafe), il quale domandava altresì la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza appellata. Con comparsa si costituivano e Controparte_1 [...]
, i quali eccepivano in via preliminare l'inammissibilità CP_2 dell'appello e il rigetto dell'istanza di sospensione e contestavano nel merito le censure di controparte chiedendo il rigetto dell'appello. Con ordinanza in data 25/09/2025 la Corte, non ravvisando i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, respingeva l'istanza ex art. 283 c.p.c. e, ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., rinviava all'udienza collegiale del 19/11/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione (ogni produzione successiva non può essere presa in considerazione).
.*.*.*. Sull'eccezione di inammissibilità Occorre, preliminarmente, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalle parti appellate perché infondata. Invero, il motivo di appello è stato articolato in modo specifico ed in conformità al disposto del vigente art. 342 c.p.c. giacché risultano evidenti il contenuto delle censure formulate dall'appellante avverso la sentenza impugnata e l'asserita violazione di norme di legge nonché la loro rilevanza ai fini della decisione. Va, quindi, respinta l'eccezione preliminare.
Motivi di impugnazione
4 L'appellante, con un unico motivo di impugnazione rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di legge”, formula due censure avverso la sentenza impugnata. 1) Innanzitutto, sostiene che il primo Giudice ha erroneamente escluso la mancanza di esecutività del capo condannatorio della sentenza n. 1307/2022 della Corte d'Appello di Genova. Ad avviso di , infatti, «la previsione del rimborso del prezzo Parte_1 di compravendita è indubbiamente legata da un rapporto di stretta connessione sinallagmatica rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto, rispetto a cui si presenta inscindibile, di talché la sua esecutività non può essere anticipata rispetto alla relativa pronuncia che, come detto, non può produrre effetti prima del passaggio in giudicato della sentenza» (pag. 13 dell'atto di appello). 2) In secondo luogo, l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Giudice ha rigettato l'opposizione sostenendo che la sentenza della Corte d'Appello di Genova non avrebbe previsto nulla in ordine proprio alla retrocessione dello stesso immobile. A confutazione di tale statuizione, :
2.a.) deduce «l'evidente Parte_1 contraddizione della decisione» nella parte in cui il Giudice ritiene l'argomentazione dell'opponente - secondo cui la mancata retrocessione dell'immobile, a causa della pendenza della procedura esecutiva immobiliare RGE 61/2022, avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, impedisce la restituzione del prezzo - astrattamente condivisibile, salvo poi ritenere che la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 1307/2022 non abbia previsto nulla sul punto;
2.b.) sostiene che nella parte motiva la sentenza di appello n. 1307/2022 abbia riconosciuto l'obbligo di retrocessione dell'immobile;
2.c.) ritiene che il primo Giudice si sarebbe reso conto della «profonda iniquità della propria decisione» affermando che, a fronte della mancata restituzione dell'immobile, «il sig. Parte_1 avrebbe la possibilità di agire nei confronti dei sigg.ri e Liberti CP_1 per ottenere la restituzione del pagamento del prezzo a titolo di indebito oggettivo ex art. 2037 c.c.» (pagg. 15-16 dell'atto di appello)
.*.*.*. L'appello è infondato. 1. In relazione all'asserito difetto di esecutività del capo condannatorio in quanto accedente ad una pronuncia di tipo costitutivo non ancora passata in giudicato va osservato quanto segue.
5 Premesso che l'art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti” non si applica indistintamente a tutte le sentenze di primo grado, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio, vale il consolidato principio giurisprudenziale per cui “quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva” (così, fra le altre, Cass. civ. n. 27416/2021). In particolare, quando questo rapporto è di sinallagmaticità o di corrispettività il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo;
quando è di dipendenza o di accessorietà è, invece, immediatamente esecutivo. Nel caso oggetto del presente giudizio la questione riguarda il rapporto tra la risoluzione del contratto di compravendita (rogito notarile datato 05.05.2011) e la condanna del alla restituzione del prezzo (euro Parte_1
210.000,00 a favore di ), di cui alla Parte_2 Controparte_2 sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1307/2022. Condividendo quanto ritenuto dal Tribunale in sede di rigetto dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – e per le ragioni di cui si dirà in prosieguo – deve ritenersi che in caso di risoluzione del contratto la statuizione di condanna alle restituzioni è meramente dipendente rispetto all'effetto costitutivo in quanto conseguenza dello stesso capo costitutivo (analogamente tale rapporto di dipendenza è stato ritenuto sussistente dalla Corte di Cassazione “tra la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile richiesta dall'assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l'azione revocatoria”, Cass. civ. n. 28508/2018). Diversamente, il “rapporto di sinallagmaticità” presuppone obbligazioni reciproche delle parti – è il caso della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all'esecuzione specifica dell'obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. – non ravvisabili nel rapporto oggetto del caso di specie. Deve, infatti, rilevarsi che rientra nell'autonomia delle parti disporre dell'effetto restitutorio delle prestazioni eseguite, dipendente dalla risoluzione del contratto ex art. 1458 c.c., e che, quindi, il capo condannatorio non costituisce un “elemento costitutivo” della statuizione risolutiva tale per cui mancando l'esecuzione di quello, non sarebbe applicabile questa.
6 Peraltro, non è configurabile neppure un “rapporto di corrispettività” tra il capo condannatorio e quello costitutivo posto che la pronuncia giudiziale della risoluzione del contratto di compravendita non ha come corrispettivo paritetico l'effetto di far ottenere la restituzione del prezzo in quanto tale effetto è conseguenza della risoluzione e si pone a valle della pronuncia caducatoria. La restituzione del prezzo versato in esecuzione del contratto poi risolto non è, quindi, né elemento costitutivo, né corrispettivo del riconoscimento dell'intervenuto venir meno del vincolo contrattuale. Sussiste, invece, un “rapporto di dipendenza” tra la pronuncia di risoluzione per inadempimento e la statuizione sulla restituzione del prezzo pagato, in quanto la pronuncia sulla restituzione del prezzo costituisce una mera conseguenza della risoluzione del contratto e, in particolare, dell'effetto retroattivo ex art. 1458 c.c. invocato dalla parte. Ne consegue, quindi, il riconoscimento dell'immediata efficacia esecutiva del capo della sentenza relativo alla condanna alle restituzioni conseguenti alla risoluzione del contratto di compravendita. 2. Riguardo alla rilevanza della pendenza della procedura esecutiva n. 61/2022 r.g. (conseguente ad un atto di pignoramento trascritto da un creditore di avente ad oggetto l'immobile di cui al Parte_3 succitato atto di compravendita 5.5.2011) che impedirebbe la retrocessione dello stesso bene all'appellante, va osservato quanto segue.
2.a. Premesso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1307/2022 – come rilevato dal Tribunale – se da un lato dispone la condanna di alla restituzione del prezzo rivenuto, nulla Parte_1 prevede in merito alla restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti, posto che “una domanda in tal senso .. non era stata proposta” (v. pg. 6 sent. impugnata) e su tale asserzione, in assenza di censura da parte dell'appellante, deve ritenersi che sia caduto il giudicato. Invero, la risoluzione del contratto comporta sì l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, ma il giudice non può emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, domanda che non può essere formulata per la prima volta in appello (cfr Cass. civ. n. 28722/2022, già citata dal primo giudice: “La risoluzione del contratto, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 cod. civ., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non
7 autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa, con la conseguenza che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto domanda nuova”; v. anche Cass. n. 2562/2009, Cass. n. 2075/2013). Ne rileva, in senso contrario, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di Appello n. 1307/2022 per cui «per effetto della nullità e/o risoluzione a cascata di tutti gli atti di alienazione dell'immobile, la proprietà del medesimo dovrà retrocedere a favore dei primi alienanti
e ». Invero, tale frase – con la quale il Giudice ha meramente CP_4 CP_5 richiamato l'effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento stabilito dall'art. 1458 c.c. – prevede al più la retrocessione a favore dei primi alienanti, danti causa dell'appellante, e non di (che, come già Parte_1 sopra evidenziato, non aveva proposto alcuna domanda in tal senso).
2.b. Infine, sono infondate le due ulteriori doglianze dell'appellante.
2.b.1. Nessuna «evidente contraddizione» emerge dalla decisione del Giudice di primo grado che, dopo aver ritenuto l'argomentazione dell'appellante «astrattamente condivisibile» in quanto principio generale (“L'argomentazione è astrattamente condivisibile: nel caso di contratti sinallagmatici il venir meno del vincolo negoziale determina a carico di ciascuna parte l'obbligazione di restituire la prestazione ricevuta”), ha affermato – attraverso un procedimento logico di sussunzione – che non vi fossero i presupposti per l'applicazione al caso di specie (“Nondimeno, la sentenza della Corte d'appello di Genova [...] nulla prevede in merito alla restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti”) (pag. 5 – 6 della sentenza appellata).
2.b.2. Quanto all'asserita «profonda iniquità» della decisione – resa evidente, a parere dell'appellante, dal richiamo all'azione giuridica ex art. 2037 c.c. – posto che il Giudice, dopo aver ribadito che “a fronte dell'obbligazione di restituzione del prezzo non si pone, ad oggi, l'obbligazione di restituzione della res” ha precisato: “la futura eventuale impossibilità per gli odierni convenuti di restituire l'immobile potrà trovare regolamentazione in base alle norme dettate in materia di ripetizione dell'indebito” (pag. 6 della sentenza appellata), è sufficiente osservare che tale argomentazione era del tutto superflua nell'economia dell'impugnata sentenza, bastando, a sorreggere il decisum, quella – del
8 tutto corretta per le ragioni innanzi esposte – svolta relativamente al fatto che, nel titolo esecutivo (sentenza C. App. Ge. N. 1307/2022), non era prevista la restituzione dell'immobile da parte degli acquirenti, data la mancata proposizione di una domanda in tal senso da parte del venditore
. Parte_1
3. Alla stregua di tutte le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata merita, quindi, conferma.
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante. Non sussistono i presupposti previsti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. richiesta da parti appellate. Le spese di lite vanno liquidate, in conformità al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione da €52.001 a €260.000), in complessivi euro 14.317,00 (Fase studio €2.977,00; Fase introduttiva €1911,00; Fase di trattazione: 4326,00, Fase decisionale €5103,00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali di legge. Parte appellante è tenuta anche a versare l'importo di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) respinge l'appello; b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di ciascuna delle parti appellate, che liquida in complessivi euro 14.317,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.115/2002, che l'appello è stato respinto.
-Sentenza redatta con la collaborazione del Mot dr.ssa Barbara Sanfilippo-
Genova, Camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente estensore
IC AG
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