TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Presidente
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
Dott. GIOVANNI MARIA SACCHI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1745 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
e rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Barbano, giusta delega Parte_1 Parte_2
in atti
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: interdizione
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto premesso che secondo il disposto dell'art. 414 del codice civile, “il maggiore di età
e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ciò premesso, va rilevato che nel caso di specie, pur essendo emerso dalla documentazione medica versata in atti che la convenuta, sia affetta da “artrite giovanile, cisti ovariche, CP_1
ritardo nell'acquisizione del linguaggio, Disabilità Intellettiva sindromica. Riferisce da circa 18
mesi la seguente sintomatologia: episodi di flessione del tono dell'umore in senso depressivo,
discreta quota d'ansia libera, instabilità nelle relazioni interpersonali, disregolazione emotiva e
difficoltà nella comunicazione, disturbi comportamentali caratterizzati da aggressività verbale,
impulsività, disforia e crisi di rabbia. Tale sintomatologia, per la quale viene descritta l'alternanza
di periodi di riacutizzazione sintomatologica a relativo benessere, si sarebbe progressivamente
accentuata negli ultimi mesi associandosi a crisi di pianto periodiche, episodi di irrequietezza,
insonnia iniziale” (cfr. certificato redatto in data 25.09.2025 dal dott. specialista Persona_1
in psichiatria presso l'IRCCS Ospedale San Martino di Genova), non si tratta tuttavia di malattia tale da dare luogo ad una assoluta e totale incapacità, da parte sua, di provvedere (o quantomeno di dare un proprio apporto contributivo) alla cura dei propri interessi.
Infatti, da altra certificazione medica redatta dal medesimo specialista risulta che “La Sig.ra CP_1
accede spontaneamente al colloquio e appare curata nell'aspetto e nella persona, anche se poco
sintonica nei confronti dell'interlocutore. Vigile, lucida e orientata nel tempo, spazio e rispetto alle
persone. La mimica è mobile, ma a tratti incongrua con lo stato emotivo. L'eloquio è ridotto per
produttività, a tratti durante il colloquio mutacico. Non si apprezzano disturbi della forma e del
contenuto del pensiero, né delle senso-percezioni. Asse timico sostanzialmente normorientato;
nega
al momento idee, propositi o intenti suicidari. Presente discreta quota d'ansia libera e labilità
emotiva. La Sig.ra presenta una certa fragilità e vulnerabilità sul piano personologico e CP_1
risulta in base all'intervista clinica, affetta, da un Disturbo della condotta associato a Disabilità
Intellettiva sindromica in fase di discreto compenso psicopatologico. Allo stato attuale, la Sig.ra
appare non incapace di agire, anche se tuttavia impossibilitata ad assistere autonomamente la CP_1 propria persona ed attendere in maniera attiva ai propri interessi. A tale riguardo e in
considerazione delle attuali esigenze gestionali da soddisfare, si consiglia amministrazione di
sostegno” (cfr. certificato redatto dal dott. depositato in data 11.12.2025). Persona_1
Pertanto, dalla documentazione medica presente in atti, pur emergendo la necessità di aiuto da parte di terzi per i propri bisogni quotidiani e per la gestione del proprio patrimonio, non emerge una diagnosi di incapacità assoluta di intendere e volere. Dalla complessiva documentazione medica versata in atti pare pertanto potersi dedurre che, attualmente, la sindrome manifestata dalla convenuta sia in fase di adeguato compenso, anche grazie all'assunzione della terapia farmacologica “nei confronti della quale si mostra aderente e collaborativa” (cfr. certificato medico depositato in data 11.12.2025).
Pertanto, sulla scorta della documentazione medica versata in atti va ritenuto che la sindrome da cui l'interdicenda è affetta non è tale da inficiare totalmente i suoi processi mentali e da condizionare in modo assoluto i suoi comportamenti.
Premesso pertanto che la resistente versa indubbiamente in condizioni di salute tali da rendere opportuna l'adozione di provvedimenti a tutela della sua persona e della sua sfera economico-
patrimoniale, occorre ora valutare, per l'appunto, quale strumento risulti più adeguato per garantirle un'adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e di Cassazione.
La Corte di Cassazione, (sentenza n. 13584\06) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 440\2005),
hanno premesso l'assoluta necessità di “perimetrare” i tre istituti di protezione previsti al titolo XII
del libro I del codice civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata),
ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3,e 4 della
Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perchè a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è
consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale),
che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice
Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura). Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art.591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile “presa in carico”).
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp.att. c.c.,
e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es.
residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il
quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 cc, in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti propri interessi.
Nella specie, come si desume dalla documentazione medica versata in atti, è affetta CP_1
da infermità mentale non assoluta, ma solo parziale, ed in quanto tale deve considerarsi in grado di collaborare nell'individuare le modalità di gestione della propria persona e delle proprie esigenze quotidiane.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che nel caso di specie lo strumento di tutela dell'Amministrazione di Sostegno debba considerarsi sufficiente ed adeguato a far fronte alle pur gravi difficoltà di gestione della propria persona e del proprio patrimonio attualmente manifestate dalla resistente, come risultanti dagli atti.
Pertanto, in applicazione dei richiamati criteri posti dalla Suprema Corte e sulla base della valutazione in ordine alla conformità della misura alle descritte esigenze di tutela della convenuta,
deve concludersi che, nella specie, tenendo conto del criterio c.d. finalistico, l'amministrazione di sostegno sia lo strumento più idoneo ad assicurare un'adeguata protezione a quest'ultimo in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale, con conseguente necessità di rigettare la domanda di interdizione, nonché di disporre la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede affinché lo stesso possa valutare l'opportunità dell'apertura di procedimento di amministrazione di sostegno in favore della resistente.
Stante l'esito e l'oggetto del giudizio devono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando in contumacia della parte convenuta:
* rigetta la domanda volta ad ottenere la pronuncia di interdizione nei confronti di CP_1
* dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare in sede affinché lo stesso possa valutare l'opportunità dell'apertura di procedimento di amministrazione di sostegno in favore della resistente;
* compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Savona, 11.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Erica Passalalpi)