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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 10/11/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
RG n. 293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da:
c.f.-p.i. ), con l'avv. Elisa Luisetto Parte_1 P.IVA_1
e l'avv. Paola Vicarioto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Padova, via Carlo Rezzonico n. 24, come da procura in atti
-attrice opponente- contro p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Davide Fent, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre (BL), via Roma n. 30, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione del 25 giugno
2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “Nel merito, in principalità: previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'invalidità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con Parte_1 restituzione di quanto pagato in forza dell'Ordinanza del 20.09.23. Nel merito, in subordine: accertare l'ammontare dell'eventuale minor credito dell'odierna convenuta opposta, limitando la condanna dell'attore opponente al pagamento di quanto risultante all'esito
1 dell'istruttoria, se e in quanto dovuto. In via riconvenzionale: condannare l'odierna convenuta opposta, per i motivi di cui in narrativa, alla restituzione dell'importo che verrà determinato in corso di causa a seguito all'accertamento del minor valore delle opere realizzate dall'odierna convenuta opposta medesima oltre al risarcimento dei danni subiti dal
[...] come sopra determinati o nel maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa e Parte_1 consistenti nelle opere necessarie a ripristinare le opere viziate nonché per i danni cagionati dalla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, nella misura che risulterà provata in corso di causa o valutata in via equitativa dal Giudice. In ogni caso Condannare l'odierna convenuta opposta al rimborso a favore del di tutte le spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali compresi. In via istruttoria: insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. allo stato non ancora ammesse e pertanto: -si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni: il Sig. residente in [...] a Foggia, il sig. Testimone_1 Testimone_2 residente a F.ne Toccol 151, Agordo (BL), la Sig.ra residente a F.ne Toccol 151, Agordo Testimone_3
(BL), la Sig.ra residente a [...] Località Val Fredda 1, il legale rappresentante di Testimone_4
Arredamenti Tasin S.n.c. di GA (TN), la Dott.ssa residente a [...] Testimone_5 Testimone_ (solo sul capitolo n. 6) l'Ing. , con studio in Via Celat 72 - 32020 San Tomaso Agordino (BL):
1. Vero che il Sig. in qualità di legale rappresentante del aveva commissionato Controparte_2 Parte_1 in data 21.05.2020 a l'integrale rifacimento degli interni per valorizzare la sua attività, come da Controparte_1 doc.2 che si rammostra al teste? 2. Vero che il Sig. in qualità di legale rappresentante del Controparte_2 [...] aveva conferito l'incarico del rifacimento degli interni a in quanto esperta nel Parte_1 Controparte_1 settore ed in grado di realizzare lavorazioni di qualità elevata? 3. Vero che il Sig. in qualità di Controparte_2 legale rappresentante del aveva affidato a la scelta dei materiali, delle Parte_1 Controparte_1 finiture e della verniciatura del mobilio come da doc.2 che si rammostra al teste? 4. Vero che il Sig. Controparte_2 in qualità di legale rappresentante del aveva accettato le proposte di in Parte_1 CP_1 CP_1 quanto competente per la scelta dell'adeguatezza dei materiali e della verniciatura? 5. Vero che l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di cui al documento n. 2 che si rammostra al teste iniziavano nell'ottobre 2020 e terminavano a dicembre
2020? 6. Vero che, il riapriva solo per il mese di Febbraio 2021 e riapriva poi al 21.05.2021 Parte_1 come da doc. 24 che si rammostra? 7. Vero che nel febbraio 2021 il era poco frequentato a causa delle limitazioni Pt_1 previste per l'epidemia Covid? 8. Vero che, nel febbraio 2021, i vestiti dei clienti si incollavano alle panche presenti nella zona bar del a causa della vernice utilizzata da nell'esecuzione dei lavori di cui Parte_1 Controparte_1 al doc. 2 che si rammostra al teste? 9. Vero che, a causa della vernice utilizzata nelle panche nella zona bar che aderiva ai vestiti dei clienti del , le zone in cui si sedevano i clienti stessi erano annerite? Pt_1
10. Vero che, a partire da giugno/luglio 2021, la vernice del bancone presente nella zona bar del Parte_1 tratteneva le impurità causando zone annerite e/o sporche? 11. Vero che, a partire giugno/luglio 2021, la vernice dei tavoli presenti nella zona bar del si incollava alle tovaglie e tratteneva le impurità e causando così Parte_1 zone annerite e/o sporche? 12. Vero che, a partire dal mese luglio 2021, il Sig. aveva contattato CP_2 [...] denunciando le problematiche della verniciatura dei tavoli e chiedendo la loro risoluzione come da doc. 10 che CP_1 si rammostra? 13. Vero che dopo la chiusura del per riposo a ottobre 2021, aveva provveduto Controparte_1 Pt_1
2 ad apporre una verniciatura diversa al bancone, ai tavoli e alle panche? 14. Vero che, dal giugno/luglio 2021, nelle panche presenti nella zona bar del e, in particolare, nella zona centrale del singolo modulo si erano creati Parte_1 degli avvallamenti per il peso delle persone? 15. Vero che gli avvallamenti nelle panche della zona bar rendevano la seduta scomoda per i clienti del ? 16. Vero che i clienti del da giugno/luglio 2021 si Parte_1 Parte_1 lamentavano con i camerieri degli avvallamenti nelle panche della zona bar per la scomodità delle panche? 17. Vero che, fin da giugno/luglio 2021, i diversi moduli che formavano le panche della zona bar del si scollavano creando delle Pt_1 intercapedini e degli inestetismi? 18. Vero che a causa di questo scollamento tra i vari moduli, nel mese di luglio 2021, i pantaloni di una cliente del erano rimasti impigliati nella panca e si erano rovinati? 19. Vero che a Parte_1 causa di questo incidente la cliente si era lamentata con il Sig. il quale aveva dovuto offrire il pranzo CP_2 consumato dalla cliente stessa e dal marito per scusarsi dell'accaduto? 20. Vero che il Sig. aveva prontamente CP_2 contattato denunciando tale problematica di cui al capitolo n. 19 chiedendo la sua risoluzione? 21. Controparte_1
Vero che si era recata, nel luglio 2021, presso il e, constatata la problematica Controparte_1 Parte_1 dell'avvallamento nelle panche della zona bar, aveva apposto delle placche di metallo per rinforzare la tenuta delle panche?
22. Vero che nel luglio 2021 che agli sgabelli della zona bar del si staccavano le gambe, come da Parte_1 foto che si rammostra sub.doc. 4? 23. Vero che il Sig. di si era recato presso il CP_1 Controparte_1 [...]
, nel settembre 2021, alla presenza dei Sig.ri e Parte_1 Tes_2 Testimone_2 Testimone_3 constatata la problematica della vernice, si era impegnato a porre rimedio alla problematica? 24. Vero che, stante l'urgenza del loro utilizzo, il Sig. si era occupato personalmente dell'incollaggio delle gambe degli sgabelli? 25. Vero CP_2 che, a luglio 2021, la vetrinetta contenente i dolci presente nella zona del bar del palesava le Parte_1 guarnizioni difettose e le ante scorrevoli non combaciavano comportando il congelamento del contenuto come da doc.
5-10 che si rammostra? 26. Vero che, fin dal luglio 2021, i led posti sulla bottigliera sopra al bancone si erano staccati e, stante l'urgenza del loro utilizzo, il Sig. aveva CP_2 provveduto a incollarli con del silicone? 27. Vero che, a settembre 2021, la zona esterna del ripiano porta vassoi della zona bar presentava il legno sfogliato come da doc. 10 che si rammostra? 28. Vero che, nel corso delle lavorazioni di
[...]
che il vano lavastoviglie presente nella zona bar del era sproporzionato in eccesso rispetto alle misure CP_1 Pt_1 della lavastoviglie e, pertanto, la lavastoviglie non aderiva alle pareti vano come da doc. 12 che si rammostra al teste?; 29.
Vero che il Sig. nel corso delle lavorazioni da parte di aveva segnalato alla stessa CP_2 Controparte_1
l'inadeguatezza delle opere del vano lavastoviglie chiedendo la sua risoluzione;
30. Vero che dopo la Controparte_1 segnalazione del provvedeva a sistemare il vano lavastoviglie applicando delle parti in acciaio che Parte_2 riempissero le zone vuote? 31. Vero che, nel corso delle lavorazioni di era emerso che il lavello della Controparte_1 zona bar aveva misure e posizione errata come da doc. 8 che si rammostra al teste? 32. Vero che il Sig. , al Parte_3 momento della visione delle lavorazioni relative al lavello, aveva segnalato subito il relativo difetto chiedendo la risoluzione della problematica;
33. Vero che dopo la segnalazione del aveva provveduto e rimediare al difetto del Controparte_1 Parte_2 lavello tagliando il mobile? 34. Vero che, ad agosto 2021, la porta scorrevole che separa la zona bar dal salone era uscita
3 dalle guide e non si poteva utilizzare come da doc. 10 che si rammostra al teste? 35. Vero che il Sig. aveva CP_2 subito segnalato a la problematica della porta scorrevole chiedendone la risoluzione;
36. Vero che Controparte_1 aveva sistemato, dopo la segnalazione del la problematica della porta scorrevole? Controparte_1 Parte_2
37. Vero che al momento della conclusione dei lavori da parte di la bottigliera-cantinetta presente nel Controparte_1 salone aveva le ante che non aderivano correttamente al pari dei vani come da doc. 16 che si rammostra al teste? 38. Vero che, fin dalla riapertura dell'attività nel giugno/luglio 2021, i led della bottigliera-cantinetta presente nel salone del Pt_1 funzionavano parzialmente perché una parte rimaneva spenta? 39. Vero che il Sig. aveva subito segnalato CP_2 le problematiche dei led della bottigliera-cantinetta chiedendone la risoluzione? 40. Vero che dopo la CP_1 segnalazione del aveva cercato di porre rimedio alle problematiche relative alla senza Parte_2 Parte_4 riuscirvi in quanto ancora oggi i led della presente nel salone funzionano parzialmente? 41. Vero che, Parte_4
a settembre 2021, una trave nel soffitto del salone si era staccata parzialmente dal soffitto stesso come da doc. 10 che si rammostra al teste? 42. Vero che il Sig. aveva subito segnalato la gravità del problema della trave a CP_2 CP_1 chiedendo l'immediata risoluzione? 43. Vero che dopo la segnalazione del si era
[...] CP_1 Parte_2 recata presso il Rifugio ponendo rimedio alla problematica della trave? 44. Vero che, fin dai primi giorni di riapertura dell'attività nel giugno/luglio 2021, le serrature delle porte del bagno presente nella zona bar del avevano le viti che
Pt_1 si toglievano frequentemente? 45. Vero che, fin dai primi giorni di riapertura dell'attività nel luglio 2021, la serratura della porta del bagno degli uomini presente nella zona bar del aveva smesso di funzionare come da doc. 9 che si
Pt_1 rammostra al teste? 46. Vero che il Sig. aveva subito segnalato a la gravità del problema CP_2 Controparte_1 del mancato funzionamento della serratura del bagno degli uomini? 47. Vero che, nonostante il Sig. avesse CP_2 sollecitato il suo intervento, aveva omesso di ripristinare la funzionalità della serratura del bagno degli Controparte_1 uomini del e risolvere il problema delle viti che si toglievano? 48. Vero che il problema del mancato funzionamento
Pt_1 della serratura del bagno degli uomini del aveva portato molti clienti a lamentarsi del problema con il Sig.
Pt_1 [...]
49. Vero che, stante l'omesso intervento da parte di il Sig. si era visto CP_2 Controparte_1 CP_2 costretto a rivolgersi a Arredamenti Tasin S.n.c. di GA (TN) per il ripristino delle serrature dei bagni? 50. “Vero che in data 10.12.2023 all'apertura mattutina dei locali del , il led posizionato ad illuminare il bancone Parte_1 del bar è stato trovato parzialmente staccato e che nel tentativo di riposizionarlo il led si è completamente spento come da doc. 26 che si rammostra al teste?”
51. “Vero che l'Ing. , su incarico del in qualità di tecnico per la sicurezza, ha Testimone_6 Parte_1 richiesto a di verniciare panche, tavoli e bancone con vernice ignifuga come ex lege richiesta e che quella Controparte_1 qpplicata da si incollava alle tovaglie, ai vestiti dei clienti? 52. “Vero che dopo il termine dei lavori Controparte_1 eseguiti da vengono utilizzati per la pulizia dei tavoli, bancone, panche solo prodotti specifici per la pulizia Controparte_1 del legno e non corrosivi?” Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte opposta, si chiede l'ammissione a prova contraria diretta con gli stessi testi indicati nella II° memoria ex art. 183co VI c.p.c.. - Si riserva, a giudizio dell'Odierno giudicante, la produzione della usb contenente il video del servizio televisivo “Linea 1” di Rai Uno andato in onda 04.03.2023 a dimostrazione dell'elevata qualità e prestigio del oggetto di causa e che pertanto pretendeva e Pt_1 richiedeva, visto anche l'importo già corrisposto, degli standard elevati e di prestigio per il mobilio commissionato, si indica il link ipertestuale per l'eventuale visione (reperibile in ogni caso sui motori di ricerca di google)
4 https://www.raiplay.it/video/2023/03/Linea-Bianca---Moena-Val-di-Fassa---04032023-d01292fe-3161-43db-
6ce-c77331f35fcc.html”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che parte opponente è decaduta da qualsivoglia diritto e in particolare dal diritto alla garanzia, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione in capo all'opponente e, per l'effetto, respingere le domande avversarie;
NEL
MERITO: I) previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, per le causali di cui alle premesse condannarsi, comunque, l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro =6.081,74= o a quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lg. 231/02 dal dovuto saldo e alle spese della procedura monitoria. IN OGNI CASO: Spese
e compensi di lite, compresi quelli della procedura monitoria, interamente rifusi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Spese di CTU e dei CCTTPP integralmente a carico del;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per Parte_1
l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del
22.11.2023 ad oggi non ammesse e che si intendono qui integralmente ritrascritte. Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti in atti, e comunque si insiste per l'ammissione alla prova contraria con i testi indicati nella memoria istruttoria a prova diretta come richiesto nella memoria ex art. 183, comma VI n. 3 cpc. Si insiste, altresì, per la riconvocazione a chiarimenti del CTU in merito alle osservazioni svolte dal CTP Ing. come richiesto nelle Persona_1 note scritte per l'udienza del 05.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 27 febbraio 2023, nell'opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 40/2023 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 1079/2022), evocava in giudizio hiedendo, in via Controparte_1 principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertato l'ammontare dell'eventuale minor credito di parte convenuta opposta, la limitazione della condanna al pagamento di quanto risultante dall'istruttoria. In via riconvenzionale chiedeva che controparte fosse condannata alla restituzione dell'importo come determinato in corso di causa a seguito dell'accertamento del minor valore delle opere realizzate dall'odierna convenuta opposta oltre al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle opere necessarie a ripristinare le opere viziate nonché per i danni cagionati dalla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, nella misura che risulterà provata in corso di causa o valutata in via equitativa dal Giudice.
5 Si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data primo giugno 2023, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. e il rigetto delle domande avversarie per intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 6.081,74, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e alle spese della procedura monitoria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 20 settembre 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 31 gennaio 2024 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 31 gennaio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice disponeva di procedersi a CTU, nominando Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch. e formulando il Persona_2 seguente quesito: “letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se sussistano i vizi contestati dall'attrice in merito al mobilio realizzato da parte convenuta opposta, in particolare quelli elencati nella relazione tecnica di parte allegata sub doc. 22, motivando compiutamente le conclusioni alle quali è giunto;
3) dica il CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dei manufatti afflitti dai vizi di cui al punto 2 del quesito;
5) tenti infine la conciliazione tra le parti”.
La causa era inoltre rinviata all'udienza del 10 aprile 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato. All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 9 ottobre 2024
6 per la disamina della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa delle richieste di proroga avanzate dal CTU per l'evasione dell'incarico.
Preso atto del deposito della CTU, all'udienza del 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie in precedenza non ammesse e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025.
Infine, all'udienza dell'25 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190, 1° comma, c.p.c.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
3.
Occorre in primo luogo vagliare la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia dovuta dall'appaltatore, come avanzata da parte opposta.
Preliminarmente, si rileva che in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. Civ. 10579/2012).
In primo luogo, ostiene di essersi avveduta degli Parte_1 asseriti vizi e difetti delle opere solo alla riapertura del rifugio dopo la pausa invernale e l'interruzione delle attività dovuta all'emergenza COVID. A supporto di tale allegazione produce, sub doc. 24, il registro dei corrispettivi dal quale si deduce inequivocabilmente che il rifugio era aperto già dal 21 maggio 2021. Ora, stando alla tesi dell'attrice, a decorrere da tale data avrebbe maturato la percezione che le lavorazioni sarebbero state viziate, e non da giugno 2021, come pure dalla medesima sostenuto. La denuncia dei vizi sarebbe stata pertanto valida e tempestiva se fosse stata inoltrata all'appaltatrice entro il
20 luglio 2021, ovvero entro sessanta giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 1667,
2° c., c.c.
Inoltre, si osserva che l'unico documento che, secondo la tesi di parte opponente, dovrebbe contenere una valida denuncia dei vizi e dei difetti delle lavorazioni svolte dall'appaltatore è lo scambio di messaggi allegato sub doc. 10, fasc. att. Ebbene, nel
7 contesto di tale scambio di messaggi, le uniche comunicazioni avanzate entro la fine di luglio 2021 sono quelle relative alla vetrinetta dei dolci e alle porte scorrevoli.
Tuttavia, sempre dalla disamina dello scambio di messaggi allegato sub doc. 10, si deduce che in data 4 ottobre 2021 la committente contestava all'appaltatrice la problematica della
“vernice che attacca sulle panche e il banco bar”, e che, in data 11 ottobre 2021 l'appaltatrice comunicava il giorno in cui sarebbero “venuti a sistemare”. Da tale scambio di messaggi deve dedursi che, quanto al difetto del bancone, ha riconosciuto il CP_1 vizio, impegnandosi a porvi rimedio.
Peraltro, salvo che per la vetrinetta e la porta scorrevole, nonché con riguardo al bancone del bar, oggetto dell'impegno a porvi rimedio da parte dell'appaltatore, non si può ritenere che i messaggi inviati dalla committente possano essere ritenuti una denuncia valida ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa civilistica sopra citata, in quanto, seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c. una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. Civ.
11520/2011). Ebbene, non si può ritenere che il semplice invio di fotografie, non accompagnato da alcuna descrizione, neanche sintetica, delle problematiche lamentate, possa mettere l'appaltatore nelle condizioni di porvi adeguato rimedio.
Né potrebbero giungere in soccorso le istanze di prova testimoniale articolate da parte opponente. Dei 49 capitoli articolati, hanno ad oggetto l'argomento qui esaminato il n.
12 e 20, i quali sono inammissibili in quanto generici, non essendo presente alcun preciso riferimento di tempo o di luogo, ovvero hanno ad oggetto problematiche risolte dalla stessa appaltatrice (nn. 42 e 43).
4.
Quanto all'efficacia probatoria del doc. 10, messa in dubbio da , si CP_1 osserva che i messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del
8 contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 c.c.. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati (Cass. Civ. 1254/2025). Tuttavia, tale disconoscimento idoneo a fare perdere la qualità di prova al documento informatico, degradandolo a presunzione semplice, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali da individuarsi nelle previsioni di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. Civ. 12794/2021). Ebbene, deve ritenersi che parte opposta non abbia compiuto un rituale disconoscimento della conformità del doc. 10, nel senso previsto dalla citata giurisprudenza.
5.
Da quanto sopra esposto e considerato, emerge pertanto che Parte_1 ha validamente azionato la garanzia per i vizi e difetti nell'appalto
[...] esclusivamente con riguardo ai manufatti identificabili nel bancone del bar e nella vetrinetta dei prodotti del rifugio. Il CTU, con valutazione congrua ed adeguatamente motivata, ha stimato l'esborso per porre rimedio a tali vizi in complessivi euro 2.415,00.
Di tale misura deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
. Parte_1
6.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, deve essere riconosciuta all'attrice opponente, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale da costei spiegata, la spettanza di una somma di euro 2.415,00 a titolo di risarcimento danni, da porre in compensazione con la somma pretesa dal convenuto a titolo di compenso per l'appalto ed azionata in via monitoria, pari ad euro 6.081,74, IVA compresa.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, a favore dell'opposto, di euro 3.666,74, IVA compresa.
7.
9 In ragione della parziale reciproca soccombenza, l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della metà delle spese di questo giudizio, spese che, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. CONDANNA a pagare a Parte_1 [...]
una somma complessiva di Controparte_1 euro 3.666,74, IVA compresa, oltre interessi come da domanda, disponendo che le siano restituite parte delle somme pagate in conseguenza della declaratoria di provvisoria esecutorietà;
4. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 [...]
a metà delle spese del giudizio Controparte_1 monitorio come liquidate in quella sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
5. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 [...]
a metà delle spese di questo Controparte_1 giudizio di opposizione, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro
2.540,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
6. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di Parte_1
in ragione dei 2/3 e a carico di
[...] Controparte_1
n ragione di 1/3, e le spese di CTP a carico di coloro che le hanno
[...] anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 10 novembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 293/2023 promossa da:
c.f.-p.i. ), con l'avv. Elisa Luisetto Parte_1 P.IVA_1
e l'avv. Paola Vicarioto, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Padova, via Carlo Rezzonico n. 24, come da procura in atti
-attrice opponente- contro p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'avv. Davide Fent, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Feltre (BL), via Roma n. 30, come da procura in atti
-convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655
e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione del 25 giugno
2025.
Conclusioni per parte attrice opponente: “Nel merito, in principalità: previo accertamento, per i motivi di cui in narrativa, dell'invalidità, inefficacia e illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che nulla è dovuto da all'odierna convenuta opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con Parte_1 restituzione di quanto pagato in forza dell'Ordinanza del 20.09.23. Nel merito, in subordine: accertare l'ammontare dell'eventuale minor credito dell'odierna convenuta opposta, limitando la condanna dell'attore opponente al pagamento di quanto risultante all'esito
1 dell'istruttoria, se e in quanto dovuto. In via riconvenzionale: condannare l'odierna convenuta opposta, per i motivi di cui in narrativa, alla restituzione dell'importo che verrà determinato in corso di causa a seguito all'accertamento del minor valore delle opere realizzate dall'odierna convenuta opposta medesima oltre al risarcimento dei danni subiti dal
[...] come sopra determinati o nel maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa e Parte_1 consistenti nelle opere necessarie a ripristinare le opere viziate nonché per i danni cagionati dalla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, nella misura che risulterà provata in corso di causa o valutata in via equitativa dal Giudice. In ogni caso Condannare l'odierna convenuta opposta al rimborso a favore del di tutte le spese e Parte_1 competenze del presente giudizio, IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali compresi. In via istruttoria: insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 co VI c.p.c. allo stato non ancora ammesse e pertanto: -si chiede l'ammissione della prova per interpello e per testimoni sui seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni: il Sig. residente in [...] a Foggia, il sig. Testimone_1 Testimone_2 residente a F.ne Toccol 151, Agordo (BL), la Sig.ra residente a F.ne Toccol 151, Agordo Testimone_3
(BL), la Sig.ra residente a [...] Località Val Fredda 1, il legale rappresentante di Testimone_4
Arredamenti Tasin S.n.c. di GA (TN), la Dott.ssa residente a [...] Testimone_5 Testimone_ (solo sul capitolo n. 6) l'Ing. , con studio in Via Celat 72 - 32020 San Tomaso Agordino (BL):
1. Vero che il Sig. in qualità di legale rappresentante del aveva commissionato Controparte_2 Parte_1 in data 21.05.2020 a l'integrale rifacimento degli interni per valorizzare la sua attività, come da Controparte_1 doc.2 che si rammostra al teste? 2. Vero che il Sig. in qualità di legale rappresentante del Controparte_2 [...] aveva conferito l'incarico del rifacimento degli interni a in quanto esperta nel Parte_1 Controparte_1 settore ed in grado di realizzare lavorazioni di qualità elevata? 3. Vero che il Sig. in qualità di Controparte_2 legale rappresentante del aveva affidato a la scelta dei materiali, delle Parte_1 Controparte_1 finiture e della verniciatura del mobilio come da doc.2 che si rammostra al teste? 4. Vero che il Sig. Controparte_2 in qualità di legale rappresentante del aveva accettato le proposte di in Parte_1 CP_1 CP_1 quanto competente per la scelta dell'adeguatezza dei materiali e della verniciatura? 5. Vero che l'esecuzione dei lavori di cui al contratto di cui al documento n. 2 che si rammostra al teste iniziavano nell'ottobre 2020 e terminavano a dicembre
2020? 6. Vero che, il riapriva solo per il mese di Febbraio 2021 e riapriva poi al 21.05.2021 Parte_1 come da doc. 24 che si rammostra? 7. Vero che nel febbraio 2021 il era poco frequentato a causa delle limitazioni Pt_1 previste per l'epidemia Covid? 8. Vero che, nel febbraio 2021, i vestiti dei clienti si incollavano alle panche presenti nella zona bar del a causa della vernice utilizzata da nell'esecuzione dei lavori di cui Parte_1 Controparte_1 al doc. 2 che si rammostra al teste? 9. Vero che, a causa della vernice utilizzata nelle panche nella zona bar che aderiva ai vestiti dei clienti del , le zone in cui si sedevano i clienti stessi erano annerite? Pt_1
10. Vero che, a partire da giugno/luglio 2021, la vernice del bancone presente nella zona bar del Parte_1 tratteneva le impurità causando zone annerite e/o sporche? 11. Vero che, a partire giugno/luglio 2021, la vernice dei tavoli presenti nella zona bar del si incollava alle tovaglie e tratteneva le impurità e causando così Parte_1 zone annerite e/o sporche? 12. Vero che, a partire dal mese luglio 2021, il Sig. aveva contattato CP_2 [...] denunciando le problematiche della verniciatura dei tavoli e chiedendo la loro risoluzione come da doc. 10 che CP_1 si rammostra? 13. Vero che dopo la chiusura del per riposo a ottobre 2021, aveva provveduto Controparte_1 Pt_1
2 ad apporre una verniciatura diversa al bancone, ai tavoli e alle panche? 14. Vero che, dal giugno/luglio 2021, nelle panche presenti nella zona bar del e, in particolare, nella zona centrale del singolo modulo si erano creati Parte_1 degli avvallamenti per il peso delle persone? 15. Vero che gli avvallamenti nelle panche della zona bar rendevano la seduta scomoda per i clienti del ? 16. Vero che i clienti del da giugno/luglio 2021 si Parte_1 Parte_1 lamentavano con i camerieri degli avvallamenti nelle panche della zona bar per la scomodità delle panche? 17. Vero che, fin da giugno/luglio 2021, i diversi moduli che formavano le panche della zona bar del si scollavano creando delle Pt_1 intercapedini e degli inestetismi? 18. Vero che a causa di questo scollamento tra i vari moduli, nel mese di luglio 2021, i pantaloni di una cliente del erano rimasti impigliati nella panca e si erano rovinati? 19. Vero che a Parte_1 causa di questo incidente la cliente si era lamentata con il Sig. il quale aveva dovuto offrire il pranzo CP_2 consumato dalla cliente stessa e dal marito per scusarsi dell'accaduto? 20. Vero che il Sig. aveva prontamente CP_2 contattato denunciando tale problematica di cui al capitolo n. 19 chiedendo la sua risoluzione? 21. Controparte_1
Vero che si era recata, nel luglio 2021, presso il e, constatata la problematica Controparte_1 Parte_1 dell'avvallamento nelle panche della zona bar, aveva apposto delle placche di metallo per rinforzare la tenuta delle panche?
22. Vero che nel luglio 2021 che agli sgabelli della zona bar del si staccavano le gambe, come da Parte_1 foto che si rammostra sub.doc. 4? 23. Vero che il Sig. di si era recato presso il CP_1 Controparte_1 [...]
, nel settembre 2021, alla presenza dei Sig.ri e Parte_1 Tes_2 Testimone_2 Testimone_3 constatata la problematica della vernice, si era impegnato a porre rimedio alla problematica? 24. Vero che, stante l'urgenza del loro utilizzo, il Sig. si era occupato personalmente dell'incollaggio delle gambe degli sgabelli? 25. Vero CP_2 che, a luglio 2021, la vetrinetta contenente i dolci presente nella zona del bar del palesava le Parte_1 guarnizioni difettose e le ante scorrevoli non combaciavano comportando il congelamento del contenuto come da doc.
5-10 che si rammostra? 26. Vero che, fin dal luglio 2021, i led posti sulla bottigliera sopra al bancone si erano staccati e, stante l'urgenza del loro utilizzo, il Sig. aveva CP_2 provveduto a incollarli con del silicone? 27. Vero che, a settembre 2021, la zona esterna del ripiano porta vassoi della zona bar presentava il legno sfogliato come da doc. 10 che si rammostra? 28. Vero che, nel corso delle lavorazioni di
[...]
che il vano lavastoviglie presente nella zona bar del era sproporzionato in eccesso rispetto alle misure CP_1 Pt_1 della lavastoviglie e, pertanto, la lavastoviglie non aderiva alle pareti vano come da doc. 12 che si rammostra al teste?; 29.
Vero che il Sig. nel corso delle lavorazioni da parte di aveva segnalato alla stessa CP_2 Controparte_1
l'inadeguatezza delle opere del vano lavastoviglie chiedendo la sua risoluzione;
30. Vero che dopo la Controparte_1 segnalazione del provvedeva a sistemare il vano lavastoviglie applicando delle parti in acciaio che Parte_2 riempissero le zone vuote? 31. Vero che, nel corso delle lavorazioni di era emerso che il lavello della Controparte_1 zona bar aveva misure e posizione errata come da doc. 8 che si rammostra al teste? 32. Vero che il Sig. , al Parte_3 momento della visione delle lavorazioni relative al lavello, aveva segnalato subito il relativo difetto chiedendo la risoluzione della problematica;
33. Vero che dopo la segnalazione del aveva provveduto e rimediare al difetto del Controparte_1 Parte_2 lavello tagliando il mobile? 34. Vero che, ad agosto 2021, la porta scorrevole che separa la zona bar dal salone era uscita
3 dalle guide e non si poteva utilizzare come da doc. 10 che si rammostra al teste? 35. Vero che il Sig. aveva CP_2 subito segnalato a la problematica della porta scorrevole chiedendone la risoluzione;
36. Vero che Controparte_1 aveva sistemato, dopo la segnalazione del la problematica della porta scorrevole? Controparte_1 Parte_2
37. Vero che al momento della conclusione dei lavori da parte di la bottigliera-cantinetta presente nel Controparte_1 salone aveva le ante che non aderivano correttamente al pari dei vani come da doc. 16 che si rammostra al teste? 38. Vero che, fin dalla riapertura dell'attività nel giugno/luglio 2021, i led della bottigliera-cantinetta presente nel salone del Pt_1 funzionavano parzialmente perché una parte rimaneva spenta? 39. Vero che il Sig. aveva subito segnalato CP_2 le problematiche dei led della bottigliera-cantinetta chiedendone la risoluzione? 40. Vero che dopo la CP_1 segnalazione del aveva cercato di porre rimedio alle problematiche relative alla senza Parte_2 Parte_4 riuscirvi in quanto ancora oggi i led della presente nel salone funzionano parzialmente? 41. Vero che, Parte_4
a settembre 2021, una trave nel soffitto del salone si era staccata parzialmente dal soffitto stesso come da doc. 10 che si rammostra al teste? 42. Vero che il Sig. aveva subito segnalato la gravità del problema della trave a CP_2 CP_1 chiedendo l'immediata risoluzione? 43. Vero che dopo la segnalazione del si era
[...] CP_1 Parte_2 recata presso il Rifugio ponendo rimedio alla problematica della trave? 44. Vero che, fin dai primi giorni di riapertura dell'attività nel giugno/luglio 2021, le serrature delle porte del bagno presente nella zona bar del avevano le viti che
Pt_1 si toglievano frequentemente? 45. Vero che, fin dai primi giorni di riapertura dell'attività nel luglio 2021, la serratura della porta del bagno degli uomini presente nella zona bar del aveva smesso di funzionare come da doc. 9 che si
Pt_1 rammostra al teste? 46. Vero che il Sig. aveva subito segnalato a la gravità del problema CP_2 Controparte_1 del mancato funzionamento della serratura del bagno degli uomini? 47. Vero che, nonostante il Sig. avesse CP_2 sollecitato il suo intervento, aveva omesso di ripristinare la funzionalità della serratura del bagno degli Controparte_1 uomini del e risolvere il problema delle viti che si toglievano? 48. Vero che il problema del mancato funzionamento
Pt_1 della serratura del bagno degli uomini del aveva portato molti clienti a lamentarsi del problema con il Sig.
Pt_1 [...]
49. Vero che, stante l'omesso intervento da parte di il Sig. si era visto CP_2 Controparte_1 CP_2 costretto a rivolgersi a Arredamenti Tasin S.n.c. di GA (TN) per il ripristino delle serrature dei bagni? 50. “Vero che in data 10.12.2023 all'apertura mattutina dei locali del , il led posizionato ad illuminare il bancone Parte_1 del bar è stato trovato parzialmente staccato e che nel tentativo di riposizionarlo il led si è completamente spento come da doc. 26 che si rammostra al teste?”
51. “Vero che l'Ing. , su incarico del in qualità di tecnico per la sicurezza, ha Testimone_6 Parte_1 richiesto a di verniciare panche, tavoli e bancone con vernice ignifuga come ex lege richiesta e che quella Controparte_1 qpplicata da si incollava alle tovaglie, ai vestiti dei clienti? 52. “Vero che dopo il termine dei lavori Controparte_1 eseguiti da vengono utilizzati per la pulizia dei tavoli, bancone, panche solo prodotti specifici per la pulizia Controparte_1 del legno e non corrosivi?” Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova di parte opposta, si chiede l'ammissione a prova contraria diretta con gli stessi testi indicati nella II° memoria ex art. 183co VI c.p.c.. - Si riserva, a giudizio dell'Odierno giudicante, la produzione della usb contenente il video del servizio televisivo “Linea 1” di Rai Uno andato in onda 04.03.2023 a dimostrazione dell'elevata qualità e prestigio del oggetto di causa e che pertanto pretendeva e Pt_1 richiedeva, visto anche l'importo già corrisposto, degli standard elevati e di prestigio per il mobilio commissionato, si indica il link ipertestuale per l'eventuale visione (reperibile in ogni caso sui motori di ricerca di google)
4 https://www.raiplay.it/video/2023/03/Linea-Bianca---Moena-Val-di-Fassa---04032023-d01292fe-3161-43db-
6ce-c77331f35fcc.html”.
Conclusioni per parte convenuta opposta: “IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare che parte opponente è decaduta da qualsivoglia diritto e in particolare dal diritto alla garanzia, nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione in capo all'opponente e, per l'effetto, respingere le domande avversarie;
NEL
MERITO: I) previo rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso, per le causali di cui alle premesse condannarsi, comunque, l'opponente, al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro =6.081,74= o a quella maggiore o minore somma che il Giudice ritenga di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lg. 231/02 dal dovuto saldo e alle spese della procedura monitoria. IN OGNI CASO: Spese
e compensi di lite, compresi quelli della procedura monitoria, interamente rifusi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA.
Spese di CTU e dei CCTTPP integralmente a carico del;
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per Parte_1
l'ammissione delle prove per interrogatorio formale e per testi formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc del
22.11.2023 ad oggi non ammesse e che si intendono qui integralmente ritrascritte. Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte per i motivi già esposti in atti, e comunque si insiste per l'ammissione alla prova contraria con i testi indicati nella memoria istruttoria a prova diretta come richiesto nella memoria ex art. 183, comma VI n. 3 cpc. Si insiste, altresì, per la riconvocazione a chiarimenti del CTU in merito alle osservazioni svolte dal CTP Ing. come richiesto nelle Persona_1 note scritte per l'udienza del 05.02.2025”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo
PEC in data 27 febbraio 2023, nell'opporsi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 40/2023 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 1079/2022), evocava in giudizio hiedendo, in via Controparte_1 principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, accertato l'ammontare dell'eventuale minor credito di parte convenuta opposta, la limitazione della condanna al pagamento di quanto risultante dall'istruttoria. In via riconvenzionale chiedeva che controparte fosse condannata alla restituzione dell'importo come determinato in corso di causa a seguito dell'accertamento del minor valore delle opere realizzate dall'odierna convenuta opposta oltre al risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle opere necessarie a ripristinare le opere viziate nonché per i danni cagionati dalla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte, nella misura che risulterà provata in corso di causa o valutata in via equitativa dal Giudice.
5 Si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data primo giugno 2023, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. e il rigetto delle domande avversarie per intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia e intervenuta prescrizione dell'azione. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 6.081,74, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex D. Lgs. 231/02 dal dovuto al saldo e alle spese della procedura monitoria.
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 20 settembre 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 31 gennaio 2024 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 31 gennaio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice disponeva di procedersi a CTU, nominando Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch. e formulando il Persona_2 seguente quesito: “letti gli atti, visti i documenti e acquisiti ove necessario ulteriori informazioni o documenti presso uffici pubblici (a ciò autorizzando il c.t.u. a norma dell'art. 213 c.p.c.), visionati i luoghi: 1) descriva il CTU l'andamento dell'appalto per cui è causa, anche alla luce dei documenti versati in atti;
2) dica il CTU se sussistano i vizi contestati dall'attrice in merito al mobilio realizzato da parte convenuta opposta, in particolare quelli elencati nella relazione tecnica di parte allegata sub doc. 22, motivando compiutamente le conclusioni alle quali è giunto;
3) dica il CTU se gli eventuali vizi costruttivi del manufatto siano addebitabili ad errori di progettazione o di esecuzione;
4) quantifichi il CTU i costi per il ripristino a regola d'arte dei manufatti afflitti dai vizi di cui al punto 2 del quesito;
5) tenti infine la conciliazione tra le parti”.
La causa era inoltre rinviata all'udienza del 10 aprile 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato. All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 9 ottobre 2024
6 per la disamina della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa delle richieste di proroga avanzate dal CTU per l'evasione dell'incarico.
Preso atto del deposito della CTU, all'udienza del 5 febbraio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie in precedenza non ammesse e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 giugno 2025.
Infine, all'udienza dell'25 giugno 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190, 1° comma, c.p.c.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
3.
Occorre in primo luogo vagliare la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia dovuta dall'appaltatore, come avanzata da parte opposta.
Preliminarmente, si rileva che in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass. Civ. 10579/2012).
In primo luogo, ostiene di essersi avveduta degli Parte_1 asseriti vizi e difetti delle opere solo alla riapertura del rifugio dopo la pausa invernale e l'interruzione delle attività dovuta all'emergenza COVID. A supporto di tale allegazione produce, sub doc. 24, il registro dei corrispettivi dal quale si deduce inequivocabilmente che il rifugio era aperto già dal 21 maggio 2021. Ora, stando alla tesi dell'attrice, a decorrere da tale data avrebbe maturato la percezione che le lavorazioni sarebbero state viziate, e non da giugno 2021, come pure dalla medesima sostenuto. La denuncia dei vizi sarebbe stata pertanto valida e tempestiva se fosse stata inoltrata all'appaltatrice entro il
20 luglio 2021, ovvero entro sessanta giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 1667,
2° c., c.c.
Inoltre, si osserva che l'unico documento che, secondo la tesi di parte opponente, dovrebbe contenere una valida denuncia dei vizi e dei difetti delle lavorazioni svolte dall'appaltatore è lo scambio di messaggi allegato sub doc. 10, fasc. att. Ebbene, nel
7 contesto di tale scambio di messaggi, le uniche comunicazioni avanzate entro la fine di luglio 2021 sono quelle relative alla vetrinetta dei dolci e alle porte scorrevoli.
Tuttavia, sempre dalla disamina dello scambio di messaggi allegato sub doc. 10, si deduce che in data 4 ottobre 2021 la committente contestava all'appaltatrice la problematica della
“vernice che attacca sulle panche e il banco bar”, e che, in data 11 ottobre 2021 l'appaltatrice comunicava il giorno in cui sarebbero “venuti a sistemare”. Da tale scambio di messaggi deve dedursi che, quanto al difetto del bancone, ha riconosciuto il CP_1 vizio, impegnandosi a porvi rimedio.
Peraltro, salvo che per la vetrinetta e la porta scorrevole, nonché con riguardo al bancone del bar, oggetto dell'impegno a porvi rimedio da parte dell'appaltatore, non si può ritenere che i messaggi inviati dalla committente possano essere ritenuti una denuncia valida ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa civilistica sopra citata, in quanto, seppure non è necessaria ai fini dell'art. 1667 c.c. una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale cioè da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, occorre comunque, onde impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore, una sia pur sintetica indicazione delle difformità o dei vizi, suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo (Cass. Civ.
11520/2011). Ebbene, non si può ritenere che il semplice invio di fotografie, non accompagnato da alcuna descrizione, neanche sintetica, delle problematiche lamentate, possa mettere l'appaltatore nelle condizioni di porvi adeguato rimedio.
Né potrebbero giungere in soccorso le istanze di prova testimoniale articolate da parte opponente. Dei 49 capitoli articolati, hanno ad oggetto l'argomento qui esaminato il n.
12 e 20, i quali sono inammissibili in quanto generici, non essendo presente alcun preciso riferimento di tempo o di luogo, ovvero hanno ad oggetto problematiche risolte dalla stessa appaltatrice (nn. 42 e 43).
4.
Quanto all'efficacia probatoria del doc. 10, messa in dubbio da , si CP_1 osserva che i messaggi WhatsApp sono considerati prove documentali, legittimamente acquisibili anche tramite riproduzione fotografica, come, ad esempio, gli screenshot delle chat. La validità dipende dalla possibilità di verificare la provenienza e l'affidabilità del
8 contenuto. I messaggi WhatsApp sono documenti elettronici che rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche previste dall'articolo 2712 c.c.. Consegue che hanno piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati (Cass. Civ. 1254/2025). Tuttavia, tale disconoscimento idoneo a fare perdere la qualità di prova al documento informatico, degradandolo a presunzione semplice, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali da individuarsi nelle previsioni di cui agli artt. 167 e 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. Civ. 12794/2021). Ebbene, deve ritenersi che parte opposta non abbia compiuto un rituale disconoscimento della conformità del doc. 10, nel senso previsto dalla citata giurisprudenza.
5.
Da quanto sopra esposto e considerato, emerge pertanto che Parte_1 ha validamente azionato la garanzia per i vizi e difetti nell'appalto
[...] esclusivamente con riguardo ai manufatti identificabili nel bancone del bar e nella vetrinetta dei prodotti del rifugio. Il CTU, con valutazione congrua ed adeguatamente motivata, ha stimato l'esborso per porre rimedio a tali vizi in complessivi euro 2.415,00.
Di tale misura deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da
[...]
. Parte_1
6.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, pertanto, deve essere riconosciuta all'attrice opponente, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale da costei spiegata, la spettanza di una somma di euro 2.415,00 a titolo di risarcimento danni, da porre in compensazione con la somma pretesa dal convenuto a titolo di compenso per l'appalto ed azionata in via monitoria, pari ad euro 6.081,74, IVA compresa.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, a favore dell'opposto, di euro 3.666,74, IVA compresa.
7.
9 In ragione della parziale reciproca soccombenza, l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto della metà delle spese di questo giudizio, spese che, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. CONDANNA a pagare a Parte_1 [...]
una somma complessiva di Controparte_1 euro 3.666,74, IVA compresa, oltre interessi come da domanda, disponendo che le siano restituite parte delle somme pagate in conseguenza della declaratoria di provvisoria esecutorietà;
4. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 [...]
a metà delle spese del giudizio Controparte_1 monitorio come liquidate in quella sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
5. CONDANNA a rimborsare a Parte_1 [...]
a metà delle spese di questo Controparte_1 giudizio di opposizione, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro
2.540,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
6. PONE definitivamente le spese di CTU a carico di Parte_1
in ragione dei 2/3 e a carico di
[...] Controparte_1
n ragione di 1/3, e le spese di CTP a carico di coloro che le hanno
[...] anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 10 novembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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