Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato, ex art.429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 64/2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura C.F. 1
in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv.ATZENI OLIVIERO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/01/2024, Parte 1
esponeva:
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 3088/22 per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità; che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente ad ottenere la provvidenza richiesta;
che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria sin dalla data della domanda amministrativa;
che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo bisognoso dell'AOI sin dalla data della domanda amministrativa, e
.CP L'* si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento della CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui Parte 1
integralmente si rinvia, le patologie da cui la stessa risulta affetta, evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da dicembre 2023. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che Parte_1 è affetta da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da dicembre 2023.
Non si fa luogo a condanna dell' CP_1 ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione. In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP ma precedente a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP in ragione di due terzi.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui "In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi" (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).
Il restante terzo delle dette spese va posto a carico dell' CP_1, maggiormente soccombente, e si liquida come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Restano a carico dell' CP_1 le spese di CTU liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' CP_1 in persona del Parte 1 "
legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il 09/01/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Dichiara che Parte 1 è affetta da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere da dicembre 2023;
Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa per due terzi le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di atp, e condanna l'CP 1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, del restante terzo delle dette spese, che liquida in euro 900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, liquidate separatamente.
Così deciso in Patti, 06/03/2025
Il Giudice
Pietro Paolo Arena