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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1810/24- Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1810/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, c.f. , parte nata a LL (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
22/05/1982, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Amato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
c.f. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Brunetti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di LL
- INTERVENTORE NECESSARIO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio ed ha allegato: Parte_1 Controparte_1
- che in data 20/07/2008, in LL (Cs), ha contratto matrimonio con il resistente
(Atto Anno 2008 Parte 2 Serie A N.36);
- che dalla loro unione sono nati due figli: ( e Persona_1 C.F._3
( ); Parte_2 C.F._4 R.G. n.° 1810/24- Pag. 2 di 7
- che in data 25 novembre 2023 il Tribunale di LL, con sentenza n. 1719/2023, ha omologato la separazione consensuale tra i detti coniugi ai seguenti patti e condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciscuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
− la casa coniugale, in LL alla Via E.Montale n.16, di proprietà della Parte_1
che la abita attualmente avendo in essa la propria residenza, resterà nella
[...] esclusiva disponibilità della stessa con gli arredi ivi presenti;
− i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento principale nella casa della madre;
− il padre potrà tenere con sé i figi a settimane alterne il mercoledì e nel week end il sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00, nell'altra settimana il martedi ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 19:00 e nel week-end la giornata di domenica dalle
10:00 alle 20:00; − durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i propri figli per cinque giorni consecutivi che comprenderanno alternativamente Natale e capodanno con relative vigilie;
− durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli dal 15 luglio al 15 agosto;
− durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente con i genitori la Pasqua ed il lunedì dell'angelo; − la casa coniugale, sita in LL alla Via E. Montale n.16, di proprietà della Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa, ivi residente, che la abiterà con i propri figli;
− il ha già trasferito la propria residenza in LL Controparte_1 alla Via Thurio n.2 ove vivrà; − i coniugi hanno concordato che, per il mantenimento dei minori il rinuncia in favore della della sua quota di assegno unico CP_1 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 378,40; − le spese straordinarie, previamente concordate se non indifferibili, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%; − entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
− la si impegna ad Parte_1 effettuare passaggio di proprietà in proprio favore dell'auto Opel Meriva Tg CK869RR su indicata, attualmente in comproprietà con il , entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2023; − entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”
- di aver eseguito il passaggio di proprietà della suddetta vettura a proprie spese;
- di aver appreso dal figlio minore , il 27/08/2024, che il resistente si era trasferito a Pt_2
RU e che non intendeva fare più ritorno a LL;
- che, infatti, da tale data i minori non hanno più visto il proprio padre;
R.G. n.° 1810/24- Pag. 3 di 7
- che solo il figlio minore intrattiene rapporti telefonici con il padre;
Pt_2
- di essere stata licenziata da circa quindici e di avere difficoltà a trovare un nuovo lavoro;
- che in ragione del suddetto licenziamento, essendo mutate le condizioni economiche rispetto alla separazione avvenuta nel 2023, ha interesse ad ottenere che il resistente versi mensilmente, per i figli, la somma di € 100,00 ciascuno, oltre al 100% dell'assegno unico;
- che, dal giorno dell'udienza fissata per la separazione, i coniugi non si sono riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi, venendo meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n.898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL il 20 luglio 2008 tra la signora ed il signor trascritto negli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di LL Atti di matrimonio Anno 2008 Parte 2 Serie A N.36
e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LL di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n.396 e successive modificazioni;
b) a modifica dei patti e delle condizioni di cui alla separazione consensuale su integralmente riportati si chiede che, qualora il Controparte_1 volesse, può avere il collocamento presso di sé del figlio minore , immutato l'affido Parte_2 condiviso dei figli ed il collocamento presso la madre dell'altro figlio Se il figlio Persona_1 dovesse essere collocato presso il padre, costui verserà alla ricorrente non il 100% Pt_2 dell'assegno unico per i figli ma il 50% dello stesso oltre alla somma mensile di euro 100,00 per il figlio , altrimenti rimanendo collocati entrambi i figli presso la madre , si chiede, come è Per_1 allo stato, assegno unico figli al 100% oltre al versamento mensile, a titolo di mantenimento prole, della somma di euro 100,00 per ogni figlio;
c) vacanze natalizie, pasquali ed estive immutate rispetto alla sentenza di separazione, come pure le spese straordinarie. Qualora il padre volesse tenere con sè i figli per detti periodi di vacanze in quel di RU o in altre città dovesse risiedere, sarà sua cura prendere il figlio e riaccompagnarlo a LL al termine della vacanza. I bambini potranno anche raggiungere il padre, viaggiando con i nonni paterni e presso questi ultimi, se lo desiderano potranno trascorrere i pomeriggi di visita settimanali spettanti in origine al padre come pure i week end alternati;
d) la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
e) spese del giudizio compensate e richiesta di onorario professionale per la ricorrente a carico dello Stato per avere presentato domanda di ammissione a spese dello Stato al COA di LL, come da numero protocollo web istanza (All.5).”. R.G. n.° 1810/24- Pag. 4 di 7
Instaurato il contraddittorio - previa autorizzazione del Tribunale al rinnovo della notifica del ricorso alla parte resistente nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14, comma 5, con provvedimento reso all'udienza del 26/02/2025 -, in data 23/05/2025 si è costituito , Controparte_1 il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto.
In particolare, il resistente ha dedotto:
- che non corrisponde a vero la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente;
- che, a causa del suo stato di salute compromesso e delle limitate competenze professionali, da tempo riscontrava difficoltà nel trovare un lavoro in LL;
- che, come noto alla ricorrente, il suo trasferimento a RU è stato determinato da ragioni lavorative, essendo ivi riuscito ad instaurare un contratto di lavoro a tempo determinato, prossimo al termine, che gli ha permesso, sino ad oggi, di provvedere al mantenimento dei propri figli, con rinuncia alla propria quota di assegno unico e versamento di quanto concordato in sede di separazione;
- che la ricorrente era al corrente della sua partenza, così come lo era il figlio;
Per_1
- che non è vera la circostanza allegata dalla ricorrente secondo cui dal 27 agosto i figli non hanno più visto il padre, in quanto e , insieme ai nonni paterni, si Pt_2 Per_1 sono recati a RU per le festività natalizie e, per le successive festività pasquali, lui stesso ha fatto ritorno a LL per trascorrere con i propri figli qualche giorno di festa;
- che i figli e , di 11 e 16 anni, hanno sempre intrattenuto rapporti con le Pt_2 Per_1 famiglie paterna e materna, trascorrendo tanto tempo con nonni e zii da entrambe le parti, vivono attualmente accanto ai nonni materni nella casa di proprietà della loro madre, nello stesso stabile in cui vive anche la zia materna e gli stessi nonni paterni continuano ad intrattenere rapporti costanti con i nipoti, offrendo la massima disponibilità a tenerli presso di loro in qualsiasi momento serva;
- che la ricorrente è in una posizione di vantaggio economico poiché è proprietaria dell'abitazione in cui vive e perché, avendo a carico i propri figli minori, può accedere ad aiuti statali quali l'ADI (assegno d'inclusione) e l'assegno unico, che il resistente ha lasciato interamente alla ricorrente rinunciando al proprio 50%, godendo, inoltre, dell'indennità di disoccupazione a seguito del licenziamento;
- che la ricorrente non è affetta da patologie invalidanti ed ha maturato una forte esperienza professionale nel settore bar/ristorazione, ragion per cui, a differenza del resistente, ha indiscutibilmente ampie possibilità di trovare un'occupazione; R.G. n.° 1810/24- Pag. 5 di 7
- di essere favorevole alla proposta di collocamento del figlio presso di sé, sebbene a Pt_2 causa della precarietà della sua attuale condizione lavorativa non ha ancora certezza in ordine alla prossima sede ed alla stessa prosecuzione del lavoro attualmente svolto;
- di ritenere congrua la somma già omologata da Tribunale in sede di separazione per il mantenimento dei propri figli, pari ad € 100,00 mensili, oltre rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della ricorrente;
- che le suddette condizioni economiche sono state pattuite dalle parti in sede di separazione e che non sono intervenuti fatti nuovi tali da giustificarne la modifica.
Tanto dedotto ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, per i motivi di cui in narrativa: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20.07.2008, in LL, trascritto negli atti di matrimonio Anno 2008 Parte 2 Serie A. N. 36 del Comune di LL - Confermare le condizioni già omologate dal Tribunale di LL disponendosi il versamento a titolo di mantenimento per i figli e , della somma di € 100,00 mensili oltre alla rinuncia della Pt_2 Per_1 propria quota di assegno unico in favore della ricorrente. - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Morano
Calabro per le incombenze di legge.”.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 25/06/202 sono comparsi i coniugi personalmente ed il giudice delegato alla trattazione ha esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il quale ha sortito esito negativo;
dopodiché i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni per il divorzio, come di seguito riportate: - “Affidamento condiviso dei minori e con collocazione Persona_1 Parte_2 prevalente presso la residenza materna sita in LL via E. Montale 16; il diritto di visita resta disciplinato come in sede di separazione;
- Il padre si obbliga a versare € 50,00 per ciascun figlio entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il padre rinuncia alla quota del 50% a lui spettante dell'assegno unico, attualmente di € 460,00 complessivi, in favore della madre, che lo riscuoterà integralmente.”. I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate ed il Tribunale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire il proprio parere favorevole (“Visto, nulla si oppone”).
3. Nel merito
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. R.G. n.° 1810/24- Pag. 6 di 7
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 1751/2023 definito con sentenza del Tribunale di LL n. 1719/2023 emessa il 25/11/2023 e depositata il 27/11/2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge e all'interesse dei figli minori ed . Per_1 Pt_2
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di LL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LL (Cs) in data 20/07/2008 tra e (Atto Anno 2008 Parte_1 Controparte_1
Parte 2 Serie A N.36), come sopra generalizzati;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LL (Cs), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. R.G. n.° 1810/24- Pag. 7 di 7
E. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in LL nella camera di consiglio tenutasi in data 10 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1810/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, c.f. , parte nata a LL (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
22/05/1982, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Amato, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
c.f. , parte nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaela Brunetti, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di LL
- INTERVENTORE NECESSARIO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
ha convenuto in giudizio ed ha allegato: Parte_1 Controparte_1
- che in data 20/07/2008, in LL (Cs), ha contratto matrimonio con il resistente
(Atto Anno 2008 Parte 2 Serie A N.36);
- che dalla loro unione sono nati due figli: ( e Persona_1 C.F._3
( ); Parte_2 C.F._4 R.G. n.° 1810/24- Pag. 2 di 7
- che in data 25 novembre 2023 il Tribunale di LL, con sentenza n. 1719/2023, ha omologato la separazione consensuale tra i detti coniugi ai seguenti patti e condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, libero ciscuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
− la casa coniugale, in LL alla Via E.Montale n.16, di proprietà della Parte_1
che la abita attualmente avendo in essa la propria residenza, resterà nella
[...] esclusiva disponibilità della stessa con gli arredi ivi presenti;
− i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento principale nella casa della madre;
− il padre potrà tenere con sé i figi a settimane alterne il mercoledì e nel week end il sabato dall'uscita di scuola sino alla domenica alle ore 21:00, nell'altra settimana il martedi ed il giovedì dall'uscita di scuola alle 19:00 e nel week-end la giornata di domenica dalle
10:00 alle 20:00; − durante le vacanze natalizie il padre potrà tenere con sé i propri figli per cinque giorni consecutivi che comprenderanno alternativamente Natale e capodanno con relative vigilie;
− durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli dal 15 luglio al 15 agosto;
− durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno alternativamente con i genitori la Pasqua ed il lunedì dell'angelo; − la casa coniugale, sita in LL alla Via E. Montale n.16, di proprietà della Parte_1 rimarrà nella esclusiva disponibilità della stessa, ivi residente, che la abiterà con i propri figli;
− il ha già trasferito la propria residenza in LL Controparte_1 alla Via Thurio n.2 ove vivrà; − i coniugi hanno concordato che, per il mantenimento dei minori il rinuncia in favore della della sua quota di assegno unico CP_1 Pt_1 dell'importo complessivo di euro 378,40; − le spese straordinarie, previamente concordate se non indifferibili, saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50%; − entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento per sé, essendo economicamente autosufficienti;
− la si impegna ad Parte_1 effettuare passaggio di proprietà in proprio favore dell'auto Opel Meriva Tg CK869RR su indicata, attualmente in comproprietà con il , entro e non oltre il Controparte_1
31.12.2023; − entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.”
- di aver eseguito il passaggio di proprietà della suddetta vettura a proprie spese;
- di aver appreso dal figlio minore , il 27/08/2024, che il resistente si era trasferito a Pt_2
RU e che non intendeva fare più ritorno a LL;
- che, infatti, da tale data i minori non hanno più visto il proprio padre;
R.G. n.° 1810/24- Pag. 3 di 7
- che solo il figlio minore intrattiene rapporti telefonici con il padre;
Pt_2
- di essere stata licenziata da circa quindici e di avere difficoltà a trovare un nuovo lavoro;
- che in ragione del suddetto licenziamento, essendo mutate le condizioni economiche rispetto alla separazione avvenuta nel 2023, ha interesse ad ottenere che il resistente versi mensilmente, per i figli, la somma di € 100,00 ciascuno, oltre al 100% dell'assegno unico;
- che, dal giorno dell'udienza fissata per la separazione, i coniugi non si sono riconciliati e lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente sino ad oggi, venendo meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale: “a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett.b, della Legge 1° dicembre 1970 n.898, come modificato dalla L.74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in LL il 20 luglio 2008 tra la signora ed il signor trascritto negli Parte_1 Controparte_1 atti di matrimonio del Comune di LL Atti di matrimonio Anno 2008 Parte 2 Serie A N.36
e conseguentemente ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LL di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000, n.396 e successive modificazioni;
b) a modifica dei patti e delle condizioni di cui alla separazione consensuale su integralmente riportati si chiede che, qualora il Controparte_1 volesse, può avere il collocamento presso di sé del figlio minore , immutato l'affido Parte_2 condiviso dei figli ed il collocamento presso la madre dell'altro figlio Se il figlio Persona_1 dovesse essere collocato presso il padre, costui verserà alla ricorrente non il 100% Pt_2 dell'assegno unico per i figli ma il 50% dello stesso oltre alla somma mensile di euro 100,00 per il figlio , altrimenti rimanendo collocati entrambi i figli presso la madre , si chiede, come è Per_1 allo stato, assegno unico figli al 100% oltre al versamento mensile, a titolo di mantenimento prole, della somma di euro 100,00 per ogni figlio;
c) vacanze natalizie, pasquali ed estive immutate rispetto alla sentenza di separazione, come pure le spese straordinarie. Qualora il padre volesse tenere con sè i figli per detti periodi di vacanze in quel di RU o in altre città dovesse risiedere, sarà sua cura prendere il figlio e riaccompagnarlo a LL al termine della vacanza. I bambini potranno anche raggiungere il padre, viaggiando con i nonni paterni e presso questi ultimi, se lo desiderano potranno trascorrere i pomeriggi di visita settimanali spettanti in origine al padre come pure i week end alternati;
d) la moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
e) spese del giudizio compensate e richiesta di onorario professionale per la ricorrente a carico dello Stato per avere presentato domanda di ammissione a spese dello Stato al COA di LL, come da numero protocollo web istanza (All.5).”. R.G. n.° 1810/24- Pag. 4 di 7
Instaurato il contraddittorio - previa autorizzazione del Tribunale al rinnovo della notifica del ricorso alla parte resistente nel rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis. 14, comma 5, con provvedimento reso all'udienza del 26/02/2025 -, in data 23/05/2025 si è costituito , Controparte_1 il quale ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto.
In particolare, il resistente ha dedotto:
- che non corrisponde a vero la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente;
- che, a causa del suo stato di salute compromesso e delle limitate competenze professionali, da tempo riscontrava difficoltà nel trovare un lavoro in LL;
- che, come noto alla ricorrente, il suo trasferimento a RU è stato determinato da ragioni lavorative, essendo ivi riuscito ad instaurare un contratto di lavoro a tempo determinato, prossimo al termine, che gli ha permesso, sino ad oggi, di provvedere al mantenimento dei propri figli, con rinuncia alla propria quota di assegno unico e versamento di quanto concordato in sede di separazione;
- che la ricorrente era al corrente della sua partenza, così come lo era il figlio;
Per_1
- che non è vera la circostanza allegata dalla ricorrente secondo cui dal 27 agosto i figli non hanno più visto il padre, in quanto e , insieme ai nonni paterni, si Pt_2 Per_1 sono recati a RU per le festività natalizie e, per le successive festività pasquali, lui stesso ha fatto ritorno a LL per trascorrere con i propri figli qualche giorno di festa;
- che i figli e , di 11 e 16 anni, hanno sempre intrattenuto rapporti con le Pt_2 Per_1 famiglie paterna e materna, trascorrendo tanto tempo con nonni e zii da entrambe le parti, vivono attualmente accanto ai nonni materni nella casa di proprietà della loro madre, nello stesso stabile in cui vive anche la zia materna e gli stessi nonni paterni continuano ad intrattenere rapporti costanti con i nipoti, offrendo la massima disponibilità a tenerli presso di loro in qualsiasi momento serva;
- che la ricorrente è in una posizione di vantaggio economico poiché è proprietaria dell'abitazione in cui vive e perché, avendo a carico i propri figli minori, può accedere ad aiuti statali quali l'ADI (assegno d'inclusione) e l'assegno unico, che il resistente ha lasciato interamente alla ricorrente rinunciando al proprio 50%, godendo, inoltre, dell'indennità di disoccupazione a seguito del licenziamento;
- che la ricorrente non è affetta da patologie invalidanti ed ha maturato una forte esperienza professionale nel settore bar/ristorazione, ragion per cui, a differenza del resistente, ha indiscutibilmente ampie possibilità di trovare un'occupazione; R.G. n.° 1810/24- Pag. 5 di 7
- di essere favorevole alla proposta di collocamento del figlio presso di sé, sebbene a Pt_2 causa della precarietà della sua attuale condizione lavorativa non ha ancora certezza in ordine alla prossima sede ed alla stessa prosecuzione del lavoro attualmente svolto;
- di ritenere congrua la somma già omologata da Tribunale in sede di separazione per il mantenimento dei propri figli, pari ad € 100,00 mensili, oltre rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della ricorrente;
- che le suddette condizioni economiche sono state pattuite dalle parti in sede di separazione e che non sono intervenuti fatti nuovi tali da giustificarne la modifica.
Tanto dedotto ha così concluso: “Voglia l'On.le Giudice adito 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, per i motivi di cui in narrativa: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20.07.2008, in LL, trascritto negli atti di matrimonio Anno 2008 Parte 2 Serie A. N. 36 del Comune di LL - Confermare le condizioni già omologate dal Tribunale di LL disponendosi il versamento a titolo di mantenimento per i figli e , della somma di € 100,00 mensili oltre alla rinuncia della Pt_2 Per_1 propria quota di assegno unico in favore della ricorrente. - ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Morano
Calabro per le incombenze di legge.”.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
All'udienza del 25/06/202 sono comparsi i coniugi personalmente ed il giudice delegato alla trattazione ha esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi, il quale ha sortito esito negativo;
dopodiché i coniugi hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni per il divorzio, come di seguito riportate: - “Affidamento condiviso dei minori e con collocazione Persona_1 Parte_2 prevalente presso la residenza materna sita in LL via E. Montale 16; il diritto di visita resta disciplinato come in sede di separazione;
- Il padre si obbliga a versare € 50,00 per ciascun figlio entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Il padre rinuncia alla quota del 50% a lui spettante dell'assegno unico, attualmente di € 460,00 complessivi, in favore della madre, che lo riscuoterà integralmente.”. I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo la pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate ed il Tribunale, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei ed urgenti in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire il proprio parere favorevole (“Visto, nulla si oppone”).
3. Nel merito
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. R.G. n.° 1810/24- Pag. 6 di 7
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 1751/2023 definito con sentenza del Tribunale di LL n. 1719/2023 emessa il 25/11/2023 e depositata il 27/11/2023 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge e all'interesse dei figli minori ed . Per_1 Pt_2
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di LL, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LL (Cs) in data 20/07/2008 tra e (Atto Anno 2008 Parte_1 Controparte_1
Parte 2 Serie A N.36), come sopra generalizzati;
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di LL (Cs), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. R.G. n.° 1810/24- Pag. 7 di 7
E. DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in LL nella camera di consiglio tenutasi in data 10 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Valeria Morrone.