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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata in [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed in data 13/09/1988, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. COLLOCA TOMMASO
- CF - PEC - che la rappresenta e difesa in C.F._2 Email_1 giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF – nato in CP_1 C.F._3
OL (NA) ed in data 02/07/1993, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. IO SA
INGEGNO - CF - PEC: - C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 dicembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/11/2025 - che i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 06.06.2020 in
UR (CZ) come risulta dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2025 - numero 1 - parte II serie b;
i coniugi costituivano dapprima come casa coniugale l'immobile sito in Pozzuoli alla Via Vicinale Monterusso 10; in data 20.06.2021 nasceva in Castel Volturno e in costanza di matrimoni , che veniva regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
il rapporto coniugale Persona_1 negli ultimi periodi manifestava progressive difficoltà e pertanto nel settembre 2024 i ricorrenti decidevano di 2
trasferirsi in Filadelfia (VV), locando l'immobile sito alla via Dante Alighieri 2 in forza di regolare contratto intestato al sig;
ciò per avvicinarsi alla famiglia di origine della sig.r ove il padre e il fratello CP_1 Pt_1 sono titolari di 2 attività commerciali presso le quali, il sig. , ha svolto atti vita lavorativa percependo CP_1 mediamente uno stipendio di €. 1000 mensili sufficienti a fare fronte alle esigenze familiari e riuscendo a corrispondere il canone dell'immobile locato;
per il manifestarsi, ormai da molto tempo, di insuperabili difficoltà di reciproca comprensione e convivenza, stante l'impossibilità di proseguire la vita coniugale, verso la fine del
2024 il signo decideva di rientrare a Napoli dove riusciva a trovare un'occupazione presso la Cosmopol CP_1
S.p.A. percependo mediamente € 1200,00 mensili;
è intenzione della sig.ra trasferire la propria Pt_1 residenza in Vibo Valentia presso la sua famiglia di origine dove ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso i (vedi ricorso introduttivo in atti). Parte_2
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
A) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
impegnandosi inoltre a tutelare le figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B) affido della figlia minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figli . Entrambi i genitori avranno Persona_1 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il sig avrà la facoltà di tenere con sé la figlia alternativamente un week end settimanale dalle ore CP_1
20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica
D) Per quanto concerne le festività religiose voglia applicarsi il principio dell'alternanza, anche in considerazione della distanza tra le residenze dei ricorrenti, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 1° giugno di ciascun anno, salvo diverse intese.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicandone la destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
E) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, la somma globale di € 400,00 (euro quattrocento/00) di seguito nel dettaglio 100% assegno unico universale in favore della IG.ra cui aggiungere € 300,00 mediante bonifico ordinario Pt_1 su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.r entro il 25 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno Pt_1 3
secondo la variazione degli indici ISTAT. Va altresì evidenziato che l'ammontare dell'importo è calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito dal IG;
CP_1
F) Il IG. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria una preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il sig. si impegna a farsi carico delle spese per i viaggi e per il soggiorno sostenuti dalla signora CP_1
per consentire alla piccol di trascorrere del tempo con il padre e la famiglia paterna Pt_1 Persona_1 con la finalità di favorire la continuità degli incontri tra quest'ultimi e la minore.
H) I ricorrenti si impegnano a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii e cugini);
I) i ricorrenti rilasciano il consenso per il rilascio documenti della carta di identità e/o passaporto per la minore;
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano (vedi, nel dettaglio, le condizioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 839 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - rappresenta e difesa dall'avv. COLLOCA TOMMASO, giusta procura rilasciata in C.F._1 calce al ricorso, e sig. - CF – a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
IO SA INGEGNO, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in oggetto, il
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 13 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente 4
richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 02/12/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 15 dicembre 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata in [...] ed in data 13/09/1988, Parte_1 C.F._1 5
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. COLLOCA TOMMASO - CF - C.F._2
PEC - che la rappresenta e difesa in giudizio giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato in OL (NA) ed in data CP_1 C.F._3
02/07/1993, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. IO SA INGEGNO - CF
- PEC: - domiciliato presso il di C.F._4 Email_2 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata in [...] ed in data 13/09/1988, e sig. - CF C.F._1 CP_1
– nato in OL (NA) ed in data 02/07/1993, alle seguenti e concordate condizioni: C.F._3
A) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
impegnandosi inoltre a tutelare le figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B) affido della figlia minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figli . Entrambi i genitori avranno Persona_1 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il sig avrà la facoltà di tenere con sé la figlia alternativamente un week end settimanale dalle ore CP_1
20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica
D) Per quanto concerne le festività religiose voglia applicarsi il principio dell'alternanza, anche in considerazione della distanza tra le residenze dei ricorrenti, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 1° giugno di ciascun anno, salvo diverse intese.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicandone la destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
E) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, la somma globale di Euro 400,00 (euro quattrocento/00) di seguito nel dettaglio 100% 6
assegno unico universale in favore della IG.ra cui aggiungere € 300,00 mediante bonifico ordinario Pt_1 su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.r entro il 25 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno Pt_1 secondo la variazione degli indici ISTAT. Va altresì evidenziato che l'ammontare dell'importo è calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito dal IG;
CP_1
F) Il IG. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria una preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il sig. si impegna a farsi carico delle spese per i viaggi e per il soggiorno sostenuti dalla signora CP_1
per consentire alla piccol di trascorrere del tempo con il padre e la famiglia paterna Pt_1 Persona_1 con la finalità di favorire la continuità degli incontri tra quest'ultimi e la minore.
H) I ricorrenti si impegnano a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii e cugini);
I) i ricorrenti rilasciano il consenso per il rilascio documenti della carta di identità e/o passaporto per la minore.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) – atto n. 1, parte II, serie B, anno 2025 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 7
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata in [...] Parte_1 C.F._1
(NA) ed in data 13/09/1988, elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. COLLOCA TOMMASO
- CF - PEC - che la rappresenta e difesa in C.F._2 Email_1 giudizio giusta procura rilasciata in calce al ricorso, e sig. - CF – nato in CP_1 C.F._3
OL (NA) ed in data 02/07/1993, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. IO SA
INGEGNO - CF - PEC: - C.F._4 Email_2 domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 15 dicembre 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/11/2025 - che i ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data 06.06.2020 in
UR (CZ) come risulta dall'estratto per riassunto dei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2025 - numero 1 - parte II serie b;
i coniugi costituivano dapprima come casa coniugale l'immobile sito in Pozzuoli alla Via Vicinale Monterusso 10; in data 20.06.2021 nasceva in Castel Volturno e in costanza di matrimoni , che veniva regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
il rapporto coniugale Persona_1 negli ultimi periodi manifestava progressive difficoltà e pertanto nel settembre 2024 i ricorrenti decidevano di 2
trasferirsi in Filadelfia (VV), locando l'immobile sito alla via Dante Alighieri 2 in forza di regolare contratto intestato al sig;
ciò per avvicinarsi alla famiglia di origine della sig.r ove il padre e il fratello CP_1 Pt_1 sono titolari di 2 attività commerciali presso le quali, il sig. , ha svolto atti vita lavorativa percependo CP_1 mediamente uno stipendio di €. 1000 mensili sufficienti a fare fronte alle esigenze familiari e riuscendo a corrispondere il canone dell'immobile locato;
per il manifestarsi, ormai da molto tempo, di insuperabili difficoltà di reciproca comprensione e convivenza, stante l'impossibilità di proseguire la vita coniugale, verso la fine del
2024 il signo decideva di rientrare a Napoli dove riusciva a trovare un'occupazione presso la Cosmopol CP_1
S.p.A. percependo mediamente € 1200,00 mensili;
è intenzione della sig.ra trasferire la propria Pt_1 residenza in Vibo Valentia presso la sua famiglia di origine dove ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso i (vedi ricorso introduttivo in atti). Parte_2
Tanto premesso, gli stessi come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, ricorrevano al Tribunale di Lamezia
Terme adito, affinché, premessi gli incombenti di legge e previa comparizione delle parti, verificata la congiunta volontà dei coniugi, volesse omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti e concordate condizioni:
A) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
impegnandosi inoltre a tutelare le figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B) affido della figlia minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figli . Entrambi i genitori avranno Persona_1 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il sig avrà la facoltà di tenere con sé la figlia alternativamente un week end settimanale dalle ore CP_1
20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica
D) Per quanto concerne le festività religiose voglia applicarsi il principio dell'alternanza, anche in considerazione della distanza tra le residenze dei ricorrenti, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 1° giugno di ciascun anno, salvo diverse intese.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicandone la destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
E) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, la somma globale di € 400,00 (euro quattrocento/00) di seguito nel dettaglio 100% assegno unico universale in favore della IG.ra cui aggiungere € 300,00 mediante bonifico ordinario Pt_1 su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.r entro il 25 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno Pt_1 3
secondo la variazione degli indici ISTAT. Va altresì evidenziato che l'ammontare dell'importo è calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito dal IG;
CP_1
F) Il IG. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria una preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il sig. si impegna a farsi carico delle spese per i viaggi e per il soggiorno sostenuti dalla signora CP_1
per consentire alla piccol di trascorrere del tempo con il padre e la famiglia paterna Pt_1 Persona_1 con la finalità di favorire la continuità degli incontri tra quest'ultimi e la minore.
H) I ricorrenti si impegnano a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii e cugini);
I) i ricorrenti rilasciano il consenso per il rilascio documenti della carta di identità e/o passaporto per la minore;
L) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano (vedi, nel dettaglio, le condizioni in atti).
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 839 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - rappresenta e difesa dall'avv. COLLOCA TOMMASO, giusta procura rilasciata in C.F._1 calce al ricorso, e sig. - CF – a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3
IO SA INGEGNO, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in oggetto, il
Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 13 novembre 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente 4
richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 02/12/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 15 dicembre 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, come da loro chiesto all'atto del deposito del ricorso introduttivo.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 18 novembre 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non più riconciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF - nata in [...] ed in data 13/09/1988, Parte_1 C.F._1 5
elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale dell'Avv. COLLOCA TOMMASO - CF - C.F._2
PEC - che la rappresenta e difesa in giudizio giusta procura rilasciata Email_1 in calce al ricorso, e sig. - CF – nato in OL (NA) ed in data CP_1 C.F._3
02/07/1993, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. IO SA INGEGNO - CF
- PEC: - domiciliato presso il di C.F._4 Email_2 lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, n. 839 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
- nata in [...] ed in data 13/09/1988, e sig. - CF C.F._1 CP_1
– nato in OL (NA) ed in data 02/07/1993, alle seguenti e concordate condizioni: C.F._3
A) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
impegnandosi inoltre a tutelare le figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
B) affido della figlia minore a entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Persona_1 condiviso con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della minore. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figli . Entrambi i genitori avranno Persona_1 diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Il sig avrà la facoltà di tenere con sé la figlia alternativamente un week end settimanale dalle ore CP_1
20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica
D) Per quanto concerne le festività religiose voglia applicarsi il principio dell'alternanza, anche in considerazione della distanza tra le residenze dei ricorrenti, alternando i predetti giorni di anno in anno, salvo la possibilità di accordi diversi fra le stesse parti. Quanto alle vacanze estive, il periodo di vacanze sarà ripartito tra i genitori in maniera tale che la figlia potrà trascorrere con loro eguali periodi di vacanza (che si indicano in quindici giorni cadauno), anche non continuativi, da concordarsi entro il 1° giugno di ciascun anno, salvo diverse intese.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicandone la destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
E) Il sig. si impegna a corrispondere mensilmente a titolo di concorso spese per il mantenimento CP_1 ordinario della figlia, la somma globale di Euro 400,00 (euro quattrocento/00) di seguito nel dettaglio 100% 6
assegno unico universale in favore della IG.ra cui aggiungere € 300,00 mediante bonifico ordinario Pt_1 su c/c bancario e/o postale intestato alla sig.r entro il 25 di ogni mese da rivalutarsi di anno in anno Pt_1 secondo la variazione degli indici ISTAT. Va altresì evidenziato che l'ammontare dell'importo è calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito dal IG;
CP_1
F) Il IG. rimborserà inoltre alla sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figli dietro semplice presentazione del Persona_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria una preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) Il sig. si impegna a farsi carico delle spese per i viaggi e per il soggiorno sostenuti dalla signora CP_1
per consentire alla piccol di trascorrere del tempo con il padre e la famiglia paterna Pt_1 Persona_1 con la finalità di favorire la continuità degli incontri tra quest'ultimi e la minore.
H) I ricorrenti si impegnano a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (nonni, zii e cugini);
I) i ricorrenti rilasciano il consenso per il rilascio documenti della carta di identità e/o passaporto per la minore.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) – atto n. 1, parte II, serie B, anno 2025 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite. 7
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)