Sentenza 9 gennaio 1974
Massime • 2
La parte,della quale il giudice del merito ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, non ha interesse ad impugnare le statuizioni emesse con la stessa sentenza a carico di altri convenuti. ( V 2422'71, mass n 353378).*
La denuncia di omesso esame di un documento decisivo deve contenere l'indicazione degli elementi dai quali si possa desumere che l'esame del documento stesso avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice del merito, affinche la Corte di Cassazione possa controllare se, in relazione alla dedotta omissione, sussista quel carattere di virtuale decisivita che puo giustificare la censura proposta a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. ( Conf 1760'72, mass n 358710).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1974, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1974 |
Testo completo
La parte,della quale il giudice del merito ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, non ha interesse ad impugnare le statuizioni emesse con la stessa sentenza a carico di altri convenuti. ( V 2422'71, mass n 353378).*