Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1974, n. 67
CASS
Sentenza 9 gennaio 1974

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La parte,della quale il giudice del merito ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, non ha interesse ad impugnare le statuizioni emesse con la stessa sentenza a carico di altri convenuti. ( V 2422'71, mass n 353378).*

La denuncia di omesso esame di un documento decisivo deve contenere l'indicazione degli elementi dai quali si possa desumere che l'esame del documento stesso avrebbe potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice del merito, affinche la Corte di Cassazione possa controllare se, in relazione alla dedotta omissione, sussista quel carattere di virtuale decisivita che puo giustificare la censura proposta a norma dell'art 360 n 5 cod proc civ. ( Conf 1760'72, mass n 358710).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1974, n. 67
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 67
    Data del deposito : 9 gennaio 1974

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