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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3165/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Nadir Bianchin (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per la ricorrente:
NEL MERITO: che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, ed accertato quanto qui segnalato
e documentato dall'esponente circa il protrarsi della separazione di fatto dei coniugi sin dalla data di celebrazione del loro matrimonio, a seguito dell'autonomo ed ingiustificato allontanamento del marito, avvenuto nove anni fa ormai, da quella che avrebbe dovuto essere la casa familiare, dove il predetto non ha mai abitato, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi con effetto dalla data del matrimonio;
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 e, per l'avvenuto decorso da allora dei termini di legge, voglia altresì contestualmente dichiarare il conseguente scioglimento del matrimonio celebrato in data 30/11/2015 nel Comune di
Montebelluna TV tra (Cod. Fisc. ) nata a [...]_1 CodiceFiscale_4
VE il 22/04/1976, e (Cod. Fisc. ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_5
(Tunisia) il 24/01/1987, dove all'epoca risultava residente, ma con indirizzo sconosciuto: matrimonio registrato negli Atti di Matrimonio Anno 2015, Numero 36, Parte I, Serie Ufficio 1; ciò, per il venir meno da parte del marito agli obblighi di legge contratti con le nozze, stante il suo ingiustificato abbandono della neo sposa e l'essersi reso irreperibile sin dal giorno successivo alle nozze. Disporsi l'annotazione della sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero
Visto agli atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 30/11/2015 contraeva Parte_1
matrimonio civile con;
che tuttavia, subito dopo la celebrazione delle nozze, il CP_1 marito si rendeva irreperibile facendo perdere ogni traccia di sé; che era evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
che dunque ricorrevano i presupposti per la pronuncia di separazione e di divorzio.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, consistenti unicamente nella pronuncia sullo status, in punto separazione e scioglimento del matrimonio.
A seguito di rinvii finalizzati al perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza di comparizione delle parti del 25/02/2025 era presente il solo procuratore della ricorrente.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e si riserva di riferire al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo il resistente nato in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore (se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso). Dagli atti emerge infatti che la ricorrente risiede in Montebelluna, alla Via Toronto n. 6, Int. 9 (cfr. doc. 1).
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) vi) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/07/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi, le parti non hanno mai coabitato o convissuto.
Depone in tal senso la circostanza secondo cui la sig.ra non ha più notizie del coniuge da Parte_1
circa dieci anni e già nel mese di dicembre 2015, poco dopo la celebrazione delle nozze, il resistente si rendeva irreperibile.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
(nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle varie fasi e del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(VE) il 22/04/1976 e nato a [...] - TUNISIA il 24/01/1987, CP_1
matrimonio contratto il 30/11/2015 e trascritto al n. 36, Parte I, Ufficio 1, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebelluna;
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 2) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) condanna il resistente , al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Parte_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 3165/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso congiunto cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 03/07/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Nadir Bianchin (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montebelluna;
C.F._2
- RICORRENTE -
contro
C.F. ), CP_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
Conclusioni delle parti costituite
Per la ricorrente:
NEL MERITO: che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, ed accertato quanto qui segnalato
e documentato dall'esponente circa il protrarsi della separazione di fatto dei coniugi sin dalla data di celebrazione del loro matrimonio, a seguito dell'autonomo ed ingiustificato allontanamento del marito, avvenuto nove anni fa ormai, da quella che avrebbe dovuto essere la casa familiare, dove il predetto non ha mai abitato, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi con effetto dalla data del matrimonio;
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 e, per l'avvenuto decorso da allora dei termini di legge, voglia altresì contestualmente dichiarare il conseguente scioglimento del matrimonio celebrato in data 30/11/2015 nel Comune di
Montebelluna TV tra (Cod. Fisc. ) nata a [...]_1 CodiceFiscale_4
VE il 22/04/1976, e (Cod. Fisc. ), nato a [...]_1 CodiceFiscale_5
(Tunisia) il 24/01/1987, dove all'epoca risultava residente, ma con indirizzo sconosciuto: matrimonio registrato negli Atti di Matrimonio Anno 2015, Numero 36, Parte I, Serie Ufficio 1; ciò, per il venir meno da parte del marito agli obblighi di legge contratti con le nozze, stante il suo ingiustificato abbandono della neo sposa e l'essersi reso irreperibile sin dal giorno successivo alle nozze. Disporsi l'annotazione della sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero
Visto agli atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 30/11/2015 contraeva Parte_1
matrimonio civile con;
che tuttavia, subito dopo la celebrazione delle nozze, il CP_1 marito si rendeva irreperibile facendo perdere ogni traccia di sé; che era evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
che dunque ricorrevano i presupposti per la pronuncia di separazione e di divorzio.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte, consistenti unicamente nella pronuncia sullo status, in punto separazione e scioglimento del matrimonio.
A seguito di rinvii finalizzati al perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al resistente, all'udienza di comparizione delle parti del 25/02/2025 era presente il solo procuratore della ricorrente.
Il Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e si riserva di riferire al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo il resistente nato in [...] – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale la residenza abituale dell'attore (se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso). Dagli atti emerge infatti che la ricorrente risiede in Montebelluna, alla Via Toronto n. 6, Int. 9 (cfr. doc. 1).
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) vi) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
03/07/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente appare evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi, le parti non hanno mai coabitato o convissuto.
Depone in tal senso la circostanza secondo cui la sig.ra non ha più notizie del coniuge da Parte_1
circa dieci anni e già nel mese di dicembre 2015, poco dopo la celebrazione delle nozze, il resistente si rendeva irreperibile.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che parte ricorrente ha inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi
(nel caso di specie della sola ricorrente) di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
2. Spese di lite
Attesi gli esiti del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei compensi previsti dal D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto delle varie fasi e del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(VE) il 22/04/1976 e nato a [...] - TUNISIA il 24/01/1987, CP_1
matrimonio contratto il 30/11/2015 e trascritto al n. 36, Parte I, Ufficio 1, Anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montebelluna;
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024 2) autorizza le parti a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) condanna il resistente , al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida nella somma di € 1.500,00, oltre spese generali, IVA e Cp. Parte_1
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso, 26/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3165/2024