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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9679/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9679/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta corrente in Catania Strada Provinciale 53, Parte_2
viale Kennedy 94/96, elettivamente domiciliato in Catania, via Papale n. 24, presso lo studio dell'avv. Dario Di Bella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dott. , con sede legale in Bologna Via Stalingrado n.45, Controparte_2
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Catania Via V. Giuffrida n.37, presso lo studio dell'avv. Paola Strano, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno giusta procura stesa in foglio separato che forma parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 9 All'udienza del 20 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2022 , titolare Parte_1 dell'omonima ditta sita in viale Kennedy 94/96 (CT), ha Parte_2
convenuto in giudizio e ne ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo, sì come dovuto, in forza della polizza assicurativa n. 1/64647/87/123027429,
a copertura dei danni subiti in conseguenza della tromba d'aria verificatasi a Catania in data
28 novembre 2020. Ha chiesto anche la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata.
L'attore riferiva, a sostegno della domanda, che, a causa del dedotto evento atmosferico, erano stati danneggiati i seguenti beni: il vano destinato all'impianto di scarico centralizzato del carburante, la copertura dei bagni posti a servizio dell'utenza con le relative tubazioni di scarico fognario e le adduzioni idriche site sul retro, un palo della luce, il prezziario del carburante sostenuto dal totem, diverse telecamere di sorveglianza, le doghe della pensilina e diversi corpi illuminanti ivi collocati.
Ha altresì allegato di aver denunciato il sinistro e di aver inutilmente tentato la mediazione conclusasi con il verbale negativo del 17 novembre 2011.
Ha dichiarato, dipoi, di aver proposto ricorso ex art. 696 c.p.c., data l'urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi e la condizione dei beni indi danneggiati, esitato nella nomina di CTU che ha stimato i danni occorsi.
Integratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta del 7 dicembre 2022, che ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda attorea.
Ha contestato, innanzitutto, l'an della pretesa azionata, stante l'assenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della stessa.
pagina 2 di 9 Ha eccepito, di poi, l'inoperatività della garanzia assicurativa, al riguardo deducendo, per un verso, che l'attore aveva tardivamente denunciato il sinistro e, rilevando, per altro verso, che l'evento reclamato, ad ogni modo, non avrebbe potuto ricondursi alle categorie di beni indennizzabili a termini di polizza.
Ha contestato, in ultimo, la pur spiegata domanda per responsabilità aggravata, chiedendo, in subordine, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, avrebbesi dovuto considerare il convenuto scoperto pari al 10%.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di indennizzo dei danni materiali occorsi alla stazione di servizio carburanti in ditta di subiti in conseguenza della Parte_1 tromba d'aria verificatasi a Catania in data 28 novembre 2020, alle ore 19:00 circa.
Essa trova titolo nella polizza assicurativa richiamata in atti.
In ordine all'an della pretesa, osserva il Tribunale che costituisce circostanza documentalmente provata, benché da controparte contestata, quella per cui, per un verso, il fatto storico, cioè l'evento atmosferico per cui è causa, è, in effetti, avvenuto nell'ambito spaziale e temporale prospettato dall'attore (al riguardo, si veda, agli atti, il comunicato stampa e il video all'uopo depositati) e, per altro verso, che l'occorsa tromba d'aria, essendo annoverata, a termini di polizza, tra i c.d. rischi astrattamente inclusi, rappresenta uno degli eventi alla verificazione dei quali, per l'appunto, l'assicuratore avrebbe concordato il pagamento dell'indennizzo (v. Sez. Incendio, art.
3.1 n. 7 – Garanzia Base, ove si legge il riferimento esplicito, tra i rischi nominati, agli eventi atmosferici e, in particolare, alla tromba d'aria).
pagina 3 di 9 Quanto, poi, ai danni, la CTU disposta in esito all'accertamento tecnico preventivo ha acclarato che i beni interessati dal pregiudizio sono stati i seguenti: il prezziario elettronico dei carburanti collocato sul totem, la pensilina posta a copertura dei distributori e la plafoniera in essa integrata, alcune telecamere di sorveglianza, la copertura del fabbricato servizio igienici e l'impianto idrico di adduzione e scarico posto sul retro, la recinzione perimetrale in paletti metallici e rete, la copertura in tegole dell'isola scarico carburanti, il palo di illuminazione;
essi sono stati quantificati nella misura di euro 14.873,13.
, convenuta in giudizio, eccepisce l'inoperatività della dedotta Controparte_1 polizza, per tal via contestando l'indennizzabilità dei danni lamentati dall'assicurato.
Lo fa, nella specie, per due ordini di ragioni: in una, richiama – quale fatto impeditivo della pretesa attorea – la clausola contrattuale ivi dedotta, all'uopo affermando che, in realtà, i danni reclamati, interessando “beni posti all'aperto”, sarebbero da considerarsi, piuttosto, tra i rischi non compresi nella copertura;
in altra, accusa la tardività con cui l'attore ha provveduto a denunciare il sinistro (cioè, due mesi dopo la verificazione dello stesso – art. 2.20,
Condizioni generali del contratto).
Per suo conto, la difesa dell'attore, in disparte la preliminare questione del contestato difetto di procura in capo al rappresentante della compagnia, da ritenersi superata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 cpc, a fronte dell'avvenuta produzione, seppur tardiva, del documento attestante il suddetto potere, oppone la tardività della costituzione di controparte, in effetti avvenuta soltanto il 7 dicembre 2022 (udienza di citazione: 14 dicembre 2022) e, con essa, l'intervenuta decadenza in ordine alla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio
(art. 167 cpc).
A tal punto, la questione riguarda, come è di tutta evidenza, la qualificazione delle difese di merito proposte dalla convenuta: se, cioè, esse siano da considerarsi eccezioni in senso stretto – tali perché rilevabili solo ad istanza di parte e deducibili entro e non oltre i termini di cui all'art. 167 cpc. – oppure eccezioni c.d. in senso lato – al contrario, rilevabili d'ufficio e, quindi, deducibili anche oltre termini ivi prescritti.
Come è noto, le prime costituiscono un
contro
-diritto, atto cioè, pur senza escludere la sussistenza del rapporto implicato dalla domanda, ad impugnare e annullare il diritto d'azione
- sicché è rimessa all'interessato la scelta in ordine alla produzione dell'effetto impeditivo o pagina 4 di 9 estintivo della stessa;
le seconde, invece, risolvendosi nella formulazione di mere difese, attengono direttamente al potere del giudice di determinare la domanda e di regolare di diritto, per cui la legge non richiede la tempestiva allegazione dei fatti, eventualmente, posti a supporto di esse.
Ciò posto in diritto, ritiene il Tribunale che l'eccezione avanzata da
[...]
, concernente l'inoperatività della copertura assicurativa per effetto della Controparte_1
clausola limitativa del rischio, debba ritenersi tardivamente opposta, integrando essa un'eccezione in senso stretto, se pur è vero che la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha, in più occasioni, risolto la questione, affermando il principio secondo cui "l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata" (Cass., sez. 3, 22/02/2000, n.
1967; Cass., sez. 3, 12/07/2019, n. 18742; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
31/10/2018, n. 27998).
Con Cass. 21 gennaio 2025 n. 1469, tale orientamento tuttavia non può dirsi coerente con i principi affermati dalla stessa Corte di legittimità, al di fuori della materia assicurativa, quando si è trattato di individuare i criteri che distinguono tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Essa ha testualmente da ultimo affermato: “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (c.d. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso
pagina 5 di 9 esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (Cass. 21 gennaio 2025 n.
1469)
Orbene, la dedotta clausola 3.1. CGC, dopo avere costituito il diritto indennitario quanto ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sì come prodotti da eventi atmosferici estremi, ivi comprese le trombe d'aria, esclude i “danni: c) a “enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione”, cioè estromette dal rischio assicurato tutti i beni posti all'aperto.
Tale eccezione, introducendo con evidenza un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farla valere, e come tale, per le ragioni sopra esposte, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto: si tratta, insomma, di una clausola che qualifica i c.d. rischi non compresi, cioè quelli astrattamente inclusi nella polizza ma concretamente esclusi per effetto di un patto espresso di delimitazione del rischio, di talchè, a mezzo della spiegata eccezione, la compagnia di assicurazioni convenuta fa valere una chiara circostanza che, costituisce, al contempo, un fatto impeditivo della pretesa attorea e, altresì, un fatto costitutivo dell'eccezione d'indennizzabilità, il quale, a sua volta, giacché potenzialmente azionabile in via autonoma, non può essere rilevato d'ufficio.
Ineludibile sono a tal punto le conclusioni: essendosi costituita tardivamente,
[...]
è decaduta dalla facoltà processuale di opporre la clausola limitativa del Controparte_1
rischio, della quale dunque il Tribunale non può tenere in rilievo ai fini della decisione.
Diversamente discorrendo, non altrettanto può dirsi quanto alla seconda delle eccezioni avanzate da – quella a mezzo della quale è dedotta la tardiva Controparte_1 denuncia dell'evento oltre i termini contrattualmente dati: con essa, invero, la parte convenuta altro non fa che cercare di paralizzare l'efficacia dell'altrui azione, senza far valere, cioè, alcuna facoltà d'ordine sostanziale.
Pur essendo veritiera in fatto, essa è tuttavia infondata per avere la compagnia assicurativa mancato di allegare e dimostrare alcunchè in ordine all'elemento soggettivo che ha accompagnato la condotta del . Parte_1
pagina 6 di 9 In via generale, infatti, perché l'assicurato possa ritenersi, visto l'art. 1913 cc, inadempiente all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se la dedotta inosservanza abbia carattere doloso o colposo: mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 1, nella seconda ipotesi, invece, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 c.c. comma 2.
In ogni caso, in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato – qui da intendersi quale consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - e, nella seconda, oltreché il pregiudizio sofferto, che l'assicurato non abbia volontariamente adempiuto al suddetto obbligo.
A conferma di quanto assunto, la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che: “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma
2. L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore.
Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto” (Cass. 2019 n. 24210; nello stesso senso, Cass. 2024 n. 19071).
Orbene, nel caso in esame, non risultando essere neppure ipotizzata la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte del , affinché l'omissione possa ritenersi Parte_1 colposa, avrebbe dovuto fornire, almeno, la prova dell'effettivo Controparte_1
pregiudizio patito. Il che, agli atti, non si rinviene.
Se anche si volesse ammettere, pertanto, la sussistenza di un inadempimento – di fatto - colposo dell'assicurato, per aver lo stesso provveduto a denunziare la tromba d'aria - quale fatto notorio - soltanto due mesi dopo il suo accadimento (e non, come contrattualmente previsto, “nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza”,
pagina 7 di 9 art.
2.20 Condizioni di Assicurazione), mancherebbe, ad ogni modo, una qualsivoglia evidenza circa il pregiudizio che siffatto inadempimento abbia mai procurato alla società, onde la logica conseguenza che rimane integro il diritto indennitario a termini di polizza.
Non resta, in conclusione, che riconoscere, in accoglimento della spiegata domanda, a il diritto al pieno indennizzo per i danni materiali subiti in occasione Parte_1 dell'evento ivi dedotto e, per tal via, liquidare, in suo favore, alla stregua delle richiamate conclusioni di CTU, la complessiva somma di euro 14.873,13, al netto del convenuto scoperto pari al 10%: sono, nel complesso €. 13.385,81.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone, alla luce del generale principio di soccombenza, la condanna di alla refusione delle relative spese processuali. Controparte_1
Esse, in particolare, sono determinate, in applicazione dello scaglione afferente all'importo riconosciuto, a misura del DM 147/2022 (valori medi), tenendo conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della società convenuta.
Resta la pur spiegata domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale va tuttavia rigettata, in considerazione di ciò, che le difese concretamente proposte dalla compagnia assicuratrice, quantunque risultate infondate, non possono dirsi connotate da grossolana inammissibilità o manifesta infondatezza, cioè tali da configurare una condotta oggettivamente abusiva e/o pretestuosa e, dunque, tali da integrare i requisiti applicativi all'uopo previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9679/2022 R.G., così statuisce:
- in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di , di euro 13.385,81, oltre gli
[...] Parte_1
interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo;
pagina 8 di 9 - condanna alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
oltreché delle spese di CTU, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
5.838,55, oltre CU, iva, cpa e spese generali come per legge;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9679/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , nato a [...] il [...], titolare Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima ditta corrente in Catania Strada Provinciale 53, Parte_2
viale Kennedy 94/96, elettivamente domiciliato in Catania, via Papale n. 24, presso lo studio dell'avv. Dario Di Bella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, dott. , con sede legale in Bologna Via Stalingrado n.45, Controparte_2
elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Catania Via V. Giuffrida n.37, presso lo studio dell'avv. Paola Strano, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno giusta procura stesa in foglio separato che forma parte integrante della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
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Conclusioni
pagina 1 di 9 All'udienza del 20 novembre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2022 , titolare Parte_1 dell'omonima ditta sita in viale Kennedy 94/96 (CT), ha Parte_2
convenuto in giudizio e ne ha chiesto la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo, sì come dovuto, in forza della polizza assicurativa n. 1/64647/87/123027429,
a copertura dei danni subiti in conseguenza della tromba d'aria verificatasi a Catania in data
28 novembre 2020. Ha chiesto anche la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata.
L'attore riferiva, a sostegno della domanda, che, a causa del dedotto evento atmosferico, erano stati danneggiati i seguenti beni: il vano destinato all'impianto di scarico centralizzato del carburante, la copertura dei bagni posti a servizio dell'utenza con le relative tubazioni di scarico fognario e le adduzioni idriche site sul retro, un palo della luce, il prezziario del carburante sostenuto dal totem, diverse telecamere di sorveglianza, le doghe della pensilina e diversi corpi illuminanti ivi collocati.
Ha altresì allegato di aver denunciato il sinistro e di aver inutilmente tentato la mediazione conclusasi con il verbale negativo del 17 novembre 2011.
Ha dichiarato, dipoi, di aver proposto ricorso ex art. 696 c.p.c., data l'urgenza di verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi e la condizione dei beni indi danneggiati, esitato nella nomina di CTU che ha stimato i danni occorsi.
Integratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, mediante comparsa di costituzione e risposta del 7 dicembre 2022, che ha chiesto il Controparte_1
rigetto della domanda attorea.
Ha contestato, innanzitutto, l'an della pretesa azionata, stante l'assenza di prova in ordine ai fatti posti a fondamento della stessa.
pagina 2 di 9 Ha eccepito, di poi, l'inoperatività della garanzia assicurativa, al riguardo deducendo, per un verso, che l'attore aveva tardivamente denunciato il sinistro e, rilevando, per altro verso, che l'evento reclamato, ad ogni modo, non avrebbe potuto ricondursi alle categorie di beni indennizzabili a termini di polizza.
Ha contestato, in ultimo, la pur spiegata domanda per responsabilità aggravata, chiedendo, in subordine, che, nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa attorea, avrebbesi dovuto considerare il convenuto scoperto pari al 10%.
Acquisiti i documenti offerti in produzione, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria orale, è stata posta in decisione all'udienza del 20 novembre 2024 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di indennizzo dei danni materiali occorsi alla stazione di servizio carburanti in ditta di subiti in conseguenza della Parte_1 tromba d'aria verificatasi a Catania in data 28 novembre 2020, alle ore 19:00 circa.
Essa trova titolo nella polizza assicurativa richiamata in atti.
In ordine all'an della pretesa, osserva il Tribunale che costituisce circostanza documentalmente provata, benché da controparte contestata, quella per cui, per un verso, il fatto storico, cioè l'evento atmosferico per cui è causa, è, in effetti, avvenuto nell'ambito spaziale e temporale prospettato dall'attore (al riguardo, si veda, agli atti, il comunicato stampa e il video all'uopo depositati) e, per altro verso, che l'occorsa tromba d'aria, essendo annoverata, a termini di polizza, tra i c.d. rischi astrattamente inclusi, rappresenta uno degli eventi alla verificazione dei quali, per l'appunto, l'assicuratore avrebbe concordato il pagamento dell'indennizzo (v. Sez. Incendio, art.
3.1 n. 7 – Garanzia Base, ove si legge il riferimento esplicito, tra i rischi nominati, agli eventi atmosferici e, in particolare, alla tromba d'aria).
pagina 3 di 9 Quanto, poi, ai danni, la CTU disposta in esito all'accertamento tecnico preventivo ha acclarato che i beni interessati dal pregiudizio sono stati i seguenti: il prezziario elettronico dei carburanti collocato sul totem, la pensilina posta a copertura dei distributori e la plafoniera in essa integrata, alcune telecamere di sorveglianza, la copertura del fabbricato servizio igienici e l'impianto idrico di adduzione e scarico posto sul retro, la recinzione perimetrale in paletti metallici e rete, la copertura in tegole dell'isola scarico carburanti, il palo di illuminazione;
essi sono stati quantificati nella misura di euro 14.873,13.
, convenuta in giudizio, eccepisce l'inoperatività della dedotta Controparte_1 polizza, per tal via contestando l'indennizzabilità dei danni lamentati dall'assicurato.
Lo fa, nella specie, per due ordini di ragioni: in una, richiama – quale fatto impeditivo della pretesa attorea – la clausola contrattuale ivi dedotta, all'uopo affermando che, in realtà, i danni reclamati, interessando “beni posti all'aperto”, sarebbero da considerarsi, piuttosto, tra i rischi non compresi nella copertura;
in altra, accusa la tardività con cui l'attore ha provveduto a denunciare il sinistro (cioè, due mesi dopo la verificazione dello stesso – art. 2.20,
Condizioni generali del contratto).
Per suo conto, la difesa dell'attore, in disparte la preliminare questione del contestato difetto di procura in capo al rappresentante della compagnia, da ritenersi superata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 cpc, a fronte dell'avvenuta produzione, seppur tardiva, del documento attestante il suddetto potere, oppone la tardività della costituzione di controparte, in effetti avvenuta soltanto il 7 dicembre 2022 (udienza di citazione: 14 dicembre 2022) e, con essa, l'intervenuta decadenza in ordine alla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio
(art. 167 cpc).
A tal punto, la questione riguarda, come è di tutta evidenza, la qualificazione delle difese di merito proposte dalla convenuta: se, cioè, esse siano da considerarsi eccezioni in senso stretto – tali perché rilevabili solo ad istanza di parte e deducibili entro e non oltre i termini di cui all'art. 167 cpc. – oppure eccezioni c.d. in senso lato – al contrario, rilevabili d'ufficio e, quindi, deducibili anche oltre termini ivi prescritti.
Come è noto, le prime costituiscono un
contro
-diritto, atto cioè, pur senza escludere la sussistenza del rapporto implicato dalla domanda, ad impugnare e annullare il diritto d'azione
- sicché è rimessa all'interessato la scelta in ordine alla produzione dell'effetto impeditivo o pagina 4 di 9 estintivo della stessa;
le seconde, invece, risolvendosi nella formulazione di mere difese, attengono direttamente al potere del giudice di determinare la domanda e di regolare di diritto, per cui la legge non richiede la tempestiva allegazione dei fatti, eventualmente, posti a supporto di esse.
Ciò posto in diritto, ritiene il Tribunale che l'eccezione avanzata da
[...]
, concernente l'inoperatività della copertura assicurativa per effetto della Controparte_1
clausola limitativa del rischio, debba ritenersi tardivamente opposta, integrando essa un'eccezione in senso stretto, se pur è vero che la Corte di Cassazione, investita della questione del se, in una controversia tra assicurato e assicuratore avente ad oggetto la condanna del secondo al pagamento dell'indennizzo, sia consentito all'assicuratore eccepire la non indennizzabilità del sinistro anche oltre i termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ., ha, in più occasioni, risolto la questione, affermando il principio secondo cui "l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, formulata in base a un'interpretazione di parte volta a contestare il fondamento della domanda con l'assumere l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, non può costituire oggetto di abbandono o di tacita rinuncia, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, con la conseguenza che, pure in tale ipotesi, permane il potere dovere del giudice di pronunciarsi sulla operatività della polizza già contestata" (Cass., sez. 3, 22/02/2000, n.
1967; Cass., sez. 3, 12/07/2019, n. 18742; Cass., sez. 3, 03/07/2014, n. 15228; Cass., sez. 3,
31/10/2018, n. 27998).
Con Cass. 21 gennaio 2025 n. 1469, tale orientamento tuttavia non può dirsi coerente con i principi affermati dalla stessa Corte di legittimità, al di fuori della materia assicurativa, quando si è trattato di individuare i criteri che distinguono tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato. Essa ha testualmente da ultimo affermato: “La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (c.d. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso
pagina 5 di 9 esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.” (Cass. 21 gennaio 2025 n.
1469)
Orbene, la dedotta clausola 3.1. CGC, dopo avere costituito il diritto indennitario quanto ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, sì come prodotti da eventi atmosferici estremi, ivi comprese le trombe d'aria, esclude i “danni: c) a “enti posti sotto tettoie o all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione”, cioè estromette dal rischio assicurato tutti i beni posti all'aperto.
Tale eccezione, introducendo con evidenza un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, è sicuramente espressione di un diritto potestativo, il cui esercizio è esclusivamente rimesso alla volontà all'assicuratore che ne è titolare, ben potendo la società di assicurazione anche rinunciare a farla valere, e come tale, per le ragioni sopra esposte, non è rilevabile d'ufficio e soggiace, di conseguenza, ai termini preclusivi previsti per la proponibilità di una eccezione in senso stretto: si tratta, insomma, di una clausola che qualifica i c.d. rischi non compresi, cioè quelli astrattamente inclusi nella polizza ma concretamente esclusi per effetto di un patto espresso di delimitazione del rischio, di talchè, a mezzo della spiegata eccezione, la compagnia di assicurazioni convenuta fa valere una chiara circostanza che, costituisce, al contempo, un fatto impeditivo della pretesa attorea e, altresì, un fatto costitutivo dell'eccezione d'indennizzabilità, il quale, a sua volta, giacché potenzialmente azionabile in via autonoma, non può essere rilevato d'ufficio.
Ineludibile sono a tal punto le conclusioni: essendosi costituita tardivamente,
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è decaduta dalla facoltà processuale di opporre la clausola limitativa del Controparte_1
rischio, della quale dunque il Tribunale non può tenere in rilievo ai fini della decisione.
Diversamente discorrendo, non altrettanto può dirsi quanto alla seconda delle eccezioni avanzate da – quella a mezzo della quale è dedotta la tardiva Controparte_1 denuncia dell'evento oltre i termini contrattualmente dati: con essa, invero, la parte convenuta altro non fa che cercare di paralizzare l'efficacia dell'altrui azione, senza far valere, cioè, alcuna facoltà d'ordine sostanziale.
Pur essendo veritiera in fatto, essa è tuttavia infondata per avere la compagnia assicurativa mancato di allegare e dimostrare alcunchè in ordine all'elemento soggettivo che ha accompagnato la condotta del . Parte_1
pagina 6 di 9 In via generale, infatti, perché l'assicurato possa ritenersi, visto l'art. 1913 cc, inadempiente all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se la dedotta inosservanza abbia carattere doloso o colposo: mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 1, nella seconda ipotesi, invece, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 c.c. comma 2.
In ogni caso, in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato – qui da intendersi quale consapevolezza dell'esistenza dell'obbligo e cosciente volontà di non osservarlo - e, nella seconda, oltreché il pregiudizio sofferto, che l'assicurato non abbia volontariamente adempiuto al suddetto obbligo.
A conferma di quanto assunto, la giurisprudenza di legittimità, ha statuito che: “In tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma
2. L'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore.
Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto” (Cass. 2019 n. 24210; nello stesso senso, Cass. 2024 n. 19071).
Orbene, nel caso in esame, non risultando essere neppure ipotizzata la violazione dolosa dell'obbligo di avviso da parte del , affinché l'omissione possa ritenersi Parte_1 colposa, avrebbe dovuto fornire, almeno, la prova dell'effettivo Controparte_1
pregiudizio patito. Il che, agli atti, non si rinviene.
Se anche si volesse ammettere, pertanto, la sussistenza di un inadempimento – di fatto - colposo dell'assicurato, per aver lo stesso provveduto a denunziare la tromba d'aria - quale fatto notorio - soltanto due mesi dopo il suo accadimento (e non, come contrattualmente previsto, “nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza”,
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2.20 Condizioni di Assicurazione), mancherebbe, ad ogni modo, una qualsivoglia evidenza circa il pregiudizio che siffatto inadempimento abbia mai procurato alla società, onde la logica conseguenza che rimane integro il diritto indennitario a termini di polizza.
Non resta, in conclusione, che riconoscere, in accoglimento della spiegata domanda, a il diritto al pieno indennizzo per i danni materiali subiti in occasione Parte_1 dell'evento ivi dedotto e, per tal via, liquidare, in suo favore, alla stregua delle richiamate conclusioni di CTU, la complessiva somma di euro 14.873,13, al netto del convenuto scoperto pari al 10%: sono, nel complesso €. 13.385,81.
Vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo.
L'esito del giudizio impone, alla luce del generale principio di soccombenza, la condanna di alla refusione delle relative spese processuali. Controparte_1
Esse, in particolare, sono determinate, in applicazione dello scaglione afferente all'importo riconosciuto, a misura del DM 147/2022 (valori medi), tenendo conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
Alla luce della soccombenza, le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della società convenuta.
Resta la pur spiegata domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., la quale va tuttavia rigettata, in considerazione di ciò, che le difese concretamente proposte dalla compagnia assicuratrice, quantunque risultate infondate, non possono dirsi connotate da grossolana inammissibilità o manifesta infondatezza, cioè tali da configurare una condotta oggettivamente abusiva e/o pretestuosa e, dunque, tali da integrare i requisiti applicativi all'uopo previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 9679/2022 R.G., così statuisce:
- in accoglimento della domanda spiegata dall'attore, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di , di euro 13.385,81, oltre gli
[...] Parte_1
interessi al tasso legale dal dì della domanda sino al soddisfo;
pagina 8 di 9 - condanna alla refusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1
oltreché delle spese di CTU, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
5.838,55, oltre CU, iva, cpa e spese generali come per legge;
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attore.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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