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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente
Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.2224/21
nella causa civile iscritta al n.97172021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro De Pascalis e Parte_1
Stefano Carlà mandato in atti
Attrice Opponente
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Pellè mandato in Controparte_1
atti
Attore
Opponente
Contro
( C.F. in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro-tempore rappresenta e difesa dall' avv. Alessandro Gastaldi mandato in atti
Convenuta Opposta
Nonché
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 14.10.2021 n.2224/21 il Tribunale di Lecce
ingiungeva ai sigg.ri e il pagamento in Parte_1 Controparte_1
solido della somma di €.13.649,79 a titolo di sorte capitale ed interessi;
oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio. 2
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_3
conclusioni:
1) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze.
Contestava sostanzialmente l' opponente tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in Controparte_4
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
Al presente giudizio veniva riunito il procedimento non 9763/21incardinato dal sig. avente ad oggetto opposizione alla medesima Controparte_1
ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 11.04.2025
per la discussione e quinti trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione 3
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta è
infondata e pertanto va disattesa atteso che con idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta notifica al debitorie ceduto e, pertanto, ha provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto sottoscritto in data 28.02.2020 per acquisto di una autovettura.
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua
parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ha accertato una divergenza tra i Taeg riportati in contratto : pari all'9,94 % ( inclusa polizza assicurativa) ed a 8,04%( esclusa polizza assicurativa) ed i taeg in concreto applicati.
La società convenuta infatti applicava al prefato contratto di finanziamento un TAEG pari a 9,752%( con polizza Assicurativa) e un Taeg pari ad 7,895 (
esclusa polizza); quindi entrambi i TAEG applicati risultavano differenti rispetto a quelli pattuiti;
risultano tuttavia inferiori ( e quindi più favorevoli al contraente).
Mentre con riferimento al Tan CTU riscontrava una divergenza a sfavore
Con del consumatore tra il riportato in contratto pari ad 6,31% ed il TAN
effettivamente applicato pari a 6,314% 4
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. può trovare senz'altro applicazione l' ipotesi di calcolo elaborata dal CTU che prevedendo l'
applicazione dei tassi Bot ( ovvero pari ad 0,60% tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale emesso nei dodici precedenti alla conclusione del contratto in oggetto) ha determinato un importo a favore della società
convenuta pari ad €.12.798,10 alla data del 15.01.2021, ( data di decadenza del beneficio del termine ).
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore della società
opposta della somma di €.12.798,10 , oltre interessi legali dal 15.01.2021 al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2224/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della Società
opposta della complessiva somma di €.12.798,10 oltre interessi di legali dal
15.01.2021 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.200,00= di cui 5
200,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione ai procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 14.04.25
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Oggetto: Opposizione ha pronunciato la seguente
Decreto SENTENZA Ingiuntivo n.2224/21
nella causa civile iscritta al n.97172021 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro De Pascalis e Parte_1
Stefano Carlà mandato in atti
Attrice Opponente
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Pellè mandato in Controparte_1
atti
Attore
Opponente
Contro
( C.F. in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1
pro-tempore rappresenta e difesa dall' avv. Alessandro Gastaldi mandato in atti
Convenuta Opposta
Nonché
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimento monitorio del 14.10.2021 n.2224/21 il Tribunale di Lecce
ingiungeva ai sigg.ri e il pagamento in Parte_1 Controparte_1
solido della somma di €.13.649,79 a titolo di sorte capitale ed interessi;
oltre agli interessi ed alle spese e competenze del provvedimento monitorio. 2
Con atto di citazione per opposizione al predetto decreto ingiuntivo regolarmente notificato la sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_3
conclusioni:
1) dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze.
Contestava sostanzialmente l' opponente tutta la dinamica del finanziamento e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in Controparte_4
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
Al presente giudizio veniva riunito il procedimento non 9763/21incardinato dal sig. avente ad oggetto opposizione alla medesima Controparte_1
ingiunzione di pagamento.
La causa veniva istruita con produzione documentale e consulenza tecnica contabile precisate le conclusioni previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 11.04.2025
per la discussione e quinti trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione 3
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta è
infondata e pertanto va disattesa atteso che con idonea e tempestiva produzione documentale versata in atti la società opposta ha adeguatamente provato l'avvenuta notifica al debitorie ceduto e, pertanto, ha provato di avere tutti requisiti previsti dalla legge per agire direttamente al fine di ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sorti in virtù del rapporto di finanziamento in oggetto sottoscritto in data 28.02.2020 per acquisto di una autovettura.
Nel merito l'opposizione è fondata e pertanto merita accoglimento sia pure nei modi e nei termini che appresso si diranno.
Il CTU nel suo elaborato peritale che si ritiene condividere in ogni sua
parte applicando la formula impartita dalla Banca d'Italia, ovvero attualizzando i flussi delle singole rate previste contrattualmente ha accertato una divergenza tra i Taeg riportati in contratto : pari all'9,94 % ( inclusa polizza assicurativa) ed a 8,04%( esclusa polizza assicurativa) ed i taeg in concreto applicati.
La società convenuta infatti applicava al prefato contratto di finanziamento un TAEG pari a 9,752%( con polizza Assicurativa) e un Taeg pari ad 7,895 (
esclusa polizza); quindi entrambi i TAEG applicati risultavano differenti rispetto a quelli pattuiti;
risultano tuttavia inferiori ( e quindi più favorevoli al contraente).
Mentre con riferimento al Tan CTU riscontrava una divergenza a sfavore
Con del consumatore tra il riportato in contratto pari ad 6,31% ed il TAN
effettivamente applicato pari a 6,314% 4
Pertanto ai sensi dell'art. 125 bis co 7 lett.a) del T.U.B. può trovare senz'altro applicazione l' ipotesi di calcolo elaborata dal CTU che prevedendo l'
applicazione dei tassi Bot ( ovvero pari ad 0,60% tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuale emesso nei dodici precedenti alla conclusione del contratto in oggetto) ha determinato un importo a favore della società
convenuta pari ad €.12.798,10 alla data del 15.01.2021, ( data di decadenza del beneficio del termine ).
Conseguentemente il decreto Ingiuntivo opposto va revocato ciò non di meno gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore della società
opposta della somma di €.12.798,10 , oltre interessi legali dal 15.01.2021 al soddisfo.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. Spese CTU definitivamente a carico della opposta
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.2224/21 emesso dal Tribunale di Lecce.
2) Condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della Società
opposta della complessiva somma di €.12.798,10 oltre interessi di legali dal
15.01.2021 all'effettivo soddisfo;
3) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 1.200,00= di cui 5
200,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione ai procuratore costituito.
4) Pone definitivamente a carico della società opposta le spese di C.T.U.
Lecce, 14.04.25
Il G.O. Marilena Caroppo