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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 33/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 777/2021 emessa dal Tribunale di Enna in data 3.12.2021
PROPOSTO DA
, in persona del suo Direttore Parte_1
Generale p.t., corrente in Viale Diaz n. 7, (c.f. ), rappresentata Pt_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Giuseppe Lacagnina preso il cui studio, in Caltanissetta, via
Pignato n. 26, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Roma n. CP_1
149 (c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Augello, CodiceFiscale_1 presso il cui studio, in Sommatino, Corso Vittorio Emanuele 117, è elettivamente domiciliato;
Appellato
Conclusioni dell'appellante “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare disporre la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza n. 777/2021 emessa in data 03.12.2021 dal Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Onorario Avv. Pier Maria Carà, pubblicata il 20.12.2021 per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli articoli 351 comma 2 e 283 c.p.c., ovvero in subordine, disporre che l'appellato sottoscriva idonea garanzia assicurativa per
l'eventuale rimborso del condannatorio a favore dell'odierna appellante. Nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dall' , in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t. riformare la sentenza impugnata e, per
l'effetto, ritenere e dichiarare la correttezza dei trattamenti sanitari prestati presso il
P.O. di in favore del signor e, conseguentemente, respingere la Pt_1 CP_1 domanda avanzata dall'odierno appellato in primo grado in quanto infondata in fatto
e in diritto per tutti i motivi esposti o con qualsivoglia altra statuizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse solo parzialmente fondato l'appello, liquidarsi il quantum per il danno lamentato dall' appellato nei limiti del giusto e del provato ed in ossequio alla gradazione delle colpe. Compensare le spese di entrambi
i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Piaccia alla Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'interposto appello per i motivi di cui in premessa. Confermare l'impugnata sentenza. Condannare l'appellante alle spese legali del presente grado di giudizio, comprese quelle del procedimento camerale di inibitoria, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 06.10.2014 conveniva in CP_1 giudizio, avanti al Tribunale di Enna, l' al fine di ottenere il CP_2 risarcimento dei danni da lui subiti a causa di una presunta malpractice medica della struttura NIa Umberto I° di ove lo stesso era stato ricoverato per Pt_1 sottoporsi ad un intervento di protesi monocompartimentale ginocchio destro. A sostegno della domanda deduceva che in data 3.04.2012 veniva ricoverato presso il Reparto per Controparte_3 sottoporsi ad un intervento, in artroscopia, al ginocchio destro e che il successivo
28.05.2012, persistendo la sintomatologia dolorosa, veniva nuovamente ricoverato presso la medesima struttura e sottoposto ad altro intervento per l'impianto di protesi al ginocchio destro.
Una volta dimesso, lamentando forti dolori all'arto e difficoltà nella deambulazione, in data 12.9.2012, si rivolgeva ad altra struttura ospedaliera, il CP_3 [...]
di Agrigento, dove venivano eseguiti accertamenti diagnostici Controparte_4
(nella specie una scintigrafia) all'esito della quale veniva sottoposto, in data
1.11.2012, ad un terzo intervento per la rimozione di protesi e sostituzione totale della stessa già impiantata nel ginocchio destro, intervento eseguito sempre presso l'Ospedale Umberto I° di Pt_1
Persistendo la difficoltà a deambulare e la conseguente sintomatologia dolorosa, in data 17.09.2013 - dopo circa un anno dall'ultimo intervento- l'attore decideva di rivolgersi al Policlinico di Monza ove gli veniva diagnosticata “intolleranza protesi al ginocchio destro” tanto da essere nuovamente sottoposto ad intervento chirurgico per il riposizionamento di nuova protesi.
Ritenendo, alla luce del suo percorso clinico, di avere subito nocumento a causa di malpractice medica dei sanitari dell' che lo avevano avuto in cura e CP_2 sottoposto a ben tre interventi chirurgici, chiedeva il risarcimento del danno da liquidarsi in relazione al danno biologico residuato pari al 20% per come accertato in una c.t.p. a firma della Dott.ssa che allegava al giudizio. Per_1
Si costituiva in giudizio l' che, in via Parte_1 preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti di cui all'articolo 164 c.p.c. rappresentando che, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, erano stati omessi i criteri utilizzati per la quantificazione del danno biologico.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda attorea sostenendo che l'intervento eseguito dai NI dell'ospedale di Agrigento (il terzo del novembre 2012) avesse interrotto il nesso di casualità tra il primo intervento effettuato ad ed i danni Pt_1 poi riscontrati al ginocchio. La causa veniva istruita mediante produzione documentale e nomina di c.t.u. medico legale e, all'udienza del 14.09.2019, precisate le conclusioni, veniva posta in decisione con i termini di legge.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha parzialmente accolto la Contr domanda attorea condannando la convenuta di al pagamento, in favore Pt_1 dello stesso attore, della somma di €.19.030,00 per i danni fisici residuati, danno morale e spese mediche documentate, il tutto oltre interessi e rivalutazione Contr monetaria;
Ha altresì condannato la convenuta al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. liquidate come in dispositivo.
Il Tribunale - dopo avere preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata in via preliminare dalla convenuta evidenziando come, nella specie, l'atto di citazione contenesse le ragioni della domanda e le indicazioni dei criteri del chiesto risarcimento – è pervenuto alle richiamate conclusioni sulla scorta delle valutazioni peritali a firma della Dott.ssa e di quelle del c.t. Persona_2 di parte Dott. ssa Per_1
Più in particolare il Giudice di prime cure, dopo avere ampiamente ripercorso l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di responsabilità medica, ha ritenuto di potere aderire, solo parzialmente, alle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato, Dott.ssa - la quale aveva concluso nel senso Persona_3 che nessun profilo di responsabilità da parte dei NI del reparto di Ortopedia
e Traumatologia dell'ospedale di (e men che meno dei NI del policlinico Pt_1 di Monza) era ravvisabile nel caso de quo
In proposito, il primo Giudice – richiamando le argomentazioni cliniche evidenziate dal c.t. di parte Dott.ssa - ha ritenuto sussistente la responsabilità della Per_1 convenuta in quanto, dall'esame del referto scintografico eseguito nel CP_2 mese di settembre 2012 presso l' Ospedale di Agrigento era emersa la sussistenza
“di un processo flogistico in corso” (sebbene non accompagnato da febbre in quanto il paziente era sottoposto a terapia antibiotica), circostanza che avrebbe dovuto indurre i NI che operarono la terza volta il ginocchio dell'attore in data 1 novembre 2012 ad attendere sino alla totale eliminazione di tale processo flogistico prima di intervenire sul menisco proprio in quanto l'esistenza di un fenomeno infiammatorio in corso – su un ginocchio già precedentemente trattato - poteva dar vita ad una complicanza comune in tali tipi di intervento, per come, fra l'altro, sostenuto dalla stessa c.t.u. Dott.ssa Persona_4
In definitiva il Tribunale ha ritenuto di condividere, solo in parte, le conclusioni del c.t.p. ritenendo invece sussistente la responsabilità strutturale a carico dei NI che operarono l'attore nel mese di novembre 2012 presso l'ospedale Umberto I° di in quanto non solo non venne garantita la ripresa funzionale dell'arto ma, Pt_1 con tale intervento, si procurò un peggioramento dello stato complessivo del ginocchio destro.
Dopo tali valutazioni, il Tribunale, richiamate e condivise le conclusioni peritali della c.t.u. nella parte in cui questa aveva descritto come possibile causa delle problematiche insorte all'attore (rigidità articolare e difficoltà deambulatorie) fosse da individuare nel suo comportamento post operatorio - ovvero nella mancata esecuzione della necessaria fisioterapia correttamente prescritta dagli stessi Medici curanti dopo le dimissioni - in applicazione dell'articolo 1227 comma 1 c.c. ha ritenuto sussistente una corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno stimata nella misura del 50% del totale.
Pertanto, quantificato il danno biologico residuato nella misura del 20%, (come indicato nella c.t. di parte) il Tribunale ha liquidato il danno nella misura del 10% sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano riconoscendo, al contempo, un aumento a titolo di personalizzazione del 20% sul totale in considerazione del gran numero di interventi chirurgici cui l'attore in primo grado era stato costretto a subire.
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Avverso tale sentenza ha proposto gravame l' Parte_1 per i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 30 gennaio 2025 con il deposito di note ex artt.li 127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di censura l'appellante deduce la erroneità Parte_1 della sentenza nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto sussistente la responsabilità della stessa nella causazione dell'evento lesivo subito dall'appellato.
A sostegno del motivo si argomenta che il Giudice di prime cure, senza fornire adeguata motivazione, ha sovvertito le risultanze della c.t.u. medica dalla quale era emerso che nessuna censura poteva muoversi ai NI che ebbero in cura ed operarono l'originario attore, avendo, quei medici, seguito esattamente tutti i protocolli previsti per il caso in esame.
Ciò, continua l'appellante, era emerso chiaramente dalla consulenza a firma della
Dott.ssa che aveva accertato sia la correttezza della diagnosi iniziale, Persona_4 sia la scelta della tecnica chirurgica adoperata, sia l'attività post operatoria e ciò con riferimento a tutti e tre gli interventi cui l'appellato si era sottoposto presso le strutture sanitarie dell' . CP_2
Peraltro, sottolinea l'appellante, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, non possono accogliersi le valutazioni del primo Giudice in ordine alla dedotta Contr responsabilità dell' con riferimento alla omessa o sottovalutata presenza di infezione in capo all'attore prima dell'intervento del novembre 2012, atteso che, la stessa consulente aveva “categoricamente escluso” che il paziente, prima di tale intervento, fosse affetto da “infezione peri – flogistica” e che lo steso, in ogni caso, era sottoposto “ad adeguata profilassi antibiotica” proprio al fine di evitare complicanze post operatorie.
Da ciò, continua l'appellante, la erroneità della gravata sentenza la quale richiama, senza adeguatamente motivare, le argomentazioni sul punto elaborate dal c.t. di parte, Dott.ssa omettendo di valutare che, - per come accertato dal c.t.u. – i Per_1
NI che ebbero ad intervenire sull'attore seguirono con esattezza le linee guida previste per il caso in esame e i protocolli professionali individuati dalla Comunità
Scientifica, per cui non è ipotizzabile individuare, nel loro operato, profili di “colpa”
o, comunque, di imprudenza, imperizia e negligenza,
Specifica l' appellante che sulla questione sollevata dal c.t. di parte e fatta propria dal Decidente (ovvero sulla presenza della infiammazione al ginocchio e della sua incidenza sull'esito dell'intervento), la Dott.ssa aveva espressamente Persona_4 risposto, chiarendo che “le complicanze sorte dopo l'intervento non possono attribuirsi alla condotta del paziente né, tantomeno, alla condotta dei NI posto che la severa sindrome fibro – aderenziale post operatoria rappresenta una complicanza possibile e non evitabile di qualsivoglia intervento chirurgico”
con ciò evidenziando come, la eventuale presenza del processo flogistico non aveva avuto alcuna incidenza sugli esiti dell'intervento.
Nei motivi si deduce, ancora, come, erroneamente, il Tribunale, ha ritenuto che tale infiammazione fosse preesistente all'intervento chirurgico del novembre 2012 in quanto, anche tale circostanza – fondamentale ai fini della decisione – era stata esclusa dal c.t.u. che, aveva chiarito come “gli esami laboratoristici e strumentali escludono con nettezza la presenza di una infezione peri – protesica in corso. In ogni caso, deve ricordarsi che il paziente è sempre stato sottoposto ad adeguata profilassi antibiotica senza mai manifestare febbre, invero, indice clinico di infezione”.
Da ciò, conclude l'appellante, la erroneità della sentenza per non avere, il
Tribunale, adeguatamente motivato le scelte che lo hanno indotto a ritenere non condivisibili le conclusioni peritali.
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Con il secondo motivo di censura si deduce la erroneità della sentenza con riferimento alla determinazione del quantum debeatur.
Si osserva, in proposito, come non possa condividersi la decisone del Tribunale che, per la determinazione del danno ha richiamato le conclusioni del consulente di parte – che aveva stimato il danno biologico residuato nella misura del 20% - omettendo di valutare, anche in questo caso, le conclusioni peritali della Dott.sssa che, invece, aveva escluso “categoricamente” la sussistenza “a monte” Persona_4 del nesso causale tra la condotta dei ed il danno esitato al paziente. Pt_1
Non pare possibile, continua l'appellante, avallare tale scelta in quanto, anche ove ipoteticamente il danno biologico dovesse ritenersi risarcibile, esso andrebbe individuato in una percentuale ben minore del 20% ovvero in quel danno
“iatrogeno” comunque derivato al danneggiato dai postumi medi connessi all'impianto di una protesi e che tenga conto della componente degenerativa di cui l'attore era affetto ed ulteriormente decurtato dalla accertata corresponsabilità dello stesso nella causazione dell'evento. CP_1 A prescindere da ciò, continua l'appellante, ulteriormente errata appare la sentenza de quo nella parte in cui, il Tribunale, ha ritenuto equo liquidare una somma ulteriore a titolo di danno morale mediante l'incremento del 20% sull'importo determinato a titolo di danno biologico.
Si specifica, in proposito, che nessuna prova era stata fornita dal danneggiato in ordine alla sussistenza di “un danno morale” meritevole di ulteriore ristoro rispetto a quanto liquidato a titolo di danno biologico, costituendo, l'ulteriore ristoro, una
“duplicazione risarcitoria” non prevista dalle norme in materia.
Parimenti erronea, secondo l'appellante, la sentenza gravata nella parte in cui, il
Tribunale, ha ritenuto risarcibili le spese mediche indicate dall'attore atteso che, nel corso del giudizio, nessuna prova sull'effettivo esborso di tali somme di denaro, era stata fornita.
Infine, l'appellante censura, nel motivo, il capo della sentenza con la quale, Pt_1
Contr il Tribunale, ha deciso sulle spese di lite poste interamente a carico dell'
Il rigetto parziale della domanda – o comunque il riconoscimento della corresponsabilità nella causazione dell'evento nella misura del 50% in capo all'attore – avrebbero dovuto indurre il Tribunale, quanto meno alla compensazione delle spese di lite nonché a quelle di c.t.u..
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Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art 348 bis c.p.c. per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria dell'8 luglio 2022.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
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Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con provvedimento assunto in seno al sub procedimento 33 – 1/2022 ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia Contr esecutiva della sentenza gravata per come formulata dall'appellante ritenendo carente il presupposto del periculum in mora anche in considerazione del fatto che,
i capi di sentenza immediatamente esecuti hanno per oggetto importi non ingenti e ragionevolmente recuperabili dalla in caso di riforma della sentenza. CP_2
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Nel merito l'appello è fondato ed i motivi di gravame, investendo entrambi il merito della questione, possono esaminarsi congiuntamente.
E' opportuno preliminarmente evidenziare che, costituendosi in giudizio in primo grado l' (pagg. 13 e segg. della comparsa di risposta) sostenne la CP_2 insussistenza del nesso causale tra la condotta dei e l'evento lesivo Parte_1 residuato all'attore argomentando che tale nesso sarebbe stato interrotto in conseguenza “dell'intervento eseguito sull'attore presso il P.O. Controparte_4
Agrigento” e che ad esso andavano attribuite le conseguenze dannose esitate all' CP_1
Appurato che presso l' era stata semplicemente seguita la Controparte_5 scintigrafia ossea e che anche il secondo intervento era stato effettuato presso Contr l'Ospedale Umberto I° di l' nei successivi scritti difensivi, attribuì ad un Pt_1 mero “lapsus calami” l'errore commesso, mentre, la difesa attorea, richiamando Contr proprio le argomentazioni difensive dell che aveva attribuito ad errore dei
(in realtà di le conseguenze dannose residuate, ha Controparte_6 Pt_1 ritenuto evidenziare come, in sostanza, dovessero considerarsi ammessi, ex art. 115
c.p.c. i fatti dedotti in citazione.
La predetta specificazione è opportuna in quanto, il Giudice di prime cure (pag. 9 della sentenza) ha ampiamente indagato sulla questione rilevando come (non potendo trovare accoglimento l'ipotesi di lapsus calami) dovesse ritenersi dimostrata
“la qualificazione di detto intervento (ovvero il secondo eseguito ad nel maggio Pt_1
2012) come causa efficiente atta a determinare l'evento.”
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A prescindere da quanto sopra evidenziato - ed appurato ed incontestato che entrambi i primi tre interventi subiti dall'attore vennero eseguiti ad occorre Pt_1 ulteriormente rilevare che, ai fini dell'accertamento della correttezza dell'operato dei
NI operanti, il Tribunale dispose c.t.u. medica – affidandone l'incarico alla
Dott.ssa , affinché venisse accertato: “a) Se nella Parte_2 condotta dei medici del personale sanitario dell'ospedale Umberto I° di siano Pt_1 ravvisabili profili di responsabilità professionale, con riferimento alle vicende oggetto del contendere ed alle contestazioni contenute negli scritti difensivi da parte attrice;
b) Se l'eventuale negligenza, imprudenza e imperizia dei medici sia in rapporto causale con i danni lamentati da parte attrice, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica;
c) Quale sia il grado di difficoltà delle prestazioni professionali dei medici;
d) Se i danni lamentati da parte attrice abbiano determinato dei periodi di invalidità temporanea (assoluta e/o relativa) ed in che termini;
e) Se le spese sanitarie documentate da parte attrice siano congrue e quale ne sia
l'ammontare”.
Al fine di dare compiuta risposta ai quesiti il c.t.u. ha acquisito ed analizzato la copiosa documentazione medica a far data da quella riguardante la prima visita ortopedica del 30.11.2011 sino agli ultimi referti prodotti e riguardanti gli esami clinici eseguiti nel 2013 dopo gli interventi chirurgici.
L'esame di tale documentazione medica e delle cartelle cliniche in atti ha indotto la c.t.u. a poter affermare (pagg. 7/8 della relazione): “che il 29 maggio 2012 il signor veniva sottoposto ad un secondo intervento chirurgico di protesi mono CP_1 compartimentale che si completava con l'impianto della protesi interna come programmato e senza particolari complicazioni. Nell'immediato post operatorio i avviavano il necessario e precoce trattamento riabilitativo. Il 19 settembre Pt_1
2012 il signor si sottoponeva autonomamente ad esame scintigrafico per il CP_1 persistere di dolori al ginocchio destro e l'esame escludeva la presenza di franche infezioni peri protesiche. Precisamente l'esame accertava la presenza di un modesto processo flogistico a bassa probabilità di componente infettiva associata e gli esami ematochimici del 17 ottobre 2012 risultavano assolutamente nella norma non rilevando segni di infezione tenuto conto della normalità della formula leucocitaria.
Nel complesso, dunque, gli esiti dei suddetti accertamenti diagnostici escludevano certamente la presenza di una infezione peri - protesica in corso.”
Tali conclusioni si rilavano di particolare importanza alla luce di quanto, invece, prospettato dal c.t. di parte, Dott.ssa (e fatto proprio dal Tribunale di Enna) Per_1 che, nella propria relazione tecnica agli atti del giudizio aveva attribuito la causa delle complicanze post-operatorie proprio “ad un processo di flogosi, seppur modesto, in corso …. per cui sarebbe stato prudente attendere per meglio verificarne
l'evoluzione (pagg. 8/9 della c.t. di parte)”.
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A prescindere da tale prima valutazione, nell'esaminare la condotta dei NI che ebbero in cura l'attore e le scelte operatorie eseguite al fine di accertare l'eventuale sussistenza di colpa medica il c.t.u. – dopo avere ampiamente richiamato la letteratura medica consultata (vedasi note a piè di pagina 11 della relazione) così conclude:
Non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale nella condotta dei medici del personale sanitario dell' , in particolare dei NI del reparto Parte_3 di Ortopedia, con riferimento alle vicende oggetto del contendere. Secondo la citata letteratura scientifica i NI in questione hanno proposto ed approntato il corretto iter diagnostico terapeutico adeguato alle patologie sofferte dal soggetto in questione.
L'inefficacia delle corrette terapie affrontate non è riconducibile ad errori di esecuzione della tecnica chirurgica nei diversi interventi espletati, ma, invero, alla formazione di una severa sindrome fibro aderenziale post-operatoria di natura intrinseca. La tipica complicanza manifestata dal signor è dipesa da fattori individuali, in parte dalla CP_1 scarsa compliance tenuta dallo stesso nel periodo post operatorio ovvero della mancata esecuzione della necessaria fisioterapia correttamente prescritta dei medici curanti, risultando, comunque slegata dalla condotta dei NI.”
E' opportuno rilevare che tali conclusioni sono state precedute da una accurata descrizione di tutti e quattro gli interventi subiti dall'attore (pag. 11 e segg. della relazione) avendo, la Dott.ssa analiticamente verificato le tecniche Persona_4 operatorie e le scelte effettuati dai NI.
Più in particolare il c.t.u. ha ritenuto “corretta ed adeguata l'iniziale scelta dei
NI di eseguire uno shaving condrale” (ovvero il lavaggio e pulizia dell'articolazione) prima dell'intervento del 3 aprile 2012 (anche qui citando gli autori consultati: “Protesi monocompartimentali di ginocchio” S. Bernobi, Persona_5
A,. , . CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 Controparte_11
2011”); Ha, parimenti, ritenuto correttamente
[...] eseguito il secondo intervento chirurgico condotto dai NI di in data 29 Pt_1 maggio 2012 avendo gli operatori eseguito l'impianto della protesi senza particolari complicanze per come emerge dal verbale di sala operatoria ed avviato il necessario trattamento riabilitativo post dimissioni.
Così pure viene esclusa, con riferimento al terzo intervento chirurgico di revisione della protesi del 2 novembre 2012, un qualsivoglia profilo di responsabilità professionale da parte degli stessi NI del reparto di Ortopedia dell'ospedale di avendo, questi ultimi, posto in essere una condotta adeguata alle esigenze Pt_1 della fattispecie trattata (anche in questo caso viene ampiamente richiamata la letteratura medica utilizzata ai fini delle suddette valutazioni – vedasi note nn. 8 e
9 a piè di pagina 13 della c.t.u.).
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Le richiamate conclusioni peritali sono state integrate da “note a chiarimento” sulla base delle osservazioni poste dal c.t. di parte Dott.ssa e sollecitate Per_1 ulteriormente dal legale dell'attore alle quali, la Dott.ssa ha dato ampia Persona_4
e completa risposta. In particolare, ella ha chiarito come l'inefficacia delle corrette terapie approntate non era stata dovuta ad errori di esecuzione delle tecniche chirurgiche utilizzate nei diversi interventi espletati, ma, invero, nella formazione di una “severa sindrome fibro aderenziale post operatoria” di natura intrinseca che si caratterizza per una risposta infiammatoria con abnorme produzione di tessuto fibroso intra articolare.
Il consulente ha chiarito, in proposito che, secondo la migliore letteratura medica citata, la causa di tale risposta infiammatoria “sia sconosciuta e, comunque sembrerebbe riconducibile a fattori intrinseci ovvero individuali”.
Nei citati chiarimenti si evidenzia come anche la scarsa compliance dell'attore - che sembrerebbe non avere praticato la corretta e necessaria fisioterapia post- operatoria prescritta - non ha rivestito particolare rilevanza in ordine alle conseguenze dallo stesso subite trattandosi di fattori che prescindono, in ogni caso, dalla condotta dei NI.
Sempre su tale questione nelle citate “note a chiarimento”, il c.t.u. evidenzia, infine, come contrariamente a quanto dedotto dalla c.t. di parte dalla Dott.ssa Per_1
l'eventuale attività di fisioterapia doveva essere praticata dall'attore nell'immediato post-operatorio proprio per evitare le rigidità articolari quindi subito dopo le dimissioni e successivamente continuata sotto regolare prescrizione medica.
Viene anche chiarito come dall'esame della documentazione clinica allegata (esame obiettivo del maggio 2012 effettuato nel corso del secondo ricovero) venne apprezzata “una normale funzionalità del ginocchio ad eccezione di una mera limitazione dolorosa a gradi estremi” dovendosi, perciò, dedurre che la funzionalità dell'arto dopo il primo intervento era stabile e non peggiorata.
Infine, la dottoressa (pagina 18 della c.t.u.) conferma quanto già Persona_4 ampiamente chiarito nella sua relazione ovvero che “dagli esami di laboratorio strumentali debba escludersi con nettezza la presenza di un'infezione in corso” ricordando come, in ogni caso, il paziente fosse stato sempre sottoposto ad adeguata profilassi antibiotica senza mai manifestare febbre indice clinico di infezione.”
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L'ampia analisi della c.t.u., e delle conclusioni in essa riportate consente di ritenere Contr apprezzabili i motivi di gravame così come sollevati dall' odierna appellante, con particolare riferimento alle valutazioni operate dal Giudice di prime cure che, nel disattendere le conclusioni peritali, ha ritenuto di poter aderire alle conclusioni prospettate dal c.t. di parte senza, però, adeguatamente motivare tale scelta.
In particolare (pag. 13 della sentenza) appare opportuno, in proposito ricordare come il Tribunale, nel motivare le sue scelte, richiami l'esito dell'esame scintigrafico del 19.09.2012 eseguito presso l'Ospedale di Agrigento dal quale risulta che l'attore, in quel momento, presentava un processo flogistico in corso, ragione per la quale, secondo il primo Giudice, i NI, prima di intervenire ulteriormente avrebbero dovuto meglio indagare sulle ragioni di tale infezione ed attendere e, il non averlo fatto è stato fonte di responsabilità.
In realtà, per come dato leggere nel referto scintigrafico del 19.09.2012 “… tale quadro scintigrafico appare compatibile con la presenza di un modesto processo flogistico in atto, nella sede descritta, a bassa probabilità di componente infettiva associata” (doc. n. 5 allegato alla c.t.u.).
Tale referto deve, inoltre, leggersi in uno agli ulteriori accertamenti diagnostici effettuati dall'attore – con particolare riguardo agli esami ematoclinici del 17 ottobre
2012 – dai quali risulta l'assoluta assenza di processi flogistici in corso atteso che la formula leucocitaria era perfettamente nella norma.
Anche l'assenza di febbre (sintomo tipico della presenza di infezioni) e la adeguata cura antibiotica (mai contestata) cui il paziente venne sottoposto prima dell'intervento del novembre 2012 induce, questa Corte, a ritenere apprezzabili e condivisibili le conclusioni del c.t.u. Dott.ssa che ha “con nettezza” Persona_4 escluso la presenza di un processo flogistico non adeguatamente valutato le cui conseguenze si siano, poi, riversate sugli esiti residuati all'attore.
Per tali ragioni, pertanto, devono apprezzarsi ed accogliersi i motivi di gravame, per come sollevati dall'appellante nel senso che, nessuna responsabilità può ritenersi sussistente in capo ad i NI che ebbero in cura ed operarono per ben tre volte l'attore preso l'Ospedale Umberto I° di Pt_1
***** L'accoglimento del primo motivo di censura investe, naturalmente, anche quanto dedotto con il secondo motivo di gravame, ovvero la erronea quantificazione del quantum debeatur.
Accertata la assenza di responsabilità dei NI , non residuano, infatti, CP_2 argomenti che possano indurre ad una quantificazione – eventualmente diversa da quella operata in sentenza - del danno residuato.
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Risulta, infine, che in considerazione dell'immediata efficacia esecutiva della gravata sentenza l' ha provveduto a trasmettere, in data 21.06.2022, CP_2 all'attore la complessiva somma di €. 23.658,00 (comprensiva delle spese legali) e che tale somma, pertanto, deve oggi essere restituita in uno agli interessi, al tasso legale, maturati dalla di effettiva percezione sino al soddisfo.
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La sentenza deve, pertanto, interamente riformarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
la riforma, anche solo parziale, della sentenza di primo grado rende indispensabile una nuova statuizione sulle spese riguardante entrambi i gradi di giudizio, da effettuarsi “tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado.” (Cass. 30 gennaio 2017 n. 2274; v. anche Cass. 6 febbraio 2017 n. 3083,
Cass. 12 aprile 2018 n. 9064, Cass. 11 aprile 2019 n. 10245, Cass. 3 settembre
2021 n. 23877, Cass. 23 febbraio 2022 n. 5890, Cass. S.U. 8 novembre 2022 n.
32906).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
777/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 3 dicembre 2021 ed appellata dall' ; Parte_1 Rigetta le domande presentate da nei confronti dell' con CP_1 CP_2
l'atto di citaione introduttivo della lite;
Condanna l'appellante a restituire all' la complessiva somma di €. CP_2
23.658,00 già percepita in esecuzione della sentenza, in uno agli interessi, al tasso legale, decorrenti dal 21.06.2022 sino all'effettivo soddisfo.
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del primo grado del giudizio che liquida in complessive €. 535,00 per spese vive ed €. 2.840,00 per compensi ed onorarti, oltre spese generali 15% iva e cpa se dovute;
Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del presente CP_2 grado di giudizio che si liquidano in complessive €. 455,00 per spese vive ed €.
2.800,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute;
Pone le spese di c.t.u. di primo grado, come liquidate con separato decreto in quel giudizio, definitivamente a carico dell'appellato.
Caltanissetta, 26 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico