Articolo 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 20Articolo 22
Versione
6 marzo 1992
Art. 21. (Previdenza integrativa). 1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti. 2. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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