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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/09/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
RG nr. 33/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 14/01/2021 da
- C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo di primo grado, dall' avv. Lisa Roncato del foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE), Viale Garibaldi n. 46/B Parte appellante contro
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Castiglione, Emilio De Rensis e Valeria Fabbrani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Polo n. 2580,
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, pubblicata in data 09/09/2020. in punto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, n. 205/2020 depositata in cancelleria in data 09 settembre 2020, non notificata e per l'effetto accogliere integralmente le domande proposte in primo grado: Rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, disporsi: Rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, disporsi nel merito: a) previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, previo
1 accertamento della violazione della clausola sociale di cui al CCNL di riferimento (art. 25 e art. H37) e delle illegittimità delle graduatorie indicate in narrativa, condannarsi la società a ricollocare il sig. nella posizione di (Duty Controparte_1 Parte_1
Service Coordinator) o DO ( Duty Officer) o RIT (responsabile in turno) con attribuzione del livello 2A, già posseduto in ATA Airports, in applicazione della clausola sociale. b) Accertati i fatti di cui in narrativa, condannare in ogni caso la società Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal sig. a titolo di demansionamento, da Parte_1 quantificarsi anche in via equitativa. c) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per parte appellata: Per tutti i motivi suesposti, si conclude perché l'Ill.ma, adita Corte di Appello di Venezia voglia respingere l'appello proposto dal sig. con Parte_1 conferma – sul punto - della sentenza di primo grado e, comunque, con integrale rigetto della domanda dallo stesso avanzata in prime cure, anche, eventualmente, sulla base di diversi motivi di diritto. Con condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla rifusione di spese ed onorari di giudizio.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda con la quale l'odierna parte appellante ha domandato venisse affermato l'inadempimento contrattuale (rispetto alla clausola sociale di cui agli artt. 25 e H37 del CCNL Trasporti Aerei) da parte della parte appellata e questa venisse condannata al risarcimento del danno ed alla collocazione nelle mansioni precedentemente svolte.
L'appellante in particolare rilevava:
• di avere, nell'ambito di appalto conferito da per CP_3
l'espletamento di attività di assistente a terra presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, prestato servizio alle dipendenze di Ata Airports, e di averlo fatto fino al subentro nell'appalto da parte di CP_1
[...]
• come on avesse applicato nei propri confronti la Controparte_1 clausola sociale in virtù della quale il personale proveniente dalla società perdente l'appalto avrebbe dovuto confluire alle dipendenze dell'azienda subentrante mantenendo [questa la tesi di parte appellante in relazione alla quale vi è contrasto tra le parti] mansioni, qualifica e retribuzione;
2 • di essere stato quindi assunto ex novo (con decorrenza 1/5/2019) da
[...] tuttavia con assegnazione di livello inferiore rispetto a CP_1 quello precedentemente avuto presso Ata Airports e, quindi di essere stato adibito a mansioni dequalificanti e per questo fonte di disagio psichico, per lo svuotamento del suo bagaglio professionale;
ciò pur essendogli stato riconosciuto il medesimo livello retributivo e, in via convenzionale, l'anzianità di servizio. Chiedeva dunque l'appellante che enisse condannata Controparte_1
a ricollocarlo nel precedente livello di inquadramento e mansioni, ed a risarcirgli il danno – da demansionamento - non patrimoniale patito [quindi con riconoscimento del livello 2A e assegnazione di mansioni di Duty Service Coordinator (SC), corrispondente al livello DO nell'ambito della struttura di (entrambi riconducibili al profilo di Responsabile in Controparte_1 turno – RIT - di cui al CCNL].
Il giudice di prime cure, rilevato come la parte appellata fosse <subentrata solo parzialmente a in particolare in relazione all'attività di assistenza a terra dei CP_4 vettori Royal Air Maroc, Tunisair, Emirates, Delta ed Eurowings, (doc. 2 resist.), mentre in relazione ad altri vettori risulta subentrata diversa società, > e Controparte_5 come non fosse <peraltro chiaro perché il ricorrente lamenti la mancata applicazione nei suoi confronti della clausola sociale da parte di piuttosto che da parte di CP_1
nulla essendo dedotto né in ricorso né successivamente in giudizio sul Controparte_5 punto>>, essendosi l'appellante limitata, in forza di altri accordi stipulati a livello sindacale, a riassumere il ha rigettato la domanda dallo stesso Pt_1 avanzata, non reputando integrato alcun inadempimento, con la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato in data 14/1/2021 sulla base di quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello, premessa descrizione e modalità di operatività della c.d. clausola sociale, l'appellante si duole per la ritenuta errata interpretazione di tale clausola da parte del giudice di prime cure.
Evidenzia l'appellante di avere operato in qualità di Duty Service Coordinator e come, avendo la società subentrante necessità di avvalersi di una simile figura professionale, egli avrebbe dovuto necessariamente essere inserito nella graduatoria di cui alla invocata clausola sociale posto che, secondo tesi
3 esposta, <L'unica discrezionalità riservata all'azienda [subentrante nell'appalto, n.d.r.] è quella di individuare i profili professionali necessari alla gestione del nuovo traffico areo, nonché il numero di tali profili. Dopodichè, per la formazione della graduatoria si utilizzano i criteri di cui all'art. H37 CCNL sopra riportato, senza nessun tipo di discrezionalità>> [tesi che, come sopra anticipato, parte appellata contesta].
Prosegue l'appellante evidenziando come <a) il sig. ricopriva la qualifica, Pt_1 nella società di impiegato full time DUTY SERVICE CP_4
COORDINATOR, esattamente come i colleghi e CP_6 CP_7 Per_1 Per_2
(circostanza provata per tabulas, dai documenti n. 9, pagina 5, e 10; dai medesimi documenti, come rilevato anche in udienza, si evince altresì che i sig.ri CP_6 CP_7
e hanno un'anzianità inferiore rispetto a quella del sig. che è anche Per_1 Per_2 Pt_1 il più anziano, con conseguente infondatezza di ogni eccezione avversaria sul punto); b) il sig. fin dal 17.02.2017, aveva l'abilitazione per i voli Emirates come indicato nel Pt_1 documento dimesso in giudizio al doc. n. 11. c) La società con il verbale per l'applicazione della clausola sociale del 2 aprile 2019 ha dichiarato di avere la necessità di assumere: 2 FTE impiegati area operations abilitati Emirates e Delta;
1 FTE impiegato abilitato Emirates;
1 FTE impiegato supervisore biglietteria. Tutti profili rientranti, come ampiamente esplicato nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 3 e seguenti del ricorso) nel profilo di SC. Il sig. quindi, aveva tutti i requisiti richiesti dalla società , per poter e Pt_1 dover essere essere inserito in graduatoria. La sua posizione in graduatoria, tra l'altro, sarebbe stata la prima per il profilo professionale richiesto (impiegato full time con qualifica di duty service coordinator), essendo nato il [...], con anzianità dal 28.03.1988. Egli, pertanto, per il meccanismo sopra descritto (del più giovane-più anziano) sarebbe certamente transitato in GH per effetto della clausola sociale>>.
Lamenta quindi il innanzitutto, l'erroneità della procedura seguita Pt_1 dall'appellata per non averlo inserito in graduatoria e, inoltre, per non averlo preferito ai colleghi posto che <con la clausola sociale del 2 aprile 2019
[...]
come operatore subentrante, e ATA Airports, come operatore uscente, CP_1 individuavano la necessità di trasferire 4 lavoratori profilo professionale SC, tra i quali 2 abilitati ai voli Emirates>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lamenta l'errata Pt_1 valutazione dei mezzi di prova non avendo il giudice di prime cure considerato che l'appellata, in sede di offerta, si fosse impegnata ad <assumere il 100% dei lavoratori utilizzando la clausola sociale>>, come emergerebbe dal
<doc. n. 8 dimesso con il ricorso introduttivo, ove si dichiara che il 100% del fabbisogno
4 incrementale di risorse umane a tempo indeterminato sarebbe stato assunto tramite il procedimento di selezione della clausola sociale>>.
2.3. Con un terzo, generico, motivo di appello il lamenta omessa Pt_1 motivazione sulle ragioni per cui, pur essendo un SC, possa <considerarsi comunque legittima la sua mancata inclusione nella graduatoria di cui si discute>>.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lamenta omessa motivazione Pt_1 sulla domanda volta a far valere il proprio demansionamento rilevando di non avere egli mai chiesto l'assegnazione all'ufficio Lost&Found, infine insistendo per essere stato provato il danno patito.
3. Si è costituita l'appellata con memoria Controparte_1 tardivamente depositata in data 30/1/2023 prendendo specifica posizione sui molteplici motivi di appello formulati.
3.1. Quanto all'interpretazione della clausola contrattuale ed alla sua applicazione, rileva l'appellata come ragione fondante la c.d. clausola sociale sia
<quella di favorire il proseguimento dell'attività lavorativa dei dipendenti divenuti in esubero rispetto alle esigenze lavorative dell'azienda “uscente”, favorendo il transito di questi ultimi all'azienda “subentrante”, il tutto sotto il controllo e la supervisione dei sindacati. La legge (e la contrattazione collettiva nazionale, recependo la stessa) ha, cioè, previsto che una società di handling, una volta perso un cliente, possa trasferire all'handler subentrante una frazione del proprio parco-lavoratori, in misura proporzionale alla quota di traffico perso o di attività gestita dall'azienda subentrante, al fine di salvaguardare (a fini “sociali”) l'integrità del dato occupazionale. Si tratta, dunque, di una speciale (e specifica) procedura alternativa di tutela dei lavoratori, nell'ambito della quale il personale da doversi trasferire è
“individuato dai soggetti interessati d'intesa con le OO.SS. stipulanti, dal precedente operatore del servizio stesso all'operatore subentrante” (cfr. art. 14 D.Lgs. 18/1999; la predetta formulazione è quasi integralmente ripresa nell'art. “H37” supra citato – cfr. doc. n. 1, in atti nel fascicolo di primo grado)>>. inoltre esclude che <l'attività di selezione del personale Controparte_1 regolata dalla procedura de qua – legata, come detto, a complicati meccanismi>> faccia sorgere <<in capo ai singoli, potenziali interessati< i>>> il diritto <al passaggio presso l'azienda subentrante (men che mai – il che costituisce il punto “nodale” della questione - quello al mantenimento del livello di inquadramento posseduto presso quella “uscente”), ma solo il diritto di non perdere l'occupazione lavorativa, che è cosa ben diversa (in pratica:
5 nessuno deve ritrovarsi ad essere licenziato, ben potendo comunque permanere presso l'azienda uscente, la quale non chiude di certo, ma perde soltanto una “commessa”!)>>.
Secondo la ricostruzione operata da quindi, <il sig. Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare di essere in possesso di requisiti soggettivi tali da potersi Pt_1 affermare che egli avrebbe dovuto certamente transitare presso la la qual cosa CP_1
è addirittura impossibile da provare, dal momento che – come si evince dall'art. “G3” dell'All. 2 al C.C.N.L. Aeroportuali – l'applicazione della “clausola sociale” comporta “il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d'intesa con le OO.SS. stipulanti (…)”, in primis dalla ATA, che era la società che doveva stilare le liste del personale in
“uscita”, […]; orbene, nella fattispecie, non soltanto il nominativo, ma sinanche il livello di appartenenza del sig. (il “2A”) non era stato mai considerato nel procedimento Pt_1 selettivo, né dalla ATA (il che dimostra ex se che l'azienda “uscente” non aveva strettamente bisogno di privarsi di una professionalità quale quella del sig. né dalla Pt_1
(che dunque – ed al contempo - non aveva bisogno di introitare la stessa) CP_1
[…] Sicché, del mancato inserimento in graduatoria (con conseguenziali, eventuali richieste risarcitorie) l'appellante avrebbe potuto dolersi solo ed unicamente nei confronti di chi aveva operato la preselezione del personale (…soggetto che non era di certo la CP_1 naturalmente!); al contempo, qualsiasi suggestione per la quale la procedura de qua sarebbe stata aggirata per evitare che la GH introitasse tra le proprie file un lavoratore “sgradito” (…??? – cfr. ricorso in appello, pag. 19) è smentita ex se proprio dalla successiva assunzione del sig. tra le file della Società appellata! >> Pt_1
Contesta inoltre parte appellata che , anche ove il fosse passato, in Pt_1 applicazione della clausola sociale, lo stesso sarebbe stato assegnato a mansioni equivalenti, posto che <nessuna norma contrattuale e/o impegno pattizio prevede, o ha mai previsto, ciò: anzi - esattamente all'opposto - l'art. “H37” del C.C.N.L. sez. handlers prevede, proprio nelle ultime righe, che “al fine di evitare l'insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza tra cedente e subentrante le parti, in sede aziendale/territoriale, potranno definire modalità applicative ed eventuali armonizzazioni dei trattamenti economico, salariali e normativi rispetto alle condizioni preesistenti”, prevedendo – pertanto – la possibilità di ricollocazione del personale trasferito in seno all'azienda subentrante. >>
Contesta poi che sia <provato che i “controinteressati” Controparte_1 sig.ri e possedessero, effettivamente, un'anzianità CP_6 Per_2 CP_7 Per_1 aziendale superiore alla sua;
né che “la percentuale del 100% dei vettori e delle compagnie aeree già gestite da Ata Airports e sono state smistate tra le compagnie Controparte_8
6 vincitrici dell'appalto e, pertanto, medesima sorte doveva toccare alla forza lavoro” >>; inoltre evidenzia che <anche (ipoteticamente) appurato che l'appellante avrebbe dovuto essere assunto da una delle due subentranti nei servizi di terra, non si vede per quale motivo detta Società avrebbe dovuto essere proprio la e non l'altro handler CP_1 aggiudicatario dell'appalto>>.
Esclude l'appellata che sia sprofessionalizzante il livello in concreto assegnato al posto che <Sotto diverso ma concorrente profilo, è appena il caso di Pt_1 osservare che il livello “3” riconosciuto al sig. non appare affatto così penalizzante e Pt_1 vuoto di contenuti: ivi sono infatti collocati “gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza” (nonché “gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore” – cfr. estratto C.C.N.L. di settore, in doc. n. 4 prodotto in primo grado). >>
Rileva in ultimo come, oltre alla ritenuta contiguità tra i due livelli qui in esame (il “2A” ed il “3” ex C.C.N.L. “Aeroportuali”), <il brevissimo periodo di (preteso) demansionamento, atteso che il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato in Tribunale all'inizio del mese di agosto 2019, a fronte di un'assunzione in GH da parte del sig. avvenuta in data 1.5.2019>>, di per sé dovrebbe escludere la sussistenza Pt_1 di un danno risarcibile in capo all'appellante e come ad identica conclusione di dovrebbe pervenire in considerazione del fatto che <il sig. (classe 1959) Pt_1 non è certamente in una fase “embrionale” della sua vita professionale>> e come l'affermata mancata crescita paventata quale conseguenza del demansionamento dovrebbe essere valutata in rapporto all'orizzonte lavorativo dell'appellante.
4. La causa iscritta a ruolo in data 14/1/2021, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze organizzative (decreti del 11/4/2022, 31/1/2023, 20/3/2024), è stata trattata nel corso dell'udienza del 19/9/2024 al cui esito è stata decisa.
*
5. L'appello, pur condivisibili significative porzioni della ricostruzione operata dalla difesa del è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Pt_1
6. I motivi di appello possono essere congiuntamente valutati.
7 Questione nodale posta dal in relazione alla quale le parti in contesa Pt_1 propongono soluzioni contrapposte, attiene alla sussistenza o meno in capo all'appellante del diritto al mantenimento, all'atto del trasferimento a mezzo clausola sociale di cui agli artt. 25 ed H37 CCNL Trasporti Aerei, del livello e delle mansioni in precedenza svolte presso il datore di lavoro perdente appalto. Dovendosi qui rimarcare come le parti facciano in codesta sede valere, quale titolo fondante la domanda, quello contrattuale e, quindi, come appena sopra ricordato, gli artt. 25 ed H37 CCNL Trasporti Aerei.
6.1. Presupposto della domanda del in base alla prospettazione Pt_1 dallo stesso formulata, è l'affermazione del proprio diritto all'inserimento entro la graduatoria stilata in collaborazione tra le società perdente appalto, la società subentrante ed i Sindacati.
Il chiede quindi, innanzitutto, sia affermato che egli aveva diritto di Pt_1 essere inserito nell'elenco dei soggetti individuabili ai fini del passaggio da ATA Airports a Controparte_1
Il in ragione del tenore delle sopra richiamate clausole contrattuali, Pt_1 del fatto che la società perdente appalto non avesse evidentemente manifestato alcuna intenzione di mantenerlo presso di sé (tanto che di ciò non si dà atto in alcun verbale di svolgimento delle operazioni afferenti alla clausola sociale – cfr. doc. 9 app.te -), e del fatto che Controparte_1 avesse necessità, per la gestione del servizio assunto verso , di acquisire CP_3 personale proprio con il profilo professionale del [tanto da avere Pt_1 introiettato 4 Duty Service Coordinator (SC) già dipendenti di ATA Airports], aveva certamente il diritto di essere inserito entro la graduatoria di cui si discute e che, proprio in forza della previsione di cui agli artt. 25 ed H34 CCNL, deve essere stilata in funzione della individuazione, con criterio oggettivo, dei dipendenti destinati ad avvalersi concretamente della clausola sociale i quali, in applicazione della stessa, transiteranno (si vedrà poi come si verifica tale transito) alle dipendenze del subentrante nell'appalto.
Prevede infatti il (complesso) meccanismo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 ed H34 CCNL che le aziende coinvolte nella procedura di applicazione della clausola sociale, unitamente alle OOSS, individuino, in relazione alle esigenze della subentrante ed in funzione della quota di traffico trasferita (e quindi acquisita dalla subentrante), i profili professionali di cui la
8 subentrante necessita ed il numero dei dipendenti che dovranno presso quest'ultima transitare.
È evidente, come emerge dal doc. 9 di parte appellante, che i suddetti soggetti coinvolti nelle trattative avessero individuato 4 SC (stesso incontestato profilo del che, previo loro inserimento in graduatoria, sono Pt_1 transitati alle dipendenze di (la circostanza è Controparte_1 incontroversa).
Parimenti evidente (trattandosi di dato sempre incontroverso) è che il non sia stato inserito in alcuna lista/graduatoria, pur egli essendo un Pt_1 dipendente di ATA Airports e pur egli essendo il collega più anziano (di ciò vi è certamente prova per effetto di non contestazione essendosi
[...] imitata a genericamente contestare la circostanza affermata CP_1 dall'appellante pur avendo, quale datrice di lavoro di tutti i lavoratori interessati alla vicenda, conoscenza dell'anzianità di servizio degli stessi).
6.2. Il inoltre, per effetto di quanto sopra e, soprattutto, in ragione Pt_1 dell'oggettivo meccanismo di scelta dei lavoratori che devono beneficiare del passaggio dalla perdente appalto alla subentrante nell'appalto, meccanismo che presuppone la collocazione degli aspiranti in fasce di età dalle quali pescare [3 fasce, ove la 3a appartiene agli over 50], aveva diritto al passaggio.
Il come si evince sempre dal doc. 9 sopra menzionato, sarebbe Pt_1 stato inserito in terza fascia, evidentemente una delle più popolate, e dalla stessa sarebbe stato pescato quale lavoratore più anziano (ed infatti, due tra i 4 dipendenti con qualifica di SC transitati in forza all'appellata appartengono proprio alla terza fascia – cfr. doc. 9 –).
7. Posto quanto sopra e, quindi, rilevato come ATA Controparte_1
Airports, con l'assistenza del Sindacato, abbiano omesso – con ciò rendendosi inadempienti - di collocare il – che all'epoca della selezione non Pt_1 aveva ancora reso dimissioni – in graduatoria ed abbiano quindi omesso di selezionarlo in funzione del suo transito alle dipendenze di CP_1
occorre ora stabilire se il era titolare del diritto al
[...] Pt_1 mantenimento dell'inquadramento e della concreta mansione fino a quel momento svolta alle dipendenze di ATA Airports; fermo restando che il pur riassunto da (dopo dimissioni rese da Pt_1 Controparte_1
ATA Airports), ha mantenuto la precedente retribuzione e la maturata
9 anzianità di servizio, di contro perdendo il precedente inquadramento (il che implicherà, ovviamente, ove non diversamente pattuito tra le parti, per l'ipotesi di miglioramenti retributivi in sede di successiva contrattazione collettiva, il riassorbimento del sovrappiù riconosciuto dal nuovo CCNL).
7.1. Ciò detto, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni espresse dalla parte appellata pur dando atto di una non agevole intellegibilità del dato negoziale.
Ed infatti, se da un lato la norma contrattuale, dando rilevanza alla salvaguardia delle competenze del personale, ai processi formativi ed alle professionalità, ed inoltre legando la formazione delle graduatorie ai differenti profili professionali dei dipendenti trasferibili, lascia intendere che i lavoratori trasferiti manterranno il medesimo inquadramento e le mansioni possedute presso la perdente appalto, sotto altro profilo la medesima norma contiene indicazioni di opposto segno.
7.3. Sotto tale ultimo profilo si deve rilevare, questo essendo dato univoco e tale da fugare ogni dubbio indotto dalle evocative locuzioni sopra richiamate, come l'art. 25 CCNL stabilisca al proprio terzo comma che Le parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto con contestuale assunzione.
La norma negoziale di cui il chiede applicazione si presenta invero Pt_1 del tutto coerente con l'interpretazione proposta da Controparte_1 essa prevedendo che il passaggio di personale dalla perdente appalto alla acquirente appalto si realizzi mediante la stipula di un nuovo contratto con il nuovo datore di lavoro del tutto differente ad autonomo rispetto a quello che legava il lavoratore con il precedente datore di lavoro.
L'articolato negoziale – così in particolare l'ultimo comma dell'art. H37 - prevede inoltre, evidentemente in coerenza con il carattere novativo dell'operazioni di cui si discute, che il passaggio delle risorse individuate avverrà […] con l'applicazione dei trattamenti normo – retributivi della Parte specifica dell'azienda subentrante e che le parti, in sede aziendale/territoriale, potranno definire modalità applicative ed eventuali armonizzazioni dei trattamenti economico, salariali e normativi rispetto alle condizioni preesistenti, con ciò rendendo ancor più evidente la possibilità, fatti salvi i difformi accordi in sede locale, che al lavoratore per così dire trasferito possa essere applicato dal nuovo datore di lavoro un trattamento differente rispetto a quello praticato dalla precedente.
10 Rilevante è poi ricordare, ed il dato già emerge da quanto sopra riportato, come sempre la normativa negoziale – in particolare l'art. H37 – valorizzi in termini significativi la regolamentazione dell'istituto in esame a livello decentrato tanto da prevedere che Il combinato disposto dell'articolato contrattuale relativo alla clausola sociale contenuto nella parte generale e nella parte specifica ed ai protocolli applicativi di livello locale, rappresentano un insieme di norme atte a tutelare i livelli occupazionali nel caso di trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, ed inoltre che fatti salvi eventuali protocolli applicativi, sottoscritti dalle parti stipulanti il presente CCNL, in sede locale/aziendale, le parti condividono di adottare la seguente procedura […].
Ed evidentemente della suddetta possibilità di specifica negoziazione a livello decentrato/aziendale, le parti interessate all'applicazione della clausola sociale di cui si discute si sono avvalse avendo, da un lato, stabilito il mantenimento dei medesimi livelli retributivi e, dall'altro, la possibile assegnazione dei lavoratori a differenti mansioni: resta peraltro inteso che l'inserimento in GH, laddove non vi fosse equivalenza e/o disponibilità di posizioni professionali, avverrà quelle mansioni comunque disponibili e con il livello di inquadramento coerente con l'assetto organizzativo in essere nell'azienda ma con salvaguardia dell'eventuale differenziale con il livello di provenienza. Apparendo utile qui ancora una volta ricordare come il Pt_1 ferma restando l'anzianità di servizio mantenuta in ragione della previsione dell'art. 25 CCNL, abbia conservato inalterato oltre alla misura della retribuzione anche l'orario di lavoro.
7.4. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ben può dirsi che la clausola sociale di cui parte appellante domanda applicazione giustifica – avrebbe giustificato - l'assunzione del lavoratore a differenti condizioni rispetto a quelle in essere presso il precedente datole di lavoro.
8. Ora, posto quanto sopra, si deve conseguentemente pervenire alla conclusione, in antitesi con quanto affermato dall'appellante, che, ove al CABRAS fosse stata applicata la clausola sociale di cui agli artt. 25 ed H37 del CCNL di riferimento, lo stesso non avrebbe avuto alcun diritto al mantenimento della concreta mansione ed al livello già posseduto presso ATA Airports. Dovendosi qui rilevare, come in effetti evidenzia la stessa parte appellata, che il non ha avanzato alcuna domanda funzionale a far Pt_1 valere la perdita della chances di essere adibito, ove mai fosse passato per effetto della clausola sociale, alle mansioni di Duty Service Coordinator (SC).
11 9. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
10. Venendo infine alle spese di lite, l'assenza di precedenti in materia e la complessità della questione trattata in uno con la non agevole lettura della clausola negoziale oggetto di giudizio, consentono di integralmente compensare i costi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; integralmente compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 19/9/2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 14/01/2021 da
- C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta mandato allegato al ricorso introduttivo di primo grado, dall' avv. Lisa Roncato del foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre (VE), Viale Garibaldi n. 46/B Parte appellante contro
C.F. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Castiglione, Emilio De Rensis e Valeria Fabbrani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Polo n. 2580,
Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza n. 205/2020 del Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, pubblicata in data 09/09/2020. in punto: Altre ipotesi.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, n. 205/2020 depositata in cancelleria in data 09 settembre 2020, non notificata e per l'effetto accogliere integralmente le domande proposte in primo grado: Rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, disporsi: Rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione, disporsi nel merito: a) previo accertamento dei fatti di cui in narrativa, previo
1 accertamento della violazione della clausola sociale di cui al CCNL di riferimento (art. 25 e art. H37) e delle illegittimità delle graduatorie indicate in narrativa, condannarsi la società a ricollocare il sig. nella posizione di (Duty Controparte_1 Parte_1
Service Coordinator) o DO ( Duty Officer) o RIT (responsabile in turno) con attribuzione del livello 2A, già posseduto in ATA Airports, in applicazione della clausola sociale. b) Accertati i fatti di cui in narrativa, condannare in ogni caso la società Controparte_1 al risarcimento del danno subito dal sig. a titolo di demansionamento, da Parte_1 quantificarsi anche in via equitativa. c) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Per parte appellata: Per tutti i motivi suesposti, si conclude perché l'Ill.ma, adita Corte di Appello di Venezia voglia respingere l'appello proposto dal sig. con Parte_1 conferma – sul punto - della sentenza di primo grado e, comunque, con integrale rigetto della domanda dallo stesso avanzata in prime cure, anche, eventualmente, sulla base di diversi motivi di diritto. Con condanna dell'appellante, in quanto soccombente, alla rifusione di spese ed onorari di giudizio.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda con la quale l'odierna parte appellante ha domandato venisse affermato l'inadempimento contrattuale (rispetto alla clausola sociale di cui agli artt. 25 e H37 del CCNL Trasporti Aerei) da parte della parte appellata e questa venisse condannata al risarcimento del danno ed alla collocazione nelle mansioni precedentemente svolte.
L'appellante in particolare rilevava:
• di avere, nell'ambito di appalto conferito da per CP_3
l'espletamento di attività di assistente a terra presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia, prestato servizio alle dipendenze di Ata Airports, e di averlo fatto fino al subentro nell'appalto da parte di CP_1
[...]
• come on avesse applicato nei propri confronti la Controparte_1 clausola sociale in virtù della quale il personale proveniente dalla società perdente l'appalto avrebbe dovuto confluire alle dipendenze dell'azienda subentrante mantenendo [questa la tesi di parte appellante in relazione alla quale vi è contrasto tra le parti] mansioni, qualifica e retribuzione;
2 • di essere stato quindi assunto ex novo (con decorrenza 1/5/2019) da
[...] tuttavia con assegnazione di livello inferiore rispetto a CP_1 quello precedentemente avuto presso Ata Airports e, quindi di essere stato adibito a mansioni dequalificanti e per questo fonte di disagio psichico, per lo svuotamento del suo bagaglio professionale;
ciò pur essendogli stato riconosciuto il medesimo livello retributivo e, in via convenzionale, l'anzianità di servizio. Chiedeva dunque l'appellante che enisse condannata Controparte_1
a ricollocarlo nel precedente livello di inquadramento e mansioni, ed a risarcirgli il danno – da demansionamento - non patrimoniale patito [quindi con riconoscimento del livello 2A e assegnazione di mansioni di Duty Service Coordinator (SC), corrispondente al livello DO nell'ambito della struttura di (entrambi riconducibili al profilo di Responsabile in Controparte_1 turno – RIT - di cui al CCNL].
Il giudice di prime cure, rilevato come la parte appellata fosse <subentrata solo parzialmente a in particolare in relazione all'attività di assistenza a terra dei CP_4 vettori Royal Air Maroc, Tunisair, Emirates, Delta ed Eurowings, (doc. 2 resist.), mentre in relazione ad altri vettori risulta subentrata diversa società, > e Controparte_5 come non fosse <peraltro chiaro perché il ricorrente lamenti la mancata applicazione nei suoi confronti della clausola sociale da parte di piuttosto che da parte di CP_1
nulla essendo dedotto né in ricorso né successivamente in giudizio sul Controparte_5 punto>>, essendosi l'appellante limitata, in forza di altri accordi stipulati a livello sindacale, a riassumere il ha rigettato la domanda dallo stesso Pt_1 avanzata, non reputando integrato alcun inadempimento, con la compensazione delle spese di lite.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con ricorso depositato in data 14/1/2021 sulla base di quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello, premessa descrizione e modalità di operatività della c.d. clausola sociale, l'appellante si duole per la ritenuta errata interpretazione di tale clausola da parte del giudice di prime cure.
Evidenzia l'appellante di avere operato in qualità di Duty Service Coordinator e come, avendo la società subentrante necessità di avvalersi di una simile figura professionale, egli avrebbe dovuto necessariamente essere inserito nella graduatoria di cui alla invocata clausola sociale posto che, secondo tesi
3 esposta, <L'unica discrezionalità riservata all'azienda [subentrante nell'appalto, n.d.r.] è quella di individuare i profili professionali necessari alla gestione del nuovo traffico areo, nonché il numero di tali profili. Dopodichè, per la formazione della graduatoria si utilizzano i criteri di cui all'art. H37 CCNL sopra riportato, senza nessun tipo di discrezionalità>> [tesi che, come sopra anticipato, parte appellata contesta].
Prosegue l'appellante evidenziando come <a) il sig. ricopriva la qualifica, Pt_1 nella società di impiegato full time DUTY SERVICE CP_4
COORDINATOR, esattamente come i colleghi e CP_6 CP_7 Per_1 Per_2
(circostanza provata per tabulas, dai documenti n. 9, pagina 5, e 10; dai medesimi documenti, come rilevato anche in udienza, si evince altresì che i sig.ri CP_6 CP_7
e hanno un'anzianità inferiore rispetto a quella del sig. che è anche Per_1 Per_2 Pt_1 il più anziano, con conseguente infondatezza di ogni eccezione avversaria sul punto); b) il sig. fin dal 17.02.2017, aveva l'abilitazione per i voli Emirates come indicato nel Pt_1 documento dimesso in giudizio al doc. n. 11. c) La società con il verbale per l'applicazione della clausola sociale del 2 aprile 2019 ha dichiarato di avere la necessità di assumere: 2 FTE impiegati area operations abilitati Emirates e Delta;
1 FTE impiegato abilitato Emirates;
1 FTE impiegato supervisore biglietteria. Tutti profili rientranti, come ampiamente esplicato nel ricorso introduttivo (cfr. pag. 3 e seguenti del ricorso) nel profilo di SC. Il sig. quindi, aveva tutti i requisiti richiesti dalla società , per poter e Pt_1 dover essere essere inserito in graduatoria. La sua posizione in graduatoria, tra l'altro, sarebbe stata la prima per il profilo professionale richiesto (impiegato full time con qualifica di duty service coordinator), essendo nato il [...], con anzianità dal 28.03.1988. Egli, pertanto, per il meccanismo sopra descritto (del più giovane-più anziano) sarebbe certamente transitato in GH per effetto della clausola sociale>>.
Lamenta quindi il innanzitutto, l'erroneità della procedura seguita Pt_1 dall'appellata per non averlo inserito in graduatoria e, inoltre, per non averlo preferito ai colleghi posto che <con la clausola sociale del 2 aprile 2019
[...]
come operatore subentrante, e ATA Airports, come operatore uscente, CP_1 individuavano la necessità di trasferire 4 lavoratori profilo professionale SC, tra i quali 2 abilitati ai voli Emirates>>.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lamenta l'errata Pt_1 valutazione dei mezzi di prova non avendo il giudice di prime cure considerato che l'appellata, in sede di offerta, si fosse impegnata ad <assumere il 100% dei lavoratori utilizzando la clausola sociale>>, come emergerebbe dal
<doc. n. 8 dimesso con il ricorso introduttivo, ove si dichiara che il 100% del fabbisogno
4 incrementale di risorse umane a tempo indeterminato sarebbe stato assunto tramite il procedimento di selezione della clausola sociale>>.
2.3. Con un terzo, generico, motivo di appello il lamenta omessa Pt_1 motivazione sulle ragioni per cui, pur essendo un SC, possa <considerarsi comunque legittima la sua mancata inclusione nella graduatoria di cui si discute>>.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lamenta omessa motivazione Pt_1 sulla domanda volta a far valere il proprio demansionamento rilevando di non avere egli mai chiesto l'assegnazione all'ufficio Lost&Found, infine insistendo per essere stato provato il danno patito.
3. Si è costituita l'appellata con memoria Controparte_1 tardivamente depositata in data 30/1/2023 prendendo specifica posizione sui molteplici motivi di appello formulati.
3.1. Quanto all'interpretazione della clausola contrattuale ed alla sua applicazione, rileva l'appellata come ragione fondante la c.d. clausola sociale sia
<quella di favorire il proseguimento dell'attività lavorativa dei dipendenti divenuti in esubero rispetto alle esigenze lavorative dell'azienda “uscente”, favorendo il transito di questi ultimi all'azienda “subentrante”, il tutto sotto il controllo e la supervisione dei sindacati. La legge (e la contrattazione collettiva nazionale, recependo la stessa) ha, cioè, previsto che una società di handling, una volta perso un cliente, possa trasferire all'handler subentrante una frazione del proprio parco-lavoratori, in misura proporzionale alla quota di traffico perso o di attività gestita dall'azienda subentrante, al fine di salvaguardare (a fini “sociali”) l'integrità del dato occupazionale. Si tratta, dunque, di una speciale (e specifica) procedura alternativa di tutela dei lavoratori, nell'ambito della quale il personale da doversi trasferire è
“individuato dai soggetti interessati d'intesa con le OO.SS. stipulanti, dal precedente operatore del servizio stesso all'operatore subentrante” (cfr. art. 14 D.Lgs. 18/1999; la predetta formulazione è quasi integralmente ripresa nell'art. “H37” supra citato – cfr. doc. n. 1, in atti nel fascicolo di primo grado)>>. inoltre esclude che <l'attività di selezione del personale Controparte_1 regolata dalla procedura de qua – legata, come detto, a complicati meccanismi>> faccia sorgere <<in capo ai singoli, potenziali interessati< i>>> il diritto <al passaggio presso l'azienda subentrante (men che mai – il che costituisce il punto “nodale” della questione - quello al mantenimento del livello di inquadramento posseduto presso quella “uscente”), ma solo il diritto di non perdere l'occupazione lavorativa, che è cosa ben diversa (in pratica:
5 nessuno deve ritrovarsi ad essere licenziato, ben potendo comunque permanere presso l'azienda uscente, la quale non chiude di certo, ma perde soltanto una “commessa”!)>>.
Secondo la ricostruzione operata da quindi, <il sig. Controparte_1 avrebbe dovuto dimostrare di essere in possesso di requisiti soggettivi tali da potersi Pt_1 affermare che egli avrebbe dovuto certamente transitare presso la la qual cosa CP_1
è addirittura impossibile da provare, dal momento che – come si evince dall'art. “G3” dell'All. 2 al C.C.N.L. Aeroportuali – l'applicazione della “clausola sociale” comporta “il passaggio del personale, individuato dai soggetti interessati d'intesa con le OO.SS. stipulanti (…)”, in primis dalla ATA, che era la società che doveva stilare le liste del personale in
“uscita”, […]; orbene, nella fattispecie, non soltanto il nominativo, ma sinanche il livello di appartenenza del sig. (il “2A”) non era stato mai considerato nel procedimento Pt_1 selettivo, né dalla ATA (il che dimostra ex se che l'azienda “uscente” non aveva strettamente bisogno di privarsi di una professionalità quale quella del sig. né dalla Pt_1
(che dunque – ed al contempo - non aveva bisogno di introitare la stessa) CP_1
[…] Sicché, del mancato inserimento in graduatoria (con conseguenziali, eventuali richieste risarcitorie) l'appellante avrebbe potuto dolersi solo ed unicamente nei confronti di chi aveva operato la preselezione del personale (…soggetto che non era di certo la CP_1 naturalmente!); al contempo, qualsiasi suggestione per la quale la procedura de qua sarebbe stata aggirata per evitare che la GH introitasse tra le proprie file un lavoratore “sgradito” (…??? – cfr. ricorso in appello, pag. 19) è smentita ex se proprio dalla successiva assunzione del sig. tra le file della Società appellata! >> Pt_1
Contesta inoltre parte appellata che , anche ove il fosse passato, in Pt_1 applicazione della clausola sociale, lo stesso sarebbe stato assegnato a mansioni equivalenti, posto che <nessuna norma contrattuale e/o impegno pattizio prevede, o ha mai previsto, ciò: anzi - esattamente all'opposto - l'art. “H37” del C.C.N.L. sez. handlers prevede, proprio nelle ultime righe, che “al fine di evitare l'insorgere di elementi distorsivi della libera concorrenza tra cedente e subentrante le parti, in sede aziendale/territoriale, potranno definire modalità applicative ed eventuali armonizzazioni dei trattamenti economico, salariali e normativi rispetto alle condizioni preesistenti”, prevedendo – pertanto – la possibilità di ricollocazione del personale trasferito in seno all'azienda subentrante. >>
Contesta poi che sia <provato che i “controinteressati” Controparte_1 sig.ri e possedessero, effettivamente, un'anzianità CP_6 Per_2 CP_7 Per_1 aziendale superiore alla sua;
né che “la percentuale del 100% dei vettori e delle compagnie aeree già gestite da Ata Airports e sono state smistate tra le compagnie Controparte_8
6 vincitrici dell'appalto e, pertanto, medesima sorte doveva toccare alla forza lavoro” >>; inoltre evidenzia che <anche (ipoteticamente) appurato che l'appellante avrebbe dovuto essere assunto da una delle due subentranti nei servizi di terra, non si vede per quale motivo detta Società avrebbe dovuto essere proprio la e non l'altro handler CP_1 aggiudicatario dell'appalto>>.
Esclude l'appellata che sia sprofessionalizzante il livello in concreto assegnato al posto che <Sotto diverso ma concorrente profilo, è appena il caso di Pt_1 osservare che il livello “3” riconosciuto al sig. non appare affatto così penalizzante e Pt_1 vuoto di contenuti: ivi sono infatti collocati “gli impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenze, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza” (nonché “gli operai che, pur partecipando al lavoro di altri, guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, l'attività di un gruppo di lavoratori di livello immediatamente inferiore” – cfr. estratto C.C.N.L. di settore, in doc. n. 4 prodotto in primo grado). >>
Rileva in ultimo come, oltre alla ritenuta contiguità tra i due livelli qui in esame (il “2A” ed il “3” ex C.C.N.L. “Aeroportuali”), <il brevissimo periodo di (preteso) demansionamento, atteso che il ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato depositato in Tribunale all'inizio del mese di agosto 2019, a fronte di un'assunzione in GH da parte del sig. avvenuta in data 1.5.2019>>, di per sé dovrebbe escludere la sussistenza Pt_1 di un danno risarcibile in capo all'appellante e come ad identica conclusione di dovrebbe pervenire in considerazione del fatto che <il sig. (classe 1959) Pt_1 non è certamente in una fase “embrionale” della sua vita professionale>> e come l'affermata mancata crescita paventata quale conseguenza del demansionamento dovrebbe essere valutata in rapporto all'orizzonte lavorativo dell'appellante.
4. La causa iscritta a ruolo in data 14/1/2021, dopo alcuni rinvii disposti per esigenze organizzative (decreti del 11/4/2022, 31/1/2023, 20/3/2024), è stata trattata nel corso dell'udienza del 19/9/2024 al cui esito è stata decisa.
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5. L'appello, pur condivisibili significative porzioni della ricostruzione operata dalla difesa del è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Pt_1
6. I motivi di appello possono essere congiuntamente valutati.
7 Questione nodale posta dal in relazione alla quale le parti in contesa Pt_1 propongono soluzioni contrapposte, attiene alla sussistenza o meno in capo all'appellante del diritto al mantenimento, all'atto del trasferimento a mezzo clausola sociale di cui agli artt. 25 ed H37 CCNL Trasporti Aerei, del livello e delle mansioni in precedenza svolte presso il datore di lavoro perdente appalto. Dovendosi qui rimarcare come le parti facciano in codesta sede valere, quale titolo fondante la domanda, quello contrattuale e, quindi, come appena sopra ricordato, gli artt. 25 ed H37 CCNL Trasporti Aerei.
6.1. Presupposto della domanda del in base alla prospettazione Pt_1 dallo stesso formulata, è l'affermazione del proprio diritto all'inserimento entro la graduatoria stilata in collaborazione tra le società perdente appalto, la società subentrante ed i Sindacati.
Il chiede quindi, innanzitutto, sia affermato che egli aveva diritto di Pt_1 essere inserito nell'elenco dei soggetti individuabili ai fini del passaggio da ATA Airports a Controparte_1
Il in ragione del tenore delle sopra richiamate clausole contrattuali, Pt_1 del fatto che la società perdente appalto non avesse evidentemente manifestato alcuna intenzione di mantenerlo presso di sé (tanto che di ciò non si dà atto in alcun verbale di svolgimento delle operazioni afferenti alla clausola sociale – cfr. doc. 9 app.te -), e del fatto che Controparte_1 avesse necessità, per la gestione del servizio assunto verso , di acquisire CP_3 personale proprio con il profilo professionale del [tanto da avere Pt_1 introiettato 4 Duty Service Coordinator (SC) già dipendenti di ATA Airports], aveva certamente il diritto di essere inserito entro la graduatoria di cui si discute e che, proprio in forza della previsione di cui agli artt. 25 ed H34 CCNL, deve essere stilata in funzione della individuazione, con criterio oggettivo, dei dipendenti destinati ad avvalersi concretamente della clausola sociale i quali, in applicazione della stessa, transiteranno (si vedrà poi come si verifica tale transito) alle dipendenze del subentrante nell'appalto.
Prevede infatti il (complesso) meccanismo disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 ed H34 CCNL che le aziende coinvolte nella procedura di applicazione della clausola sociale, unitamente alle OOSS, individuino, in relazione alle esigenze della subentrante ed in funzione della quota di traffico trasferita (e quindi acquisita dalla subentrante), i profili professionali di cui la
8 subentrante necessita ed il numero dei dipendenti che dovranno presso quest'ultima transitare.
È evidente, come emerge dal doc. 9 di parte appellante, che i suddetti soggetti coinvolti nelle trattative avessero individuato 4 SC (stesso incontestato profilo del che, previo loro inserimento in graduatoria, sono Pt_1 transitati alle dipendenze di (la circostanza è Controparte_1 incontroversa).
Parimenti evidente (trattandosi di dato sempre incontroverso) è che il non sia stato inserito in alcuna lista/graduatoria, pur egli essendo un Pt_1 dipendente di ATA Airports e pur egli essendo il collega più anziano (di ciò vi è certamente prova per effetto di non contestazione essendosi
[...] imitata a genericamente contestare la circostanza affermata CP_1 dall'appellante pur avendo, quale datrice di lavoro di tutti i lavoratori interessati alla vicenda, conoscenza dell'anzianità di servizio degli stessi).
6.2. Il inoltre, per effetto di quanto sopra e, soprattutto, in ragione Pt_1 dell'oggettivo meccanismo di scelta dei lavoratori che devono beneficiare del passaggio dalla perdente appalto alla subentrante nell'appalto, meccanismo che presuppone la collocazione degli aspiranti in fasce di età dalle quali pescare [3 fasce, ove la 3a appartiene agli over 50], aveva diritto al passaggio.
Il come si evince sempre dal doc. 9 sopra menzionato, sarebbe Pt_1 stato inserito in terza fascia, evidentemente una delle più popolate, e dalla stessa sarebbe stato pescato quale lavoratore più anziano (ed infatti, due tra i 4 dipendenti con qualifica di SC transitati in forza all'appellata appartengono proprio alla terza fascia – cfr. doc. 9 –).
7. Posto quanto sopra e, quindi, rilevato come ATA Controparte_1
Airports, con l'assistenza del Sindacato, abbiano omesso – con ciò rendendosi inadempienti - di collocare il – che all'epoca della selezione non Pt_1 aveva ancora reso dimissioni – in graduatoria ed abbiano quindi omesso di selezionarlo in funzione del suo transito alle dipendenze di CP_1
occorre ora stabilire se il era titolare del diritto al
[...] Pt_1 mantenimento dell'inquadramento e della concreta mansione fino a quel momento svolta alle dipendenze di ATA Airports; fermo restando che il pur riassunto da (dopo dimissioni rese da Pt_1 Controparte_1
ATA Airports), ha mantenuto la precedente retribuzione e la maturata
9 anzianità di servizio, di contro perdendo il precedente inquadramento (il che implicherà, ovviamente, ove non diversamente pattuito tra le parti, per l'ipotesi di miglioramenti retributivi in sede di successiva contrattazione collettiva, il riassorbimento del sovrappiù riconosciuto dal nuovo CCNL).
7.1. Ciò detto, ritiene il Collegio di condividere le valutazioni espresse dalla parte appellata pur dando atto di una non agevole intellegibilità del dato negoziale.
Ed infatti, se da un lato la norma contrattuale, dando rilevanza alla salvaguardia delle competenze del personale, ai processi formativi ed alle professionalità, ed inoltre legando la formazione delle graduatorie ai differenti profili professionali dei dipendenti trasferibili, lascia intendere che i lavoratori trasferiti manterranno il medesimo inquadramento e le mansioni possedute presso la perdente appalto, sotto altro profilo la medesima norma contiene indicazioni di opposto segno.
7.3. Sotto tale ultimo profilo si deve rilevare, questo essendo dato univoco e tale da fugare ogni dubbio indotto dalle evocative locuzioni sopra richiamate, come l'art. 25 CCNL stabilisca al proprio terzo comma che Le parti concordano fin da ora che il passaggio di personale avverrà tramite novazione soggettiva ed oggettiva del contratto con contestuale assunzione.
La norma negoziale di cui il chiede applicazione si presenta invero Pt_1 del tutto coerente con l'interpretazione proposta da Controparte_1 essa prevedendo che il passaggio di personale dalla perdente appalto alla acquirente appalto si realizzi mediante la stipula di un nuovo contratto con il nuovo datore di lavoro del tutto differente ad autonomo rispetto a quello che legava il lavoratore con il precedente datore di lavoro.
L'articolato negoziale – così in particolare l'ultimo comma dell'art. H37 - prevede inoltre, evidentemente in coerenza con il carattere novativo dell'operazioni di cui si discute, che il passaggio delle risorse individuate avverrà […] con l'applicazione dei trattamenti normo – retributivi della Parte specifica dell'azienda subentrante e che le parti, in sede aziendale/territoriale, potranno definire modalità applicative ed eventuali armonizzazioni dei trattamenti economico, salariali e normativi rispetto alle condizioni preesistenti, con ciò rendendo ancor più evidente la possibilità, fatti salvi i difformi accordi in sede locale, che al lavoratore per così dire trasferito possa essere applicato dal nuovo datore di lavoro un trattamento differente rispetto a quello praticato dalla precedente.
10 Rilevante è poi ricordare, ed il dato già emerge da quanto sopra riportato, come sempre la normativa negoziale – in particolare l'art. H37 – valorizzi in termini significativi la regolamentazione dell'istituto in esame a livello decentrato tanto da prevedere che Il combinato disposto dell'articolato contrattuale relativo alla clausola sociale contenuto nella parte generale e nella parte specifica ed ai protocolli applicativi di livello locale, rappresentano un insieme di norme atte a tutelare i livelli occupazionali nel caso di trasferimento di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra, ed inoltre che fatti salvi eventuali protocolli applicativi, sottoscritti dalle parti stipulanti il presente CCNL, in sede locale/aziendale, le parti condividono di adottare la seguente procedura […].
Ed evidentemente della suddetta possibilità di specifica negoziazione a livello decentrato/aziendale, le parti interessate all'applicazione della clausola sociale di cui si discute si sono avvalse avendo, da un lato, stabilito il mantenimento dei medesimi livelli retributivi e, dall'altro, la possibile assegnazione dei lavoratori a differenti mansioni: resta peraltro inteso che l'inserimento in GH, laddove non vi fosse equivalenza e/o disponibilità di posizioni professionali, avverrà quelle mansioni comunque disponibili e con il livello di inquadramento coerente con l'assetto organizzativo in essere nell'azienda ma con salvaguardia dell'eventuale differenziale con il livello di provenienza. Apparendo utile qui ancora una volta ricordare come il Pt_1 ferma restando l'anzianità di servizio mantenuta in ragione della previsione dell'art. 25 CCNL, abbia conservato inalterato oltre alla misura della retribuzione anche l'orario di lavoro.
7.4. Pertanto, alla luce di quanto sopra, ben può dirsi che la clausola sociale di cui parte appellante domanda applicazione giustifica – avrebbe giustificato - l'assunzione del lavoratore a differenti condizioni rispetto a quelle in essere presso il precedente datole di lavoro.
8. Ora, posto quanto sopra, si deve conseguentemente pervenire alla conclusione, in antitesi con quanto affermato dall'appellante, che, ove al CABRAS fosse stata applicata la clausola sociale di cui agli artt. 25 ed H37 del CCNL di riferimento, lo stesso non avrebbe avuto alcun diritto al mantenimento della concreta mansione ed al livello già posseduto presso ATA Airports. Dovendosi qui rilevare, come in effetti evidenzia la stessa parte appellata, che il non ha avanzato alcuna domanda funzionale a far Pt_1 valere la perdita della chances di essere adibito, ove mai fosse passato per effetto della clausola sociale, alle mansioni di Duty Service Coordinator (SC).
11 9. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
10. Venendo infine alle spese di lite, l'assenza di precedenti in materia e la complessità della questione trattata in uno con la non agevole lettura della clausola negoziale oggetto di giudizio, consentono di integralmente compensare i costi di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; integralmente compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Venezia in data 19/9/2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
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