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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 09/07/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640/2023 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1969 e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti dagli Avv.ti Fabio Caprioni, (c.f. e Amedeo Di Odoardo CodiceFiscale_2
(c.f. ), entrambi con studio in Teramo (TE) alla Via Mancini CodiceFiscale_3
Sbraccia n. 1, telefax 0861/681543, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni agli indirizzi P.E.C.:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 subentrata, ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con la L. n.
225 del 01.12.2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2 [...] [...]
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F. in CP_3 P.IVA_1 persona dell'Avv. Elena Venditti, n.q. di Responsabile Contenzioso , a ciò CP_4 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 racc. nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_1
, rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce dall'Avv. Niccolò
[...]
Basili ( ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del medesimo difensore sito in Roma, Via Ulpiano n. 29 (All. 1). Il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
nonché il numero di fax 06/37898264, presso il Email_3 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. dell'11
Febbraio 2005 n.68 e successive modifiche ed integrazioni di legge
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione del ruolo e della cartella esattoriale n. 10820020030005850555000 asseritamente notificata in data 10 luglio 2003;
In via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella cartella di pagamento e ruolo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: condannare l'Agente della Riscossione alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del titolo per assenza di presupposti;
Nel merito, respingere la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari”.
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 7 Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 06/10/2023 contenente contestuale istanza di sospensione, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 intimazione di pagamento n. 10820239002036369/000 notificato dall'
[...]
di Teramo in data 29/09/2023 per la parte relativa all'importo di Controparte_1 euro 2.831,71 afferente a crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n.
10820020030005850555000, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale della somma portata dalla cartella indicata.
Si è costituita in giudizio l' contestando l'istanza Controparte_1 di sospensiva siccome sfornita dalla sussistenza dei relativi presupposti e, nel merito, la fondatezza della domanda in relazione alla eccepita prescrizione, rispetto alla quale ha depositato ed allegato la notifica di diversi atti interruttivi.
Con ordinanza del 25/01/2024 il precedente titolare del ruolo ha accolto l'istanza di sospensiva e ha rinviato la causa per discussione ex art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti di un termine per il deposito di note di trattazione scritta.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 28/05/2025, la stessa, a seguito dell'odierna udienza di discussione, viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10820239002036369/000 notificata dall' di Controparte_1
Teramo in data 29/09/2023 per la parte relativa all'importo di euro 2.831,71 afferente a crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sul presupposto per cui, tra la data di notificazione della cartella di pagamento (10/07/2003) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (29/09/2023), sarebbero trascorsi più di cinque anni in assenza di ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' CP_5
L'unico motivo posto a base dell'opposizione consiste, dunque, nella ritenuta estinzione del credito portato nella cartella di pagamento n.
Pag. 3 di 7 10820020030005850555000 del 10/07/2003 per l'importo di euro 2.831,71 per intervenuta prescrizione quinquennale.
In punto di diritto, anche alla luce delle deduzioni difensive sollevate dall' CP_5 appare opportuno premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999, da esperire nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento (avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.). Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Per quanto riguarda la prescrizione, di durata quinquennale a norma dell'art. 3 comma 9 L. 08/08/1995 n°335, bisogna, invece, distinguere tra la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata prima della notifica dell'avviso di
Pag. 4 di 7 addebito, che può essere fatta valere solo nei confronti dell'ente impositore, nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica, dalla prescrizione quinquennale del diritto a procedere all'esecuzione dell'avviso di addebito non impugnato, che può essere fatta valere solo nei confronti del concessionario della riscossione, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione riferita al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l'
[...]
non avrebbe posto in essere alcun atto interruttivo nel Controparte_1 periodo intercorrente tra la notifica della cartella esattoriale suddetta e l'avviso di intimazione di pagamento impugnato.
Tale prospettazione secondo la quale l'Agente avrebbe omesso, dopo la notifica della cartella di pagamento del 10/07/2023, qualsiasi atto utile ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, risulta, tuttavia, smentita per tabulas.
L ha difatti dimostrato, mediante le produzioni documentali Controparte_6 offerte in fase di costituzione, di aver provveduto a notificare successivi atti interruttivi della prescrizione costituiti, segnatamente, dai seguenti:
- Raccomandata notificata in data 24/01/2005 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Raccomandata notificata in data 10/02/2010 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Raccomandata notificata in data 15/02/2013 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Avviso di intimazione di pagamento n. 10820179002244925000, notificato in data
26/10/2017 relativo alla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Atto di pignoramento presso terzi n. 10884201800000036001, notificato in data
28/03/2018;
- Preavviso di fermo n. 10880201900001653000, notificato in data 31/07/2019;
- Preavviso di fermo n. 10880202200001143000, notificato in data 23/12/2022;
- Intimazione di pagamento n. 108 2023 90020363 69/000; notificato in data
29/08/2023.
Pag. 5 di 7 A fronte delle suddette evidenze documentali, peraltro non specificamente contestate dalla ricorrente, è, dunque, da ritenersi infondata la prospettazione di parte opponente in ordine alla inesistenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento e precedenti all'avviso di intimazione da ultimo notificato in data
29/08/2023.
Purtuttavia, va rilevato che tra la data di notifica della raccomandata del 24/01/2005
(primo atto interruttivo) e la data di notifica del successivo atto impositivo da parte dell'Agente esattore del 10/02/2010 è inutilmente trascorso un arco temporale ultra- quinquennale senza che l' abbia provveduto, medio tempore, a tempestivi atti CP_5 interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che il credito previdenziale di euro
2.831,71 portato dalla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 del
10/07/2003 è da ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Priva di pregio, inoltre, si appalesa la deduzione dell' relativa all'applicabilità CP_5 al caso di specie della sospensione disposta in virtù della disciplina emergenziale ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020, essendo tale normativa evidentemente successiva alla notifica dell'atto interruttivo del 10/02/2010 e, dunque, non riferibile né pertinente alla fattispecie concreta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il credito previdenziale di euro 2.831,71 portato dalla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 del 10/07/2003 va dichiarato estinto, essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, il relativo termine quinquennale di prescrizione.
In definitiva sintesi, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, e con esclusione della fase istruttoria, non articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' ogni altra Controparte_1 eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di euro
2.831,71 di cui alla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 09/07/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1640/2023 del Ruolo generale affari contenziosi
tra
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1969 e residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti dagli Avv.ti Fabio Caprioni, (c.f. e Amedeo Di Odoardo CodiceFiscale_2
(c.f. ), entrambi con studio in Teramo (TE) alla Via Mancini CodiceFiscale_3
Sbraccia n. 1, telefax 0861/681543, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni agli indirizzi P.E.C.:
- Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(c.f. e P.IVA , Controparte_1 P.IVA_1 subentrata, ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. n. 193 del 22.10.2016, convertito con la L. n.
225 del 01.12.2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2 [...] [...]
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, C.F. in CP_3 P.IVA_1 persona dell'Avv. Elena Venditti, n.q. di Responsabile Contenzioso , a ciò CP_4 autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Persona_1 repertorio nr 180134 racc. nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Controparte_1
, rappresentata e difesa in virtù di procura posta in calce dall'Avv. Niccolò
[...]
Basili ( ) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 lo studio del medesimo difensore sito in Roma, Via Ulpiano n. 29 (All. 1). Il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
nonché il numero di fax 06/37898264, presso il Email_3 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento, così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. dell'11
Febbraio 2005 n.68 e successive modifiche ed integrazioni di legge
RESISTENTE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente: “In via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte,
l'esecuzione del ruolo e della cartella esattoriale n. 10820020030005850555000 asseritamente notificata in data 10 luglio 2003;
In via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nella cartella di pagamento e ruolo opposto per i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: condannare l'Agente della Riscossione alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Parte resistente: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione del titolo per assenza di presupposti;
Nel merito, respingere la domanda avanzata dall'opponente perché infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese ed onorari”.
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 7 Con ricorso ex art. 615 c.p.c. depositato in data 06/10/2023 contenente contestuale istanza di sospensione, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 intimazione di pagamento n. 10820239002036369/000 notificato dall'
[...]
di Teramo in data 29/09/2023 per la parte relativa all'importo di Controparte_1 euro 2.831,71 afferente a crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n.
10820020030005850555000, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale della somma portata dalla cartella indicata.
Si è costituita in giudizio l' contestando l'istanza Controparte_1 di sospensiva siccome sfornita dalla sussistenza dei relativi presupposti e, nel merito, la fondatezza della domanda in relazione alla eccepita prescrizione, rispetto alla quale ha depositato ed allegato la notifica di diversi atti interruttivi.
Con ordinanza del 25/01/2024 il precedente titolare del ruolo ha accolto l'istanza di sospensiva e ha rinviato la causa per discussione ex art. 127 ter c.p.c. con concessione alle parti di un termine per il deposito di note di trattazione scritta.
Pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data 28/05/2025, la stessa, a seguito dell'odierna udienza di discussione, viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e, come tale, merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Con il presente ricorso la parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10820239002036369/000 notificata dall' di Controparte_1
Teramo in data 29/09/2023 per la parte relativa all'importo di euro 2.831,71 afferente a crediti di natura previdenziale di cui alla cartella esattoriale n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito sul presupposto per cui, tra la data di notificazione della cartella di pagamento (10/07/2003) e la data di notifica della successiva intimazione di pagamento (29/09/2023), sarebbero trascorsi più di cinque anni in assenza di ulteriori atti interruttivi posti in essere dall' CP_5
L'unico motivo posto a base dell'opposizione consiste, dunque, nella ritenuta estinzione del credito portato nella cartella di pagamento n.
Pag. 3 di 7 10820020030005850555000 del 10/07/2003 per l'importo di euro 2.831,71 per intervenuta prescrizione quinquennale.
In punto di diritto, anche alla luce delle deduzioni difensive sollevate dall' CP_5 appare opportuno premettere che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del
1999, da esperire nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento (avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro e con il rispetto degli artt. 442 e ss. c.p.c. Trattasi di strumento finalizzato ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva”;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.). Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
Per quanto riguarda la prescrizione, di durata quinquennale a norma dell'art. 3 comma 9 L. 08/08/1995 n°335, bisogna, invece, distinguere tra la prescrizione del credito contributivo eventualmente maturata prima della notifica dell'avviso di
Pag. 4 di 7 addebito, che può essere fatta valere solo nei confronti dell'ente impositore, nel termine di quaranta giorni dalla sua notifica, dalla prescrizione quinquennale del diritto a procedere all'esecuzione dell'avviso di addebito non impugnato, che può essere fatta valere solo nei confronti del concessionario della riscossione, nelle forme dell'opposizione all'esecuzione.
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha eccepito la prescrizione riferita al periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, sostenendo che l'
[...]
non avrebbe posto in essere alcun atto interruttivo nel Controparte_1 periodo intercorrente tra la notifica della cartella esattoriale suddetta e l'avviso di intimazione di pagamento impugnato.
Tale prospettazione secondo la quale l'Agente avrebbe omesso, dopo la notifica della cartella di pagamento del 10/07/2023, qualsiasi atto utile ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, risulta, tuttavia, smentita per tabulas.
L ha difatti dimostrato, mediante le produzioni documentali Controparte_6 offerte in fase di costituzione, di aver provveduto a notificare successivi atti interruttivi della prescrizione costituiti, segnatamente, dai seguenti:
- Raccomandata notificata in data 24/01/2005 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Raccomandata notificata in data 10/02/2010 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Raccomandata notificata in data 15/02/2013 relativa alla cartella di pagamento n.
10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Avviso di intimazione di pagamento n. 10820179002244925000, notificato in data
26/10/2017 relativo alla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Atto di pignoramento presso terzi n. 10884201800000036001, notificato in data
28/03/2018;
- Preavviso di fermo n. 10880201900001653000, notificato in data 31/07/2019;
- Preavviso di fermo n. 10880202200001143000, notificato in data 23/12/2022;
- Intimazione di pagamento n. 108 2023 90020363 69/000; notificato in data
29/08/2023.
Pag. 5 di 7 A fronte delle suddette evidenze documentali, peraltro non specificamente contestate dalla ricorrente, è, dunque, da ritenersi infondata la prospettazione di parte opponente in ordine alla inesistenza di atti interruttivi successivi alla notifica della cartella di pagamento e precedenti all'avviso di intimazione da ultimo notificato in data
29/08/2023.
Purtuttavia, va rilevato che tra la data di notifica della raccomandata del 24/01/2005
(primo atto interruttivo) e la data di notifica del successivo atto impositivo da parte dell'Agente esattore del 10/02/2010 è inutilmente trascorso un arco temporale ultra- quinquennale senza che l' abbia provveduto, medio tempore, a tempestivi atti CP_5 interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che il credito previdenziale di euro
2.831,71 portato dalla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 del
10/07/2003 è da ritenersi irrimediabilmente prescritto.
Priva di pregio, inoltre, si appalesa la deduzione dell' relativa all'applicabilità CP_5 al caso di specie della sospensione disposta in virtù della disciplina emergenziale ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020, essendo tale normativa evidentemente successiva alla notifica dell'atto interruttivo del 10/02/2010 e, dunque, non riferibile né pertinente alla fattispecie concreta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, il credito previdenziale di euro 2.831,71 portato dalla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 del 10/07/2003 va dichiarato estinto, essendo decorso, successivamente alla notifica della cartella esattoriale, il relativo termine quinquennale di prescrizione.
In definitiva sintesi, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono quantificate sulla scorta del DM 55/2014 (e successive modifiche), seguendo i parametri minimi dello scaglione di riferimento, e con esclusione della fase istruttoria, non articolata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' ogni altra Controparte_1 eccezione o domanda disattesa e/o assorbita, così dispone:
Pag. 6 di 7 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la prescrizione del credito di euro
2.831,71 di cui alla cartella di pagamento n. 10820020030005850555000 notificata in data 10/07/2003;
- Condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così deciso in Teramo, 10/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
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