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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2193/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area Commerciale in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2193/2021, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Salustri, giusta procura alle Parte_1 liti in atti;
-opponente-
CONTRO
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo CP_1 CP_2
Tarantini e Angelo Sylos Ivone, giusta mandato in atti;
-opposti -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto, notificatagli in data 09.04.2021 da e Parte_1 CP_1
con cui gli è stato intimato di dare esecuzione al verbale di mediazione del CP_2
30.1.2018, (prot n. 724101730066 del 24.10.2017) omologato dal Tribunale di Trani con decreto depositato il 11.01.2019 (R.G. 3504/2018), reso esecutivo in data 30.03.2021, oltre al pagamento delle spese legali quantificate in € 535,42. 1 L'opponente -nel premettere che: a) insieme ai suoi germani CP_2 CP_1 alla morte dei propri genitori, e è diventato erede in Persona_1 CP_3 comproprietà indivisa di un cospicuo compendio ereditario;
b) della gestione e della amministrazione del ridetto compendio ereditario si è occupata, subito dopo la morte dei genitori, la quale ha gestito anche tutte le entrate derivanti dagli appartamenti CP_1 concessi in locazione, oltreché i proventi derivanti dalla concessione in uso ad azienda di
Telefonia (WIND) del tetto del fabbricato di cui fa parte l'immobile sito in Andria Via
Rosolino Pilo, 3; c) proprio quest'ultima, intendendo instaurare una azione di divisione giudiziale, ha adito l'Organismo di mediazione “Concilia e Risolvi “ di Andria, al fine di espletare l'obbligatorio tentativo di mediazione, previsto ex lege, quale condizione di procedibilità nelle cause aventi ad oggetto divisione ereditaria;
d) al primo e unico incontro di mediazione, svoltosi dinanzi all'organismo adito il giorno 30.01.2018, ha partecipato personalmente senza l'obbligatoria assistenza di un legale di fiducia;
e) all'esito del predetto incontro, è stato convinto ad accettare, quale quota ereditaria, una serie di cespiti immobiliari che non erano compresi nella domanda di mediazione e peraltro a farsi carico di ogni onere relativo alla definizione delle controversie giudiziarie ancora in essere;
f) per più la porzione di patrimonio immobiliare a lui spettante è viziata da un importante abuso edilizio che non risulta sanato- ha eccepito la inidoneità del verbale di mediazione del 31.01.2018 a valere quale titolo esecutivo, stante la violazione dell'art. 8 del d.lgs 28/2010, per avere partecipato al procedimento di mediazione senza l'assistenza di un avvocato, nonchè la impossibilità di dare attuazione al ridetto accordo - ovverosia di procedere ai trasferimenti degli immobili indicati nel verbale – in ragione dell'abuso edilizio che ne impedisce il compimento degli atti traslativi della proprietà.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del verbale di mediazione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di e di a procedere ad esecuzione CP_2 CP_1 forzata”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti e i quali CP_1 CP_2 hanno specificamente contestato le avverse doglianze, instando di “in via principale, rigettare
l'avversa opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali;
- in via subordinata, per il caso dell'accoglimento dell'avversa opposizione, IN VIA
2 RICONVENZIONALE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932, emettere sentenza che tenga luogo del contratto di divisione che il signor si rifiuta di adempiere, per come concordato nel verbale di Parte_1 accordo 30.1.2018 raggiunto in sede di mediazione tra i comproprietari e nei termini indicati espressamente nella parte che precede, ed in particolare 1) accertare e dichiarare che in guisa dall'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018 ed omologato, come per legge, in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n. 157/2019, il convenuto sig. si è obbligato a trasferire i beni di Parte_1 cui al predetto accordo e secondo le condizioni ivi indicate entro il termine di mesi tre con decorrenza dal
31.01.2018 (quindi entro il 30.04.2018) e che, tuttavia, non vi ha provveduto rendendosi inadempiente;
2) accertare e dichiarare che il sig. non ha pertanto adempiuto all'obbligazione di trasferire, con Parte_1 opportuno atto notarile, ai germani e gli immobili in premessa descritti e di cui CP_2 CP_1 all'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018 e omologato come per legge in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n. 157/2019l; 3) per l'effetto emettere contro il sig. Parte_1 ed in favore dei signori e sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
[...] CP_2 CP_1 produca gli effetti dell'atto definitivo non concluso e, quindi, in ossequio all'accordo di mediazione de quo, trasferisca, con ogni necessaria disposizione al Conservatore per la conseguenziale trascrizione, ai signori
e la proprietà dei beni secondo le precise disposizioni pedissequamente CP_2 CP_1 richiamate in precedenza per come contenute nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018, e omologato come per legge in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n.
157/2019l; ovvero emettere, in ogni caso - correttamente riqualificata dal Giudice adito, sotto il profilo del diritto, la presente domanda - ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale per dare soddisfacimento alla dedotta pretesa attorea di vedere distribuiti i beni in ossequio all'accordo sottoscritto in data 31.01.2018; 4) e conseguenzialmente condannare il sig. a rilasciare, in favore dei sig.ri Parte_1
e gli immobili a questi spettanti secondo l'accordo di mediazione del CP_2 CP_1
31.01.2018; 5) ed ancora condannare il sig. al risarcimento, in favore dei sig.ri Parte_1 CP_2
e dei danni per ritardata consegna dei beni oggetto dell'accordo di mediazione, da
[...] CP_1 quantificarsi in misura non inferiore ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica dell'atto di citazione e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 6) ed ancora condannare il sig. al risarcimento, in favore dei sig.ri Parte_1
e dei danni per il mancato godimento dei frutti prodotti dai beni spettanti agli CP_2 CP_1 attori e che sono stati quantificati nel presente atto in euro 50.000,00, ovvero, in ogni caso, condannare il sig.
3 al pagamento di tutti gli eventuali importi che dovessero emergere in corso di causa e che sono Parte_1 stati determinati dalla sua inadempienza;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo;
7) infine, come è d'uopo, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, svoltasi in modalità cartolare, il precedente Giudice ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, data l'assenza di richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che tuttavia non ha trovato accoglimento di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Solo parte opposta vi ha provveduto.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame
(ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo
1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23
4 novembre 1978 n.5496; Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass.
18 febbraio 2015 n.3277).
Detto altrimenti, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in via di esame.
Tali condivise coordinate ermeneutiche sono applicabili anche al caso di specie, dovendosi riconoscere al titolo di cui si discetta natura giudiziale.
Invero, trattasi del verbale di mediazione del 31.1.2018, prot. n. 72101730066 del 24.10.2017, omologato dal Tribunale di Trani in data 11.1.2019 rep. 159/2019 – R.G. 3504/2018, munito di formula esecutiva in data 30.3.2021.
Pacifica e indiscussa l'efficacia di titolo esecutivo conferita dall'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 all'accordo raggiunto in sede di mediazione, plurimi elementi inducono a sussumere la specifica tipologia in esame nel novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma secondo,
n. 1 c.p.c.
Viene anzitutto in rilievo il richiamato art. 12 che attribuisce all'accordo omologato valenza di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Come noto, l'esecuzione in forma specifica (cfr. art. 612 c.p.c.) può tradizionalmente essere avviato solo sulla base di un titolo avente natura giudiziale.
Ancora, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale presuppone per l'appunto un titolo giudiziale, come chiaramente è previsto dagli artt. 2818 e 2819 c.c.
E' evidente allora che, una lettura sistematica delle norme, induce a riconoscere all'accordo di mediazione omologato dal Presidente del Tribunale il crisma di titolo giudiziale.
D'altronde, non può dubitarsi che, sebbene l'accordo sia scaturito al di fuori di un vaglio e un controllo giurisdizionale, attraverso l'omologazione quel momento di verifica viene recuperato. Vuole dirsi, cioè, che in sede di omologazione il Presidente del Tribunale è chiamato a effettuare un controllo non solo meramente formale ma anche di non contrarietà del contenuto pattizio a norme imperative e all'ordine pubblico, sì da attribuire natura e forza giurisdizionale a quel titolo.
Si soggiunga che, come chiarito nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 28/2010, “La natura
5 di verifica omologatoria di merito di tale ultima attività, ha indotto a riservarla all'autorità giudiziaria”. Ciò
a ulteriore riprova della natura giurisdizionale del relativo titolo in cui quel controllo sfocia.
Così qualificato il titolo messo in esecuzione dagli odierni opposti, i motivi di opposizione formulati dall'attore non possono trovare ingresso in quanto vertono su fatti preesistenti alla formazione del titolo stesso.
In particolare, il primo motivo di opposizione (relativo alla mancata partecipazione all'incontro dinanzi al mediatore di un Difensore di fiducia di attiene Parte_1 pacificamente alla regolarità formale del procedimento e, in disparte ogni considerazione sulle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di assistenza legale non espressamente previste dalle norme, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante l'impugnativa del provvedimento che ha omologato l'accordo, non già in questa sede.
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, ossia la ineseguibilità dell'accordo in ragione del carattere abusivo di uno dei cespiti in comproprietà e oggetto di divisione, dagli atti acquisiti risulta pacificamente per un verso che le difformità fossero preesistenti al raggiungimento dell'accordo e, per altro verso non vi è prova che siano ostative al perfezionamento degli atti traslativi.
Da ultimo, preme stigmatizzare il contegno dell'opponente che, in altro e antecedente giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale, ha chiesto di disporre la divisione dei beni caduti in successione, nei termini di cui all'accordo che invece in questa sede impugna (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta). E' evidente allora che trattasi di un comportamento abusivo, in contrasto con il generale divieto di venire “contra factum proprium”.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opposti in via meramente subordinata.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3, stante la natura documentale della controversia, e massimi per la fase 4, di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore degli opposti le spese di lite che si liquidano in € 8.166,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 14 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile – Area Commerciale in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2193/2021, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Salustri, giusta procura alle Parte_1 liti in atti;
-opponente-
CONTRO
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Giacomo CP_1 CP_2
Tarantini e Angelo Sylos Ivone, giusta mandato in atti;
-opposti -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4 dicembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto, notificatagli in data 09.04.2021 da e Parte_1 CP_1
con cui gli è stato intimato di dare esecuzione al verbale di mediazione del CP_2
30.1.2018, (prot n. 724101730066 del 24.10.2017) omologato dal Tribunale di Trani con decreto depositato il 11.01.2019 (R.G. 3504/2018), reso esecutivo in data 30.03.2021, oltre al pagamento delle spese legali quantificate in € 535,42. 1 L'opponente -nel premettere che: a) insieme ai suoi germani CP_2 CP_1 alla morte dei propri genitori, e è diventato erede in Persona_1 CP_3 comproprietà indivisa di un cospicuo compendio ereditario;
b) della gestione e della amministrazione del ridetto compendio ereditario si è occupata, subito dopo la morte dei genitori, la quale ha gestito anche tutte le entrate derivanti dagli appartamenti CP_1 concessi in locazione, oltreché i proventi derivanti dalla concessione in uso ad azienda di
Telefonia (WIND) del tetto del fabbricato di cui fa parte l'immobile sito in Andria Via
Rosolino Pilo, 3; c) proprio quest'ultima, intendendo instaurare una azione di divisione giudiziale, ha adito l'Organismo di mediazione “Concilia e Risolvi “ di Andria, al fine di espletare l'obbligatorio tentativo di mediazione, previsto ex lege, quale condizione di procedibilità nelle cause aventi ad oggetto divisione ereditaria;
d) al primo e unico incontro di mediazione, svoltosi dinanzi all'organismo adito il giorno 30.01.2018, ha partecipato personalmente senza l'obbligatoria assistenza di un legale di fiducia;
e) all'esito del predetto incontro, è stato convinto ad accettare, quale quota ereditaria, una serie di cespiti immobiliari che non erano compresi nella domanda di mediazione e peraltro a farsi carico di ogni onere relativo alla definizione delle controversie giudiziarie ancora in essere;
f) per più la porzione di patrimonio immobiliare a lui spettante è viziata da un importante abuso edilizio che non risulta sanato- ha eccepito la inidoneità del verbale di mediazione del 31.01.2018 a valere quale titolo esecutivo, stante la violazione dell'art. 8 del d.lgs 28/2010, per avere partecipato al procedimento di mediazione senza l'assistenza di un avvocato, nonchè la impossibilità di dare attuazione al ridetto accordo - ovverosia di procedere ai trasferimenti degli immobili indicati nel verbale – in ragione dell'abuso edilizio che ne impedisce il compimento degli atti traslativi della proprietà.
Sulla scorta di tali doglianze, l'opponente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, di “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione, per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare la nullità del verbale di mediazione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di e di a procedere ad esecuzione CP_2 CP_1 forzata”. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti e i quali CP_1 CP_2 hanno specificamente contestato le avverse doglianze, instando di “in via principale, rigettare
l'avversa opposizione giacché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali;
- in via subordinata, per il caso dell'accoglimento dell'avversa opposizione, IN VIA
2 RICONVENZIONALE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932, emettere sentenza che tenga luogo del contratto di divisione che il signor si rifiuta di adempiere, per come concordato nel verbale di Parte_1 accordo 30.1.2018 raggiunto in sede di mediazione tra i comproprietari e nei termini indicati espressamente nella parte che precede, ed in particolare 1) accertare e dichiarare che in guisa dall'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018 ed omologato, come per legge, in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n. 157/2019, il convenuto sig. si è obbligato a trasferire i beni di Parte_1 cui al predetto accordo e secondo le condizioni ivi indicate entro il termine di mesi tre con decorrenza dal
31.01.2018 (quindi entro il 30.04.2018) e che, tuttavia, non vi ha provveduto rendendosi inadempiente;
2) accertare e dichiarare che il sig. non ha pertanto adempiuto all'obbligazione di trasferire, con Parte_1 opportuno atto notarile, ai germani e gli immobili in premessa descritti e di cui CP_2 CP_1 all'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018 e omologato come per legge in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n. 157/2019l; 3) per l'effetto emettere contro il sig. Parte_1 ed in favore dei signori e sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
[...] CP_2 CP_1 produca gli effetti dell'atto definitivo non concluso e, quindi, in ossequio all'accordo di mediazione de quo, trasferisca, con ogni necessaria disposizione al Conservatore per la conseguenziale trascrizione, ai signori
e la proprietà dei beni secondo le precise disposizioni pedissequamente CP_2 CP_1 richiamate in precedenza per come contenute nell'accordo di mediazione sottoscritto in data 31.01.2018, e omologato come per legge in data 11.01.2019 dal Tribunale di Trani con decreto Presidenziale n.
157/2019l; ovvero emettere, in ogni caso - correttamente riqualificata dal Giudice adito, sotto il profilo del diritto, la presente domanda - ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale per dare soddisfacimento alla dedotta pretesa attorea di vedere distribuiti i beni in ossequio all'accordo sottoscritto in data 31.01.2018; 4) e conseguenzialmente condannare il sig. a rilasciare, in favore dei sig.ri Parte_1
e gli immobili a questi spettanti secondo l'accordo di mediazione del CP_2 CP_1
31.01.2018; 5) ed ancora condannare il sig. al risarcimento, in favore dei sig.ri Parte_1 CP_2
e dei danni per ritardata consegna dei beni oggetto dell'accordo di mediazione, da
[...] CP_1 quantificarsi in misura non inferiore ad euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, a decorrere della notifica dell'atto di citazione e fino al rilascio, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; 6) ed ancora condannare il sig. al risarcimento, in favore dei sig.ri Parte_1
e dei danni per il mancato godimento dei frutti prodotti dai beni spettanti agli CP_2 CP_1 attori e che sono stati quantificati nel presente atto in euro 50.000,00, ovvero, in ogni caso, condannare il sig.
3 al pagamento di tutti gli eventuali importi che dovessero emergere in corso di causa e che sono Parte_1 stati determinati dalla sua inadempienza;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal sorgere del credito al soddisfo;
7) infine, come è d'uopo, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità”.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza di trattazione, svoltasi in modalità cartolare, il precedente Giudice ha rigettato la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'esito della c.d. appendice scritta, data l'assenza di richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la causa è stata rinviata all'udienza del 22 marzo 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che tuttavia non ha trovato accoglimento di parte opponente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Solo parte opposta vi ha provveduto.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo non possono essere dedotti motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del titolo (cfr. Cass. 7 febbraio 2011, n. 3850).
L'opposizione all'esecuzione, infatti, è rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame
(ex plurimis, Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo
1992 n.3007; Cass., 5 dicembre 1988 n.6605; Cass. 16 giugno 1987 n.5294; Cass., 23
4 novembre 1978 n.5496; Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass.
18 febbraio 2015 n.3277).
Detto altrimenti, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in via di esame.
Tali condivise coordinate ermeneutiche sono applicabili anche al caso di specie, dovendosi riconoscere al titolo di cui si discetta natura giudiziale.
Invero, trattasi del verbale di mediazione del 31.1.2018, prot. n. 72101730066 del 24.10.2017, omologato dal Tribunale di Trani in data 11.1.2019 rep. 159/2019 – R.G. 3504/2018, munito di formula esecutiva in data 30.3.2021.
Pacifica e indiscussa l'efficacia di titolo esecutivo conferita dall'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 all'accordo raggiunto in sede di mediazione, plurimi elementi inducono a sussumere la specifica tipologia in esame nel novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474, comma secondo,
n. 1 c.p.c.
Viene anzitutto in rilievo il richiamato art. 12 che attribuisce all'accordo omologato valenza di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Come noto, l'esecuzione in forma specifica (cfr. art. 612 c.p.c.) può tradizionalmente essere avviato solo sulla base di un titolo avente natura giudiziale.
Ancora, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale presuppone per l'appunto un titolo giudiziale, come chiaramente è previsto dagli artt. 2818 e 2819 c.c.
E' evidente allora che, una lettura sistematica delle norme, induce a riconoscere all'accordo di mediazione omologato dal Presidente del Tribunale il crisma di titolo giudiziale.
D'altronde, non può dubitarsi che, sebbene l'accordo sia scaturito al di fuori di un vaglio e un controllo giurisdizionale, attraverso l'omologazione quel momento di verifica viene recuperato. Vuole dirsi, cioè, che in sede di omologazione il Presidente del Tribunale è chiamato a effettuare un controllo non solo meramente formale ma anche di non contrarietà del contenuto pattizio a norme imperative e all'ordine pubblico, sì da attribuire natura e forza giurisdizionale a quel titolo.
Si soggiunga che, come chiarito nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 28/2010, “La natura
5 di verifica omologatoria di merito di tale ultima attività, ha indotto a riservarla all'autorità giudiziaria”. Ciò
a ulteriore riprova della natura giurisdizionale del relativo titolo in cui quel controllo sfocia.
Così qualificato il titolo messo in esecuzione dagli odierni opposti, i motivi di opposizione formulati dall'attore non possono trovare ingresso in quanto vertono su fatti preesistenti alla formazione del titolo stesso.
In particolare, il primo motivo di opposizione (relativo alla mancata partecipazione all'incontro dinanzi al mediatore di un Difensore di fiducia di attiene Parte_1 pacificamente alla regolarità formale del procedimento e, in disparte ogni considerazione sulle conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di assistenza legale non espressamente previste dalle norme, avrebbe dovuto essere fatto valere mediante l'impugnativa del provvedimento che ha omologato l'accordo, non già in questa sede.
Quanto poi al secondo motivo di impugnazione, ossia la ineseguibilità dell'accordo in ragione del carattere abusivo di uno dei cespiti in comproprietà e oggetto di divisione, dagli atti acquisiti risulta pacificamente per un verso che le difformità fossero preesistenti al raggiungimento dell'accordo e, per altro verso non vi è prova che siano ostative al perfezionamento degli atti traslativi.
Da ultimo, preme stigmatizzare il contegno dell'opponente che, in altro e antecedente giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale, ha chiesto di disporre la divisione dei beni caduti in successione, nei termini di cui all'accordo che invece in questa sede impugna (cfr. doc. n. 8 del fascicolo di parte opposta). E' evidente allora che trattasi di un comportamento abusivo, in contrasto con il generale divieto di venire “contra factum proprium”.
Al rigetto dell'opposizione consegue l'assorbimento della domanda riconvenzionale formulata dagli opposti in via meramente subordinata.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3, stante la natura documentale della controversia, e massimi per la fase 4, di fatto resa necessaria dal contegno processuale dell'opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente a rifondere in favore degli opposti le spese di lite che si liquidano in € 8.166,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Trani, il 14 marzo 2025
La Giudice
Diletta Calò
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