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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/09/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5863/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5863/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 12/2B 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in -, presso lo studio dell'avv. AVENOSO
GIROLAMA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Ricorso comunicato al PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.11.2008 (c/ Comune di Genova – n 1052 Parte I Serie Anno 2008 Ufficiò 1)
• ordinare al Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• condannare il resistente a: - versare, ogni mese, Controparte_1
l'importo di € 350,00 a titol ella ricorrente Parte_1
e ciò entro il giorno 5 di ciascuna mensilità con rivalutazione ann
[...] ici Istat;
il tutto tramite bonifico sul c/c intestato alla stesse le cui coordinate iban sono: [...].
• con vittoria di spese e di giudizio;
ciò anche in considerazione del fatto che il sig.
non ha dato alcun riscontro alla richiesta di negoziazione assistita (si Controparte_1
v prod 05).
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia al Presidente, e per quanto di ragione al Tribunale,
- dare atto che il Sig. essendo dunque venuto Controparte_1 completamente meno ogni ipotizzabile alcun tipo di riconciliazione, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/70 così come modificata dalla legge 74/87, non si oppone alla richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.11.2008, in Genova, matrimonio trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Genova, al N. 1052, Parte I, Serie Anno 2008 Ufficio 1; (all. doc. 1), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinchè effettui le annotazioni necessarie, nell'interesse dei coniugi e con effetto immediato;
- disporre, per quanto possa occorrere dato il prematuro decesso del figlio e per tuziorismo difensivo, la revoca dell'assegno di mantenimento e successivamente rimetta le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché per le ragioni tutte esposte in premessa del presente ricorso revochi definitivamente l'obbligo di versare alla moglie l'assegno mensile in favore del figlio deceduto;
- rigetti la richiesta di riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente Sig.ra
in mancanza dei presupposti di legge, e ogni altra avversa Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
1. In data 06.11.2008, i sig.ri e contraevano matrimonio Pt_1 Controparte_1 civile in Genova in regime di separazione legale dei beni;
atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Genova al n. 1052 Parte I Serie Anno 2008 Ufficio 1 (prod 02). Dalla loro unione era nato, prima del matrimonio, in Persona_1 data 03.07.2002 a Genova. Il figlio della coppia è morto in Colombia all'età di vent'anni, il 04.12.2022.
2. In data 19.10.2010, i sig.ri e si separavano Pt_1 Controparte_1 consensualmente, davanti al Tribunale di Genova nell'ambito della procedura n RG 2626/10. In data il 22.10.2010 veniva omologato il relativo verbale di separazione coniugale. L'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso del figlio comune, Per_1
– allora minorenne - nonché l'obbligo di mantenimento di questo, in capo al
[...] padre, per un importo mensile di € 300,00.
La ricorrente deduce che il sig. si è reso inadempiente a Controparte_1 tale obbligo, circostanza contestata dal convenuto che sostiene di avere versato il contributo al mantenimento alla nonna in Colombia in quanto il figlio ivi viveva. Comunque la questione non è rilevante in questa sede in cui si discute solo del divorzio.
3. La ricorrente deduce che ad oggi non è intervenuta alcuna riconciliazione. Tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale e quindi sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Il marito ha aderito a tali richieste. Va quindi pronunciato il divorzio tra le parti.
4. L'unica questione controversa riguarda la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente. La stessa deduce che, a differenza della situazione esistente al momento della separazione, oggi lei è disoccupata e percepisce, al mese, solo una pensione di circa € 333,00 a titolo di reversibile (maturata dal decesso del primo marito). Per alcuni mesi dell'anno 2023, la signora ha percepito anche la NASPI. Evidenzia che nell'anno 2021 fino ad ottobre 2022 la sig.ra ha vissuto in Pt_1
Colombia; nel novembre 2022, rientrava in Italia e lavorava per circa sei mesi;
- nell'autunno 2023 percepiva, come detto, la NASPI.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Deduce di essere in difficoltà economiche, di non riuscire a trovare lavoro, di essere in difficoltà anche per quanto riguarda la situazione abitativa, essendosi fatta aiutare da una amica presso cui risiede in Vico Chiuso dei Cinque Santi 18/2 presso cui stava trasferendo la residenza al momento del ricorso.
Costituendosi il marito ha evidenziato: a) Che dal momento della separazione le sue condizioni economiche sono peggiorate, rispetto al momento della sottoscrizione delle condizioni di separazione, che prevedeva un assegno esclusivamente in favore del figlio;
b) Che in particolare sono peggiorate le condizioni di salute del Sig. CP_1
; a tal proposito evidenzia, infatti, che il 30.11.2022 lo stesso ha subito
[...] un grave infortunio sul lavoro, con frattura del ginocchio destro, con postumi infettivi ancora in essere, circostanza desumibile dagli atti prodotti c) Di avere subito vari interventi chirurgici, anche nell'estate 2024 e che a causa di tali condizioni di salute, anche la propria situazione economica è stata oggetto di cambiamenti negativi in quanto non può prestare alcuna attività lavorativa (precedentemente era muratore, attività che forse non potrà nemmeno più svolgere in futuro, a seconda degli esiti della lunga sequela di cure ed interventi); d) Di percepire solo la Naspi che verrà definitivamente interrotta nel mese di aprile 2025 Si è quindi opposto all'assegno divorzile peraltro mai stabilito, nemmeno dall'accordo delle parti, nei confronti della moglie: quest'ultima sarebbe di giovane età che le consentirebbe di poter rinvenire attività lavorativa senza difficoltà. Deduce che la moglie percepisce la pensione di reversibilità del primo marito e deduce che la medesima svolgerebbe attività lavorativa in nero in maniera continuativa già da diversi anni.
Nel corso del procedimento sono state oggetto di discussione sia i redditi delle parti (entrambe le parti sostengono che la controparte lavora in nero) che i loro c/c: sono stati quindi richieste indagini alla GDF e con molta difficoltà le parti hanno prodotto gli estratti c/c. Da quelli della moglie il marito ha rilevato che la stessa avrebbe ricevuto numerosi bonifici da varie persone e da varie città, circostanza che la moglie deduce di aver spiegato fin dal ricorso evidenziando di aver dovuto ricorrere all'aiuto di amici per pagare le proprie spese. A sua volta la moglie deduce che il marito non ha mai chiuso l'attività (con partita IVA) senza però fatturare nulla, il che farebbe pensare che serve a svolgere lavori in nero, circostanza contestata dal marito che sostiene di avere dovuto aprire la partita IVA in quanto il suo datore di lavoro non voleva dipendenti ma solo collaboratori esterni ma di non aver mai fatturato con questa società e di essersi dimenticato di chiuderla anche perché gli costerebbe 250,00 Euro che oggi non ha.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 5. Si deve evidenziare come sia evidente che entrambe le parti abbiano dal 2010 in poi sempre lavorato e che sia poco credibile che in oggi non guadagnino nulla. Il marito svolge l'attività di muratore, settore in cui piccoli interventi sfuggono a qualunque rilevazione fiscale. A sua volta la moglie, tornata dalla Colombia nell'ottobre 2022 già nel novembre 2022 lavorava tanto che poi ha percepito la NASPI una volta perso il lavoro.
Ai fini della decisione va ricordato che, in sede di assegno divorzile, occorre stabilire se sussistano i presupposti per l'erogazione di un assegno di natura assistenziale e/o di natura perequativo-compensativo. A tale proposito va osservato che il matrimonio, di fatto, è durato solo 2 anni (dal 2008 al 2010): è peraltro pur vero che le parti convivevano da prima, in quanto hanno concepito il figlio nel 2002 ma anche considerando tale periodo si tratta pur sempre di un matrimonio di breve durata. In sede di separazione non è stato previsto alcun contributo al mantenimento della moglie: circostanza che non impedisce di riconoscere oggi un assegno divorzile ma che merita di essere esplorata.
A tale proposito è rilevante l'esame degli accertamenti della GDF sopra riportati da cui risulta che dal 2010 al 2020 la moglie ha sempre percepito un reddito. Ed anzi dall'estratto contributivo si nota che dal 2003 al 2008 è stata assunta quale collaboratrice familiare. Poi dal 2008 al 2023 non risultano altri contratti di lavoro e risulta però il contratto di lavoro quale collaboratrice familiare da gennaio a settembre del 2023. Negli anni in cui non vi sono redditi di lavoro la ricorrente ha però sempre percepito un reddito annuale di poco inferiore a 4000,00 Euro, uguale per molti anni e poi salito nel 2022 e nel 2023 poco sopra i 4000,00 Euro: sembrerebbe di fatto essere una pensione più che un reddito da lavoro. Il che smentirebbe l'affermazione fatta dalla stessa di aver perso la pensione di reversibilità del primo marito a seguito del matrimonio, tenuto conto che il matrimonio è stato nel 2008 e tale reddito viene percepito proprio dal 2008 fino al 2023 (ultimo anno accertato). Tale situazione fa concludere che il matrimonio non ha rappresentato una perdita di chances. Del resto la stessa ricorrente evidenzia che al momento della separazione la sua situazione economica era diversa da oggi, ossia era in grado di mantenersi da sola. Sul punto si deve quindi concludere per l'assenza dei requisiti per un assegno di natura perequativa-compensativa in quanto non si può evincere da tali circostanze che la moglie abbia sacrificato delle opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia: al contrario risulta provato che ha sempre lavorato anche durante i due anni di matrimonio. Né si può ritenere che la moglie abbia sacrificato delle opportunità lavorative per incrementare il patrimonio o il reddito del marito.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. Il reddito che risulta dalle dichiarazioni depositate dall' è un reddito basso, CP_2 che non arriva a 4000 Euro all'anno, ossia sui 350 Euro mensili. I redditi da lavoro erano variabili nei vari anni con punto di 5000,00 Euro circa. Peraltro il fatto che, nonostante fossero questi i redditi ufficialmente percepiti, la moglie abbia accettato una separazione senza assegno lascia presumere che in realtà aveva altre fonti di sostentamento come le ha trovate appena tornata dalla Colombia nel 2023. Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del marito si evincono invece redditi molto più alti, in crescita negli ultimi anni, tra i 18.000 e i 22.000 Euro l'anno: circostanza che smentisce la situazione di pressocchè indigenza lamentata in udienza e l'impossibilità di spendere 250 Euro per chiudere la partita IVA che evidentemente è ancora di utilità nel mondo del lavoro dell'edilizia. La differenza reddituale non è però idonea a fondare la richiesta di assegno divorzile in relazione all'aspetto assistenziale. Invero, nonostante i redditi così bassi dichiarati dalla moglie la stessa ha trovato subito lavoro in Italia appena rientrata e tali redditi di lavoro, che poi hanno originato la possibilità di ottenere la NASPI, si deve ritenere si aggiungano a quelli dichiarati. Senza contare i numerosi versamenti emersi dall'analisi del c/c della ricorrente: versamenti dalla moglie ricondotti ad aiuti di amici ma che, se anche fosse vero, non evidenziandosi che si tratti di prestiti, fanno presumere che la signora abbia una rete di protezione molto ampia in Italia. In conclusione si deve ritenere che la ricorrente abbia capacità lavorative che ha finora sfruttato in tutti questi anni dalla separazione ad oggi. Va quindi rigettata la domanda di assegno divorzile anche sotto il profilo assistenziale.
7. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tenuto conto delle difficoltà frapposte da entrambe le parti nella produzione dei propri c/c condotta da valutarsi in sede di spese secondo la recente novella.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 06/11/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2008, Parte I Serie Anno 2008 Ufficio 1, Atto n. 1052) da
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 codice fiscale Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/12/1978 il COLOMBIA, C.F._2
Respinge le altre domande.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. MADDALENI Giovanni Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5863/2024 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 12/2B 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce Parte_2 al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in -, presso lo studio dell'avv. AVENOSO
GIROLAMA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Ricorso comunicato al PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI RICORRENTE
Voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.11.2008 (c/ Comune di Genova – n 1052 Parte I Serie Anno 2008 Ufficiò 1)
• ordinare al Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• condannare il resistente a: - versare, ogni mese, Controparte_1
l'importo di € 350,00 a titol ella ricorrente Parte_1
e ciò entro il giorno 5 di ciascuna mensilità con rivalutazione ann
[...] ici Istat;
il tutto tramite bonifico sul c/c intestato alla stesse le cui coordinate iban sono: [...].
• con vittoria di spese e di giudizio;
ciò anche in considerazione del fatto che il sig.
non ha dato alcun riscontro alla richiesta di negoziazione assistita (si Controparte_1
v prod 05).
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Piaccia al Presidente, e per quanto di ragione al Tribunale,
- dare atto che il Sig. essendo dunque venuto Controparte_1 completamente meno ogni ipotizzabile alcun tipo di riconciliazione, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/70 così come modificata dalla legge 74/87, non si oppone alla richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 06.11.2008, in Genova, matrimonio trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Genova, al N. 1052, Parte I, Serie Anno 2008 Ufficio 1; (all. doc. 1), dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile affinchè effettui le annotazioni necessarie, nell'interesse dei coniugi e con effetto immediato;
- disporre, per quanto possa occorrere dato il prematuro decesso del figlio e per tuziorismo difensivo, la revoca dell'assegno di mantenimento e successivamente rimetta le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà designato per la prosecuzione del giudizio, affinché per le ragioni tutte esposte in premessa del presente ricorso revochi definitivamente l'obbligo di versare alla moglie l'assegno mensile in favore del figlio deceduto;
- rigetti la richiesta di riconoscimento di un assegno in favore della ricorrente Sig.ra
in mancanza dei presupposti di legge, e ogni altra avversa Parte_1
Con vittoria di spese e compenso di causa oltre accessori di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2
1. In data 06.11.2008, i sig.ri e contraevano matrimonio Pt_1 Controparte_1 civile in Genova in regime di separazione legale dei beni;
atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Genova al n. 1052 Parte I Serie Anno 2008 Ufficio 1 (prod 02). Dalla loro unione era nato, prima del matrimonio, in Persona_1 data 03.07.2002 a Genova. Il figlio della coppia è morto in Colombia all'età di vent'anni, il 04.12.2022.
2. In data 19.10.2010, i sig.ri e si separavano Pt_1 Controparte_1 consensualmente, davanti al Tribunale di Genova nell'ambito della procedura n RG 2626/10. In data il 22.10.2010 veniva omologato il relativo verbale di separazione coniugale. L'accordo di separazione prevedeva l'affidamento condiviso del figlio comune, Per_1
– allora minorenne - nonché l'obbligo di mantenimento di questo, in capo al
[...] padre, per un importo mensile di € 300,00.
La ricorrente deduce che il sig. si è reso inadempiente a Controparte_1 tale obbligo, circostanza contestata dal convenuto che sostiene di avere versato il contributo al mantenimento alla nonna in Colombia in quanto il figlio ivi viveva. Comunque la questione non è rilevante in questa sede in cui si discute solo del divorzio.
3. La ricorrente deduce che ad oggi non è intervenuta alcuna riconciliazione. Tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale e quindi sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche. Il marito ha aderito a tali richieste. Va quindi pronunciato il divorzio tra le parti.
4. L'unica questione controversa riguarda la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente. La stessa deduce che, a differenza della situazione esistente al momento della separazione, oggi lei è disoccupata e percepisce, al mese, solo una pensione di circa € 333,00 a titolo di reversibile (maturata dal decesso del primo marito). Per alcuni mesi dell'anno 2023, la signora ha percepito anche la NASPI. Evidenzia che nell'anno 2021 fino ad ottobre 2022 la sig.ra ha vissuto in Pt_1
Colombia; nel novembre 2022, rientrava in Italia e lavorava per circa sei mesi;
- nell'autunno 2023 percepiva, come detto, la NASPI.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Deduce di essere in difficoltà economiche, di non riuscire a trovare lavoro, di essere in difficoltà anche per quanto riguarda la situazione abitativa, essendosi fatta aiutare da una amica presso cui risiede in Vico Chiuso dei Cinque Santi 18/2 presso cui stava trasferendo la residenza al momento del ricorso.
Costituendosi il marito ha evidenziato: a) Che dal momento della separazione le sue condizioni economiche sono peggiorate, rispetto al momento della sottoscrizione delle condizioni di separazione, che prevedeva un assegno esclusivamente in favore del figlio;
b) Che in particolare sono peggiorate le condizioni di salute del Sig. CP_1
; a tal proposito evidenzia, infatti, che il 30.11.2022 lo stesso ha subito
[...] un grave infortunio sul lavoro, con frattura del ginocchio destro, con postumi infettivi ancora in essere, circostanza desumibile dagli atti prodotti c) Di avere subito vari interventi chirurgici, anche nell'estate 2024 e che a causa di tali condizioni di salute, anche la propria situazione economica è stata oggetto di cambiamenti negativi in quanto non può prestare alcuna attività lavorativa (precedentemente era muratore, attività che forse non potrà nemmeno più svolgere in futuro, a seconda degli esiti della lunga sequela di cure ed interventi); d) Di percepire solo la Naspi che verrà definitivamente interrotta nel mese di aprile 2025 Si è quindi opposto all'assegno divorzile peraltro mai stabilito, nemmeno dall'accordo delle parti, nei confronti della moglie: quest'ultima sarebbe di giovane età che le consentirebbe di poter rinvenire attività lavorativa senza difficoltà. Deduce che la moglie percepisce la pensione di reversibilità del primo marito e deduce che la medesima svolgerebbe attività lavorativa in nero in maniera continuativa già da diversi anni.
Nel corso del procedimento sono state oggetto di discussione sia i redditi delle parti (entrambe le parti sostengono che la controparte lavora in nero) che i loro c/c: sono stati quindi richieste indagini alla GDF e con molta difficoltà le parti hanno prodotto gli estratti c/c. Da quelli della moglie il marito ha rilevato che la stessa avrebbe ricevuto numerosi bonifici da varie persone e da varie città, circostanza che la moglie deduce di aver spiegato fin dal ricorso evidenziando di aver dovuto ricorrere all'aiuto di amici per pagare le proprie spese. A sua volta la moglie deduce che il marito non ha mai chiuso l'attività (con partita IVA) senza però fatturare nulla, il che farebbe pensare che serve a svolgere lavori in nero, circostanza contestata dal marito che sostiene di avere dovuto aprire la partita IVA in quanto il suo datore di lavoro non voleva dipendenti ma solo collaboratori esterni ma di non aver mai fatturato con questa società e di essersi dimenticato di chiuderla anche perché gli costerebbe 250,00 Euro che oggi non ha.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 5. Si deve evidenziare come sia evidente che entrambe le parti abbiano dal 2010 in poi sempre lavorato e che sia poco credibile che in oggi non guadagnino nulla. Il marito svolge l'attività di muratore, settore in cui piccoli interventi sfuggono a qualunque rilevazione fiscale. A sua volta la moglie, tornata dalla Colombia nell'ottobre 2022 già nel novembre 2022 lavorava tanto che poi ha percepito la NASPI una volta perso il lavoro.
Ai fini della decisione va ricordato che, in sede di assegno divorzile, occorre stabilire se sussistano i presupposti per l'erogazione di un assegno di natura assistenziale e/o di natura perequativo-compensativo. A tale proposito va osservato che il matrimonio, di fatto, è durato solo 2 anni (dal 2008 al 2010): è peraltro pur vero che le parti convivevano da prima, in quanto hanno concepito il figlio nel 2002 ma anche considerando tale periodo si tratta pur sempre di un matrimonio di breve durata. In sede di separazione non è stato previsto alcun contributo al mantenimento della moglie: circostanza che non impedisce di riconoscere oggi un assegno divorzile ma che merita di essere esplorata.
A tale proposito è rilevante l'esame degli accertamenti della GDF sopra riportati da cui risulta che dal 2010 al 2020 la moglie ha sempre percepito un reddito. Ed anzi dall'estratto contributivo si nota che dal 2003 al 2008 è stata assunta quale collaboratrice familiare. Poi dal 2008 al 2023 non risultano altri contratti di lavoro e risulta però il contratto di lavoro quale collaboratrice familiare da gennaio a settembre del 2023. Negli anni in cui non vi sono redditi di lavoro la ricorrente ha però sempre percepito un reddito annuale di poco inferiore a 4000,00 Euro, uguale per molti anni e poi salito nel 2022 e nel 2023 poco sopra i 4000,00 Euro: sembrerebbe di fatto essere una pensione più che un reddito da lavoro. Il che smentirebbe l'affermazione fatta dalla stessa di aver perso la pensione di reversibilità del primo marito a seguito del matrimonio, tenuto conto che il matrimonio è stato nel 2008 e tale reddito viene percepito proprio dal 2008 fino al 2023 (ultimo anno accertato). Tale situazione fa concludere che il matrimonio non ha rappresentato una perdita di chances. Del resto la stessa ricorrente evidenzia che al momento della separazione la sua situazione economica era diversa da oggi, ossia era in grado di mantenersi da sola. Sul punto si deve quindi concludere per l'assenza dei requisiti per un assegno di natura perequativa-compensativa in quanto non si può evincere da tali circostanze che la moglie abbia sacrificato delle opportunità lavorative per dedicarsi alla famiglia: al contrario risulta provato che ha sempre lavorato anche durante i due anni di matrimonio. Né si può ritenere che la moglie abbia sacrificato delle opportunità lavorative per incrementare il patrimonio o il reddito del marito.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 6. Il reddito che risulta dalle dichiarazioni depositate dall' è un reddito basso, CP_2 che non arriva a 4000 Euro all'anno, ossia sui 350 Euro mensili. I redditi da lavoro erano variabili nei vari anni con punto di 5000,00 Euro circa. Peraltro il fatto che, nonostante fossero questi i redditi ufficialmente percepiti, la moglie abbia accettato una separazione senza assegno lascia presumere che in realtà aveva altre fonti di sostentamento come le ha trovate appena tornata dalla Colombia nel 2023. Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi del marito si evincono invece redditi molto più alti, in crescita negli ultimi anni, tra i 18.000 e i 22.000 Euro l'anno: circostanza che smentisce la situazione di pressocchè indigenza lamentata in udienza e l'impossibilità di spendere 250 Euro per chiudere la partita IVA che evidentemente è ancora di utilità nel mondo del lavoro dell'edilizia. La differenza reddituale non è però idonea a fondare la richiesta di assegno divorzile in relazione all'aspetto assistenziale. Invero, nonostante i redditi così bassi dichiarati dalla moglie la stessa ha trovato subito lavoro in Italia appena rientrata e tali redditi di lavoro, che poi hanno originato la possibilità di ottenere la NASPI, si deve ritenere si aggiungano a quelli dichiarati. Senza contare i numerosi versamenti emersi dall'analisi del c/c della ricorrente: versamenti dalla moglie ricondotti ad aiuti di amici ma che, se anche fosse vero, non evidenziandosi che si tratti di prestiti, fanno presumere che la signora abbia una rete di protezione molto ampia in Italia. In conclusione si deve ritenere che la ricorrente abbia capacità lavorative che ha finora sfruttato in tutti questi anni dalla separazione ad oggi. Va quindi rigettata la domanda di assegno divorzile anche sotto il profilo assistenziale.
7. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tenuto conto delle difficoltà frapposte da entrambe le parti nella produzione dei propri c/c condotta da valutarsi in sede di spese secondo la recente novella.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 06/11/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 2008, Parte I Serie Anno 2008 Ufficio 1, Atto n. 1052) da
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 codice fiscale Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...]
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/12/1978 il COLOMBIA, C.F._2
Respinge le altre domande.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7