CASS
Sentenza 9 giugno 2023
Sentenza 9 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2023, n. 16376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16376 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35601/2018 proposto da: AG NN, rappresentato e difeso dagli avvocati IOR- IO AS e ND IN;
-ricorrente- contro AG AU, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PISCIOTTI, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato FRAN- CESCO D'ANGELO; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA n. 2373/2018 depositata il 26/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16376 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 09/06/2023 2 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA IN GI conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini MA GI in un’azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, con riferimento ad una striscia di terreno larga 7 metri da destinare a strada privata, nonché ad un’area sulla quale era stata costituita una servitù di passaggio. Ciò in base ad un atto di divisione del 1983, in cui si prevede che: «Entrambi i condividenti convengono di destinare a strada privata una striscia di terreno della larghezza di 7 metri lineari, parallela alla superstrada Rimini-San IN. Viene costituita sul mappale n. 466 del foglio n. 1 una servitù di passo da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di 5 metri lineari, lungo il confine lato San IN, a favore del mappale n. 467 del fo- glio n. 1, per accesso alla superstrada Rimini-San IN». Doman- dava inoltre l'accertamento dell'inadempimento da parte del convenu- to dell'obbligo di contribuire alle opere necessarie a destinare la stri- scia di terreno di 7 metri a strada privata, nonché la condanna al ri- sarcimento dei danni da deprezzamento del fondo dominante, nonché per mancata conclusione di un contratto di vendita dell'immobile dell'attore. Il convenuto resisteva, fatta eccezione per il regolamento dei confini e l’apposizione di termini;
domande, peraltro, da lui già proposte in separato processo, in cui IN chiedeva in via ri- convenzionale la ricostruzione di un muro divisorio a spese di MA. Riunite le cause, in primo grado venivano regolati i confini, apposti i termini, individuate le due aree da destinare rispettivamente a strada privata ed a servitù di passaggio, rigettate le altre domande. La pro- nuncia è stata confermata in appello con motivazione modificata. Ricorre in cassazione l’attore con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso, illustrato da memoria. RAIONI DELLA DECISIONE 3 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che l’attore non possa pretendere che il convenuto contribui- sca alle spese necessarie per destinare la striscia di terreno a strada privata (si deduce violazione degli artt. 1218-1220, 1460 co. 2 c.c.). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia in- terpretato la proposta di acquisto del fondo di IN GG da parte di CI AC nel senso che la servitù che insiste sulla parti- cella 466 non coincide con quella oggetto dell’inadempimento di cui si chiede l’accertamento (si deduce violazione degli artt. 1362-1369 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c.). In particolare, si argomenta: «Lo scopo del proponente non poteva essere diverso da quello evidenziato nell’art. 2 [dell’atto di divisione] e cioè assicurarsi che venisse realiz- zata una strada asfaltata con accesso dalla superstrada Rimini-San IN alla proprietà […] di IN GI;
egli non era certa- mente interessato alla realizzazione solo di una parte della stessa. Sotto questo profilo difetta di ogni giustificazione l'affermazione della Corte di Bologna secondo la quale la proposta avrebbe avuto effetto anche se la condizione fosse stata riferita soltanto ad una porzione del passaggio. La strada asfaltata avrebbe avuto una utilità concreta solo se riferita, invece, all'intera servitù: sia quella di 7 metri lineari parallela alla superstrada di San IN che quella successiva per- pendicolare di 5 metri lineari». Con il terzo motivo si censura ex art. 1223 c.c. che la Corte di ap- pello abbia omesso di considerare come mancato guadagno risarcibile la perdita della possibilità di vendere nel 2007 il fondo di IN GI a CI AC secondo la proposta di acquisto a € 690.000, condizionata alla possibilità di realizzare una strada asfalta- ta di collegamento tra il fondo e la superstrada Rimini-San IN (con mancato guadagno che è calcolabile sottraendo da quella som- 4 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. ma il valore del fondo in € 377.000, così come stimato dalla c.t.u. in atti). In particolare, si censura che la Corte di appello abbia omesso di rilevare il nesso causale tra il rifiuto di MA GI di collaborare alla realizzazione della strada asfaltata e la perdita di tale occasione di vendita. 2. - I tre motivi di ricorso si prestano ad essere esaminati conte- stualmente. Il primo motivo è infondato. Due sono i profili censurati: (a) che il rifiuto del convenuto sia stato considerato legittimo a cagione dell’entità del preventivo (€ 88.000), ove si prevedono voci di spesa non necessarie alla realizzazione dell’opera; (b) che il rifiuto del convenuto non sia stato reputato con- trario a buona fede. Il primo profilo è inammissibile, poiché sovrappone l’apprezzamento ad opera del ricorrente dei risultati della c.t.u. all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure quanto a violazione di norme di di- ritto, potendo tuttalpiù assoggettarsi a sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto decisivo, che però non è stato dedotto. Il secondo profilo è infondato. Nel caso di specie non può ravvisarsi la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’attuazione di un rapporto obbligatorio: dovere che, se richiede di cooperare correttamente per realizzare l’interesse della controparte, incontra il limite che la parte non subisca da ciò un sacrificio spropor- zionato dell’interesse proprio (in questo senso, cfr. anche le osserva- zioni del P.M.). A ciò si aggiunge un’argomentazione distinta, convergente nel ri- sultato. 5 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. Dagli atti di causa risulta che la prima parte dell’art. 2 dell’atto di divisione del 1983, avente ad oggetto la striscia larga 7 metri paralle- la alla superstrada Rimini-San IN, coinvolgendo una pluralità di particelle in proprietà di volta in volta dell’una o dell’altra delle due parti, prefigura la creazione di una strada privata ex collatione agro- rum privatorum (cfr., tra le molte, Cass. 30723/2018), sottoposta al regime della comunione ex art. 1100 c.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. Con ciò vengono meno le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo, che hanno ad oggetto l’esistenza o meno di un danno risarcibile e presuppongono quindi la fondatezza del primo. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 5.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16/05/2023.
-ricorrente- contro AG AU, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PISCIOTTI, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato FRAN- CESCO D'ANGELO; -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA n. 2373/2018 depositata il 26/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. Lette le osservazioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16376 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 09/06/2023 2 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. FATTI DI CAUSA IN GI conveniva dinanzi al Tribunale di Rimini MA GI in un’azione di regolamento dei confini e di apposizione dei termini, con riferimento ad una striscia di terreno larga 7 metri da destinare a strada privata, nonché ad un’area sulla quale era stata costituita una servitù di passaggio. Ciò in base ad un atto di divisione del 1983, in cui si prevede che: «Entrambi i condividenti convengono di destinare a strada privata una striscia di terreno della larghezza di 7 metri lineari, parallela alla superstrada Rimini-San IN. Viene costituita sul mappale n. 466 del foglio n. 1 una servitù di passo da esercitarsi su una striscia di terreno della larghezza di 5 metri lineari, lungo il confine lato San IN, a favore del mappale n. 467 del fo- glio n. 1, per accesso alla superstrada Rimini-San IN». Doman- dava inoltre l'accertamento dell'inadempimento da parte del convenu- to dell'obbligo di contribuire alle opere necessarie a destinare la stri- scia di terreno di 7 metri a strada privata, nonché la condanna al ri- sarcimento dei danni da deprezzamento del fondo dominante, nonché per mancata conclusione di un contratto di vendita dell'immobile dell'attore. Il convenuto resisteva, fatta eccezione per il regolamento dei confini e l’apposizione di termini;
domande, peraltro, da lui già proposte in separato processo, in cui IN chiedeva in via ri- convenzionale la ricostruzione di un muro divisorio a spese di MA. Riunite le cause, in primo grado venivano regolati i confini, apposti i termini, individuate le due aree da destinare rispettivamente a strada privata ed a servitù di passaggio, rigettate le altre domande. La pro- nuncia è stata confermata in appello con motivazione modificata. Ricorre in cassazione l’attore con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso, illustrato da memoria. RAIONI DELLA DECISIONE 3 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia ri- tenuto che l’attore non possa pretendere che il convenuto contribui- sca alle spese necessarie per destinare la striscia di terreno a strada privata (si deduce violazione degli artt. 1218-1220, 1460 co. 2 c.c.). Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia in- terpretato la proposta di acquisto del fondo di IN GG da parte di CI AC nel senso che la servitù che insiste sulla parti- cella 466 non coincide con quella oggetto dell’inadempimento di cui si chiede l’accertamento (si deduce violazione degli artt. 1362-1369 c.c., in relazione all’art. 1324 c.c.). In particolare, si argomenta: «Lo scopo del proponente non poteva essere diverso da quello evidenziato nell’art. 2 [dell’atto di divisione] e cioè assicurarsi che venisse realiz- zata una strada asfaltata con accesso dalla superstrada Rimini-San IN alla proprietà […] di IN GI;
egli non era certa- mente interessato alla realizzazione solo di una parte della stessa. Sotto questo profilo difetta di ogni giustificazione l'affermazione della Corte di Bologna secondo la quale la proposta avrebbe avuto effetto anche se la condizione fosse stata riferita soltanto ad una porzione del passaggio. La strada asfaltata avrebbe avuto una utilità concreta solo se riferita, invece, all'intera servitù: sia quella di 7 metri lineari parallela alla superstrada di San IN che quella successiva per- pendicolare di 5 metri lineari». Con il terzo motivo si censura ex art. 1223 c.c. che la Corte di ap- pello abbia omesso di considerare come mancato guadagno risarcibile la perdita della possibilità di vendere nel 2007 il fondo di IN GI a CI AC secondo la proposta di acquisto a € 690.000, condizionata alla possibilità di realizzare una strada asfalta- ta di collegamento tra il fondo e la superstrada Rimini-San IN (con mancato guadagno che è calcolabile sottraendo da quella som- 4 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. ma il valore del fondo in € 377.000, così come stimato dalla c.t.u. in atti). In particolare, si censura che la Corte di appello abbia omesso di rilevare il nesso causale tra il rifiuto di MA GI di collaborare alla realizzazione della strada asfaltata e la perdita di tale occasione di vendita. 2. - I tre motivi di ricorso si prestano ad essere esaminati conte- stualmente. Il primo motivo è infondato. Due sono i profili censurati: (a) che il rifiuto del convenuto sia stato considerato legittimo a cagione dell’entità del preventivo (€ 88.000), ove si prevedono voci di spesa non necessarie alla realizzazione dell’opera; (b) che il rifiuto del convenuto non sia stato reputato con- trario a buona fede. Il primo profilo è inammissibile, poiché sovrappone l’apprezzamento ad opera del ricorrente dei risultati della c.t.u. all’apprezzamento che il giudice di merito ha espresso in una motiva- zione che non si espone a censure quanto a violazione di norme di di- ritto, potendo tuttalpiù assoggettarsi a sindacato ex art. 360, n. 5 c.p.c. sotto il profilo dell’omesso esame circa fatto decisivo, che però non è stato dedotto. Il secondo profilo è infondato. Nel caso di specie non può ravvisarsi la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell’attuazione di un rapporto obbligatorio: dovere che, se richiede di cooperare correttamente per realizzare l’interesse della controparte, incontra il limite che la parte non subisca da ciò un sacrificio spropor- zionato dell’interesse proprio (in questo senso, cfr. anche le osserva- zioni del P.M.). A ciò si aggiunge un’argomentazione distinta, convergente nel ri- sultato. 5 di 5 – 35601/2018 – S2 – PU 16/05/2023 (13) – Caponi Est. Dagli atti di causa risulta che la prima parte dell’art. 2 dell’atto di divisione del 1983, avente ad oggetto la striscia larga 7 metri paralle- la alla superstrada Rimini-San IN, coinvolgendo una pluralità di particelle in proprietà di volta in volta dell’una o dell’altra delle due parti, prefigura la creazione di una strada privata ex collatione agro- rum privatorum (cfr., tra le molte, Cass. 30723/2018), sottoposta al regime della comunione ex art. 1100 c.c. In conclusione, il primo motivo è rigettato. Con ciò vengono meno le questioni oggetto del secondo e del terzo motivo, che hanno ad oggetto l’esistenza o meno di un danno risarcibile e presuppongono quindi la fondatezza del primo. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà at- to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorren- te, che liquida in € 5.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese gene- rali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16/05/2023.