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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1419/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Todino Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 14.05.2025.
Con ricorso depositato il 26.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con contratto a tempo determinato per il periodo dal 02.01.2023 al 30.04.2023 presso il Villaggio Nausica sito in Catanzaro, con la qualifica di addetta alle vendite Cat. D1 del CCNL applicabile e orario di lavoro part-time; che in data 30.04.2023, la società resistente, per mezzo di nota avente ad oggetto “scadenza del contratto di lavoro”, le comunicava che “Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato con
Lei in essere a far data dal 02/01/2023 Le comunichiamo che, il contratto attualmente in essere scade il
30/04/2023. Pertanto il rapporto di lavoro si intende risolto da tale data”; che nulla riceveva a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2023, nonostante avesse bene e fedelmente espletato attività lavorativa, né le veniva rilasciata la busta paga relativa alla predetta mensilità; che non veniva elargita la somma spettante a titolo di TFR relativa alla mensilità di aprile 2023; che la diffida di pagamento del 12.06.2023 rimaneva inevasa;
che rimaneva pertanto creditrice della complessiva somma di € 837,09 a titolo di differenze retributive.
1 Chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma predetta, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro;
ciò lo si ricava dalla lettera di assunzione, dalla busta paga del mese di marzo 2023 e dalla comunicazione datoriale che informava la sig. della scadenza del Pt_2 contratto in data 30.04.2023 (cfr. all.ti 2, 3 e 4 del ricorso).
Tuttavia, in assenza di busta paga e rilevato che parte ricorrente non articola alcuna richiesta di prova, nulla può essergli accordato con riguardo al mese di aprile 2023, né a titolo di retribuzione ordinaria né a titolo di TFR, perché l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa in quel mese non è provata.
Se è vero che gli ordinari principi sull'onere della prova impongono al lavoratore creditore di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, gravando poi sul datore di lavoro debitore lo speculare onere di provare di aver esattamente adempiuto, tuttavia è altrettanto vero che nel nostro ordinamento non vige il principio di equivalenza tra contumacia e non contestazione e, dunque, l'allegazione dell'inadempimento deve essere corredata da elementi idonei a costituire un principio di prova, che nella specie difettano;
non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la comunicazione del 30.04.2023 con la quale il datore di lavoro ha informato la ricorrente della cessazione del rapporto in pari data, nulla potendosi evincere in merito all'effettivo espletamento della prestazione.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso
- nulle sulle spese.
Catanzaro, li 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1419/2023 R.G.
tra rapp.ta e difesa dagli avv.ti Ivan Cittadino e Roberto Todino Parte_1
RICORRENTE
e in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 14.05.2025.
Con ricorso depositato il 26.06.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, con contratto a tempo determinato per il periodo dal 02.01.2023 al 30.04.2023 presso il Villaggio Nausica sito in Catanzaro, con la qualifica di addetta alle vendite Cat. D1 del CCNL applicabile e orario di lavoro part-time; che in data 30.04.2023, la società resistente, per mezzo di nota avente ad oggetto “scadenza del contratto di lavoro”, le comunicava che “Con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato con
Lei in essere a far data dal 02/01/2023 Le comunichiamo che, il contratto attualmente in essere scade il
30/04/2023. Pertanto il rapporto di lavoro si intende risolto da tale data”; che nulla riceveva a titolo di retribuzione per la mensilità di aprile 2023, nonostante avesse bene e fedelmente espletato attività lavorativa, né le veniva rilasciata la busta paga relativa alla predetta mensilità; che non veniva elargita la somma spettante a titolo di TFR relativa alla mensilità di aprile 2023; che la diffida di pagamento del 12.06.2023 rimaneva inevasa;
che rimaneva pertanto creditrice della complessiva somma di € 837,09 a titolo di differenze retributive.
1 Chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma predetta, aumentata di accessori nella misura di legge, con vittoria delle spese processuali.
Parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La causa può essere decisa in ossequio agli ordinari principi dell'onere probatorio.
Parte ricorrente ha dato prova documentale della sussistenza e della durata del rapporto di lavoro;
ciò lo si ricava dalla lettera di assunzione, dalla busta paga del mese di marzo 2023 e dalla comunicazione datoriale che informava la sig. della scadenza del Pt_2 contratto in data 30.04.2023 (cfr. all.ti 2, 3 e 4 del ricorso).
Tuttavia, in assenza di busta paga e rilevato che parte ricorrente non articola alcuna richiesta di prova, nulla può essergli accordato con riguardo al mese di aprile 2023, né a titolo di retribuzione ordinaria né a titolo di TFR, perché l'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa in quel mese non è provata.
Se è vero che gli ordinari principi sull'onere della prova impongono al lavoratore creditore di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, gravando poi sul datore di lavoro debitore lo speculare onere di provare di aver esattamente adempiuto, tuttavia è altrettanto vero che nel nostro ordinamento non vige il principio di equivalenza tra contumacia e non contestazione e, dunque, l'allegazione dell'inadempimento deve essere corredata da elementi idonei a costituire un principio di prova, che nella specie difettano;
non può ritenersi sufficiente, a tal fine, la comunicazione del 30.04.2023 con la quale il datore di lavoro ha informato la ricorrente della cessazione del rapporto in pari data, nulla potendosi evincere in merito all'effettivo espletamento della prestazione.
Nulla sulle spese stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso
- nulle sulle spese.
Catanzaro, li 14.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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