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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e promossa promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, Via Pietro Castelli n. 216, presso lo studio dell'avv. GENOVESE
FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R
[...]
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Rometta (Me), Corso Francesco Saija n. 156/B, presso lo studio dell'avv. DRAGO
MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 20.02.2025.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. n. 497/2025
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.02.2025, esponeva Parte_1
che con sentenza n. 242/2023, pubbl. il 06/02/2023, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con e disposto l'affidamento Controparte_1
della minore ai servizi sociali presso il Comune di Messina, con Persona_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre, e rimesso la disciplina dei tempi di permanenza del padre con la figlia all'accordo dei genitori ed alla adesione della predetta minore.
Rappresentava che il si era in seguito trasferito a Catanzaro per svolgere la CP_1
professione di medico di assistenza primaria e che ella si era occupata delle esigenze della figlia senza il suo fondamentale supporto, essendosi il padre sempre disinteressato delle vicende riguardanti la minore.
Chiedeva, pertanto, che a modifica delle condizioni di divorzio, fosse disposto l'affido Per_ esclusivo a sé della figlia o, in subordine, l'affido super esclusivo.
Con decreto del 17/02/2025, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e disposto che il Servizio Sociale affidatario relazionasse sulle condizioni di
Per_ vita della minore e sulla qualità dei rapporti fra la figlia e ciascuna figura genitoriale.
Con comparsa del 07.04.2025, si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
non opporsi alla domanda formulata da parte ricorrente ed evidenziando che, a causa del suo trasferimento in altra città e delle sue precarie condizioni di salute, l'affidamento Per_ esclusivo della figlia alla madre sarebbe stato maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Infine, all'udienza del 12 maggio 2025, parte ricorrente rinunciava alla richiesta di affidamento super esclusivo e parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e ribadiva la sua adesione alla richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre.
Pertanto, il Giudice delegato invitava le parti a discutere oralmente e, esaurita la discussione, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Per_ Ciò premesso, quanto al regime di affidamento della minore la normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c.., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che, pure nella disgregazione del nucleo
2 R.G. n. 497/2025
familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il medesimo articolo, al comma 2°, stabilisce, poi, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia e, nel caso in cui il Giudice ritenga di dovere affidare la prole in via esclusiva ad uno dei genitori, ha imposto uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso introduttivo, l'affido esclusivo della minore a causa del carente ruolo genitoriale del sia per quanto CP_1
Per_ riguarda l'aspetto educativo che di cura della figlia
Il ha aderito alla richiesta della ritenendo maggiormente rispondente CP_1 Pt_1 all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre a causa del suo trasferimento in altra città e delle precarie condizioni di salute che renderebbero oggettivamente difficoltosa una sua quotidiana presenza nella vita della minore.
Peraltro, con relazione depositata in data 07.05.2025, il Servizio Sociale del Comune di
Messina ha individuato nella “una figura presente e attenta alle esigenze della Pt_1 figlia” e la minore, parlando del rapporto con la ricorrente, ha dichiarato di “essere soddisfatta del rapporto madre-figlia” e che la stessa è per lei un “riferimento importante”.
3 R.G. n. 497/2025
Ritiene, pertanto, il Collegio che, per i motivi sino ad ora esposti, possa disporsi l'affido Per_ esclusivo della figlia alla madre, come richiesto sia da parte ricorrente che da parte resistente, e che non vi siano più ragioni per mantenere l'affidamento della minore al
Servizio Sociale del Comune di Messina.
Le spese, stante la adesione di parte resistente alle domande di parte ricorrente, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
con ricorso depositato in data 10.02.2025, disattesa ogni Controparte_1
contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Affida la figlia in via esclusiva alla madre, revocando Persona_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Messina;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 13.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497/2025 R.G., posta in decisione all'udienza del 12 maggio 2025 e promossa promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Messina, Via Pietro Castelli n. 216, presso lo studio dell'avv. GENOVESE
FRANCESCO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R
[...]
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Rometta (Me), Corso Francesco Saija n. 156/B, presso lo studio dell'avv. DRAGO
MARIA GRAZIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 20.02.2025.
FATTO E DIRITTO
1 R.G. n. 497/2025
Con ricorso depositato in cancelleria in data 10.02.2025, esponeva Parte_1
che con sentenza n. 242/2023, pubbl. il 06/02/2023, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con e disposto l'affidamento Controparte_1
della minore ai servizi sociali presso il Comune di Messina, con Persona_1
collocazione prevalente della stessa presso la madre, e rimesso la disciplina dei tempi di permanenza del padre con la figlia all'accordo dei genitori ed alla adesione della predetta minore.
Rappresentava che il si era in seguito trasferito a Catanzaro per svolgere la CP_1
professione di medico di assistenza primaria e che ella si era occupata delle esigenze della figlia senza il suo fondamentale supporto, essendosi il padre sempre disinteressato delle vicende riguardanti la minore.
Chiedeva, pertanto, che a modifica delle condizioni di divorzio, fosse disposto l'affido Per_ esclusivo a sé della figlia o, in subordine, l'affido super esclusivo.
Con decreto del 17/02/2025, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e disposto che il Servizio Sociale affidatario relazionasse sulle condizioni di
Per_ vita della minore e sulla qualità dei rapporti fra la figlia e ciascuna figura genitoriale.
Con comparsa del 07.04.2025, si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_1
non opporsi alla domanda formulata da parte ricorrente ed evidenziando che, a causa del suo trasferimento in altra città e delle sue precarie condizioni di salute, l'affidamento Per_ esclusivo della figlia alla madre sarebbe stato maggiormente rispondente all'interesse della minore.
Infine, all'udienza del 12 maggio 2025, parte ricorrente rinunciava alla richiesta di affidamento super esclusivo e parte resistente si riportava alla memoria di costituzione e ribadiva la sua adesione alla richiesta di affidamento esclusivo della minore alla madre.
Pertanto, il Giudice delegato invitava le parti a discutere oralmente e, esaurita la discussione, riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Per_ Ciò premesso, quanto al regime di affidamento della minore la normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c.., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che, pure nella disgregazione del nucleo
2 R.G. n. 497/2025
familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il medesimo articolo, al comma 2°, stabilisce, poi, che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia e, nel caso in cui il Giudice ritenga di dovere affidare la prole in via esclusiva ad uno dei genitori, ha imposto uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto, sin dal ricorso introduttivo, l'affido esclusivo della minore a causa del carente ruolo genitoriale del sia per quanto CP_1
Per_ riguarda l'aspetto educativo che di cura della figlia
Il ha aderito alla richiesta della ritenendo maggiormente rispondente CP_1 Pt_1 all'interesse della minore l'affidamento esclusivo alla madre a causa del suo trasferimento in altra città e delle precarie condizioni di salute che renderebbero oggettivamente difficoltosa una sua quotidiana presenza nella vita della minore.
Peraltro, con relazione depositata in data 07.05.2025, il Servizio Sociale del Comune di
Messina ha individuato nella “una figura presente e attenta alle esigenze della Pt_1 figlia” e la minore, parlando del rapporto con la ricorrente, ha dichiarato di “essere soddisfatta del rapporto madre-figlia” e che la stessa è per lei un “riferimento importante”.
3 R.G. n. 497/2025
Ritiene, pertanto, il Collegio che, per i motivi sino ad ora esposti, possa disporsi l'affido Per_ esclusivo della figlia alla madre, come richiesto sia da parte ricorrente che da parte resistente, e che non vi siano più ragioni per mantenere l'affidamento della minore al
Servizio Sociale del Comune di Messina.
Le spese, stante la adesione di parte resistente alle domande di parte ricorrente, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
con ricorso depositato in data 10.02.2025, disattesa ogni Controparte_1
contraria domanda, eccezione, così provvede:
1) Affida la figlia in via esclusiva alla madre, revocando Persona_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Messina;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 13.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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