Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13629/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13629 del 2024, proposto da
RO TO, rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON AM, ON UR, RO AN, EL MA IN, TO LO, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero per la Pubblica Amministrazione e La Semplificazione dello Sviluppo Economico, Ministero della Difesa, Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza,
della sentenza emessa dal Tar Lazio di Roma IV Sezione n. 9964/del 12.06.2023 nel giudizio promosso da TO RO, AM ON, UA ON, AN RO, IN EL MA, RR LO CA, LO TO nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Croce Rossa Italiana, impugnata presso il Consiglio di Stato (n. ric.7835/2023 depositato il 29.09.2023 - giudizio tutt’ora pendente in attesa di fissazione dell’udienza di discussione), con richiesta di nomina di commissario ad acta anche al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza, nonché l’applicazione di un termine per l’adempimento, ex art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione dello Sviluppo Economico, del Ministero della Difesa, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IU SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la sezione con sentenza pubblicata il 12.06.2023, n. 9964 ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti, obbligando le amministrazioni resistenti ad effettuare “ il riesame della singola posizione dei ricorrenti – dipendenti provenienti dalla CRI, ma presumibilmente dotati di credenziali distinte in punto di titoli di studio, esperienza professionale, attitudini operative: credenziali non specificate nel corso del presente giudizio – ai fini della relativa assegnazione alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 190/2014 secondo quanto previsto nella disciplina attuativa del d.lgs. 178/2012 e, soprattutto, nel rispetto del predetto DPCM ”;
Rilevato che con il ricorso ex art. 114 c.p.a., depositato il 16 dicembre 2025, oggetto del presente giudizio, le medesime parti ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della citata decisione;
Rilevato che allo stato la predetta sentenza, pur essendo stata impugnata dalle amministrazioni resistenti innanzi al Consiglio di Stato, rimane esecutiva, non essendo stata oggetto di sospensiva (cfr. art. 33, comma 2, c.p.a.), a prescindere dal suo passaggio in giudicato per la prospettata estinzione del giudizio di secondo grado che dovrà essere valutata e dichiarata dal medesimo giudice d’appello;
Rilevato che a fronte delle sollecitazioni pervenute dai ricorrenti, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è limitato ad affermare con nota del 25 settembre 2024 inviata al legale dei ricorrenti, che “la Commissione nominata con il decreto del Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. 924 del 20.05.2024, all’esito delle verifiche ha ritenuto che gli inquadramenti dei ricorrenti, in sede di mobilità nei ruoli del personale ATA sia stata effettuata nel rispetto dei livelli di inquadramento di provenienza, dei compiti, delle mansioni e delle responsabilità, sulla base dei titoli di accesso e professionali posseduti, nonchè garantendo la conservazione del trattamento tabellare di godimento anteriormente alla modalità con l’attribuzione di un trattamento tabellare che nella totalità dei casi esaminati è anche superiore ”;
Ritenuto che la predetta valutazione e il contegno dell’amministrazione siano palesemente in contrasto con il dispositivo dell’ottemperanda sentenza, posto che il Ministero non ha ancora provveduto ad effettuare alcuna valutazione in merito al richiesto riesame delle singole posizioni dei ricorrenti, come richiesto dalla sentenza, considerando “ i compiti, le mansioni, le responsabilità ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici”; ma si precisa che “il personale già appartenente al Corpo militare della CRI debba essere collocato, nell’ambito dell’area di inquadramento, nella posizione economica da individuarsi sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento tabellare in godimento con il trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici dal CCNL relativo al biennio 2008-2009”.
La disciplina illustrata evidenzia che non è riconoscibile in modo automatico il diritto del personale della CRI di transitare nell’area A2 F4 (o, comunque, al di fuori del comparto scuola), come chiesto in giudizio dai ricorrenti; e neppure che tale personale debba essere necessariamente assegnato nell’area B2, come in effetti è accaduto.
È, piuttosto, riconoscibile il diritto ad una verifica del rispetto delle tabelle di equiparazione e in generale dei criteri previsti dal DPCM 25 marzo 2016” ;
Atteso che, pertanto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha ottemperato alla Sentenza n. 9964 del 12.06.2023 di questa Sezione;
Ritenuto conclusivamente:
- di accogliere il ricorso per ottemperanza e di affermare l’obbligo delle amministrazioni di riesaminare la posizione dei ricorrenti, alla luce dei principi esposti nella sentenza gravata, nel termine ultimativo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica;
- di stabilire che nel caso di inutile decorso del termine anzidetto, viene fin da ora nominato, nella qualità di Commissario ad acta, il titolare della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle disposizioni normative vigenti, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- dichiara l’obbligo delle amministrazioni intimate di dare esecuzione, in favore delle parti ricorrenti, alla sentenza in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che, in caso di inutile decorso del termine anzidetto, a tanto provveda nella qualità di Commissario ad acta, nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta) e con facoltà di delega, il titolare della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FR LE, Presidente
IU SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU SO | FR LE |
IL SEGRETARIO