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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. L. Serafino Parte_1
Opponente
CONTRO
- appresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. H. Bonura CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 106/2024
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24.4.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2024 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 42.070,30 a titolo di contributi e CP_1 sanzioni dovuti per gli anni 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 e 2016.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto:
a) i contributi relativi agli anni 2002, 2013 e 2014 erano prescritti;
b) il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1458/2019 (passata in giudicato) aveva dichiarato la prescrizione del credito relativo all'anno 2008, accertando la debenza dei contributi richiesti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la cui pretesa era stata già trasfusa nella cartella di pagamento n. 02420150002222058000, con conseguente inammissibilità del procedimento monitorio essendo la già in possesso di un titolo esecutivo di natura giudiziale;
CP_1
c) la pretesa contributiva imputabile all'anno 2015 era stata oggetto di istanza di rateizzazione.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, evidenziava che, per la pretesa relativa agli anni 2002, 2013 e 2014, erano state notificate, rispettivamente, le cartelle di pagamento n. 02420040014719340000 (notificata in data
1 16.10.2004), n. 2420160002035334000 (notificata in data 9.3.2017) e n. 02420170002266403000
(notificata in data 11.7.2017), non opposte, nonché atti interruttivi della prescrizione.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo n. 106/2024 è stato chiesto ed ottenuto, come allegato anche dall'opponente, “a titolo di contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni) relativamente agli anni di imposta 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 e 2016” (cfr. ricorso ex art. 633 c.p.c.).
Parte opponente non ha formulato alcuna contestazione (né nell'an né nel quantum) con riferimento alle somme richieste per l'anno 2016, che pertanto devono ritenersi certamente dovute.
Quanto all'importo richiesto per l'anno 2015, risulta dalla documentazione prodotta dall'opponente
(e la circostanza è incontestata) che sia stata presentata istanza di rateizzazione. La non ha CP_1 allegato elementi fattuali dai quali evincere che si siano verificate cause di decadenza dal pagamento dilazionato, sicché in parte qua il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ciò posto e venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli anni 2002, 2013
e 2014, gioverà preliminarmente osservare che anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di prescrizione è quinquennale. CP_1
Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995 (secondo cui "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria
(cfr Cass., s. n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: "Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all' ma a qualsiasi forma di CP_2 previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all' " (art. 1, commi 10 e 18) o ai CP_2
2 soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti.
Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere"; nello stesso senso altresì la più recente Cass., s. n. 13639/2019).
Tanto premesso, rilevato che è incontestata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento
02420040014719340000 (notificata in data 16.10.2004, per l'anno 2002), n. 2420160002035334000
(notificata in data 9.3.2017, per l'anno 2013) e n. 02420170002266403000 (notificata in data
11.7.2017, per l'anno 2014), in questa sede può essere delibata solo l'eventuale prescrizione maturatasi successivamente alla notifica dei suddetti titoli, trattandosi di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la pretesa relativa all'anno 2002 deve certamente ritenersi prescritta in quanto il primo atto interruttivo indicato dalla sarebbe costituito dal sollecito di pagamento, notificato – come CP_1 allegato da parte opposta – solo in data 7.1.2011 e dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto ai contribuiti relativi agli anni 2013 e 2014, a fronte della notifica delle cartelle (avvenuta rispettivamente in data 9.3.2017 e 11.7.2017), anche a considerare la sospensione dei termini prevista dalla normativa emanata nel periodo pandemico (con conseguente spirare della stessa in data
14.2.2023 e 18.6.2023), il relativo credito risulta prescritto, non essendovi prova della regolare notifica del primo atto interruttivo, costituito dal sollecito di pagamento di cui all'all. 14 del fascicolo di parte opposta, atteso che nella relativa ricevuta risulta barrata la voce destinatario sconosciuto.
Il decreto ingiuntivo opposto dunque va revocato anche con riferimento alle somme richieste per gli anni 2002, 2013 e 2014.
In ordine infine agli ulteriori importi, imputabili agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, deve darsi atto che, come è pacifico tra le parti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1458/2019, passata in giudicato, ha ritenuto prescritto il credito relativo all'anno 2008, con la conseguenza che alcuna somma, per tale annualità, poteva essere richiesta dalla CP_1
E' fondato altresì il motivo di doglianza con il quale parte opponente ha lamentato l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
A tal proposito il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché tuttavia sussistano le seguenti condizioni: l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
3 Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun interesse ad agire in via monitoria in quanto con la citata sentenza, resa all'esito di un giudizio di opposizione avverso una cartella di pagamento (con quantificazione del relativo credito), il Tribunale di Brindisi ha espressamente condannato l'opponente al pagamento delle somme relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il ricorrente condannato al pagamento dell'importo richiesto per l'anno 2016.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza della CP_1 stante l'accoglimento dell'opposizione per la maggior parte del credito.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento dell'importo dovuto per Parte_1
l'anno 2016, oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2940,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente.
Brindisi, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da
- , rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. L. Serafino Parte_1
Opponente
CONTRO
- appresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. H. Bonura CP_1
Opposto
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 106/2024
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 24.4.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 106/2024 con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di euro 42.070,30 a titolo di contributi e CP_1 sanzioni dovuti per gli anni 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 e 2016.
A fondamento dell'interposta opposizione eccepiva l'infondatezza della pretesa in quanto:
a) i contributi relativi agli anni 2002, 2013 e 2014 erano prescritti;
b) il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1458/2019 (passata in giudicato) aveva dichiarato la prescrizione del credito relativo all'anno 2008, accertando la debenza dei contributi richiesti per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, la cui pretesa era stata già trasfusa nella cartella di pagamento n. 02420150002222058000, con conseguente inammissibilità del procedimento monitorio essendo la già in possesso di un titolo esecutivo di natura giudiziale;
CP_1
c) la pretesa contributiva imputabile all'anno 2015 era stata oggetto di istanza di rateizzazione.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la convenuta che contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, evidenziava che, per la pretesa relativa agli anni 2002, 2013 e 2014, erano state notificate, rispettivamente, le cartelle di pagamento n. 02420040014719340000 (notificata in data
1 16.10.2004), n. 2420160002035334000 (notificata in data 9.3.2017) e n. 02420170002266403000
(notificata in data 11.7.2017), non opposte, nonché atti interruttivi della prescrizione.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Il decreto ingiuntivo n. 106/2024 è stato chiesto ed ottenuto, come allegato anche dall'opponente, “a titolo di contributi obbligatori (oltre interessi, maggiorazioni e sanzioni) relativamente agli anni di imposta 2002, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015 e 2016” (cfr. ricorso ex art. 633 c.p.c.).
Parte opponente non ha formulato alcuna contestazione (né nell'an né nel quantum) con riferimento alle somme richieste per l'anno 2016, che pertanto devono ritenersi certamente dovute.
Quanto all'importo richiesto per l'anno 2015, risulta dalla documentazione prodotta dall'opponente
(e la circostanza è incontestata) che sia stata presentata istanza di rateizzazione. La non ha CP_1 allegato elementi fattuali dai quali evincere che si siano verificate cause di decadenza dal pagamento dilazionato, sicché in parte qua il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Ciò posto e venendo ad esaminare l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli anni 2002, 2013
e 2014, gioverà preliminarmente osservare che anche in tema di contributi dovuti dagli iscritti alla il termine di prescrizione è quinquennale. CP_1
Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui per tutte le contribuzioni dovute alle Casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti è applicabile la disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995. A parere della Corte, dal dato testuale dell'art. 3 comma 9 della L. n. 335/1995 (secondo cui "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: ..omissis; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria") si può certamente affermare che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione di generale portata, senza lasciare fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria
(cfr Cass., s. n. 11140/2001, nella cui motivazione si legge: "Tutto ciò posto, non è dubbio che il citato art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 si applichi non soltanto all' ma a qualsiasi forma di CP_2 previdenza obbligatoria. La legge "ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione" (art. 1 comma 1) ed ha perciò portata generale. È vero che al suo interno vengono talvolta indicati gli ambiti di applicabilità delle singole disposizioni: alcune sono riferite alla sola "assicurazione generale obbligatoria", altre alle "forme sostitutive ed esclusive" (art. 1, commi 6, 10, 25, 28), altre ai "lavoratori autonomi iscritti all' " (art. 1, commi 10 e 18) o ai CP_2
2 soli "enti privatizzati" (art. 3, comma 12). Ma l'art. 3, comma 9, non distingue e si riferisce a tutte le assicurazioni obbligatorie, comprendendo anche quelle diverse dall'invalidità, vecchiaia e superstiti.
Ed è canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete è dato di distinguere"; nello stesso senso altresì la più recente Cass., s. n. 13639/2019).
Tanto premesso, rilevato che è incontestata l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento
02420040014719340000 (notificata in data 16.10.2004, per l'anno 2002), n. 2420160002035334000
(notificata in data 9.3.2017, per l'anno 2013) e n. 02420170002266403000 (notificata in data
11.7.2017, per l'anno 2014), in questa sede può essere delibata solo l'eventuale prescrizione maturatasi successivamente alla notifica dei suddetti titoli, trattandosi di opposizione qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la pretesa relativa all'anno 2002 deve certamente ritenersi prescritta in quanto il primo atto interruttivo indicato dalla sarebbe costituito dal sollecito di pagamento, notificato – come CP_1 allegato da parte opposta – solo in data 7.1.2011 e dunque oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Quanto ai contribuiti relativi agli anni 2013 e 2014, a fronte della notifica delle cartelle (avvenuta rispettivamente in data 9.3.2017 e 11.7.2017), anche a considerare la sospensione dei termini prevista dalla normativa emanata nel periodo pandemico (con conseguente spirare della stessa in data
14.2.2023 e 18.6.2023), il relativo credito risulta prescritto, non essendovi prova della regolare notifica del primo atto interruttivo, costituito dal sollecito di pagamento di cui all'all. 14 del fascicolo di parte opposta, atteso che nella relativa ricevuta risulta barrata la voce destinatario sconosciuto.
Il decreto ingiuntivo opposto dunque va revocato anche con riferimento alle somme richieste per gli anni 2002, 2013 e 2014.
In ordine infine agli ulteriori importi, imputabili agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, deve darsi atto che, come è pacifico tra le parti, il Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 1458/2019, passata in giudicato, ha ritenuto prescritto il credito relativo all'anno 2008, con la conseguenza che alcuna somma, per tale annualità, poteva essere richiesta dalla CP_1
E' fondato altresì il motivo di doglianza con il quale parte opponente ha lamentato l'illegittima duplicazione del titolo esecutivo.
A tal proposito il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché tuttavia sussistano le seguenti condizioni: l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del ne bis in idem, sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo.
3 Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun interesse ad agire in via monitoria in quanto con la citata sentenza, resa all'esito di un giudizio di opposizione avverso una cartella di pagamento (con quantificazione del relativo credito), il Tribunale di Brindisi ha espressamente condannato l'opponente al pagamento delle somme relative agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo opposto va revocato ed il ricorrente condannato al pagamento dell'importo richiesto per l'anno 2016.
Per le ragioni e nei limiti che precedono il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore del decisum e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza della CP_1 stante l'accoglimento dell'opposizione per la maggior parte del credito.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento dell'importo dovuto per Parte_1
l'anno 2016, oltre interessi e/o rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2940,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'opponente.
Brindisi, 30.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Forastiere
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