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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.754/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Rimini, Corso Parte_1 d'Augusto n. 147, presso lo studio dell'avv. Nicolas Roger Jean CICCHINI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Tri- Controparte_1 poli n. 33, presso lo studio dell'avv. Matteo Zucconi, che la rap- presenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Rimini, , al fine di sentirne e accertare e dichiarare la responsabilità per Parte_1
i danni psico-fisici riportati a seguito dell'aggressione di un cane di sua proprietà e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento richiesto.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, in data 20.07.2020 stava uscendo dalla propria abitazione, sita in
Rimini Via Milazzo 42, con suoi cani al guinzaglio, quando veniva aggredita, insieme ai propri animali, da un cane di grossa taglia, nella specie un pastore svizzero, che libero, senza guinzaglio e senza muse- ruola, le saltava improvvisamente addosso da dietro, procurandole lesioni personali. Nessuno si costituiva per la convenuta, pur regolarmente citata, e, pertanto, se ne dichiarava la contuma- cia.
Il Tribunale di Rimini, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione del testimone indicato da parte attrice, nell'espletamento di CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 268/2023, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“La controversia è senza alcun dubbio inquadrabile nella tematica della responsabilità ex art. 2052 c.c. Detta norma, com'è noto, prevede una presunzione di colpa juris et de jure a carico del proprietario o del custode di un animale che abbia arrecato danni a terzi.
Al riguardo, è ormai consolidato l'insegnamento giurisprudenziale che ravvisa, in tale previsione, un vero e proprio precetto, che esclude la prova della colpa, di fatto fondando l'obbligo risarcitorio sulla
1 sola sussistenza del nesso causale fra il fatto dell'animale ed il danno subito, in virtù della relazione intercorrente tra il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e l'animale stesso.
“La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibi- lità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cassazione civile sez. III, 20/05/2016, n. 10402). Nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, all'attore compete solo di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. Pertanto spetta all'attore provare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, mentre il convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo (Cass. 7260/2013; Cass 9037/2010). Il fattore esterno, capace di integrare il caso fortuito, per costante orientamento della Suprema Corte, non può rinvenirsi nell'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale ma in un elemento estraneo, in- tegrato anche dal comportamento del danneggiato, al quale ricondurre il danno verificatosi in concreto. Nella presente lite, la sig.a ha provato le modalità dell'evento così come prospettate nel proprio CP_1 atto di citazione;
il teste sentito all'udienza del 28.09.2022 ha affermato di aver assi- Testimone_1 stito all'aggressione e di aver visto il cane pastore svizzero assalire l'attrice spingendola dietro alla schiena;
quando l'ha soccorsa gli riferiva la donna di avere forti dolori alla schiena. La proprietà del cane risulta provata con allegazione agli atti dell'attestato di iscrizione all'anagrafe canina con indicazione del proprietario, peraltro vicino di casa dell'attrice. Inoltre, in atti sono presenti le denunce relative ad altri episodi che hanno visto coinvolto il pastore sviz- zero (doc.3) .
Nessuna diversa prospettazione dei fatti è stata resa a processo, pertanto, la domanda va dunque accolta.
Passando alla disamina sul quantum debeatur e dei danni risarcibili, appare opportuno fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla consulenza medico-legale esperita, condivisibile sia nelle premesse sia nelle conclusioni, atteso che si tratta di relazione esaustiva, logica e scevra da contraddi- zioni.
Il dott. ha infatti accertato che “l'evento traumatico del 20-7-2020, così come riferitomi, Controparte_2 è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio.” Nel caso che ci occupa, può dunque validamente riconoscersi l'esistenza del nesso causale tra il sinistro
e tutte le conseguenze dannose riportate dall'attrice. In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso presso questo Ufficio, si viene a liquidare il danno non patrimoniale patito dalla , in termini di danno biologico da Controparte_1 invalidità temporanea e permanente, sulla base delle risultanze della ctu, che indica un periodo di inabi- lità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 4, inabilità temporanea parziale al 50% di 15 gg, inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20, liquidabile in euro 1.534,50. Per quanto concerne l'invalidità permanente, il CTU ha valutato gli esiti complessivi nella compromis- sione dell'integrità psicofisica nella misura del 4,5%.
2 Ai postumi non emendabili riscontrati nella citata misura devono essere applicati gli indici tabellari sopra richiamati, stante la valenza paranormativa di essi che, come anticipato, consentono di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso, avendo riguardo al criterio probabilistico dell'id quod ple- rumque accidit. Considerata l'età della donna al momento del fatto;
escluso ogni aumento del valore tabellare in consi- derazione della totale carenza di allegazione di circostanze eccezionali, il danno da invalidità permanente risulta liquidabile in euro € 4.582,00, così per un totale del danno non patrimoniale complessivamente pari a euro 6.116,50.
Infine, quanto alle spese mediche, le stesse sono state ritenute congrue per un importo complessivo pari
a 1.417, 00 euro. Quanto alla nota pro forma della perizia di parte, la stessa non viene conteggiata in ragione della prova dell'effettivo esborso”. In conclusione, spetta alla la somma complessiva pari a euro 7.533,50. CP_1
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Le spese della espletata CTU devono porsi definitivamente a carico della parte convenuta e liquidate come da decreto già emesso. La domanda formulata da va dunque accolta e le spese seguono la soccombenza e Controparte_1 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate…che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15 %, iva e c.p.a. di legge”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , fondato su cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, in via preliminare, deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Rileva, al riguardo, che nessun plico e/o ricevuta di avviso è mai giunto nelle mani dell'odierna appellante, la quale, pertanto, non è mai stata messa al corrente dell'esistenza della causa e non ha trovato nella propria cassetta postale alcun avviso di ricevimento raccomandata C.A.D.
Rileva che si riserva di presentare querela di falso, nonché denuncia querela dinanzi la Procura della Re- pubblica di Rimini, in quanto l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. prodotto telematicamente dall'avv. Matteo Zucconi in data 21 luglio 2021, indica che vi è stata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, ma poi nessun avviso è mai pervenuto alla buca delle lettere di
[...]
e del dott. . Persona_1 Persona_2
Sostiene che il Tribunale, avrebbe dovuto disporre, in via prudenziale, la rinnovazione di notifica, visto il noto periodo emergenziale per COVID 19.
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare, rileva la violazione del contraddittorio, in quanto il
Tribunale non ha considerato la mancanza di un litisconsorte necessario, quale il dott. . Persona_2
Con il terzo motivo, ancora in via preliminare, lamenta l'erronea indicazione del codice fiscale dell'ap- pellante. Con il quarto motivo, nel merito, sostiene che il Tribunale è incorso in un grave errore di valutazione e di ricostruzione del fatto.
Osserva che, dalle raccomandate dello 03.09.2020 e del 18.09.2020 di richiesta di risarcimenti danni (doc.
4 fasc. I grado appellata), dalla querela sporta dalla sig.ra in data 29.07.2020 (doc. 3 fasc. I grado CP_1 appellata), nonché dalle dichiarazioni da questa rese di sede di P.S. in data 27.07.2020 (doc. 1 fasc. I grado appellata), emerge che le lesioni riportate dall'appellata non sono altro che uno strappo muscolare, a se- guito di un brusco movimento fatto dalla nella conduzione dei propri cani. CP_1
3 Rileva quindi che non vi è alcun collegamento tra l'effetto sorpresa del cane dell'appellante, che asserita- mente si aggirava libero e senza museruola, con lo strappo alla schiena riportato dalla CP_1
Evidenzia ancora che è incerta la data dell'evento in quanto nell'atto introduttivo è riportata la data del 20 luglio 2020, il CTU nella sua relazione indica la data del 26 luglio 2020 e anche il teste Testimone_1 non è stato in grado di ricordare il giorno esatto.
Con il quinto motivo lamenta una “illegittima ed ingiusta condanna alla rifusione di ingenti spese legali e a spese mediche non fiscalmente deducibili”. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo, ne rileva l'assoluta infondatezza in quanto le circostanze dedotte dall'appellante sono smentite dalla documentazione in atti.
Osserva che il Tribunale ha proceduto alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti e di ciò vi è prova nel verbale della prima udienza del 02.02.2022, ove testualmente si legge: “Il Giudice preso atto della notifica correttamente svolta, dichiara la contumacia della convenuta…”. Evidenzia ancora che, la notifica dell'atto di citazione all'appellante, si è regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mente del quale “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità
[…] l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Rileva che, nel caso in esame il postino ha attestato: a) la mancata consegna del plico contenente l'atto introduttivo “n. 78514738973-2” “per temporanea assenza del destinatario”, b) ha depositato il plico in data “6/7/21”, c) ha spedito “comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62894126695-3 in data 6/7/21”; d) l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito nella casa comunale;
e) il servizio postale ha quindi inviato all'avv. Zucconi l'avviso di ricevi- mento della predetta ultima raccomandata (il cosiddetto C.A.D.) spedita alla sig.ra , Parte_1
a dimostrazione della regolarità della notifica. Per quanto dedotto in merito alla “prudenza” che avrebbe dovuto informare il Giudice di primo grado il quale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica “visto il periodo emergenziale per COVID 19”, rileva che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, aveva imposto particolari modalità di consegna delle notifiche a mezzo posta solo fino alla data del 30 giugno 2020 e, pertanto, è del tutto irrilevante con riferimento alla notifica di cui al presente giudizio, avvenuta nel mese di luglio 2021.
Sul secondo motivo, rileva che non vi è stata alcuna violazione del contradditorio in quanto CP_3 non può essere ritenuto un litisconsorte necessario, in ragione del fatto che la sola proprietaria del
[...] cane aggressore (un pastore svizzero di colore bianco, come confermato anche dal teste è la sig.ra _1
(V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, doc. 2 Parte_1 fasc. I grado appellata).
Sul terzo motivo, con riferimento alla segnalata erroneità del codice fiscale dell'appellante nella sentenza appellata, richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 17413/2019 (ed ancora prima Cass. Civ. Sez. II,
n. 18427/2013), secondo la quale l'errore non determina la nullità del provvedimento, se il soggetto è comunque identificabile (V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, doc.
2 fasc. I grado appellata).
4 Sul quarto motivo rileva che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie orali e docu- mentali acquisite, senza alcuna contraddittorietà e/o illogicità e/o erroneità e/o incompletezza di motiva- zione
Sostiene che i segnalati errori sulla data dell'evento sono dovuti a meri refusi, del tutto irrilevanti.
Sul quinto motivo osserva che le spese legali sono rapportate al valore della controversia;
con riferimento, invece, alle spese mediche, evidenzia che il Tribunale ha riconosciuto il rimborso, a beneficio dell'appel- lata, di tutte quelle ritenute congrue dal C.T.U. nominato, mentre ha espressamente escluso dalla ripeti- zione la “nota pro forma della perizia di parte” in assenza di prova dell'effettivo esborso (cfr. sentenza appellata a pag. 4).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del precedente grado di giudizio, si è regolarmente perfezionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 cpc, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata. Difatti l'art. 140 c.p.c. prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità […] l'uffi- ciale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destina- tario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel caso in esame, la notifica è stata effettuata a mezzo posta e il postino ha attestato: a) la mancata consegna del plico contenente l'atto introduttivo “n. 78514738973-2” “per temporanea assenza del desti- natario”, b) ha depositato il plico in data “6/7/21”, c) ha spedito “comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62894126695-3 in data 6/7/21”; d) l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito nella casa comunale;
e) il servizio postale ha poi inviato all'avv. Zucconi l'avviso di ricevimento della predetta ultima raccomandata (il cosiddetto C.A.D.), spedita alla sig.ra a conferma della regolarità della notifica ( V. atto di citazione notificato, Parte_1 nonché avviso di ricevimento depositato in data 21.07.2021) .
Non risulta, agli atti, che sia stata presentata querela di falso con riferimento alla descritta attività compiuta dall'agente postale. Per quanto dedotto in merito alla “prudenza” che avrebbe dovuto informare il Tribunale che avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica “visto il periodo emergenziale per COVID 19”, si osserva che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha previsto particolari modalità di consegna delle notifiche a mezzo posta solo fino alla data del 30 giugno 2020 e, pertanto, è del tutto irrilevante con riferimento alla notifica di cui al presente giudizio, avvenuta nel mese di luglio 2021. Non è fondato il secondo motivo in quanto, non essendo un litisconsorte necessario, non CP_3
è ravvisabile alcuna violazione del contradditorio.
Difatti dalla documentazione in atti (V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da af- fezione, doc. 2 fasc. I grado appellata), emerge che l'unica proprietaria del cane aggressore (un pastore svizzero di colore bianco, come confermato anche dal teste è la sig.ra . _1 Parte_1
Non è fondato il terzo motivo, posto che la segnalata erroneità del codice fiscale dell'appellante nella sentenza appellata, non determina la nullità del provvedimento se il soggetto è comunque identificabile
5 (Cass.n.17413/2019; Cass.n.18427/2013) e, a tale riguardo, si richiama ancora quanto emerge dall'atte- stato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, dove è espressamente indicato il cor- retto nominativo dell'appellante e il suo luogo di residenza (doc. 2 cit. fasc. I grado appellata). Non è fondato il quarto motivo in quanto il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie orali e documentali acquisite, senza alcuna contraddittorietà e/o erroneità di motivazione. Si osserva, al riguardo che, nell'atto di citazione la ha allegato quanto segue: “
1. che il giorno CP_1
20.07.2020 era uscita dalla propria abitazione con i propri cani al guinzaglio in località Rimini, Via
Milazzo;
2. Che venivano improvvisamente aggrediti da un cane di grossa taglia di colore bianco, che era libero e senza guinzaglio;
3.che nel tentativo di evitare l'aggressione si procurava lesioni personali come confermato dalle certificazioni che si allegano (doc.n.1)”. Il testimone , sentito all'udienza del 28.09.2022 sui capp.1,2 e 3 della II memoria istrut- Testimone_1 toria ex art. 183 c.p.c. comma 6 di parte attrice (1. che il giorno 20/07/2020 la Sig.ra Controparte_1 si trovava con i propri cani al guinzaglio in località Rimini, Via Milazzo;
2. che venivano improvvisamente aggrediti da un cane di grossa taglia di colore bianco, che era libero, senza guinzaglio e museruola;
che nel tentativo di evitare detta aggressione si procurava lesioni personali”) ha così risposto: sul cap. 1:” non ricordo il giorno esatto, so che era fine luglio, stavo andando alla mia macchina parcheggiata e ho assistito all'aggressione; sul cap. 2 : “si è vero”; sul cap. 3: si ho visto che il cane l'ha assalita spingen- dola dietro la schiena;
quando l'ho soccorsa mi ha detto che aveva forti dolori alla schiena”. Anche il CTU nominato ha confermato (pag.3) che “l'evento traumatico del 26-7-2020, così come riferi- tomi, è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico”. Ebbene si deve ritenere che le imprecise indicazioni sulla data dell'evento (riferite dal testimone e dal CTU), sono del tutto irrilevanti a fronte di quanto emerge dal verbale del P.S. dell'Ospedale di Rimini del
27.07.2020 (doc. 1 fasc. I grado), mentre, ciò che rileva ai fini probatori, è la descrizione del fatto e dei danni riportati dalla emergente sia dalle dichiarazioni del testimone che dagli accertamenti del CP_1
CTU, che confermano quanto allegato nell'atto di citazione.
Si può quindi affermare che i danni psico-fisici riportati dall'appellata sono stati una diretta conseguenza dell'aggressione del cane di proprietà dell'appellante (doc. 2 fasc. I grado . CP_1
Infine è infondato il quinto motivo in quanto le spese legali sono state calcolate sulla base dei parametri corrispondenti al valore della controversia;
mentre, con riferimento alle spese mediche, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso solo di quelle ritenute congrue dal C.T.U., ma non anche di quelle di cui non vi fosse prova dell'effettivo pagamento,, quale la “nota pro forma della perizia di parte” (cfr. sentenza ap- pellata a pag. 4). Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
6 - condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 4,888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.754/2023
promossa da
elettivamente domiciliata in Rimini, Corso Parte_1 d'Augusto n. 147, presso lo studio dell'avv. Nicolas Roger Jean CICCHINI, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, elettivamente domiciliata in Rimini, Via Tri- Controparte_1 poli n. 33, presso lo studio dell'avv. Matteo Zucconi, che la rap- presenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Rimini, , al fine di sentirne e accertare e dichiarare la responsabilità per Parte_1
i danni psico-fisici riportati a seguito dell'aggressione di un cane di sua proprietà e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento richiesto.
Più in dettaglio l'attrice ha dedotto che, in data 20.07.2020 stava uscendo dalla propria abitazione, sita in
Rimini Via Milazzo 42, con suoi cani al guinzaglio, quando veniva aggredita, insieme ai propri animali, da un cane di grossa taglia, nella specie un pastore svizzero, che libero, senza guinzaglio e senza muse- ruola, le saltava improvvisamente addosso da dietro, procurandole lesioni personali. Nessuno si costituiva per la convenuta, pur regolarmente citata, e, pertanto, se ne dichiarava la contuma- cia.
Il Tribunale di Rimini, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escussione del testimone indicato da parte attrice, nell'espletamento di CTU medico-legale e nella disamina della documentazione in atti, con sentenza n. 268/2023, ha accolto la domanda con la seguente motivazione:
“La controversia è senza alcun dubbio inquadrabile nella tematica della responsabilità ex art. 2052 c.c. Detta norma, com'è noto, prevede una presunzione di colpa juris et de jure a carico del proprietario o del custode di un animale che abbia arrecato danni a terzi.
Al riguardo, è ormai consolidato l'insegnamento giurisprudenziale che ravvisa, in tale previsione, un vero e proprio precetto, che esclude la prova della colpa, di fatto fondando l'obbligo risarcitorio sulla
1 sola sussistenza del nesso causale fra il fatto dell'animale ed il danno subito, in virtù della relazione intercorrente tra il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, e l'animale stesso.
“La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività – commissiva od omissiva – ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale – a carico del convenuto – può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibi- lità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cassazione civile sez. III, 20/05/2016, n. 10402). Nell'ipotesi di responsabilità per danno cagionato da animali, all'attore compete solo di provare l'esi- stenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad inter- rompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. Pertanto spetta all'attore provare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, mentre il convenuto, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento lesivo (Cass. 7260/2013; Cass 9037/2010). Il fattore esterno, capace di integrare il caso fortuito, per costante orientamento della Suprema Corte, non può rinvenirsi nell'imprevedibilità dei comportamenti dell'animale ma in un elemento estraneo, in- tegrato anche dal comportamento del danneggiato, al quale ricondurre il danno verificatosi in concreto. Nella presente lite, la sig.a ha provato le modalità dell'evento così come prospettate nel proprio CP_1 atto di citazione;
il teste sentito all'udienza del 28.09.2022 ha affermato di aver assi- Testimone_1 stito all'aggressione e di aver visto il cane pastore svizzero assalire l'attrice spingendola dietro alla schiena;
quando l'ha soccorsa gli riferiva la donna di avere forti dolori alla schiena. La proprietà del cane risulta provata con allegazione agli atti dell'attestato di iscrizione all'anagrafe canina con indicazione del proprietario, peraltro vicino di casa dell'attrice. Inoltre, in atti sono presenti le denunce relative ad altri episodi che hanno visto coinvolto il pastore sviz- zero (doc.3) .
Nessuna diversa prospettazione dei fatti è stata resa a processo, pertanto, la domanda va dunque accolta.
Passando alla disamina sul quantum debeatur e dei danni risarcibili, appare opportuno fare riferimento alla documentazione sanitaria in atti ed alla consulenza medico-legale esperita, condivisibile sia nelle premesse sia nelle conclusioni, atteso che si tratta di relazione esaustiva, logica e scevra da contraddi- zioni.
Il dott. ha infatti accertato che “l'evento traumatico del 20-7-2020, così come riferitomi, Controparte_2 è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio.” Nel caso che ci occupa, può dunque validamente riconoscersi l'esistenza del nesso causale tra il sinistro
e tutte le conseguenze dannose riportate dall'attrice. In applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso presso questo Ufficio, si viene a liquidare il danno non patrimoniale patito dalla , in termini di danno biologico da Controparte_1 invalidità temporanea e permanente, sulla base delle risultanze della ctu, che indica un periodo di inabi- lità temporanea biologica parziale al 75% di giorni 4, inabilità temporanea parziale al 50% di 15 gg, inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 20, liquidabile in euro 1.534,50. Per quanto concerne l'invalidità permanente, il CTU ha valutato gli esiti complessivi nella compromis- sione dell'integrità psicofisica nella misura del 4,5%.
2 Ai postumi non emendabili riscontrati nella citata misura devono essere applicati gli indici tabellari sopra richiamati, stante la valenza paranormativa di essi che, come anticipato, consentono di liquidare il danno non patrimoniale complessivamente inteso, avendo riguardo al criterio probabilistico dell'id quod ple- rumque accidit. Considerata l'età della donna al momento del fatto;
escluso ogni aumento del valore tabellare in consi- derazione della totale carenza di allegazione di circostanze eccezionali, il danno da invalidità permanente risulta liquidabile in euro € 4.582,00, così per un totale del danno non patrimoniale complessivamente pari a euro 6.116,50.
Infine, quanto alle spese mediche, le stesse sono state ritenute congrue per un importo complessivo pari
a 1.417, 00 euro. Quanto alla nota pro forma della perizia di parte, la stessa non viene conteggiata in ragione della prova dell'effettivo esborso”. In conclusione, spetta alla la somma complessiva pari a euro 7.533,50. CP_1
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.
Le spese della espletata CTU devono porsi definitivamente a carico della parte convenuta e liquidate come da decreto già emesso. La domanda formulata da va dunque accolta e le spese seguono la soccombenza e Controparte_1 sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate…che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre a spese generali nella misura del 15 %, iva e c.p.a. di legge”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello , fondato su cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo, in via preliminare, deduce la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Rileva, al riguardo, che nessun plico e/o ricevuta di avviso è mai giunto nelle mani dell'odierna appellante, la quale, pertanto, non è mai stata messa al corrente dell'esistenza della causa e non ha trovato nella propria cassetta postale alcun avviso di ricevimento raccomandata C.A.D.
Rileva che si riserva di presentare querela di falso, nonché denuncia querela dinanzi la Procura della Re- pubblica di Rimini, in quanto l'avviso di ricevimento raccomandata C.A.D. prodotto telematicamente dall'avv. Matteo Zucconi in data 21 luglio 2021, indica che vi è stata la mancata consegna del plico per temporanea assenza del destinatario, ma poi nessun avviso è mai pervenuto alla buca delle lettere di
[...]
e del dott. . Persona_1 Persona_2
Sostiene che il Tribunale, avrebbe dovuto disporre, in via prudenziale, la rinnovazione di notifica, visto il noto periodo emergenziale per COVID 19.
Con il secondo motivo, sempre in via preliminare, rileva la violazione del contraddittorio, in quanto il
Tribunale non ha considerato la mancanza di un litisconsorte necessario, quale il dott. . Persona_2
Con il terzo motivo, ancora in via preliminare, lamenta l'erronea indicazione del codice fiscale dell'ap- pellante. Con il quarto motivo, nel merito, sostiene che il Tribunale è incorso in un grave errore di valutazione e di ricostruzione del fatto.
Osserva che, dalle raccomandate dello 03.09.2020 e del 18.09.2020 di richiesta di risarcimenti danni (doc.
4 fasc. I grado appellata), dalla querela sporta dalla sig.ra in data 29.07.2020 (doc. 3 fasc. I grado CP_1 appellata), nonché dalle dichiarazioni da questa rese di sede di P.S. in data 27.07.2020 (doc. 1 fasc. I grado appellata), emerge che le lesioni riportate dall'appellata non sono altro che uno strappo muscolare, a se- guito di un brusco movimento fatto dalla nella conduzione dei propri cani. CP_1
3 Rileva quindi che non vi è alcun collegamento tra l'effetto sorpresa del cane dell'appellante, che asserita- mente si aggirava libero e senza museruola, con lo strappo alla schiena riportato dalla CP_1
Evidenzia ancora che è incerta la data dell'evento in quanto nell'atto introduttivo è riportata la data del 20 luglio 2020, il CTU nella sua relazione indica la data del 26 luglio 2020 e anche il teste Testimone_1 non è stato in grado di ricordare il giorno esatto.
Con il quinto motivo lamenta una “illegittima ed ingiusta condanna alla rifusione di ingenti spese legali e a spese mediche non fiscalmente deducibili”. Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio , con comparsa di costituzione con la quale Controparte_1 ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo, ne rileva l'assoluta infondatezza in quanto le circostanze dedotte dall'appellante sono smentite dalla documentazione in atti.
Osserva che il Tribunale ha proceduto alla verifica della regolare instaurazione del contraddittorio fra le parti e di ciò vi è prova nel verbale della prima udienza del 02.02.2022, ove testualmente si legge: “Il Giudice preso atto della notifica correttamente svolta, dichiara la contumacia della convenuta…”. Evidenzia ancora che, la notifica dell'atto di citazione all'appellante, si è regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a mente del quale “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità
[…] l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Rileva che, nel caso in esame il postino ha attestato: a) la mancata consegna del plico contenente l'atto introduttivo “n. 78514738973-2” “per temporanea assenza del destinatario”, b) ha depositato il plico in data “6/7/21”, c) ha spedito “comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62894126695-3 in data 6/7/21”; d) l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito nella casa comunale;
e) il servizio postale ha quindi inviato all'avv. Zucconi l'avviso di ricevi- mento della predetta ultima raccomandata (il cosiddetto C.A.D.) spedita alla sig.ra , Parte_1
a dimostrazione della regolarità della notifica. Per quanto dedotto in merito alla “prudenza” che avrebbe dovuto informare il Giudice di primo grado il quale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica “visto il periodo emergenziale per COVID 19”, rileva che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, aveva imposto particolari modalità di consegna delle notifiche a mezzo posta solo fino alla data del 30 giugno 2020 e, pertanto, è del tutto irrilevante con riferimento alla notifica di cui al presente giudizio, avvenuta nel mese di luglio 2021.
Sul secondo motivo, rileva che non vi è stata alcuna violazione del contradditorio in quanto CP_3 non può essere ritenuto un litisconsorte necessario, in ragione del fatto che la sola proprietaria del
[...] cane aggressore (un pastore svizzero di colore bianco, come confermato anche dal teste è la sig.ra _1
(V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, doc. 2 Parte_1 fasc. I grado appellata).
Sul terzo motivo, con riferimento alla segnalata erroneità del codice fiscale dell'appellante nella sentenza appellata, richiama l'ordinanza della Suprema Corte n. 17413/2019 (ed ancora prima Cass. Civ. Sez. II,
n. 18427/2013), secondo la quale l'errore non determina la nullità del provvedimento, se il soggetto è comunque identificabile (V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, doc.
2 fasc. I grado appellata).
4 Sul quarto motivo rileva che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie orali e docu- mentali acquisite, senza alcuna contraddittorietà e/o illogicità e/o erroneità e/o incompletezza di motiva- zione
Sostiene che i segnalati errori sulla data dell'evento sono dovuti a meri refusi, del tutto irrilevanti.
Sul quinto motivo osserva che le spese legali sono rapportate al valore della controversia;
con riferimento, invece, alle spese mediche, evidenzia che il Tribunale ha riconosciuto il rimborso, a beneficio dell'appel- lata, di tutte quelle ritenute congrue dal C.T.U. nominato, mentre ha espressamente escluso dalla ripeti- zione la “nota pro forma della perizia di parte” in assenza di prova dell'effettivo esborso (cfr. sentenza appellata a pag. 4).
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.05.2025, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello non è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Non è fondato il primo motivo in considerazione del fatto che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del precedente grado di giudizio, si è regolarmente perfezionata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 cpc, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata. Difatti l'art. 140 c.p.c. prevede che “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità […] l'uffi- ciale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notifica deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destina- tario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Nel caso in esame, la notifica è stata effettuata a mezzo posta e il postino ha attestato: a) la mancata consegna del plico contenente l'atto introduttivo “n. 78514738973-2” “per temporanea assenza del desti- natario”, b) ha depositato il plico in data “6/7/21”, c) ha spedito “comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata 62894126695-3 in data 6/7/21”; d) l'atto non è stato ritirato entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito nella casa comunale;
e) il servizio postale ha poi inviato all'avv. Zucconi l'avviso di ricevimento della predetta ultima raccomandata (il cosiddetto C.A.D.), spedita alla sig.ra a conferma della regolarità della notifica ( V. atto di citazione notificato, Parte_1 nonché avviso di ricevimento depositato in data 21.07.2021) .
Non risulta, agli atti, che sia stata presentata querela di falso con riferimento alla descritta attività compiuta dall'agente postale. Per quanto dedotto in merito alla “prudenza” che avrebbe dovuto informare il Tribunale che avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica “visto il periodo emergenziale per COVID 19”, si osserva che il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura Italia”, ha previsto particolari modalità di consegna delle notifiche a mezzo posta solo fino alla data del 30 giugno 2020 e, pertanto, è del tutto irrilevante con riferimento alla notifica di cui al presente giudizio, avvenuta nel mese di luglio 2021. Non è fondato il secondo motivo in quanto, non essendo un litisconsorte necessario, non CP_3
è ravvisabile alcuna violazione del contradditorio.
Difatti dalla documentazione in atti (V. attestato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da af- fezione, doc. 2 fasc. I grado appellata), emerge che l'unica proprietaria del cane aggressore (un pastore svizzero di colore bianco, come confermato anche dal teste è la sig.ra . _1 Parte_1
Non è fondato il terzo motivo, posto che la segnalata erroneità del codice fiscale dell'appellante nella sentenza appellata, non determina la nullità del provvedimento se il soggetto è comunque identificabile
5 (Cass.n.17413/2019; Cass.n.18427/2013) e, a tale riguardo, si richiama ancora quanto emerge dall'atte- stato di iscrizione all'anagrafe regionale degli animali da affezione, dove è espressamente indicato il cor- retto nominativo dell'appellante e il suo luogo di residenza (doc. 2 cit. fasc. I grado appellata). Non è fondato il quarto motivo in quanto il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie orali e documentali acquisite, senza alcuna contraddittorietà e/o erroneità di motivazione. Si osserva, al riguardo che, nell'atto di citazione la ha allegato quanto segue: “
1. che il giorno CP_1
20.07.2020 era uscita dalla propria abitazione con i propri cani al guinzaglio in località Rimini, Via
Milazzo;
2. Che venivano improvvisamente aggrediti da un cane di grossa taglia di colore bianco, che era libero e senza guinzaglio;
3.che nel tentativo di evitare l'aggressione si procurava lesioni personali come confermato dalle certificazioni che si allegano (doc.n.1)”. Il testimone , sentito all'udienza del 28.09.2022 sui capp.1,2 e 3 della II memoria istrut- Testimone_1 toria ex art. 183 c.p.c. comma 6 di parte attrice (1. che il giorno 20/07/2020 la Sig.ra Controparte_1 si trovava con i propri cani al guinzaglio in località Rimini, Via Milazzo;
2. che venivano improvvisamente aggrediti da un cane di grossa taglia di colore bianco, che era libero, senza guinzaglio e museruola;
che nel tentativo di evitare detta aggressione si procurava lesioni personali”) ha così risposto: sul cap. 1:” non ricordo il giorno esatto, so che era fine luglio, stavo andando alla mia macchina parcheggiata e ho assistito all'aggressione; sul cap. 2 : “si è vero”; sul cap. 3: si ho visto che il cane l'ha assalita spingen- dola dietro la schiena;
quando l'ho soccorsa mi ha detto che aveva forti dolori alla schiena”. Anche il CTU nominato ha confermato (pag.3) che “l'evento traumatico del 26-7-2020, così come riferi- tomi, è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico”. Ebbene si deve ritenere che le imprecise indicazioni sulla data dell'evento (riferite dal testimone e dal CTU), sono del tutto irrilevanti a fronte di quanto emerge dal verbale del P.S. dell'Ospedale di Rimini del
27.07.2020 (doc. 1 fasc. I grado), mentre, ciò che rileva ai fini probatori, è la descrizione del fatto e dei danni riportati dalla emergente sia dalle dichiarazioni del testimone che dagli accertamenti del CP_1
CTU, che confermano quanto allegato nell'atto di citazione.
Si può quindi affermare che i danni psico-fisici riportati dall'appellata sono stati una diretta conseguenza dell'aggressione del cane di proprietà dell'appellante (doc. 2 fasc. I grado . CP_1
Infine è infondato il quinto motivo in quanto le spese legali sono state calcolate sulla base dei parametri corrispondenti al valore della controversia;
mentre, con riferimento alle spese mediche, il Tribunale ha riconosciuto il rimborso solo di quelle ritenute congrue dal C.T.U., ma non anche di quelle di cui non vi fosse prova dell'effettivo pagamento,, quale la “nota pro forma della perizia di parte” (cfr. sentenza ap- pellata a pag. 4). Per tali motivi deve essere rigettato il proposto appello, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M
.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello;
6 - condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in complessivi in € 4,888 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contri- buto unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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