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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA pronunciata in data 25/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3798/2024 r.g. tra
, in qualità di erede di , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 Persona_1
Mario Lucci, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2024, parte ricorrente nella qualità di erede di Persona_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a CP_1 decorrere 1.1.2023 e fino al decesso avvenuto il 30.3.2024, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n.
1797/2023 emesso 12.12.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 18.6.2024 e soltanto in data 21.7.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP, in data 12.12.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 e AP23 rispettivamente in data 7.2.2024 e 10.5.2024 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 18.12.2023 presso la sede provinciale.
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3798/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 25/11/2025
Il Giudice
IL ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IL ON
SENTENZA pronunciata in data 25/11/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3798/2024 r.g. tra
, in qualità di erede di , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 Persona_1
Mario Lucci, ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario CP_1
Dr Lorenzo Raponi
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 5.6.2024, parte ricorrente nella qualità di erede di Persona_1 ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento a CP_1 decorrere 1.1.2023 e fino al decesso avvenuto il 30.3.2024, dovuti in virtù del decreto di omologa r.g. n.
1797/2023 emesso 12.12.2023 dal Tribunale di Tivoli, oltre interessi legali.
Si è costituito in giudizio l' resistente, che ha rappresentato e documentato di aver CP_2 provveduto al pagamento dell'intero importo spettante alla ricorrente e ha quindi chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere.
Con note conclusionali per l'udienza odierna la parte ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta. Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente.
Il ricorso è stato depositato in data 18.6.2024 e soltanto in data 21.7.2025 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha ottenuto il decreto di omologa, attestante la sussistenza del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta, all'esito del procedimento per ATP, in data 12.12.2023, che ha trasmesso la dichiarazione AP70 e AP23 rispettivamente in data 7.2.2024 e 10.5.2024 alla sede zonale e ha notificato il decreto di omologa in data 18.12.2023 presso la sede provinciale.
La domanda era quindi virtualmente fondata nel merito al momento della sua proposizione
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022 ed in applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3798/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere.
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario
Tivoli, 25/11/2025
Il Giudice
IL ON