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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498969 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: /////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 a Roma Capitale, l'Avv. Ricorrente_1 - che si difendeva in proprio
- impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento integrale e/o delle sole sanzioni, il tutto con condanna di controparte ex art. 96 cpc e vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo n. 112401498969, relativo alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2023, per complessivi € 1.381,00
(di cui euro 928,00 per tributi evasi, euro 444,57 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica ed euro0,13 per arrotondamento) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1, acquistato con atto di compravendita del 12.10.2015.
La ricorrente segnalava di avere eseguito l'iscrizione TARI dell'immobile e tutti gli adempimenti formali con comunicazione dei relativi dati inviata all'AM in data 29.7.2016; aggiungeva di avere già ricevuto nell'anno
2017 altro avviso di accertamento per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA per la stessa unità immobiliare per precedenti annualità, senza che l'Amministrazione avesse contestato la regolarità della comunicazione e della dichiarazione di iscrizione;
precisava di avere presentato ricorso e che il relativo contenzioso era stato definito con sentenza n.5440/20 della CTP di Roma, passata in giudicato, con declaratoria di cessata materia del contendere e di condanna dell'AM al pagamento delle spese;
lamentava il fatto che l'Amministrazione comunale non avesse registrato per il periodo 2018/2023 i dati già trasmessi ed evidenziati ai fini TARI, con conseguente emanazione di un provvedimento errato.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
All'udienza del 19 dicembre 2025 la ricorrente non compariva e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto;
in tale pronunzia di merito restano assorbite l'istanza di sospensiva e la domanda ex art. 96 cpc presentate dall'Avv. Ricorrente_1.
E', infatti, pacifico che la contribuente, al di là delle unilaterali giustificazioni e delle motivazioni addotte, non si sia attivata per regolarizzare la propria posizione, non abbia pagato la TARI e la TEFA per gli anni 2018/2023
e sia, quindi, risultata evasore totale (e con recidiva per più annualità) in relazione all'obbligo di versamento di detti tributi.
La TARI, per sua natura giuridica, è, infatti, un tributo che deve essere corrisposto periodicamente in autoliquidazione, ai sensi della l. n. 147/2013 e, pertanto, è onere del contribuente interessato provvedere al pagamento del tributo medesimo alle scadenze fissate dall'ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento, come nel caso dell'odierna ricorrente, possa determinare alcuna nullità o esenzione.
La ricorrente non ha, poi, esplicitato né documentato, in alcun modo, le ragioni per cui le sanzioni dovrebbero esserle disapplicate.
La sentenza n.5440/20 della CTP di Roma, ancorchè passata in giudicato, non fa, in ogni caso, stato nel presente giudizio, riferendosi ad giudizio tributario proposto dalla contribuente nei confronti dell'AM ( e non di Roma Capitale) definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, riferita ad altre e precedenti annualità TARI e TEFA.
L'avviso di accertamento impugnato va, pertanto, confermato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) spese irripetibili.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2557/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401498969 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: /////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 a Roma Capitale, l'Avv. Ricorrente_1 - che si difendeva in proprio
- impugnava, innanzi a questa Corte- chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento integrale e/o delle sole sanzioni, il tutto con condanna di controparte ex art. 96 cpc e vittoria di spese- l' avviso di accertamento esecutivo n. 112401498969, relativo alle annualità comprese tra il 2018 ed il 2023, per complessivi € 1.381,00
(di cui euro 928,00 per tributi evasi, euro 444,57 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica ed euro0,13 per arrotondamento) per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA, in relazione all'immobile di sua proprietà sito in Indirizzo_1, acquistato con atto di compravendita del 12.10.2015.
La ricorrente segnalava di avere eseguito l'iscrizione TARI dell'immobile e tutti gli adempimenti formali con comunicazione dei relativi dati inviata all'AM in data 29.7.2016; aggiungeva di avere già ricevuto nell'anno
2017 altro avviso di accertamento per l'omesso pagamento della TARI e della TEFA per la stessa unità immobiliare per precedenti annualità, senza che l'Amministrazione avesse contestato la regolarità della comunicazione e della dichiarazione di iscrizione;
precisava di avere presentato ricorso e che il relativo contenzioso era stato definito con sentenza n.5440/20 della CTP di Roma, passata in giudicato, con declaratoria di cessata materia del contendere e di condanna dell'AM al pagamento delle spese;
lamentava il fatto che l'Amministrazione comunale non avesse registrato per il periodo 2018/2023 i dati già trasmessi ed evidenziati ai fini TARI, con conseguente emanazione di un provvedimento errato.
L'Amministrazione capitolina non si costituiva.
All'udienza del 19 dicembre 2025 la ricorrente non compariva e la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto;
in tale pronunzia di merito restano assorbite l'istanza di sospensiva e la domanda ex art. 96 cpc presentate dall'Avv. Ricorrente_1.
E', infatti, pacifico che la contribuente, al di là delle unilaterali giustificazioni e delle motivazioni addotte, non si sia attivata per regolarizzare la propria posizione, non abbia pagato la TARI e la TEFA per gli anni 2018/2023
e sia, quindi, risultata evasore totale (e con recidiva per più annualità) in relazione all'obbligo di versamento di detti tributi.
La TARI, per sua natura giuridica, è, infatti, un tributo che deve essere corrisposto periodicamente in autoliquidazione, ai sensi della l. n. 147/2013 e, pertanto, è onere del contribuente interessato provvedere al pagamento del tributo medesimo alle scadenze fissate dall'ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario di pagamento, come nel caso dell'odierna ricorrente, possa determinare alcuna nullità o esenzione.
La ricorrente non ha, poi, esplicitato né documentato, in alcun modo, le ragioni per cui le sanzioni dovrebbero esserle disapplicate.
La sentenza n.5440/20 della CTP di Roma, ancorchè passata in giudicato, non fa, in ogni caso, stato nel presente giudizio, riferendosi ad giudizio tributario proposto dalla contribuente nei confronti dell'AM ( e non di Roma Capitale) definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, riferita ad altre e precedenti annualità TARI e TEFA.
L'avviso di accertamento impugnato va, pertanto, confermato.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
1) respinge il ricorso;
2) spese irripetibili.
Roma 19 dicembre 2025 Il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei