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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/10/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2989/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Daniele Parte_1
Rivieccio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 27 marzo 2019, prot. n. 1838/2019, ricorrente contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
e , in qualità di soci, elettivamente domiciliati in CP_1 Controparte_2
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Claudia Atzeri e avv. Valeria Atzeri, che li rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2019, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della in persona dei soci amministratori Controparte_1 [...]
e , esponendo: CP_1 Controparte_2
- di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società convenuta nel periodo compreso dal 20 novembre 2010 al 21 dicembre 2016, in totale scopertura assicurativa e previdenziale;
- di aver svolto, nel primo periodo dal 20 novembre 2010 al 28 febbraio 2014, le mansioni di operaia-magazziniera, con orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, presso la sede aziendale di Quartu Sant'Elena, occupandosi di pulizia e apertura del magazzino, carico e scarico dei furgoni, imballaggio della merce, pulizia dei locali e servizi, gestione delle telefonate dei clienti e acquisto del materiale di cancelleria;
- di aver successivamente, dal mese di marzo 2014 fino al 21 dicembre 2016, svolto le mansioni pagina 1 di 11 di operatrice di vendita unitamente al coniuge , anch'egli dipendente della società, Persona_1 con orario articolato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, recandosi in diverse località della Sardegna per illustrare ai clienti il campionario degli articoli merceologici della CP_1
[...]
- di aver raccolto gli ordini di acquisto e consegnato la documentazione presso la sede della società, utilizzando per le trasferte autovetture di proprietà aziendale e strumenti informatici forniti dalla società (ad esempio, un tablet);
- di essersi sempre conformata alle direttive impartite dai soci amministratori, ricevendo quotidianamente istruzioni organizzative e lavorative da e CP_1 Controparte_2
, che le indicavano clienti, modalità di contatto e nominativi dei “cattivi pagatori”;
[...]
- di aver percepito compensi modesti, inizialmente euro 100,00 mensili oltre euro 20,00 per fine settimana;
- di aver percepito successivamente, dal gennaio 2013, un importo mensile pari a euro 700,00 netti, corrisposto in contanti o tramite bonifico bancario intestato al proprietario dell'immobile in cui risiedeva;
- di aver proposto istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che, all'esito degli accertamenti, CP_ aveva trasmesso all' un rapporto circa l'esito delle verifiche relative al periodo compreso tra il
1° marzo 2013 e il 21 dicembre 2016.
Sulla base di tali premesse di fatto, la ricorrente ha domandato che fosse accertata l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno nei periodi sopra indicati e, per l'effetto, che la società convenuta, in solido con i soci e , fosse CP_1 Controparte_2 condannata al pagamento della somma di euro 90.359,27, oltre rivalutazione e interessi, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale presso gli enti competenti.
Con memoria depositata in data 28 dicembre 2019, e , CP_1 Controparte_2 in proprio e quali amministratori e legali rappresentanti di si Controparte_1 sono costituiti in giudizio contestando integralmente le allegazioni della ricorrente.
I resistenti hanno sostenuto che nessun rapporto di lavoro subordinato fosse mai intercorso tra le parti, trattandosi piuttosto di un contesto familiare e assistenziale. Hanno esposto che la ricorrente, figlia di , aveva attraversato un periodo di difficoltà personale e di dipendenza da CP_1 sostanze, protrattosi fino al 2012 circa, durante il quale era stata seguita da strutture terapeutiche e sostenuta economicamente e moralmente dal padre e dalla sua compagna.
Hanno precisato che, in tale periodo, la ricorrente non svolgeva un'attività lavorativa autonoma o subordinata, ma presenziava presso i locali aziendali (“ e si CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 impegnavano amorevolmente per non lasciarla mai sola, la portavano sempre con loro quando andavano a lavoro”).
Hanno inoltre affermato che, successivamente, accompagnava Parte_1 volontariamente il proprio compagno dipendente della società, nei suoi Persona_1 spostamenti di lavoro, senza ricevere alcun incarico o compenso.
Sulla base di tali elementi, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.1. Alla prima udienza del 9 gennaio 2020, le parti resistenti hanno chiesto di rettificare un errore materiale contenuto nella memoria difensiva, precisando che la data di assunzione di
, erroneamente indicata come novembre 2013, deve intendersi quella risultante Persona_1 dalla comunicazione obbligatoria del 10 gennaio 2014, prodotta in udienza.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Come noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La giurisprudenza costante ha chiarito che l'elemento tipico della subordinazione è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si manifesta nell'obbligo di attenersi alle istruzioni e direttive impartite, nell'osservanza di un orario predeterminato e nell'inserimento stabile del prestatore nell'organizzazione aziendale. Altri indici, quali la continuità della prestazione, l'assenza di rischio economico e la forma della retribuzione, assumono valore sussidiario, dovendo la subordinazione essere accertata in concreto, sulla base dell'effettivo svolgimento del rapporto
(cfr. Cass. Civ., Sez. L, 28 settembre 2006, n. 21028; Cass. Civ., Sez. II, 31 ottobre 2013, n.
24561).
In tale prospettiva, la presunzione di onerosità che, in via generale, connota il diritto del lavoro, comporta che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume resa a titolo oneroso, salvo prova contraria (cfr. Cass. Civ. Sez. L. civ., 20 febbraio 2006, n.
3602).
Tuttavia, detta presunzione non opera quando la prestazione sia resa nell'ambito di rapporti familiari o di convivenza, in cui la collaborazione trova ordinariamente fondamento in ragioni solidaristiche o affettive, prive di animus contrahendi. In tali ipotesi, il contributo lavorativo si presume gratuito, e solo la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione può rovesciare detta presunzione (cfr. Cass. civ., Sez. L. 30 settembre 2020, n. 20904). pagina 3 di 11 La presunzione di gratuità opera in particolare nei confronti dei familiari conviventi, poiché si presume che l'attività sia prestata a titolo di aiuto familiare;
nei casi in cui non vi sia convivenza, la presunzione non si inverte automaticamente, ma permane la necessità di una prova puntuale e convincente della natura subordinata e retribuita della prestazione (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 6 luglio
2021 n. 19144).
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 20 novembre 2010 al 21 dicembre 2016, svolgendo dapprima mansioni di operaia-magazziniera e, successivamente – a partire dal marzo 2014 – di operatrice di vendita, con orario su due turni giornalieri.
Ha dichiarato di aver percepito compensi inizialmente pari a euro 100,00 mensili oltre euro 20,00 per fine settimana e, dal gennaio 2013, euro 700,00 mensili, somma che veniva corrisposta da e al proprietario dell'immobile in cui la ricorrente abitava. CP_1 CP_2
All'udienza dell'11 novembre 2020, la ricorrente ha dichiarato di voler limitare la domanda alle pretese relative al rapporto di lavoro intercorso dal 1° marzo 2013 al 21 dicembre 2016, rinunciando pertanto alle domande concernenti il periodo precedente (dal 20 novembre 2010 al 28 febbraio 2013).
2.3. All'esito dell'istruttoria orale risulta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di operatrice di vendita almeno dal 1° marzo 2014.
La teste cliente della società convenuta, escussa all'udienza del 29 settembre Testimone_1
2021, ha dichiarato: “Conosco la RA in quanto era la mia rappresentante Parte_1 per la ditta […] È stata mia fornitrice dal 2013 sino al 2019 circa”; ha precisato che la CP_1 ricorrente “veniva da me con le mansioni di rappresentante, mi illustrava la merce e mi indicava i prezzi portandomi la merce in negozio”; ha riferito di essersi recata “presso la sede di Via Francia una volta” trovandovi “la RA e il padre che mi hanno servito illustrandomi la Parte_1 merce”; ha aggiunto che la ricorrente “veniva sia durante la mattina che durante la sera”; ha precisato “mi capitava di chiamarla e lei mi riferiva che era fuori a Olbia” e che la ricorrente
“faceva firmare gli ordinativi della merce”; ha poi dichiarato di ritenere che Parte_1
“consegnasse gli ordini al padre perché poi era lui che veniva a consegnarmi la merce”; ha spiegato che i contatti con la ricorrente avvenivano “telefonicamente, o chiamavo io o chiamava lei”, aggiungendo che prendevano “appuntamenti per illustrare il campionario”; ha confermato che la ricorrente “aveva anche un tablet con il quale mi mostrava le merci” e che talvolta
“chiamava il padre chiedendo, per esempio, che un determinato assegno per il pagamento potesse essere pagato in 90 giorni piuttosto che in 60 e il padre autorizzava o meno la richiesta” o anche pagina 4 di 11 per chiedere “sconti o dilazioni di pagamento”; ha riferito che la ricorrente andava da lei dalle cinque alle otto volte in un anno e che vedeva solo a volte insieme a lei. Persona_1
La teste , zia della ricorrente e sorella del convenuto , escussa Testimone_2 CP_1 all'udienza del 29 settembre 2021, ha riferito di sapere che non aveva mai Parte_1 lavorato per la ditta del padre;
ha dichiarato che la nipote era andata a vivere presso il padre per circa un anno, periodo nel quale aveva conosciuto , poi assunto da Persona_1 [...]
; ha aggiunto che, recandosi talvolta presso la sede della società, non aveva mai visto CP_1
svolgere attività lavorativa. Parte_1
La teste , già dipendente della società convenuta, è stata escussa all'udienza del 2 Testimone_3 febbraio 2022; ha riferito di aver conosciuto in quanto entrambe avevano Parte_1 lavorato per la ha precisato che la ricorrente svolgeva attività di magazzino, CP_1 occupandosi del carico e scarico della merce, della sistemazione dei prodotti e della pulizia dei locali;
ha aggiunto che la era presente quotidianamente in azienda e che la sua attività CP_1 era continuata anche dopo il 2013; ha chiarito di non essere più alle dipendenze della società al momento della deposizione, avendo avuto in passato un contenzioso poi definito.
Il teste , già dipendente della società convenuta, ha riferito di aver lavorato presso Testimone_4 la ditta “dal 2013 fino al 2016 circa” e che al momento della sua assunzione, nel 2013, CP_1
“la signora lavorava già in ditta”; ha dichiarato che la ricorrente “si occupava della CP_1 rappresentanza e dava una mano a me in magazzino”, precisando che “andava in giro per vendere nei diversi negozi gli articoli prodotti dalla ditta”; con riguardo al magazzino ha spiegato che la ricorrente lo chiamava talvolta “per chiedere la disponibilità di alcuni articoli” e che lo aiutava “a riconoscere i vari codici”; ha aggiunto: “Vedevo la signora lavorare CP_1 tutti i giorni. Veniva tutti i giorni presso la sede, sia di mattina che di sera, per portare gli ordini effettuati durante il giorno”; a domanda, ha precisato: “So che faceva la rappresentante della ditta perché aveva il catalogo, il tablet e, come ho detto, aveva il foglio degli ordini che portava in ditta quando veniva sia la mattina che la sera”, nonché che: “La sera consegnava insieme agli ordini anche gli assegni ritirati durante il giorno dai clienti. ADR Ho personalmente visto la ricorrente portare in ditta gli ordini e gli assegni. ADR Li consegnava, indifferentemente, alla
o al padre ; quanto agli orari ha riferito l'apertura “alle 9.00” e la Per_2 CP_1 chiusura “alle 20.00”; ha precisato che la ricorrente “si faceva accompagnare dall'attuale marito
perché lei non aveva la patente. Anche il […] faceva l'attività di Persona_1 Per_1 rappresentanza […] dividendosi i diversi clienti”. Ha inoltre confermato attività accessorie in sede (“pulizia del magazzino e dei servizi igienici”, “imballare e sballare la merce controllando pagina 5 di 11 la corrispondenza alle bolle di consegna e agli ordini”).
Il teste proprietario dell'immobile in cui abitava la ricorrente, escusso all'udienza Tes_5 dell'11 maggio 2022, ha riferito di aver stipulato il contratto di locazione con , Parte_1 con garanzia di;
ha dichiarato che l'affitto, pari a circa 650 o 700 euro Controparte_2 mensili, veniva pagato regolarmente tramite assegni o contanti provenienti dalla ditta della e che aveva detto, presso la agenzia immobiliare, che CP_2 Controparte_2
e lavoravano per la loro attività. Parte_1 Persona_1
Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato di conoscere i signori Testimone_6
e per ragioni di amicizia e di aver visto la ricorrente solo in occasioni familiari;
CP_1 CP_2 ha precisato di non sapere se avesse mai lavorato per la ditta del padre, né di Parte_1 avere conoscenza diretta delle sue attività lavorative.
La teste , cliente di ha riferito che la ricorrente le “consegnava Testimone_7 CP_1 della merce” per il suo negozio di rivendita di oggettistica idraulica, precisando che “tanto accadeva dal 2014 al 2016”; ha dichiarato che “di solito facevo gli ordini attraverso la RA
”, aggiungendo che “capitava raramente di chiamare direttamente in ditta e Parte_1 parlavo con la RA ; ha indicato che la ricorrente veniva “di solito nel pomeriggio” e CP_2 che “veniva in tutto circa 3 o 4 volte all'anno ma non ricordo bene. Poteva essere di meno o di più”; ha confermato: “facevo l'ordine a sottoscrivendo il relativo modulo”; quanto agli Parte_1 strumenti, ha ricordato che la ricorrente “aveva un tablet che utilizzavamo solo in caso di determinati acquisti e lei mi faceva vedere gli articoli sul tablet”; ha aggiunto che la ricorrente
“veniva presso il mio negozio accompagnata dal marito Sig. ” e che lei parlava “con Persona_3 la RA riguardo l'ordine nel senso che contrattavo con lei”. Parte_1
La teste escussa all'udienza del 26 ottobre 2022, ha riferito di conoscere da Testimone_8 molti anni e e di sapere che era figlia del solo CP_1 Controparte_2 Parte_1
; ha dichiarato di non sapere se la ricorrente avesse mai lavorato per la ditta e di non CP_1 averla mai vista presso i locali aziendali, dove invece aveva visto la signora impegnata CP_2 nelle attività della società.
2.4. Dall'analisi delle deposizioni testimoniali emerge con sufficiente chiarezza l'esistenza, a far data almeno dal 1° marzo 2014, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra Parte_1
e la società convenuta, con mansioni di operatrice di vendita.
[...]
Le dichiarazioni dei testi escussi risultano nel loro complesso coerenti e convergenti nell'indicare una presenza stabile della ricorrente nell'organizzazione aziendale e un'attività di promozione e vendita della merce della società svolta in forma continuativa, sotto la direzione dei soci pagina 6 di 11 amministratori.
Quanto all'assoggettamento al potere direttivo, numerosi elementi lo comprovano. La teste ha descritto una figura che non operava in autonomia ma eseguiva le istruzioni Testimone_1 del padre o della socia in ordine alla clientela da visitare, agli sconti CP_1 CP_2 applicabili e alle modalità di pagamento, dovendo spesso chiedere conferma o autorizzazione prima di concludere gli ordini. La ha riferito che la ricorrente contattava il padre per Tes_1 concordare dilazioni o sconti, mentre la teste ha confermato che la la Testimone_7 CP_1 contattava per gli ordini ma che talvolta chiamava direttamente in ditta e parlava con
[...]
. Tali elementi denotano la soggezione alle direttive e all'autorizzazione del datore, CP_2 tipiche del vincolo di subordinazione.
Sussiste altresì l'indice dell'inserimento stabile nella struttura organizzativa. I testi e Tes_4
, entrambi ex dipendenti della ditta, hanno descritto la come presente Tes_3 CP_1 quotidianamente presso la sede, impegnata nella consegna degli ordini, nella rendicontazione e nei contatti con la clientela, attività coordinate con quelle degli altri dipendenti. Il , in Tes_4 particolare, ha riferito che la ricorrente si recava in sede ogni giorno, sia di mattina che di sera, per consegnare ordini e assegni, utilizzando strumenti aziendali come tablet e cataloghi, e seguendo le direttive dei soci. Anche la ha confermato la continuità della presenza e lo Tes_3 svolgimento di mansioni collegate all'attività commerciale.
Quanto alla continuità e all'orario, le deposizioni concordano nell'indicare una prestazione stabile e non occasionale. Il ha precisato orari corrispondenti a quelli di apertura e chiusura Tes_4
Test dell'azienda (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00), mentre la e la hanno Tes_1 riferito visite periodiche, ma costanti nel tempo, finalizzate alla promozione e raccolta di ordini.
Anche la durata pluriennale della collaborazione, collocabile dal 2014 fino alla cessazione nel dicembre 2016, conferma la continuità del rapporto.
L'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dalla società costituisce ulteriore indice della natura Test subordinata. Più testi ( , ) hanno riferito che la disponeva di tablet e Tes_1 Tes_4 CP_1 cataloghi aziendali, utilizzati per la presentazione dei prodotti e per la raccolta degli ordini, nonché di automezzi intestati alla ditta per gli spostamenti effettuati insieme al collega Per_1
Con riferimento all'onerosità, la deposizione del teste ha confermato che il canone Tes_5 di locazione dell'immobile occupato dalla ricorrente veniva corrisposto regolarmente dai soci della Pur potendo tale erogazione avere inizialmente natura assistenziale, la CP_1 ricorrenza temporale e la provenienza dei pagamenti consentono di ritenere che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, la corresponsione abbia assunto funzione di pagina 7 di 11 controprestazione, quantomeno parziale, dell'attività svolta dalla ricorrente.
Le deposizioni dei testi citati da parte resistente ( , , non Testimone_2 Tes_6 Tes_8 scalfiscono l'impianto probatorio così delineato, poiché si limitano a escludere conoscenza diretta dell'attività della ricorrente e non contengono elementi idonei a contraddire le dichiarazioni concordi degli altri testi, che con la stessa avevano rapporti lavorativi o commerciali.
Neppure i documenti prodotti dai resistenti e richiamati nella memoria di costituzione (in particolare i docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 fascicolo dei resistenti) risultano idonei a mettere in discussione la ricostruzione fattuale sopra delineata. Tali documenti, relativi a spese sostenute, pagamenti di rette e altre forme di assistenza economica in favore della ricorrente, attestano situazioni riconducibili a un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e non comprovano la prosecuzione, nel periodo accertato, dello stato di difficoltà personale dedotto dai resistenti.
In conclusione, deve ritenersi accertato che avesse svolto, nel periodo Parte_1 compreso tra il 1° marzo 2014 e il 21 dicembre 2016, attività di operatrice di vendita alle dipendenze della con inquadramento corrispondente al secondo livello, nella CP_1 qualifica “operatore di vendita di 2ª categoria”, prevista dal CCNL Terziario, Distribuzione e
Servizi (Confcommercio), ossia impiegata d'ordine stabilmente incaricata di collocare gli articoli trattati dall'azienda, anche provvedendo alla loro diretta consegna, e cui possono essere assegnati compiti complementari di promozione o assistenza al punto vendita.
Non risulta, invece, adeguatamente provato lo svolgimento di mansioni di magazziniera nel periodo precedente, atteso che solo il teste ha menzionato attività saltuarie di supporto in Tes_4 magazzino, non confermate da altri testimoni e di carattere meramente accessorio rispetto alle mansioni principali di vendita.
2.5. In considerazione della contestazione mossa dalle parti resistenti ai conteggi prodotti dalla ricorrente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, affidata al dott.
con il compito di determinare le differenze retributive maturate nel corso del Persona_4 rapporto di lavoro intercorso tra e la nel periodo compreso tra il Parte_1 CP_1
1° marzo 2014 e il 31 dicembre 2016.
Il consulente, attenendosi ai criteri indicati nel quesito, ha proceduto al calcolo delle competenze spettanti alla ricorrente applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), con riferimento all'inquadramento di operatore di vendita di seconda categoria e ad un rapporto di lavoro a tempo pieno di quaranta ore settimanali. pagina 8 di 11 Le spettanze sono state determinate considerando le voci di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, con deduzione degli importi effettivamente percepiti a titolo di pagamento del canone di locazione, quantificati in euro 700,00 mensili, riportati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Il consulente ha elaborato due ipotesi alternative di calcolo: nella prima, riferita al periodo di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro (dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2016),
l'ammontare delle differenze retributive è risultato pari a euro 23.056,75 lordi;
nella seconda, in cui la deduzione del canone di locazione è stata applicata sin dal gennaio 2013 (sulla base di una richiesta di integrazione del quesito proveniente dalla difesa dei resistenti), la somma complessiva si è ridotta a euro 9.028,75.
Tuttavia, deve ritenersi corretta la prima ipotesi di calcolo, in quanto conforme alla ricostruzione accolta in punto di fatto.
Con riferimento ai pagamenti effettuati dai soci a titolo di canone di locazione, non è possibile affermare con certezza che, sin dall'origine, essi avessero natura di corrispettivo della prestazione lavorativa, non essendo stato adeguatamente accertato lo svolgimento del rapporto per il periodo anteriore al marzo 2014. È dunque verosimile che, nella fase iniziale, tali versamenti rispondessero a finalità di sostegno economico e familiare, la cui qualificazione non è oggetto di specifica indagine in questa sede.
Resta tuttavia accertato che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, la corresponsione del canone di locazione sia stata riconosciuta dalla stessa ricorrente come forma, anche indiretta, di compenso per l'attività svolta. In tale misura, e limitatamente al periodo in cui il rapporto di lavoro è stato provato, tale somma deve essere imputata a titolo retributivo e, conseguentemente, detratta dalle spettanze complessive.
Pertanto, in applicazione dei criteri indicati dal consulente e alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo delle differenze retributive spettanti alla ricorrente deve essere determinato in euro 23.056,75 lordi, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo.
2.6. La in persona dei soci amministratori Controparte_1 CP_1
e , nonché i predetti soci in solido tra loro, devono essere pertanto Controparte_2 condannati al pagamento in favore di della complessiva somma lorda di euro Parte_1
23.056,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo.
2.7. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento pagina 9 di 11 della contribuzione previdenziale dovuta in ragione del rapporto di lavoro dedotto in causa.
Colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché questo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (principio ricavabile da Cass. civ., Sez. L, 15 settembre 2014, n. 19398, confermata da Cass. civ., Sez. L, 19 dicembre 2018, n. 32880).
3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura della metà (dato l'ammontare della somma originariamente richiesta e l'accoglimento della domanda in relazione al solo periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il 21 dicembre 2016), e i resistenti in solido devono essere condannati alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico dei resistenti in solido le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna in persona dei soci amministratori Controparte_1 CP_1
e , nonché i predetti soci in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore della ricorrente , per i titoli di cui in parte motiva, della somma Parte_1 complessiva lorda di euro 23.056,75, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo;
- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna la e i soci CP_1
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.694,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico dei resistenti in solido le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 2989/2019 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Daniele Parte_1
Rivieccio, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 27 marzo 2019, prot. n. 1838/2019, ricorrente contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_1
e , in qualità di soci, elettivamente domiciliati in CP_1 Controparte_2
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Claudia Atzeri e avv. Valeria Atzeri, che li rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 luglio 2019, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti della in persona dei soci amministratori Controparte_1 [...]
e , esponendo: CP_1 Controparte_2
- di aver lavorato ininterrottamente alle dipendenze della società convenuta nel periodo compreso dal 20 novembre 2010 al 21 dicembre 2016, in totale scopertura assicurativa e previdenziale;
- di aver svolto, nel primo periodo dal 20 novembre 2010 al 28 febbraio 2014, le mansioni di operaia-magazziniera, con orario di lavoro dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00, presso la sede aziendale di Quartu Sant'Elena, occupandosi di pulizia e apertura del magazzino, carico e scarico dei furgoni, imballaggio della merce, pulizia dei locali e servizi, gestione delle telefonate dei clienti e acquisto del materiale di cancelleria;
- di aver successivamente, dal mese di marzo 2014 fino al 21 dicembre 2016, svolto le mansioni pagina 1 di 11 di operatrice di vendita unitamente al coniuge , anch'egli dipendente della società, Persona_1 con orario articolato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, recandosi in diverse località della Sardegna per illustrare ai clienti il campionario degli articoli merceologici della CP_1
[...]
- di aver raccolto gli ordini di acquisto e consegnato la documentazione presso la sede della società, utilizzando per le trasferte autovetture di proprietà aziendale e strumenti informatici forniti dalla società (ad esempio, un tablet);
- di essersi sempre conformata alle direttive impartite dai soci amministratori, ricevendo quotidianamente istruzioni organizzative e lavorative da e CP_1 Controparte_2
, che le indicavano clienti, modalità di contatto e nominativi dei “cattivi pagatori”;
[...]
- di aver percepito compensi modesti, inizialmente euro 100,00 mensili oltre euro 20,00 per fine settimana;
- di aver percepito successivamente, dal gennaio 2013, un importo mensile pari a euro 700,00 netti, corrisposto in contanti o tramite bonifico bancario intestato al proprietario dell'immobile in cui risiedeva;
- di aver proposto istanza all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, che, all'esito degli accertamenti, CP_ aveva trasmesso all' un rapporto circa l'esito delle verifiche relative al periodo compreso tra il
1° marzo 2013 e il 21 dicembre 2016.
Sulla base di tali premesse di fatto, la ricorrente ha domandato che fosse accertata l'esistenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno nei periodi sopra indicati e, per l'effetto, che la società convenuta, in solido con i soci e , fosse CP_1 Controparte_2 condannata al pagamento della somma di euro 90.359,27, oltre rivalutazione e interessi, nonché alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale presso gli enti competenti.
Con memoria depositata in data 28 dicembre 2019, e , CP_1 Controparte_2 in proprio e quali amministratori e legali rappresentanti di si Controparte_1 sono costituiti in giudizio contestando integralmente le allegazioni della ricorrente.
I resistenti hanno sostenuto che nessun rapporto di lavoro subordinato fosse mai intercorso tra le parti, trattandosi piuttosto di un contesto familiare e assistenziale. Hanno esposto che la ricorrente, figlia di , aveva attraversato un periodo di difficoltà personale e di dipendenza da CP_1 sostanze, protrattosi fino al 2012 circa, durante il quale era stata seguita da strutture terapeutiche e sostenuta economicamente e moralmente dal padre e dalla sua compagna.
Hanno precisato che, in tale periodo, la ricorrente non svolgeva un'attività lavorativa autonoma o subordinata, ma presenziava presso i locali aziendali (“ e si CP_1 CP_2
pagina 2 di 11 impegnavano amorevolmente per non lasciarla mai sola, la portavano sempre con loro quando andavano a lavoro”).
Hanno inoltre affermato che, successivamente, accompagnava Parte_1 volontariamente il proprio compagno dipendente della società, nei suoi Persona_1 spostamenti di lavoro, senza ricevere alcun incarico o compenso.
Sulla base di tali elementi, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.1. Alla prima udienza del 9 gennaio 2020, le parti resistenti hanno chiesto di rettificare un errore materiale contenuto nella memoria difensiva, precisando che la data di assunzione di
, erroneamente indicata come novembre 2013, deve intendersi quella risultante Persona_1 dalla comunicazione obbligatoria del 10 gennaio 2014, prodotta in udienza.
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Come noto, ai sensi dell'art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La giurisprudenza costante ha chiarito che l'elemento tipico della subordinazione è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si manifesta nell'obbligo di attenersi alle istruzioni e direttive impartite, nell'osservanza di un orario predeterminato e nell'inserimento stabile del prestatore nell'organizzazione aziendale. Altri indici, quali la continuità della prestazione, l'assenza di rischio economico e la forma della retribuzione, assumono valore sussidiario, dovendo la subordinazione essere accertata in concreto, sulla base dell'effettivo svolgimento del rapporto
(cfr. Cass. Civ., Sez. L, 28 settembre 2006, n. 21028; Cass. Civ., Sez. II, 31 ottobre 2013, n.
24561).
In tale prospettiva, la presunzione di onerosità che, in via generale, connota il diritto del lavoro, comporta che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro si presume resa a titolo oneroso, salvo prova contraria (cfr. Cass. Civ. Sez. L. civ., 20 febbraio 2006, n.
3602).
Tuttavia, detta presunzione non opera quando la prestazione sia resa nell'ambito di rapporti familiari o di convivenza, in cui la collaborazione trova ordinariamente fondamento in ragioni solidaristiche o affettive, prive di animus contrahendi. In tali ipotesi, il contributo lavorativo si presume gratuito, e solo la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione può rovesciare detta presunzione (cfr. Cass. civ., Sez. L. 30 settembre 2020, n. 20904). pagina 3 di 11 La presunzione di gratuità opera in particolare nei confronti dei familiari conviventi, poiché si presume che l'attività sia prestata a titolo di aiuto familiare;
nei casi in cui non vi sia convivenza, la presunzione non si inverte automaticamente, ma permane la necessità di una prova puntuale e convincente della natura subordinata e retribuita della prestazione (cfr. Cass. Civ. Sez. L. 6 luglio
2021 n. 19144).
2.2. Nel caso di specie, la ricorrente ha descritto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 20 novembre 2010 al 21 dicembre 2016, svolgendo dapprima mansioni di operaia-magazziniera e, successivamente – a partire dal marzo 2014 – di operatrice di vendita, con orario su due turni giornalieri.
Ha dichiarato di aver percepito compensi inizialmente pari a euro 100,00 mensili oltre euro 20,00 per fine settimana e, dal gennaio 2013, euro 700,00 mensili, somma che veniva corrisposta da e al proprietario dell'immobile in cui la ricorrente abitava. CP_1 CP_2
All'udienza dell'11 novembre 2020, la ricorrente ha dichiarato di voler limitare la domanda alle pretese relative al rapporto di lavoro intercorso dal 1° marzo 2013 al 21 dicembre 2016, rinunciando pertanto alle domande concernenti il periodo precedente (dal 20 novembre 2010 al 28 febbraio 2013).
2.3. All'esito dell'istruttoria orale risulta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di operatrice di vendita almeno dal 1° marzo 2014.
La teste cliente della società convenuta, escussa all'udienza del 29 settembre Testimone_1
2021, ha dichiarato: “Conosco la RA in quanto era la mia rappresentante Parte_1 per la ditta […] È stata mia fornitrice dal 2013 sino al 2019 circa”; ha precisato che la CP_1 ricorrente “veniva da me con le mansioni di rappresentante, mi illustrava la merce e mi indicava i prezzi portandomi la merce in negozio”; ha riferito di essersi recata “presso la sede di Via Francia una volta” trovandovi “la RA e il padre che mi hanno servito illustrandomi la Parte_1 merce”; ha aggiunto che la ricorrente “veniva sia durante la mattina che durante la sera”; ha precisato “mi capitava di chiamarla e lei mi riferiva che era fuori a Olbia” e che la ricorrente
“faceva firmare gli ordinativi della merce”; ha poi dichiarato di ritenere che Parte_1
“consegnasse gli ordini al padre perché poi era lui che veniva a consegnarmi la merce”; ha spiegato che i contatti con la ricorrente avvenivano “telefonicamente, o chiamavo io o chiamava lei”, aggiungendo che prendevano “appuntamenti per illustrare il campionario”; ha confermato che la ricorrente “aveva anche un tablet con il quale mi mostrava le merci” e che talvolta
“chiamava il padre chiedendo, per esempio, che un determinato assegno per il pagamento potesse essere pagato in 90 giorni piuttosto che in 60 e il padre autorizzava o meno la richiesta” o anche pagina 4 di 11 per chiedere “sconti o dilazioni di pagamento”; ha riferito che la ricorrente andava da lei dalle cinque alle otto volte in un anno e che vedeva solo a volte insieme a lei. Persona_1
La teste , zia della ricorrente e sorella del convenuto , escussa Testimone_2 CP_1 all'udienza del 29 settembre 2021, ha riferito di sapere che non aveva mai Parte_1 lavorato per la ditta del padre;
ha dichiarato che la nipote era andata a vivere presso il padre per circa un anno, periodo nel quale aveva conosciuto , poi assunto da Persona_1 [...]
; ha aggiunto che, recandosi talvolta presso la sede della società, non aveva mai visto CP_1
svolgere attività lavorativa. Parte_1
La teste , già dipendente della società convenuta, è stata escussa all'udienza del 2 Testimone_3 febbraio 2022; ha riferito di aver conosciuto in quanto entrambe avevano Parte_1 lavorato per la ha precisato che la ricorrente svolgeva attività di magazzino, CP_1 occupandosi del carico e scarico della merce, della sistemazione dei prodotti e della pulizia dei locali;
ha aggiunto che la era presente quotidianamente in azienda e che la sua attività CP_1 era continuata anche dopo il 2013; ha chiarito di non essere più alle dipendenze della società al momento della deposizione, avendo avuto in passato un contenzioso poi definito.
Il teste , già dipendente della società convenuta, ha riferito di aver lavorato presso Testimone_4 la ditta “dal 2013 fino al 2016 circa” e che al momento della sua assunzione, nel 2013, CP_1
“la signora lavorava già in ditta”; ha dichiarato che la ricorrente “si occupava della CP_1 rappresentanza e dava una mano a me in magazzino”, precisando che “andava in giro per vendere nei diversi negozi gli articoli prodotti dalla ditta”; con riguardo al magazzino ha spiegato che la ricorrente lo chiamava talvolta “per chiedere la disponibilità di alcuni articoli” e che lo aiutava “a riconoscere i vari codici”; ha aggiunto: “Vedevo la signora lavorare CP_1 tutti i giorni. Veniva tutti i giorni presso la sede, sia di mattina che di sera, per portare gli ordini effettuati durante il giorno”; a domanda, ha precisato: “So che faceva la rappresentante della ditta perché aveva il catalogo, il tablet e, come ho detto, aveva il foglio degli ordini che portava in ditta quando veniva sia la mattina che la sera”, nonché che: “La sera consegnava insieme agli ordini anche gli assegni ritirati durante il giorno dai clienti. ADR Ho personalmente visto la ricorrente portare in ditta gli ordini e gli assegni. ADR Li consegnava, indifferentemente, alla
o al padre ; quanto agli orari ha riferito l'apertura “alle 9.00” e la Per_2 CP_1 chiusura “alle 20.00”; ha precisato che la ricorrente “si faceva accompagnare dall'attuale marito
perché lei non aveva la patente. Anche il […] faceva l'attività di Persona_1 Per_1 rappresentanza […] dividendosi i diversi clienti”. Ha inoltre confermato attività accessorie in sede (“pulizia del magazzino e dei servizi igienici”, “imballare e sballare la merce controllando pagina 5 di 11 la corrispondenza alle bolle di consegna e agli ordini”).
Il teste proprietario dell'immobile in cui abitava la ricorrente, escusso all'udienza Tes_5 dell'11 maggio 2022, ha riferito di aver stipulato il contratto di locazione con , Parte_1 con garanzia di;
ha dichiarato che l'affitto, pari a circa 650 o 700 euro Controparte_2 mensili, veniva pagato regolarmente tramite assegni o contanti provenienti dalla ditta della e che aveva detto, presso la agenzia immobiliare, che CP_2 Controparte_2
e lavoravano per la loro attività. Parte_1 Persona_1
Il teste escusso nella medesima udienza, ha dichiarato di conoscere i signori Testimone_6
e per ragioni di amicizia e di aver visto la ricorrente solo in occasioni familiari;
CP_1 CP_2 ha precisato di non sapere se avesse mai lavorato per la ditta del padre, né di Parte_1 avere conoscenza diretta delle sue attività lavorative.
La teste , cliente di ha riferito che la ricorrente le “consegnava Testimone_7 CP_1 della merce” per il suo negozio di rivendita di oggettistica idraulica, precisando che “tanto accadeva dal 2014 al 2016”; ha dichiarato che “di solito facevo gli ordini attraverso la RA
”, aggiungendo che “capitava raramente di chiamare direttamente in ditta e Parte_1 parlavo con la RA ; ha indicato che la ricorrente veniva “di solito nel pomeriggio” e CP_2 che “veniva in tutto circa 3 o 4 volte all'anno ma non ricordo bene. Poteva essere di meno o di più”; ha confermato: “facevo l'ordine a sottoscrivendo il relativo modulo”; quanto agli Parte_1 strumenti, ha ricordato che la ricorrente “aveva un tablet che utilizzavamo solo in caso di determinati acquisti e lei mi faceva vedere gli articoli sul tablet”; ha aggiunto che la ricorrente
“veniva presso il mio negozio accompagnata dal marito Sig. ” e che lei parlava “con Persona_3 la RA riguardo l'ordine nel senso che contrattavo con lei”. Parte_1
La teste escussa all'udienza del 26 ottobre 2022, ha riferito di conoscere da Testimone_8 molti anni e e di sapere che era figlia del solo CP_1 Controparte_2 Parte_1
; ha dichiarato di non sapere se la ricorrente avesse mai lavorato per la ditta e di non CP_1 averla mai vista presso i locali aziendali, dove invece aveva visto la signora impegnata CP_2 nelle attività della società.
2.4. Dall'analisi delle deposizioni testimoniali emerge con sufficiente chiarezza l'esistenza, a far data almeno dal 1° marzo 2014, di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra Parte_1
e la società convenuta, con mansioni di operatrice di vendita.
[...]
Le dichiarazioni dei testi escussi risultano nel loro complesso coerenti e convergenti nell'indicare una presenza stabile della ricorrente nell'organizzazione aziendale e un'attività di promozione e vendita della merce della società svolta in forma continuativa, sotto la direzione dei soci pagina 6 di 11 amministratori.
Quanto all'assoggettamento al potere direttivo, numerosi elementi lo comprovano. La teste ha descritto una figura che non operava in autonomia ma eseguiva le istruzioni Testimone_1 del padre o della socia in ordine alla clientela da visitare, agli sconti CP_1 CP_2 applicabili e alle modalità di pagamento, dovendo spesso chiedere conferma o autorizzazione prima di concludere gli ordini. La ha riferito che la ricorrente contattava il padre per Tes_1 concordare dilazioni o sconti, mentre la teste ha confermato che la la Testimone_7 CP_1 contattava per gli ordini ma che talvolta chiamava direttamente in ditta e parlava con
[...]
. Tali elementi denotano la soggezione alle direttive e all'autorizzazione del datore, CP_2 tipiche del vincolo di subordinazione.
Sussiste altresì l'indice dell'inserimento stabile nella struttura organizzativa. I testi e Tes_4
, entrambi ex dipendenti della ditta, hanno descritto la come presente Tes_3 CP_1 quotidianamente presso la sede, impegnata nella consegna degli ordini, nella rendicontazione e nei contatti con la clientela, attività coordinate con quelle degli altri dipendenti. Il , in Tes_4 particolare, ha riferito che la ricorrente si recava in sede ogni giorno, sia di mattina che di sera, per consegnare ordini e assegni, utilizzando strumenti aziendali come tablet e cataloghi, e seguendo le direttive dei soci. Anche la ha confermato la continuità della presenza e lo Tes_3 svolgimento di mansioni collegate all'attività commerciale.
Quanto alla continuità e all'orario, le deposizioni concordano nell'indicare una prestazione stabile e non occasionale. Il ha precisato orari corrispondenti a quelli di apertura e chiusura Tes_4
Test dell'azienda (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00), mentre la e la hanno Tes_1 riferito visite periodiche, ma costanti nel tempo, finalizzate alla promozione e raccolta di ordini.
Anche la durata pluriennale della collaborazione, collocabile dal 2014 fino alla cessazione nel dicembre 2016, conferma la continuità del rapporto.
L'utilizzo di strumenti di lavoro forniti dalla società costituisce ulteriore indice della natura Test subordinata. Più testi ( , ) hanno riferito che la disponeva di tablet e Tes_1 Tes_4 CP_1 cataloghi aziendali, utilizzati per la presentazione dei prodotti e per la raccolta degli ordini, nonché di automezzi intestati alla ditta per gli spostamenti effettuati insieme al collega Per_1
Con riferimento all'onerosità, la deposizione del teste ha confermato che il canone Tes_5 di locazione dell'immobile occupato dalla ricorrente veniva corrisposto regolarmente dai soci della Pur potendo tale erogazione avere inizialmente natura assistenziale, la CP_1 ricorrenza temporale e la provenienza dei pagamenti consentono di ritenere che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, la corresponsione abbia assunto funzione di pagina 7 di 11 controprestazione, quantomeno parziale, dell'attività svolta dalla ricorrente.
Le deposizioni dei testi citati da parte resistente ( , , non Testimone_2 Tes_6 Tes_8 scalfiscono l'impianto probatorio così delineato, poiché si limitano a escludere conoscenza diretta dell'attività della ricorrente e non contengono elementi idonei a contraddire le dichiarazioni concordi degli altri testi, che con la stessa avevano rapporti lavorativi o commerciali.
Neppure i documenti prodotti dai resistenti e richiamati nella memoria di costituzione (in particolare i docc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 fascicolo dei resistenti) risultano idonei a mettere in discussione la ricostruzione fattuale sopra delineata. Tali documenti, relativi a spese sostenute, pagamenti di rette e altre forme di assistenza economica in favore della ricorrente, attestano situazioni riconducibili a un periodo antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro e non comprovano la prosecuzione, nel periodo accertato, dello stato di difficoltà personale dedotto dai resistenti.
In conclusione, deve ritenersi accertato che avesse svolto, nel periodo Parte_1 compreso tra il 1° marzo 2014 e il 21 dicembre 2016, attività di operatrice di vendita alle dipendenze della con inquadramento corrispondente al secondo livello, nella CP_1 qualifica “operatore di vendita di 2ª categoria”, prevista dal CCNL Terziario, Distribuzione e
Servizi (Confcommercio), ossia impiegata d'ordine stabilmente incaricata di collocare gli articoli trattati dall'azienda, anche provvedendo alla loro diretta consegna, e cui possono essere assegnati compiti complementari di promozione o assistenza al punto vendita.
Non risulta, invece, adeguatamente provato lo svolgimento di mansioni di magazziniera nel periodo precedente, atteso che solo il teste ha menzionato attività saltuarie di supporto in Tes_4 magazzino, non confermate da altri testimoni e di carattere meramente accessorio rispetto alle mansioni principali di vendita.
2.5. In considerazione della contestazione mossa dalle parti resistenti ai conteggi prodotti dalla ricorrente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, affidata al dott.
con il compito di determinare le differenze retributive maturate nel corso del Persona_4 rapporto di lavoro intercorso tra e la nel periodo compreso tra il Parte_1 CP_1
1° marzo 2014 e il 31 dicembre 2016.
Il consulente, attenendosi ai criteri indicati nel quesito, ha proceduto al calcolo delle competenze spettanti alla ricorrente applicando il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), con riferimento all'inquadramento di operatore di vendita di seconda categoria e ad un rapporto di lavoro a tempo pieno di quaranta ore settimanali. pagina 8 di 11 Le spettanze sono state determinate considerando le voci di retribuzione ordinaria, tredicesima e quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, con deduzione degli importi effettivamente percepiti a titolo di pagamento del canone di locazione, quantificati in euro 700,00 mensili, riportati al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali.
Il consulente ha elaborato due ipotesi alternative di calcolo: nella prima, riferita al periodo di effettivo svolgimento del rapporto di lavoro (dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2016),
l'ammontare delle differenze retributive è risultato pari a euro 23.056,75 lordi;
nella seconda, in cui la deduzione del canone di locazione è stata applicata sin dal gennaio 2013 (sulla base di una richiesta di integrazione del quesito proveniente dalla difesa dei resistenti), la somma complessiva si è ridotta a euro 9.028,75.
Tuttavia, deve ritenersi corretta la prima ipotesi di calcolo, in quanto conforme alla ricostruzione accolta in punto di fatto.
Con riferimento ai pagamenti effettuati dai soci a titolo di canone di locazione, non è possibile affermare con certezza che, sin dall'origine, essi avessero natura di corrispettivo della prestazione lavorativa, non essendo stato adeguatamente accertato lo svolgimento del rapporto per il periodo anteriore al marzo 2014. È dunque verosimile che, nella fase iniziale, tali versamenti rispondessero a finalità di sostegno economico e familiare, la cui qualificazione non è oggetto di specifica indagine in questa sede.
Resta tuttavia accertato che, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, la corresponsione del canone di locazione sia stata riconosciuta dalla stessa ricorrente come forma, anche indiretta, di compenso per l'attività svolta. In tale misura, e limitatamente al periodo in cui il rapporto di lavoro è stato provato, tale somma deve essere imputata a titolo retributivo e, conseguentemente, detratta dalle spettanze complessive.
Pertanto, in applicazione dei criteri indicati dal consulente e alla luce delle considerazioni che precedono, l'importo delle differenze retributive spettanti alla ricorrente deve essere determinato in euro 23.056,75 lordi, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo.
2.6. La in persona dei soci amministratori Controparte_1 CP_1
e , nonché i predetti soci in solido tra loro, devono essere pertanto Controparte_2 condannati al pagamento in favore di della complessiva somma lorda di euro Parte_1
23.056,75, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura di legge ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo.
2.7. Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del resistente al versamento pagina 9 di 11 della contribuzione previdenziale dovuta in ragione del rapporto di lavoro dedotto in causa.
Colui che assuma la lesione del proprio interesse alla posizione assicurativa ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro per sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché questo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del soggetto tenuto al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (principio ricavabile da Cass. civ., Sez. L, 15 settembre 2014, n. 19398, confermata da Cass. civ., Sez. L, 19 dicembre 2018, n. 32880).
3. In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese devono essere compensate nella misura della metà (dato l'ammontare della somma originariamente richiesta e l'accoglimento della domanda in relazione al solo periodo compreso tra il 1° marzo 2014 e il 21 dicembre 2016), e i resistenti in solido devono essere condannati alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00.
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
3.1. Devono essere definitivamente poste a carico dei resistenti in solido le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- condanna in persona dei soci amministratori Controparte_1 CP_1
e , nonché i predetti soci in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore della ricorrente , per i titoli di cui in parte motiva, della somma Parte_1 complessiva lorda di euro 23.056,75, oltre interessi e rivalutazione nella misura di legge, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo saldo;
- compensa le spese processuali nella misura della metà e condanna la e i soci CP_1
e , in solido tra loro, alla rifusione in favore dello Stato CP_1 Controparte_2
pagina 10 di 11 delle spese processuali residue, che liquida in euro 2.694,00, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- pone definitivamente a carico dei resistenti in solido le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 19 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Marongiu
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