Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/02/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1344/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Oggi 25 febbraio 2025, alle ore 09.09, davanti al dott. Gabriele Conti, sono comparsi:
Per gli opponenti l'avv. DE PONTI LETIZIA oggi sostituito dall'avv. Marisa Accio
Per la convenuta opposta l'avv. BERTAZZO PAOLA
E' altresì presente ai fini del tirocinio la dott.ssa Per_1
L'avv. Accio chiede disporsi rinvio in quanto i clienti hanno manifestato l'intenzione di nominare nuovo difensore.
L'avv. Bertazzo si oppone
Il giudice, tenuto conto della circostanza che la rinuncia al mandato dell'avv. De Ponti è del
15.02.24, che l'udienza odierna è fissata da tempo per p.c. e discussione orale e dell'ultrattività del mandato rigetta la richiesta di rinvio e invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
Le parti precisano le conclusioni come da note conclusive e discutono riportandosi alle stesse rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Sospende l'udienza e riserva la lettura della sentenza.
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 1 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1344/2023 promossa da:
(c.f. e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. DE PONTI LETIZIA del C.F._2
Foro di Vicenza (rinunciante al mandato) e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Vicenza, Contrà Pozzetto nr. 10
ATTORI OPPONENTI
contro
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
BERTAZZO PAOLA del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Bassano del Grappa, Viale Venezia nr. 4
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
pagina 2 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato,
e esponevano: Parte_1 Parte_2
- che, con ordinanza del 23.09.2022 nel giudizio iscritto al n. R.G.
2934/2022, il Giudice del Tribunale di Vicenza così decideva: “1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone la reintegrazione nel possesso dei minori e sull'immobile sito in Villaverla, Via Persona_2 Persona_3
Trentin n. 7, ordinando di Parte_1 Parte_2 Parte_3
rimuovere catene e lucchetti apposti al cancello e al portoncino di ingresso della detta abitazione, nonché di consegnare la chiave dell'autovettura
Volkswagen Touran del defunto , astenendosi per il futuro da Persona_4
ogni atto di turbativa;
2) condanna i resistenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 259,00 per anticipazioni ed € 3.073,00 per compensi (di cui € 1.690,00 per la fase di studio,
€ 810,00 per la fase introduttiva ed € 573,00 per la fase decisionale), oltre 15%
per spese generali, IVA e CPA come per legge”;
- che, con ordinanza nel giudizio di reclamo iscritto al n. 5107/2022 R.G.
il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente il reclamo avverso la predetta ordinanza promosso dai Signori Parte_1
e nei confronti della SI , in Parte_2 Parte_3 CP_1
qualità di esercente la responsabilità genitoriale e legale rappresentante dei minori e , così provvedendo: “1. Dichiara la Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 11 cessata materia del contendere nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione;
2. Revoca qualsiasi ordine impartito a con l'ordinanza del Parte_3
Tribunale di Vicenza n. 9390/2022 del 23.9.2022, ivi compresa la condanna alle spese di lite. 3 Condanna , quale esercente la responsabilità CP_1
genitoriale e legale rappresentante d , alla Persona_2 Persona_3
rifusione delle spese di lite del primo grado in favore di Parte_3
quantificate in euro 3.073,00 per compensi (euro 1.690,00 per studio, euro
810,00 per introduttiva ed euro 573,00 per decisionale), oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. Conferma ordinanza del
Tribunale di Vicenza n. 9390/2022 del 23.9.2022 quanto al resto.
5. Dichiara la compensazione delle spese di lite di questo grado tra le parti…”;
- che, su istanza della sig. , per il tramite del proprio CP_1
legale, le ordinanze di cui sopra venivano munite di formula esecutiva in data
30 gennaio 2023;
- che, successivamente, in data 07.02.2023 la sig. , per il CP_1
tramite del legale, notificava agli opponenti e , Parte_1 Parte_2
a mezzo raccomandata a/r, titolo esecutivo unitamente ad atto di precetto con cui intimava questi ultimi di adempiere, nel termine di dieci giorni dalla notifica, l'obbligazione risultante dalle summenzionate ordinanze di rimuovere catene e lucchetti apposti al cancello e al portoncino di ingresso della abitazione sita in Villaverla (VI), Via P. Trevisani n. 7, nonché di consegnare la chiave dell'autovettura Wolskwagen Tuareg tg DC709AE del defunto
[...]
astenendosi per il futuro da ogni turbativa;
nonché di pagare entro 10 Per_4
giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme nel dettaglio:
pagina 4 di 11 - che l'opposta dava, altresì, atto nel proprio atto di precetto che in ordine ai procedimenti avanti al G.T. n. 1243/2022 R.G. per l'istanza di nomina di curatore speciale e n. 3018/2022 R.G. per il reclamo avverso il decreto del
G.T., i sig.ri e erano stati Parte_1 Parte_2 Parte_3
condannati a rifondere le spese legali in favore della SI CP_1
per la somma complessiva di euro 7.886,54, accessori compresi, senza però
notificare agli odierni attori opponenti il titolo esecutivo (ossia i rispettivi decreti di data 7.7.2022 del G.T. Dott.ssa Silvia Rossaro e di data 27.10.2022 del
Collegio con le relative formule esecutive) unitamente e contestualmente all'atto di precetto opposto;
- che la convenuta opposta dava, inoltre, atto nel proprio precetto che i sig.ri e avessero corrisposto a favore della sig. Bressan la somma Pt_3 Pt_2
di euro 3.402,67 a titolo di spese legali, quale somma che sarebbe risultata dalla differenza tra la somma di euro 7.886,54 dovuta a titolo di spese legali in ordine ai procedimenti n. 1243/2022 R.G. e n. 3018/2022 R.G. e la somma di euro di 4.883,87 dovuta a titolo di spese legali dalla sig.ra in favore di CP_1
figlio dei Signori e in Parte_3 Parte_1 Parte_2
relazione al procedimento n. 2934/2022 R.G.; pagina 5 di 11 - che parte convenuta opposta argomentava poi che rimanesse ancora da corrispondere a favore della sig.ra il solo credito pari ad euro 3.073,00 CP_1
per compensi, oltre accessori, in relazione al procedimento di primo grado n.
2934/2022 R.G.;
Ciò premesso in fatto gli opponenti rilevavano:
- che l'importo di € 3.073 relativo alle spese del procedimento di primo grado R.G. 2934/2022 non fosse dovuto in quanto, in sede di accoglimento parziale del reclamo (R.G. 5107/2022) le spese di primo grado erano state poste a carico dell'opposta nella misura di € 3.073,00 per compensi oltre accessori a favore del sig. figlio degli opponenti e tale somma veniva Parte_3
compensata con il pari importo che gli opponenti in solido erano stati condannati a pagare con ordinanza n. cronol. 9390/2022 del 23.09.22 (R.G.
2934/2022);
- che non era stato loro notificato il titolo esecutivo per le somme indicate in precetto (ovvero i decreti del G.T del 07.07.22 e del Collegio del
27.10.22) con le relative formule esecutive e pertanto di ritenere non dovute tali somme per l'importo di € 7.886,54;
- che avrebbero provveduto alla rimozione delle catene e dei lucchetti apposte al cancello e al portoncino di ingresso dell'abitazione di Villaverla, via
P. Trevisan nr. 7, ove gli stessi abitavano e alla consegna dell'autovettura Wv
Tuareg tg. DC709AE di proprietà del defunto figlio sig. ; Persona_4
- che, tuttavia, gli stessi avrebbero continuato ad abitare l'immobile in virtù del contratto di comodato d'uso gratuito familiare stipulato in data
04.07.21 con il figlio deceduto;
pagina 6 di 11 - che avevano dovuto porre catene e lucchetti al fine di tutelarsi a seguito dei comportamenti posti in essere dall'opposta;
- che, per quanto riguarda l'inventario dei beni del figlio defunto, nulla ostava alla redazione dello stesso, salvo concordare tempi e orari con il
Cancelliere nominato dal Tribunale.
Tanto premesso, gli opponenti concludevano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
affinché fosse accertata e dichiarata l'inesattezza degli importi precettati con atto di precetto notificato il 07.02.23
dichiarandone, per l'effetto, la nullità.
II. Si costituiva in giudizio deducendo preliminarmente CP_1
che le obbligazioni di facere per il quale aveva notificato il precetto erano state,
nelle more, adempiute. Quanto al motivo concernente l'errata quantificazione dell'importo del precetto rilevava che controparte aveva compensato parzialmente il debito di € 7.886,54 a carico di , Parte_1 Parte_2
e in solido (per il procedimento avanti al G.T. e il relativo Parte_3
reclamo) con il controcredito, vantato dal solo nei confronti Parte_3
dell'opposta, come liquidato nel procedimento di reclamo possessorio (pari ad €
4.483,87) e pagato la differenza ad estinzione totale del debito dovuto per i due procedimenti (avanti al GT e relativo reclamo). Tale compensazione era stata accettata dall'opposta e, pertanto, non vi era motivo di notificare i titoli esecutivi rappresentati dai due provvedimenti del G.T.. Da ciò derivava che,
avendo già compensato il credito di non poteva adesso Parte_3
nuovamente compensarlo nella presente sede, oltretutto tra crediti e debiti soggettivamente diversi.
pagina 7 di 11 Concludeva, quindi, l'opposta per il rigetto della proposta opposizione,
siccome infondata in fatto e diritto e con condanna della controparte ex art. 96
c.p.c..
III. Concessi i termini ex art. 183/6 c.p.c., subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., la causa era rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. senza necessità di attività
istruttoria, essendo di istruttoria documentale.
IV. L'opposizione è palesemente infondata e francamente defatigatoria.
IV.
1. Gli argomenti di opposizione ancora attuali, tenuto conto dello spontaneo adempimento, riconosciuto da entrambe le parti, rispetto alla rimozione delle catene e dei lucchetti posti all'ingresso dell'immobile di
Villaverla e alla consegna delle chiavi dell'autovettura del defunto
[...]
riguardano gli importi pretesi dalla sig.ra con il precetto Per_4 CP_1
opposto. A dire degli opponenti gli stessi non sarebbero dovuti in quanto compensati con il pari importo a cui era stata condannata la sig.ra nel CP_1
giudizio di reclamo R.G. 5107/22 a favore del sig. Tale Parte_3
ragionamento appare fallace per due ordini di motivi: il primo è che non si comprende come e possano Parte_1 Parte_2
pretendere, in questa sede, di compensare con l'importo precettato a loro carico un credito non di loro spettanza, ma in titolarità, semmai, del figlio che non è parte del presente giudizio, non essendogli, peraltro, Parte_3
stato notificato alcun precetto. Il secondo è che, come documentato da parte opposta (doc. 1), l'avv. De Ponti, legale in tutti i menzionati procedimenti dei consorti , e con mail Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 8 di 11 del 10.01.23 indirizzata al legale di controparte, avv. Paola Bertazzo, mai disconosciuta, dichiarava di voler compensare gli importi stabiliti a favore di nel giudizio di reclamo R.G. 5107/22 con gli importi dovuti dai Parte_3
suoi assistiti in solido per i due giudizi davanti al G.T. e relativo reclamo.
specificando il credito residuo della sig.ra Bressan in € 3.402,67, pacificamente poi corrisposto alla medesima. Peraltro, si noti, in tale mail gli opponenti sostenevano una posizione ancora diversa rispetto a quella sostenuta nel presente giudizio, ovvero che le spese del giudizio possessorio fossero state integralmente annullate, circostanza palesemente smentita dalla lettura del dispositivo dell'ordinanza resa in sede di reclamo R.G 5107/22, ove, quanto alla posizione degli odierni opponenti, soccombenti in tale procedimento (a differenza del figlio , vengono compensate le spese della fase di reclamo Pt_3
ma confermata la condanna alle spese di lite prevista dall'ordinanza di prime pagina 9 di 11 cure resa nel procedimento R.G. 2934/22, titolo notificato con il precetto opposto (l'ordinanza di reclamo, infatti, revoca qualsiasi ordine impartito a con il provvedimento di prime cure, quindi, è da ritenere Parte_3
anche la condanna in solido alla refusione delle spese a ma lo CP_1
conferma espressamente quanto al resto, facendo, pertanto, permanere la vigenza della condanna alle spese di lite di prime cure in solido a carico degli odierni opponenti).
Pertanto non vi era alcuna necessità per l'opposta di notificare i due provvedimenti del G.T. in quanto la condanna alle spese di lite a carico dei consorti in tali procedimenti, per loro stessa Controparte_2
determinazione, accettata dalla sig.ra mediante comportamento CP_1
concludente, era stata compensata con il credito per spese di lite in titolarità
del solo in virtù dell'ordinanza emessa nel reclamo R.G. Parte_3
5107/22.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza degli opponenti e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per tutte le fasi previste dal citato D.M., al parametro minimo per il valore di causa come da importo oggetto del precetto opposto, stante la ridotta attività difensiva svolta e l'istruttoria solo documentale.
VI. Gli opponenti hanno agito in giudizio, quantomeno, con palese colpa grave, formulando motivi di opposizione smentiti documentalmente e peraltro venendo contra factum proprium continuando a sviluppare una vicenda contenziosa che li ha visti soccombenti già in quattro diversi procedimenti,
oltre al presente. Gli stessi debbono, pertanto, essere condannati ex art. 96,
pagina 10 di 11 comma 3, c.p.c. a corrispondere alla controparte un importo, equitativamente determinato, di € 1.000, oltre ad € 500 in favore della ex Controparte_3
art. 96, comma 4, c.p.c..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la proposta opposizione;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare all'opposta le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 1.278 per compensi, oltre 15%
spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, ex art. 96, comma 3, c.p.c. a corrispondere all'opposta l'importo, equitativamente determinato, di € 1.000 e a corrispondere alla ex art. 96, comma 4, c.p.c. l'importo Controparte_3
di € 500.
Manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Vicenza il 25/02/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 11 di 11