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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Siragusa, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo II n. 72, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.4.1951
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto il 19.12.1970 a Lascari matrimonio con – trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1970 – e che dalla loro unione sono nati i figli , il 5.10.1976 e Persona_1 Persona_2
, il 7.10.1988 (maggiorenni ed economicamente autosufficienti), domandava al
[...]
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione personale tra i coniugi (R.G. n. 564/1988).
Sotto il profilo economico, allegava l'indipendenza di entrambi i coniugi, non facendo valere alcuna pretesa nei confronti del resistente.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.6.2025, è stata assunta in decisione.
************
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di _1
, non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio.
[...]
Venendo al merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale (R.G. 564/1988), conclusosi con decreto di omologa del 25.6.1990, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarato dalla mancata costituzione del resistente.
La contumacia del resistente e la natura del giudizio fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
19.12.1970 a Lascari da e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1970;
- nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1160/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Siragusa, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio, sito a Termini Imerese in via Vittorio Amedeo II n. 72, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE nei confronti di
(cf: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
10.4.1951
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.5.2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto il 19.12.1970 a Lascari matrimonio con – trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1970 – e che dalla loro unione sono nati i figli , il 5.10.1976 e Persona_1 Persona_2
, il 7.10.1988 (maggiorenni ed economicamente autosufficienti), domandava al
[...]
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di non avere più intrattenuto alcun rapporto con la controparte dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del giudizio di separazione personale tra i coniugi (R.G. n. 564/1988).
Sotto il profilo economico, allegava l'indipendenza di entrambi i coniugi, non facendo valere alcuna pretesa nei confronti del resistente.
Il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio non si è costituito.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 30.6.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalla ricorrente in sostituzione dell'udienza del
24.6.2025, è stata assunta in decisione.
************
Ciò premesso in punto di fatto, deve innanzitutto dichiararsi la contumacia di _1
, non costituitosi pur se ritualmente evocato in giudizio.
[...]
Venendo al merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti è fondata e va accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione personale dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale (R.G. 564/1988), conclusosi con decreto di omologa del 25.6.1990, senza che medio tempore sia avvenuta la ricostituzione della comunione materiale e spirituale, come peraltro acclarato dalla mancata costituzione del resistente.
La contumacia del resistente e la natura del giudizio fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di , Controparte_1 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
19.12.1970 a Lascari da e , trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 1970;
- nulla sulle spese.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 18 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.