Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti giudici:
………………………….
NOTIF. APPELLO
Dott.ssa Lucia Esposito, Presidente e relatore
…………………………. Dott..ssa De Sire Enrica Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice SENTENZA nella causa iscritta al n. 4305/2010 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA INDIVIDUALE Parte_1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA DENTICE,40 NOCERA P.IVA_1
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. D'ALESSIO MARIA ROSARIA (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._1 dell'atto di citazione OPPONENTE E
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA Controparte_1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA S. MARIA, 38 CP_2 P.IVA_2
ANGRI, presso lo studio dell'Avv. SCARPATO GIOVANNA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine C.F._2 della comparsa di costituzione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 13/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08/10/2010, in Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 858/10, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18/07/2010, notificato a mani proprie il 02/09/2010, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore del ricorrente in qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, la somma di € 46.910,52, oltre interessi legali con decorrenza dalla
N.R.G. 4305/2010 1
e che le fatture venivano emesse a fine mese dalla ditta solo al raggiungimento CP_1 dell'importo indicato. In data 4/5/2011 si costituiva nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1 ditta individuale, che disconosceva il presunto quietanzamento delle fatture, non avendo giammai apposto alcun timbro sulle stesse, sottolineando, altresì, che tale timbratura era riscontrabile solo ed esclusivamente sui documenti in possesso del Sig.
e riservandosi di proporre querela di falso al fine di accertare l'evidente Pt_1 alterazione del contenuto delle fatture accompagnatorie rilasciate all'opponente e regolarmente sottoscritte da quest'ultimo, all'atto della consegna della merce. Ribadiva, inoltre, che la merce acquistata e regolarmente consegnata al non era Pt_1 mai stata pagata e contestava i buoni di consegna depositati nonché l'artificiosa e inverosimile ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, priva di alcun tipo di riscontro probatorio. Pertanto, richiedeva l'integrale rigetto dell'opposizione. Il Giudice non concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/6/2018 Controparte_1 personalmente presente, dichiarava di voler proporre, in via incidentale, ai sensi degli artt. 221 e ss. C.p.c., querela di falso nei confronti delle fatture n. 2001 del 30/4/2008
e n. 2573 del 31/5/2008, così come depositate in giudizio dall'opponente, al fine di accertare la falsità materiale delle stesse, che, difformi rispetto alle medesime fatture poste a fondamento del giudizio monitorio, recavano un abusivo riempimento relativamente al timbro con dicitura “Pagato per Quietanza”, mai apposto da CP_1 né antecedentemente e né successivamente alla loro emissione.
[...]
In data 24/4/2019, il Giudice, si riservava in merito alla proposizione della chiesta querela e, a scioglimento della stessa, ne autorizzava la medesima, limitatamente alla fattura n. 2573 del 31 maggio 2008 (erroneamente indicata nell'ordinanza nella fattura n. 2001 del 30/4/2008, come rettificato nei successivi atti) ovvero relativamente a quella..“in cui la quietanza in calce rechi accanto a quella mai disconosciuta del Sig. la firma Pt_1 del creditore.”, rinviando a tale scopo all'udienza del 28/11/2019. Instauratosi, dunque, il procedimento incidentale, le parti venivano autorizzate a depositare le istanze istruttorie nonché la documentazione posta dal Controparte_1
a sostegno della proposta querela;
il Giudice, ammetteva la prova testimoniale nei limiti di cui all'ordinanza del 30/3/2020, procedendo, poi, all'escussione dei testi ammessi.
N.R.G. 4305/2010 2 Esauritasi l'istruttoria, con ordinanza del 23/7/2023, il Giudice formulava proposta conciliativa, che veniva accettata dal ma disattesa dall'opponente. Controparte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/11/2024 e riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Va rilevato come, nel caso di specie è pacifico e non contestato che tra le parti sia intercorso un rapporto commerciale in virtù del quale l'opponente acquistava dalla ditta a merce di cui alle fatture poste alle base del ricorso monitorio Controparte_1 per un ammontare pari ad € 46.910,52, non contestando parte opponente in alcun modo né l'acquisto nè la ricezione della merce, eccependone esclusivamente il pagamento in contanti.
N.R.G. 4305/2010 3 Parte opposta eccepiva che, nella fattura del 30 aprile 2008, n.2001, di € 22.874,08. la firma apposta era di soggetto diverso da Controparte_1
Come ammesso anche da parte opponente, tale fattura reca, accanto alla firma dell'opponente, quella di un soggetto diverso dal ovvero della Controparte_1 persona incaricata al trasporto dei beni, soggetto cui non erano stati rilasciati poteri di quietanzamento, con conseguente esclusione di ogni valore probatorio all'attestazione presente sulla fattura medesima. La quietanza si identifica nell'atto unilaterale cui ha riferimento l'art. 1199 c.c., il quale, sotto la rubrica «diritto del debitore alla quietanza» obbliga «il creditore che riceve il pagamento» a «rilasciare quietanza», su richiesta e a spese del debitore. La quietanza di pagamento è una dichiarazione di scienza che può avere valore di confessione stragiudiziale a favore del debitore, solo allorquando la stessa o provenga direttamente dal soggetto creditore ovvero da un soggetto terzo a ciò deputato da quest'ultimo, ovvero ancora quando l'asserito terzo che l'abbia apposta, sia parte del giudizio in cui la medesima quietanza viene contestata. Nel caso di specie, pertanto, la fattura, pur provando la consegna della merce (non contestata), in quanto sottoscritta dall'opponente, non prova il pagamento della stessa. Con riguardo agli importi di cui alla fattura n. 2573 del 31/5/2008 di € 22.874,08, a seguito della proposizione della querela di falso, si è svolto il giudizio incidentale, al fine di accertare il riempimento abusivo della medesima fattura attraverso l'apposizione del timbro “Pagato per quietanza” e comunque la non attribuibilità all'opponente di tale attestazione, prova che può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni. Secondo la Cassazione “Una volta che sia stata dedotta in giudizio dal creditore la falsità materiale di una quietanza, sul presupposto che il debitore, successivamente alla sottoscrizione da parte del creditore, non disconosciuta, abbia apposto la dicitura "a saldo di ogni avere", è onere del sottoscrittore proporre querela di falso per fornire la prova dell'avvenuta contraffazione del documento ed interrompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione.” (Cass.
Civ., Sez. 6 - 2, 5.11.2021 n. 32061); la stessa ha anche specificato che “Il soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore.” (Cass. Civ. sez. III, 22.6.2020 n. 12118). Nel caso di specie, risulta provato l'abusivo riempimento della fattura oggetto di querela di falso e, in ogni caso, la non attribuibilità al , della quietanza. CP_1
Va in primo luogo rilevato come le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente siano generiche ed inidonee a provare i fatti oggetto delle dichiarazioni, non avendo entrambi i testimoni assistito ai fatti. Va comunque rilevato che, , all'udienza dell'1/7/2020, ha Parte_2 dichiarato e precisato che tali attestazioni “...venivano di volta in volta quietanzate dal
[...]
, soggetto non conosciuto dal Persona_1 Controparte_1
N.R.G. 4305/2010 4 Anche il teste , il quale, oltre a dichiarare, addirittura la sussistenza Testimone_1 di tre originali della fattura, ha, sulla medesima circostanza, comunque affermato che le stesse erano asseritamente “...quietanzate dai Signori e ”. Controparte_3 CP_4
Questi ultimi, escussi all'udienza, rispettivamente del 15/7/2021 e dell'1/7/2020, hanno affermato che il timbro contestato non era in uso presso l'opposta atteso che non solo “...mai la Ditta De Vivo, al fine di quietanzare le fatture ha utilizzato un timbro recante la dicitura “pagato per quietanza”...” ( ma anche che “...il timbro che eravamo CP_4 soliti utilizzare recava la dicitura “pagato” ( . Controparte_3
Pertanto, deve ritenersi che l'attestazione di pagamento non sia attribuibile a CP_1 tenuto conto altresì che la firma di quest'ultimo, presente su tale documento,
[...]
è riferibile solo alla dicitura “cedente/conducente” presente sul medesimo documento e corrispondente alla posizione su cui è stata apposta tale firma. Il timbro di quietanza non è stato apposto dal né da altro soggetto Controparte_1 cui era stato conferito tale potere, con conseguente accoglimento della querela incidentale proposta. Né possono avere valore probatorio del pagamento i buoni consegna, che non presentano alcuna sottoscrizione di Controparte_1
Tali buoni, infatti, contengono un'indicazione della merce difforme per specie, quantità ed ammontare del prezzo, rispetto a quella che sarebbe stata successivamente fatturata, e sono privi di qualsiasi elemento che ricolleghi l'emissione degli stessi alla Ditta dell'opposto, non presentando alcuna sottoscrizione da parte dei soggetti abilitati alla consegna ed alla ricezione della merce, né alcuna ricevuta di pagamento della merce medesima. Appare altresì assolutamente inverosimile che somme di tale entità aventi ad oggetto transazioni commerciali, siano state corrisposte in contanti. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4305/2010 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
IN QUALITA' DI TITOLARE DELL'OMONIMA DITTA, Parte_1
IN QUALITA' DI TIT. DELL'OMONIMA DITTA, ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la querela di falso in relazione alla fattura n. 2573 del 31 maggio 2008;
2. rigetta, per le causali in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
3. conferma il decreto ingiuntivo n. 858/10, emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 18/07/2010;
4. condanna IN QUALITA' DI TITOLARE Parte_1
N.R.G. 4305/2010 5 , al pagamento, in favore di Parte_3 CP_1
N QUALITA' DI TIT. DELL'OMONIMA DITTA, delle spese
[...] di giudizio che si liquidano in € 265,00 per spese ed € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 28/01/2025
Il Presidente
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4305/2010 6