TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1110 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10/06/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CIPOLLONI WALTER il quale chiede la decisione precisando che le spese devono essere compensate per entrambe le fasi del giudizio e per l'avv. CP_1
ANNA CHIARA ESPOSITO in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1110 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_1
SARAGAT N.58 C/O DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DELL'
[...] Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott.ssa Persona_2
.
[...]
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha ritenuto che “la Sig.ra è affetta da Parte_1
• Emitiroidectomia destra;
• Ipotiroidismo post-chirurgico; • Sarcoidosi polmonare;
• Lobectomia polmonare inferiore sx • Polmonite cronica eosinofilia;
• Dislipidemia;
• Osteopenia;
• Limitazione funzionale della colonna in toto • Coxartrosi bilaterale;
• Ateromasia carotidea;
• Eczema impetiginizzato del volto di NDD • Sindrome depressiva . Pertanto la Sig.ra ha un quadro di infermità grave già Parte_1
nel FEBBRAIO 2022, data della domanda , in misura tale da superare la soglia di legge, che si è ulteriormente aggravato . Quindi è da ritenersi invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75 % ( settantacinque % ) ,per quanto sopra detto , tenuto conto della gravità clinica delle patologie poste in diagnosi quindi
, ha diritto al riconoscimento dell' assegno di invalidità ex Legge 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa , vale a dire dal FEBBRAIO 2022 .
La relazione della dott.ssa appare immune da vizi e va condivisa, in quanto Per_2
il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile di cui alla legge n. 118/71 e successive modifiche ed integrazioni ( invalidità 78%) a decorrere dalla domanda amministrativa ( mese di febbraio 2022
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte ricorrente CP_1
della metà delle spese di lite che liquida per entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
67100 L' AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE Controparte_3
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.16, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio, dott.ssa , in sede Persona_1
di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità civile ex lege 118/71).