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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 340/2023 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1 equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonia
Giannella e Francesco di Natale ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Trinitapoli, alla via Giustino Fortunato n. 26
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Amerigo Vespucci n. 1 –
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta dell'11 dicembre 2024.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 17.01.2023, dopo aver Parte_1 premesso di svolgere dal 2017 mansione di “operaio di manovra” nel settore calzaturiero, attualmente alle dipendenze della società “New safety Work s.r.l.”, ha dedotto: che in data 18.05.2021 presentava all' domanda per il riconoscimento CP_1 della malattia professionale per “ernia discale lombare”, a causa della patologia lui diagnosticata di “Artrodesi vertebrale con mezzi metallici dal L2 a L5”, diretta conseguenza delle gravi sollecitazioni cui è stata esposta la colonna vertebrale nel corso dell'attività lavorativa espletata sin dai 16 anni;
che con comunicazione del
26.08.2021, l' rigettava la domanda, archiviando la pratica, per inidoneità del CP_1 cosiddetto “ rischio lavorativo”; che avverso tale decisione il 28.01.2022 presentava ricorso amministrativo;
che, in realtà, la patologia ha natura professionale;
che il lavoro presso la “New safety Work s.r.l.” è solo l'ultimo ricoperto in ordine temporale, avendo lo stesso svolto sin dalla sua giovane età (ed in particolar modo dal 1984) attività lavorative con mansioni che implicavano lo spostamento di carichi pesanti e che venivano espletate prevalentemente in ambienti esterni, con notevole esposizione agli sbalzi climatici (freddo-caldo-umidità-pioggia); che dall'anno 2017 ha iniziato a svolgere attività lavorativa presso la “New Safety Work s.r.l.” come
“addetto alla manovalanza”, e che nei primi anni dell'impiego era addetto al macchinario della lavorazione del tessuto in poliuretano, attività che si articolava dalla preparazione del macchinario sino allo spostamento di pedane con pelli, nella misura di 20 scatole per bancale e che gli spostamenti in questo caso avvenivano con l'ausilio di un muletto;
che dal 2019 sempre presso la “New Safety Work s.r.l.” veniva adibito a mansioni più leggere in ragione dell'oggettiva impossibilità a svolgere attività che implicano spostamenti di pesi, ancorché leggeri, ed infatti attualmente si occupa di un macchinario che effettua lavorazione di ritagli di pelle delle dimensioni di circa 30 cm x 30 cm, anche in ragione delle condizioni di salute stabilizzate dopo l'intervento chirurgico cui si è sottoposto;
che, infatti, subiva plurimi interventi chirurgici, ricoveri, accertamenti diagnostici a causa della seria compromissione della zona del rachide – lombo - sacrale, alla quale è stato esposto
2 in via continuativa e perdurante durante tutta l'attività lavorativa svolta nel corso degli anni;
che tutta la documentazione prodotta, convergeva per una diretta inferenza tra la tecnopatia e l'attività lavorativa espletata nel corso degli anni;
che, essendo stata avanzata la domanda amministrativa di riconoscimento della malattia professionale in data 18.05.2021, troverà applicazione la nuova tabella per il danno biologico da origine lavorativa (D.M. 45/2019) che sostituisce la CP_1 precedente del D.M. 12 luglio 2000.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l'eziologia professionale della patologia contratta durante l'attività lavorativa con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dalla legge in CP_1 tali ipotesi (rendita nella misura del 20%) o in via gradata dell'indennizzo del danno biologico previsto ex art. 13, comma 2 lett. a) d.lgs. n. 38 del 2000, stabilito per le menomazioni dell'integrità psicofisica pari o inferiori al 16% o, nell'ipotesi di riconoscimento di maggior percentuale invalidante, alla maggior somma determinata dall'ulteriore quota di rendita. Ha chiesto altresì di accertare l'esistenza di un danno biologico differenziale ulteriore e, per l'effetto, condannare l' resistente alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale;
il tutto con CP_2 vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che si tratta di una malattia rispetto alla quale non è dimostrata l'esposizione a rischio né il nesso di causalità. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio sono stati escussi alcuni testimoni ed espletata una c.t.u. medico-legale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va osservato che la domanda è procedibile, essendo documentato il precedente invio di domanda amministrativa in data 18.05.2021.
2. Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata.
3 La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass.
Sez. Lav. n. 15400/2011).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio sia mediante la prova documentale, sia mediante la prova testimoniale, a cui va aggiunto l'esito della CTU espletata in corso di causa.
I testi escussi nel corso del giudizio, e con Testimone_1 Testimone_2 dichiarazioni sufficientemente specifiche, frutto di conoscenza diretta in quanto colleghi del ricorrente, hanno confermato le mansioni svolte da quest'ultimo.
In particolare, il teste , dopo aver premesso di aver lavorato con Testimone_1 il ricorrente in qualità di responsabile del magazzino presso la ditta New Safety
Work s.r.l.”, ha confermato che i pesi sollevati dal ricorrente “pesavano anche 200 kg” e che lo stesso si occupava anche dello scarico delle materie prime e del carico del prodotto fruito in partenza. Il teste ha anche confermato la circostanza che l'attività di carico e scarico non è mai stata svolta con l'ausilio di muletti ma solo con carrelli manuali. Inoltre, ha dichiarato che in alcune occasioni il ricorrente ha accusato dolori alla schiena durante le operazioni di carico e scarico e che spesso si assentava per malattia.
Di tenore analogo anche le dichiarazioni rese dal teste il Testimone_2 quale ha riferito che nel periodo in cui ha lavorato insieme al ricorrente, dal 2017, ha constatato che quest'ultimo si è più volte “bloccato durante il lavoro a causa di problemi alla schiena” a causa dei quali era anche costretto spesso ad assentarsi dal lavoro.
Sul punto, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha affermato la sussistenza del nesso di causalità con le patologie riscontrate nel ricorrente a carico della colonna vertebrale evidenziando in particolare l'incidenza su
4 quest'ultima del tipo di lavoro svolto e delle mansioni di magazziniere espletate con continuità e prevalenza.
A tale conclusione la c.t.u., dott.ssa , specializzata in medicina Persona_1 del lavoro, è giunta sulla scorta di premesse condivisibili perché in linea con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento.
In particolare, la c.t.u. ha osservato: “può affermarsi che il Sig. Parte_1 sia attualmente affetto da: Neurite lombare in Failed Back Surgery Syndrome (esiti di allungamento di precedente artrodesi a L5-S1 e L2-L3, laminoartrectomia L4 e L5
e laminoartrectomia L3 e L2), già sottoposto a Spinal Cord Stimulation e RF pulsata intraforaminale di L2-L3 e L3-L4 sx e pluritrattato con infusione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia. Volendo procedere ad una disamina specifica delle problematiche connesse al caso in esame, reputiamo necessario soffermarci sulla definizione del rapporto causale/concausale tra patologia lamentata ed attività lavorativa espletata;
in altri termini, operare un giudizio "ex post" sui differenti momenti causali che sono intervenuti nella genesi della malattia, scriminando quell'antecedente che ha concorso in maniera predominante (se non esclusiva) nel determinismo della malattia (antecedente patogeno cui il lavoratore è stato esposto proprio a cagione della sua professione). L'attività di operaio specializzato senz'altro ha esposto ad un rischio specifico/generico aggravato nel determinismo della patologia discale vertebrale, laddove, come è noto, i fattori di rischio lavorativo per la colonna vertebrale attualmente conosciuti ed evidenziati dagli studi sperimentali ed epidemiologici sono rappresentati da:
1. Movimentazione manuale di carichi 2. WBV (vibrazioni trasmesse a tutto il corpo) 3. Posture incongrue
(fisse/protratte) 4. Movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco Per ciò che attiene alla mansione specifica del Sig. e alla presunta esposizione Pt_1 lavorativa a sovraccarico biomeccanico del rachide, va specificato quanto segue: Il sig. dall'età di 16 anni ha svolto mansioni, prima, di bracciante agricolo, Pt_1 poi magazziniere e spedizioniere ed operaio specializzato, lavorazioni svolte in modo non occasionale che lo hanno esposto a movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci. Tutte le attività in questione hanno comportato movimentazione manuale dei carichi > ai 10 kg, nonché esposizione a posture incongrue prolungate. Tali attività venivano inoltre svolte frequentemente in ambienti esterni con conseguente esposizione a caldo-freddo-pioggia-umidità. Lo
5 stesso medico competente aziendale ravvedeva, dal 2011, la necessità di limitare Parte_ la ≤ 15 kg. Tutto ciò assume una valenza eziologica in patologie di origine discale quali ernie e protrusioni discali. Pur essendo le osteopatie cronico degenerative della colonna vertebrale lombosacrale patologie a genesi multifattoriale, spesso su base costituzionale-degenerativa, è pressoché univoco il riconoscimento di attività lavorative che possono considerarsi a rischio ossia lavori di facchinaggio, magazzinaggio, alcuni reparti nosocomiali per movimentazione assistita dei pazienti, alcuni lavori agricoli eseguiti con continuità. Ciò posto, non possiamo quindi che considerare sufficientemente comprovato il nesso di casualità/concausalità tra malattia denunciata e attività lavorativa espletata”. (cfr
CTU a cui si rinvia).
Le conclusioni raggiunte dalla c.t.u. in ordine alla sussistenza del nesso di causalità sono pienamente condivisibili perché in linea con i criteri che presidiano l'accertamento del nesso di causalità, in considerazione in particolare del tipo di patologia, della collocazione della stessa e delle mansioni svolte dal ricorrente.
Inoltre, la consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte dell' e del difensore del ricorrente, ha ulteriormente osservato che: “si CP_3 ribadisce come la tecnopatia riconosciuta assuma un ruolo causale se non concausale nel determinismo delle limitazioni funzionali alla base dei postumi riconosciuti, essendo, a modestissimo parere di chi scrive, opinabile distinguere l'incidenza di fattori certamente connessi alla attività lavorativa rispetto agli altri……. si specifica come il richiamato codice 204 preveda la percentuale massimale del 25% in caso di anchilosi del rachide lombare, ovvero perdita completa di qualsiasi articolarità del distretto lombare.
Come facilmente ricavabile dal quadro clinico riportato, le limitazioni funzionali del non sono rapportabili ad un quadro di anchilosi. In ragione di quanto Pt_1 sopra si confermano le conclusioni precedentemente espresse, ovvero la malattia denunciata nel maggio 2021 va considerata quale malattia professionale, con un danno biologico residuato nella misura del 12-13%”.
Le conclusioni raggiunte dal consulente d'ufficio con riferimento al nesso di causalità risultano pienamente condivisibili perché sostanzialmente in linea con i criteri che governano l'accertamento del suddetto nesso in tema di malattie professionali e tenuto conto in particolare del criterio topografico, cronologico e
6 della continuità fenomenica;
ciò anche alla luce di quanto emerso dall'istruttoria espletata.
Per quanto riguarda la percentuale di danno indennizzabile, il CTU ha correttamente calcolato il danno biologico nella misura del 12-13% (vd. CTU in atti), stima che appare condivisibile e congrua tenuto conto del tipo di patologia riscontrata e dei parametri medico legali di riferimento e le tabelle richiamate dal consulente d'ufficio medesimo.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che la patologia “Neurite lombare in Failed
Back Surgery Syndrome (esiti di allungamento di precedente artrodesi a L5-S1 e
L2-L3, laminoartrectomia L4 e L5 e laminoartrectomia L3 e L2), già sottoposto a
Spinal Cord Stimulation e RF pulsata intraforaminale di L2-L3 e L3-L4 sx e pluritrattato con infusione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia” da cui
è affetto il ricorrente è qualificabile quale malattia professionale e, pertanto,
l' deve essere condannato al pagamento dell'indennizzo previsto dal D.Lgs. CP_1
n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico nella misura massima indicata dal c.t.u., ossia pari al 13%, tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità della patologia come risulta dalla consulenza d'ufficio medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del
18.05.2021.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Francesco di Natale e Antonia Giannella che ne hanno fatto richiesta.
Le spese delle c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
340/2023 come innanzi proposta, così provvede:
7 1. accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto “Neurite lombare in Failed Parte_1
Back Surgery Syndrome (esiti di allungamento di precedente artrodesi a L5-S1 e
L2-L3, laminoartrectomia L4 e L5 e laminoartrectomia L3 e L2), già sottoposto a
Spinal Cord Stimulation e RF pulsata intraforaminale di L2-L3 e L3-L4 sx e pluritrattato con infusione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia” è causalmente connessa all'attività lavorativa dallo stesso espletata e, pertanto, costituisce malattia professionale;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento dell'indennizzo in favore di previsto dal D.Lgs. n. Parte_1
38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 13%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa del
18.05.2021;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese processuali di che liquida in € Parte_1
3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari Francesco di
Natale e Antonia Giannella;
4. pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 2.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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