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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/11/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
In persona dei Magistrati
Dott.ssa AR AS Presidente rel.
Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 53/2025 RG
Avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DI DIVORZIO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano ARDAGNA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Collegno, via Rossini n. 2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
:
Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace
Con l'intervento della PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO, in persona del Sost. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che ha espresso parere favorevole all'accoglimento
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Riformare parzialmente la sentenza n. 6416/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data 5.12.2024, pubblicata il successivo 18.12.2024 e comunicata in pari data allo scrivente difensore con specifico riguardo alla previsione in essa contenuta recante la dicitura generica di affido delle minori alla madre e per l'effetto:
- affidare le figlie e , sì in via esclusiva alla madre ma demandando Per_1 Per_2 alla medesima l'adozione di tutte le decisioni riguardanti le figlie, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie in materia sanitaria, scolastica, burocratica e ludico-ricreativa;
1 - confermare nel resto la sentenza impugnata in punto assegno di mantenimento regolamentazione dei rapporti padre-figlie, prese in carico dei servizi sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e invito rivolto al padre a farsi seguire dal CSM o da altro Centro specializzato per la gestione della rabbia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1 giorno 16.10.2009 in Rabat (Marocco). L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (TO) (atto n. 64, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio nascevano rispettivamente in data 13.09.2012 la figlia ed in Per_1 data 10.08.2014 la figlia .
I coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5520/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.11.2018 e pubblicata il 27.11.2018 (la sentenza disponeva l'affidamento delle figlie alla madre;
regolamentava i diritti di visita padre-figlie, con possibilità per i Servizi di eventualmente ampliare il regime di visite ove ciò fosse tutelante per le minori;
poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie di € 250 mensili (€ 125 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva il proseguimento della presa in carico sociale e psicologica delle minori).
La signora proponeva, in data 30.01.2023, ricorso per lo scioglimento del Pt_1 matrimonio chiedendo: l'affidamento in via esclusiva delle figlie, con collocamento e residenza abituale presso di sé; di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le minori;
di porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle minori di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre incontri padre-figlie con cadenza settimanale fuori dall'abitazione materna e senza pernotto presso il padre;
chiedeva, infine, di confermare il divieto di espatrio delle minori, già disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 16.03.2016.
All'udienza del 15.06.2023 avanti al Presidente del Tribunale il resistente non compariva. Il Presidente disponeva con ordinanza l'affidamento delle figlie in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima l'adozione in autonomia delle decisioni di maggior interesse per le figlie, confermando nel resto le condizioni di separazione e disponendo altresì la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare per le minori.
2 Con comparsa di costituzione del 23.10.2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per l'affidamento condiviso delle figlie, per l'assunzione da parte di entrambi delle decisioni di maggior interesse per le figlie, per la regolamentazione del regime di frequentazioni padre-figlie e affinché venisse disposto il divieto di espatrio delle minori, salvo comune accordo dei genitori.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2024, pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre;
regolamentava i diritti di visita padre-figlie, autorizzando il Servizi ad introdurre eventuali ampliamenti ove ciò fosse tutelante per le minori, solo dopo attenta valutazione dei Servizi delle capacità genitoriali paterne;
poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie pari a € 250 mensili (€ 125 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva la prosecuzione della presa in carico sociale e psicologica delle minori;
invitava, infine, il sig. a farsi seguire dal CSM o da altro Centro CP_1 specializzato per la gestione della rabbia.
Con riferimento al regime di affidamento delle minori, il Tribunale confermava le condizioni già decise in sede di separazione, disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Tale decisione veniva assunta tenuto conto delle relazioni del Servizio sociale e dell' nelle quali si evidenziavano le forti criticità riscontrate dagli operatori nelle competenze genitoriali paterne, che determinavano difficoltà relazionali con le figlie e una forte conflittualità con la sig.ra Il Tribunale, a supporto della propria Pt_1 decisione, rimarcava altresì il disinteresse paterno alla vita scolastica, sociale e sanitaria delle figlie e l'omesso regolare versamento del contributo per il mantenimento delle figlie.
Nei confronti di tale sentenza interponeva appello la signora la quale Pt_1 impugnava esclusivamente in punto modalità di esercizio dell'affido esclusivo.
L'appellante lamentava il fatto che il Primo Giudice avesse disposto l'affido delle figlie minori a sé senza connotarlo con le modalità di affido esclusivo già previste dal Presidente in sede provvisoria ed urgente in quanto, in effetti, il regime di affidamento maggiormente tutelante per le minori avrebbe dovuto essere quello dell'affido esclusivo rafforzato, dove tutte le decisioni ordinarie e straordinarie venivano devolute alla madre.
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale, nella determinazione dell'affido esclusivo delle minori alla madre, avrebbe dovuto tenere conto del grave pregiudizio che sarebbe derivato dalla necessità della madre di dover concordare con il padre tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie e aveva omesso di considerare come, nel lungo periodo, tale modalità avrebbe potuto determinare ripetuti conflitti tra i genitori, atteso il diverso orientamento educativo dei medesimi ed i tratti caratteriali dell'ex marito.
3 Come descritto nelle relazioni sociali depositate in primo grado, il sig. ra CP_1 infatti solito tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'odierna appellante, anche alla presenza delle figlie minori, tanto che, in passato, gli episodi di violenza provocati dall'uomo avevano reso necessaria una collocazione in casa protetta della sig.ra e delle due figlie ed ancora di recente, un ulteriore Pt_1 intervento delle Forze dell'Ordine con richiesta di ammonimento all'appellato per violenza domestica. Proprio per tali ragioni, lo stesso Servizio sociale nella relazione del 12.6.2024 sottolineava la necessità di proseguire con l'affido esclusivo rafforzato ed evidenziava altresì l'importanza che il sig. intraprendesse un percorso CP_1 finalizzato alla gestione e al contenimento dell'impulsività e delle sue modalità aggressive.
Tanto premesso, rimarcate le inadeguate condotte paterne (indice dell'incapacità dell'uomo di collaborare con l'odierna appellante nell'esclusivo interesse delle figlie e ad occuparsi adeguatamente delle esigenze personali e di crescita di queste ultime) e il totale disinteresse dell'uomo nei confronti dei bisogni delle minori (integralmente demandati alla madre), la sig.ra chiedeva la modifica della Pt_1 sentenza appellata unicamente in punto affidamento esclusivo delle figlie a sé, specificando la possibilità per la donna di adottare tutte le decisioni ordinarie e straordinarie in materia sanitaria, scolastico, burocratica e ludico-creativo riguardanti le figlie.
Il signor non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 10 ottobre 2025 la parte appellante precisava le conclusioni in forma scritta.
La causa veniva trattenuta dalla Corte a decisione.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In effetti fin dall'ordinanza presidenziale a seguito dell'udienza del 15 giugno 2023 il Presidente del Tribunale aveva stabilito l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre.
Tale tipologia di affidamento era già stata prevista in sede di separazione giudiziale ( cfr. sentenza n. 5520 del 2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 19 novembre 2018 e pubblicata il 27 novembre 2018).
La grave conflittualità tra i genitori e gli atteggiamenti violenti tenuti dal padre rischiano di compromettere il normale sviluppo delle figlie. Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che “ alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo circa l'idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( cfr. ex multis Cass. 1 agosto 2023 n. 23333).
4 Nel caso di specie sono evidenti le difficoltà relazionali del padre con le figlie e la forte conflittualità ed oppositività rispetto alle decisioni della signora ( cfr. Pt_1 relazione ASLTo3 4 giugno 2024).
A ciò si deve aggiungere il disinteresse paterno alla vita scolastica, sociale e sanitaria delle figlie nonché l'omesso regolare versamento del contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre.
Per questi motivi
si ritiene che l'appello debba essere accolto e la sentenza di primo grado debba essere modificata nel senso che debba essere previsto l'affido in via esclusiva rafforzata delle figlie alla madre demandando a quest'ultima l'adozione di tutte le decisioni riguardanti le figlie in materia sanitaria, scolastica e ludico ricreativa.
Per il resto la sentenza deve essere integralmente confermata.
Le spese restano a carico della parte appellante tenuto conto della contumacia e della non opposizione del signor CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia, accoglie l'appello proposto dalla signora nei confronti del signor Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torino depositata il 18 CP_1 dicembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma,
Affida le figlie minori e alla madre in forma di affidamento esclusivo Per_1 rafforzato con residenza e dimora abituale presso la madre e con facoltà di quest'ultima di adottare tutte le decisioni anche di straordinaria amministrazione nell'interesse delle figlie in materia sanitaria, scolastica e ludico creativa.
Conferma per il resto.
Spese irripetibili.
Torino, 21 novembre 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
AR AS
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia
In persona dei Magistrati
Dott.ssa AR AS Presidente rel.
Dott.ssa ROBERTA COLLIDÀ Consigliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 53/2025 RG
Avente ad oggetto: APPELLO
CONTRO
SENTENZA DI DIVORZIO
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano ARDAGNA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Collegno, via Rossini n. 2
PARTE APPELLANTE
CONTRO
:
Controparte_1
PARTE APPELLATA contumace
Con l'intervento della PROCURA GENERALE presso la CORTE D'APPELLO, in persona del Sost. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che ha espresso parere favorevole all'accoglimento
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“Riformare parzialmente la sentenza n. 6416/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino in data 5.12.2024, pubblicata il successivo 18.12.2024 e comunicata in pari data allo scrivente difensore con specifico riguardo alla previsione in essa contenuta recante la dicitura generica di affido delle minori alla madre e per l'effetto:
- affidare le figlie e , sì in via esclusiva alla madre ma demandando Per_1 Per_2 alla medesima l'adozione di tutte le decisioni riguardanti le figlie, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie in materia sanitaria, scolastica, burocratica e ludico-ricreativa;
1 - confermare nel resto la sentenza impugnata in punto assegno di mantenimento regolamentazione dei rapporti padre-figlie, prese in carico dei servizi sociale e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva e invito rivolto al padre a farsi seguire dal CSM o da altro Centro specializzato per la gestione della rabbia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile il Parte_1 Controparte_1 giorno 16.10.2009 in Rabat (Marocco). L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivoli (TO) (atto n. 64, parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio nascevano rispettivamente in data 13.09.2012 la figlia ed in Per_1 data 10.08.2014 la figlia .
I coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5520/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 19.11.2018 e pubblicata il 27.11.2018 (la sentenza disponeva l'affidamento delle figlie alla madre;
regolamentava i diritti di visita padre-figlie, con possibilità per i Servizi di eventualmente ampliare il regime di visite ove ciò fosse tutelante per le minori;
poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie di € 250 mensili (€ 125 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva il proseguimento della presa in carico sociale e psicologica delle minori).
La signora proponeva, in data 30.01.2023, ricorso per lo scioglimento del Pt_1 matrimonio chiedendo: l'affidamento in via esclusiva delle figlie, con collocamento e residenza abituale presso di sé; di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le minori;
di porre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento delle minori di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre incontri padre-figlie con cadenza settimanale fuori dall'abitazione materna e senza pernotto presso il padre;
chiedeva, infine, di confermare il divieto di espatrio delle minori, già disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 16.03.2016.
All'udienza del 15.06.2023 avanti al Presidente del Tribunale il resistente non compariva. Il Presidente disponeva con ordinanza l'affidamento delle figlie in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima l'adozione in autonomia delle decisioni di maggior interesse per le figlie, confermando nel resto le condizioni di separazione e disponendo altresì la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno del nucleo, compresa l'educativa domiciliare per le minori.
2 Con comparsa di costituzione del 23.10.2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma instando per l'affidamento condiviso delle figlie, per l'assunzione da parte di entrambi delle decisioni di maggior interesse per le figlie, per la regolamentazione del regime di frequentazioni padre-figlie e affinché venisse disposto il divieto di espatrio delle minori, salvo comune accordo dei genitori.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2024, pronunciava lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre;
regolamentava i diritti di visita padre-figlie, autorizzando il Servizi ad introdurre eventuali ampliamenti ove ciò fosse tutelante per le minori, solo dopo attenta valutazione dei Servizi delle capacità genitoriali paterne;
poneva a carico del marito un contributo per il mantenimento delle figlie pari a € 250 mensili (€ 125 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva la prosecuzione della presa in carico sociale e psicologica delle minori;
invitava, infine, il sig. a farsi seguire dal CSM o da altro Centro CP_1 specializzato per la gestione della rabbia.
Con riferimento al regime di affidamento delle minori, il Tribunale confermava le condizioni già decise in sede di separazione, disponendo l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Tale decisione veniva assunta tenuto conto delle relazioni del Servizio sociale e dell' nelle quali si evidenziavano le forti criticità riscontrate dagli operatori nelle competenze genitoriali paterne, che determinavano difficoltà relazionali con le figlie e una forte conflittualità con la sig.ra Il Tribunale, a supporto della propria Pt_1 decisione, rimarcava altresì il disinteresse paterno alla vita scolastica, sociale e sanitaria delle figlie e l'omesso regolare versamento del contributo per il mantenimento delle figlie.
Nei confronti di tale sentenza interponeva appello la signora la quale Pt_1 impugnava esclusivamente in punto modalità di esercizio dell'affido esclusivo.
L'appellante lamentava il fatto che il Primo Giudice avesse disposto l'affido delle figlie minori a sé senza connotarlo con le modalità di affido esclusivo già previste dal Presidente in sede provvisoria ed urgente in quanto, in effetti, il regime di affidamento maggiormente tutelante per le minori avrebbe dovuto essere quello dell'affido esclusivo rafforzato, dove tutte le decisioni ordinarie e straordinarie venivano devolute alla madre.
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale, nella determinazione dell'affido esclusivo delle minori alla madre, avrebbe dovuto tenere conto del grave pregiudizio che sarebbe derivato dalla necessità della madre di dover concordare con il padre tutte le decisioni di maggior interesse per le figlie e aveva omesso di considerare come, nel lungo periodo, tale modalità avrebbe potuto determinare ripetuti conflitti tra i genitori, atteso il diverso orientamento educativo dei medesimi ed i tratti caratteriali dell'ex marito.
3 Come descritto nelle relazioni sociali depositate in primo grado, il sig. ra CP_1 infatti solito tenere un atteggiamento aggressivo nei confronti dell'odierna appellante, anche alla presenza delle figlie minori, tanto che, in passato, gli episodi di violenza provocati dall'uomo avevano reso necessaria una collocazione in casa protetta della sig.ra e delle due figlie ed ancora di recente, un ulteriore Pt_1 intervento delle Forze dell'Ordine con richiesta di ammonimento all'appellato per violenza domestica. Proprio per tali ragioni, lo stesso Servizio sociale nella relazione del 12.6.2024 sottolineava la necessità di proseguire con l'affido esclusivo rafforzato ed evidenziava altresì l'importanza che il sig. intraprendesse un percorso CP_1 finalizzato alla gestione e al contenimento dell'impulsività e delle sue modalità aggressive.
Tanto premesso, rimarcate le inadeguate condotte paterne (indice dell'incapacità dell'uomo di collaborare con l'odierna appellante nell'esclusivo interesse delle figlie e ad occuparsi adeguatamente delle esigenze personali e di crescita di queste ultime) e il totale disinteresse dell'uomo nei confronti dei bisogni delle minori (integralmente demandati alla madre), la sig.ra chiedeva la modifica della Pt_1 sentenza appellata unicamente in punto affidamento esclusivo delle figlie a sé, specificando la possibilità per la donna di adottare tutte le decisioni ordinarie e straordinarie in materia sanitaria, scolastico, burocratica e ludico-creativo riguardanti le figlie.
Il signor non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 10 ottobre 2025 la parte appellante precisava le conclusioni in forma scritta.
La causa veniva trattenuta dalla Corte a decisione.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
In effetti fin dall'ordinanza presidenziale a seguito dell'udienza del 15 giugno 2023 il Presidente del Tribunale aveva stabilito l'affidamento delle figlie minori in via esclusiva alla madre.
Tale tipologia di affidamento era già stata prevista in sede di separazione giudiziale ( cfr. sentenza n. 5520 del 2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 19 novembre 2018 e pubblicata il 27 novembre 2018).
La grave conflittualità tra i genitori e gli atteggiamenti violenti tenuti dal padre rischiano di compromettere il normale sviluppo delle figlie. Sul punto la Corte di Cassazione ha stabilito che “ alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo circa l'idoneità del genitore affidatario ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” ( cfr. ex multis Cass. 1 agosto 2023 n. 23333).
4 Nel caso di specie sono evidenti le difficoltà relazionali del padre con le figlie e la forte conflittualità ed oppositività rispetto alle decisioni della signora ( cfr. Pt_1 relazione ASLTo3 4 giugno 2024).
A ciò si deve aggiungere il disinteresse paterno alla vita scolastica, sociale e sanitaria delle figlie nonché l'omesso regolare versamento del contributo per il mantenimento delle figlie a carico del padre.
Per questi motivi
si ritiene che l'appello debba essere accolto e la sentenza di primo grado debba essere modificata nel senso che debba essere previsto l'affido in via esclusiva rafforzata delle figlie alla madre demandando a quest'ultima l'adozione di tutte le decisioni riguardanti le figlie in materia sanitaria, scolastica e ludico ricreativa.
Per il resto la sentenza deve essere integralmente confermata.
Le spese restano a carico della parte appellante tenuto conto della contumacia e della non opposizione del signor CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione Minorenni e Famiglia, accoglie l'appello proposto dalla signora nei confronti del signor Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Torino depositata il 18 CP_1 dicembre 2024 e, per l'effetto, in parziale riforma,
Affida le figlie minori e alla madre in forma di affidamento esclusivo Per_1 rafforzato con residenza e dimora abituale presso la madre e con facoltà di quest'ultima di adottare tutte le decisioni anche di straordinaria amministrazione nell'interesse delle figlie in materia sanitaria, scolastica e ludico creativa.
Conferma per il resto.
Spese irripetibili.
Torino, 21 novembre 2025
Si comunichi
Il Presidente est.
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