Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 279-1/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Francesco Pipicelli - giudice dott. Rosa Grippo - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata del nucleo familiare ai sensi degli artt. 66 e
268 e ss. CCII promossa in proprio da
NO AC [ c.f. [...]]
ST EN [C.F. [...]] chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata quale procedura familiare;
vista la documentazione prodotta;
Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:
A) sussiste la competenza di questo Tribunale ex artt. 27 comma 2 CCII, dal momento che entrambi i ricorrenti sono residenti a [...];
B) sussiste la legittimazione dei soggetti istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
C) ricorrono i requisiti previsti dall'art. 66 CCII, atteso che la situazione di sovraindebitamento nella quale versano i debitori ha origine comune, ampiamente descritta nel ricorso;
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D) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC “Presidium Debitores”, nella persona del gestore della crisi avv. Valentina Bavetta che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
E) è stata chiesta una integrazione della relazione in ordine alla composizione del nucleo familiare e all'apporto reddituale di cui il nucleo dispone, che è stata depositata in data
24.3.2025;
A) Emerge dalla relazione e dalla integrazione la sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII considerata la quota dei redditi di ciascuno dei ricorrenti e il valore del bene mobile registrato;
B) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
C) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso;
D) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
PQM
visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del nucleo familiare di NO AC e di ST
EN, residenti a [...];
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
NOMINA liquidatore l'OCC “Presidium Debitores” nella persona dell'avv. Valentina Bavetta
-ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pagina 2 di 4 posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
il provvedimento
è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
-dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
-autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
-ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio o pensione:
I) trattenga, da subito, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito/pensione che può essere messo dai ricorrenti a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;
II) chieda al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento dei debitori e del nucleo familiare, informandolo al contempo delle attività già compiute;
-dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai pagina 3 di 4 sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
-dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Milano, il 27.3.2025
Il presidente est.
dott.ssa Caterina Macchi
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