Sentenza 27 settembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/09/2016, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2016
N. 02326/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2016, proposto da:
A.I.A.S. Sezione di Taormina, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in AT, via V. Giuffrida, 37;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentata e difesa dall'avvocato Febo Battaglia C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in AT, via F. Crispi, 247;
Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’ASP di Messina sull’istanza di stipulazione dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 ai fini dell’espletamento delle prestazioni di riabilitazione in sede domiciliare;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e dell’Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’A.I.A.S. – sezione di Taormina - quale soggetto accreditato col SSR per l’erogazione di prestazioni riabilitative ambulatoriali e domiciliari, ha chiesto con istanza del 14 maggio 2015, rivolta all’ASP di Messina, di poter accedere all’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 ai fini dell’espletamento delle prestazioni di riabilitazione in sede domiciliare;
Considerato che, non avendo ricevuto risposta all’istanza, ha proposto il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 117 del c.p.a., chiedendo che sia affermato l’obbligo della PA di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90, mediante sottoscrizione dell’accordo contrattuale richiesto, e che la stessa PA sia condannata al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L. 241/90;
Considerato che si sono costituiti in giudizio sia l’Assessorato Regionale alla salute – che ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio in esame, non essendo stata formulata alcuna domanda nei suoi confronti - sia l’ASP di Messina, che ha dichiarato di aver riscontrato l’istanza della ricorrente con nota del 14 luglio 2015;
Rilevato che, all’odierna udienza camerale, il difensore della ricorrente ha dichiarato che la controversia è stata transatta, con accordo che prevede anche la compensazione delle spese processuali;
Ritenuto, pertanto, di poter definire il contenzioso in esame con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a. che dichiari l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale, con compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO