Sentenza 16 marzo 1988
Massime • 1
Lo stato d'incollocazione al lavoro dell'invalido civile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi, integra un elemento costitutivo del diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. La prova di tale stato è, perciò, a carico dell'invalido richiedente l'assegno, ma non va fornita necessariamente mediante certificato d'iscrizione, o di richiesta d'iscrizione, nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 (che assegna a tale iscrizione finalità diverse da quelle della normativa istitutiva dell'assegno mensile in favore degli invalidi civili), potendo la sussistenza del detto requisito - per il cui accertamento non sono previsti specifici mezzi - essere desunta dal giudice anche da presunzioni semplici, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., ed anche da una sola presunzione, purché grave e precisa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva desunto la non collocazione al lavoro dell'invalido dalla grave minorazione psichica del medesimo, la quale ne riduceva la capacità lavorativa nella misura dell'ottanta per cento). ( V 7557/86, mass n 449586; ( V 3109/84, mass n 435147).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1988, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1988 |
Testo completo
Lo stato d'incollocazione al lavoro dell'invalido civile, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa di oltre due terzi, integra un elemento costitutivo del diritto all'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118. La prova di tale stato è, perciò, a carico dell'invalido richiedente l'assegno, ma non va fornita necessariamente mediante certificato d'iscrizione, o di richiesta d'iscrizione, nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge n. 482 del 1968 (che assegna a tale iscrizione finalità diverse da quelle della normativa istitutiva dell'assegno mensile in favore degli invalidi civili), potendo la sussistenza del detto requisito - per il cui accertamento non sono previsti specifici mezzi - essere desunta dal giudice anche da presunzioni semplici, ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., ed anche da una sola presunzione, purché grave e precisa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva desunto la non collocazione al lavoro dell'invalido dalla grave minorazione psichica del medesimo, la quale ne riduceva la capacità lavorativa nella misura dell'ottanta per cento). ( V 7557/86, mass n 449586; ( V 3109/84, mass n 435147).*