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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2898/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2898/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LONGHIN ROBERTO, dell'avv.
SA CO e dell'avv. LONGHIN CHIARA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Parte_1 Parte_2 Naters in SVIZZERA il 09/04/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...] e Per_1 Persona_2
nata il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_3
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale di Moncalieri, Strada Roccacatene 9/bis, ancora posseduta in comproprietà tra i coniugi, dalla quale il sig. si è spontaneamente allontanato dal gennaio 2024 prelevando Parte_2 tutti i propri effetti personali, alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli;
gli arredi domestici rimarranno di esclusiva proprietà della moglie.
DISPONE che il marito corrisponda alla moglie, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile di € 500,00 da corrispondere entro il 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che il sig. corrisponda alla moglie a titolo di concorso per il sostentamento Parte_2 dei figli un assegno mensile di € 900,00, pari a € 300,00 per ciascuno figlio economicamente non autosufficiente, da corrispondere entro il 5 di ciascun mese, assegno rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal gennaio 2027.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2898/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LONGHIN ROBERTO, dell'avv.
SA CO e dell'avv. LONGHIN CHIARA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Parte_1 Parte_2 Naters in SVIZZERA il 09/04/1998.
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...], nato il [...] e Per_1 Persona_2
nata il [...], maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_3
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale di Moncalieri, Strada Roccacatene 9/bis, ancora posseduta in comproprietà tra i coniugi, dalla quale il sig. si è spontaneamente allontanato dal gennaio 2024 prelevando Parte_2 tutti i propri effetti personali, alla moglie che continuerà ad abitarvi con i figli;
gli arredi domestici rimarranno di esclusiva proprietà della moglie.
DISPONE che il marito corrisponda alla moglie, economicamente non autosufficiente, un assegno mensile di € 500,00 da corrispondere entro il 5 di ciascun mese e da rivalutare annualmente secondo l'indice ISTAT;
DISPONE che il sig. corrisponda alla moglie a titolo di concorso per il sostentamento Parte_2 dei figli un assegno mensile di € 900,00, pari a € 300,00 per ciascuno figlio economicamente non autosufficiente, da corrispondere entro il 5 di ciascun mese, assegno rivalutabile secondo l'indice ISTAT a decorrere dal gennaio 2027.
DA' ATTO che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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